Articolo 7 della Legge 27 gennaio 1963, n. 19
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 febbraio 1963
Art. 7. Nullita' di rinunce anticipate

Sono nulle e come non apposte al contratto di locazione le clausole con le quali il conduttore rinunci anticipatamente ai diritti derivanti dalla presente legge.
E' tuttavia consentita la rinuncia anticipata al compenso di cui all'articolo 4, nel caso di rinnovazione espressa del contratto, quando la durata della locazione precedente non sia stata inferiore agli anni nove.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1963