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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/05/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 06.05.2025, ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 4058/2020 vertente tra:
, nata a [...], il [...] C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brolo, via Ferrara n. 99, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.12.2020 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro e premetteva di, essere bracciante agricola e di avere svolto attività lavorativa nell'anno 2016 alle dipendenze della ditta MU
AT per 102 giornate annue.
CP_ Esponeva che, sussistendone i requisiti di legge, aveva presentato all' domanda volta ad ottenere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per il suddetto anno e che, tuttavia apprendeva che,
l'Istituto previdenziale aveva disposto la cancellazione dagli elenchi anagrafici del Comune di appartenenza e che per tale ragione aveva proposto ricorso amministrativo rimasto infruttuoso.
Che, non avendo avuto esito la impugnazione amministrativa proposto avverso il provvedimento di CP_ cancellazione, aveva convenuto in giudizio l' per ottenere la condanna alla iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, sostenendo di avere regolarmente lavorato, producendo estratto contributivo ed eccependo di, non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2016 per 102 giornate, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando le CP_2 richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del ricorso. Dopo l'escussione della prova testimoniale, all'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ L' di contro, non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti, priva di sottoscrizione.
Dall'escussione dei testi, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, si è rilevato chiaramente che la ricorrente nell'anno in questione ha lavorato regolarmente come bracciante agricola alle dipendenze della ditta MU AT, per 102 giornate per l'anno 2016 eseguendo le direttive datoriali.
I testi, sulla cui attendibilità, come detto, non vi sono dubbi, hanno precisato che gli ordini venivano impartiti dal sig. MU AT o da suo delegato e che sempre lo stesso provvedeva a corrispondere loro la retribuzione.
Ne consegue che il provvedimento di cancellazione, ove sussistente, impugnato risulta erroneo e deve essere annullato, condannando l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici del comune di residenza per l'anno in questione e per le giornate come sopra indicate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 102 giornate annue e per l'effetto ordina all' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, di effettuare la suddetta iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
2) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi 2.886,00 oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Stefania Rifici.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 06.05.2025
il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 06.05.2025, ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 4058/2020 vertente tra:
, nata a [...], il [...] C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brolo, via Ferrara n. 99, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.12.2020 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro e premetteva di, essere bracciante agricola e di avere svolto attività lavorativa nell'anno 2016 alle dipendenze della ditta MU
AT per 102 giornate annue.
CP_ Esponeva che, sussistendone i requisiti di legge, aveva presentato all' domanda volta ad ottenere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per il suddetto anno e che, tuttavia apprendeva che,
l'Istituto previdenziale aveva disposto la cancellazione dagli elenchi anagrafici del Comune di appartenenza e che per tale ragione aveva proposto ricorso amministrativo rimasto infruttuoso.
Che, non avendo avuto esito la impugnazione amministrativa proposto avverso il provvedimento di CP_ cancellazione, aveva convenuto in giudizio l' per ottenere la condanna alla iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, sostenendo di avere regolarmente lavorato, producendo estratto contributivo ed eccependo di, non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2016 per 102 giornate, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando le CP_2 richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del ricorso. Dopo l'escussione della prova testimoniale, all'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ L' di contro, non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti, priva di sottoscrizione.
Dall'escussione dei testi, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, si è rilevato chiaramente che la ricorrente nell'anno in questione ha lavorato regolarmente come bracciante agricola alle dipendenze della ditta MU AT, per 102 giornate per l'anno 2016 eseguendo le direttive datoriali.
I testi, sulla cui attendibilità, come detto, non vi sono dubbi, hanno precisato che gli ordini venivano impartiti dal sig. MU AT o da suo delegato e che sempre lo stesso provvedeva a corrispondere loro la retribuzione.
Ne consegue che il provvedimento di cancellazione, ove sussistente, impugnato risulta erroneo e deve essere annullato, condannando l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici del comune di residenza per l'anno in questione e per le giornate come sopra indicate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 102 giornate annue e per l'effetto ordina all' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, di effettuare la suddetta iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
2) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi 2.886,00 oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Stefania Rifici.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 06.05.2025
il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena