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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/06/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4025/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti PAOLO DI MAURO e Parte_1
DANIELA DE SIMONE, giusta delega in atti
ATTORE
contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
MARCO PESENTI ed EDOARDO NATALE, giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis,
Accertare e dichiarare - previa incidentale dichiarazione di nullità delle clausole di irripetibilità e/o di ripetibilità parziale - il diritto di esso ricorrente alla ripetizione della complessiva somma di €. 6.505,83 secondo la qualificazione giuridica della domanda che l'On.le Giudicante vorrà individuare, anche alla luce delle eccezioni della resistente, per le motivazioni ed in accoglimento delle domande in atti e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento del suindicato importo, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla prima domanda stragiudiziale in pagina 1 di 9 atti, nonché legali in misura moratoria dalla data della domanda giudiziale;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze - anche della fase stragiudiziale e di quella della mediazione (Art.25bis di cui alle nuove tabelle allegate a Dm 55/2014, come modificato dal Dm 37/2018), da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Parte convenuta
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Rigettare le domande attoree e accertare che Controparte_1
nulla deve al Sig. a nessun titolo;
Parte_1
- Accertare i rimborsi già effettuati da Controparte_1
- Accertare la carenza di legittimazione passiva in capo a in ordine alle CP_1 provvigioni dell'intermediario finanziario;
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, tenere conto dei rimborsi già effettuati.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese;
- nella denegata ipotesi in cui venisse condannata CP_1 al rimborso degli oneri up front, il Giudice compensi le spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, data l'assoluta novità della materia e il contrasto giurisprudenziale in merito alla normativa applicabile”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis ritualmente notificato il sig. Parte_1 conveniva in giudizio ( ) esponendo: di Controparte_1 CP_1
aver sottoscritto con due contratti di finanziamento contro cessione del CP_1 quinto;
che gli stessi venivano estinti anticipatamente;
che a seguito dell'estinzione anticipata il sig. vantava il diritto alla restituzione di tutti i costi posti a suo Parte_1
carico, sia essi qualificati come up front che recurring, sulla base del principio di diritto proprio della nota sentenza 11.09.2019 emessa dalla Corte di Giustizia
Europea nella causa C-383/2018, c.d. sentenza secondo il criterio pro-rata CP_2
temporis.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione di quanto dovuto ai sensi dell'art. 125 sexies TUB e, per l'effetto, la condanna al pagamento della complessiva somma di € 7.005,83 previa dichiarazione di nullità delle clausole pagina 2 di 9 contrattuali che escludevano la rimborsabilità di taluni costi in caso di estinzione anticipata.
1.2. Si costituiva contestando in fatto e diritto le allegazioni e le domande CP_1
avversarie. In particolare, la convenuta evidenziava: che i costi di cui si chiedeva l'accertamento del diritto al rimborso erano contrattualmente esclusi in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento e da considerarsi irripetibili in conformità all'art. 125 sexies TUB nell'interpretazione della giurisprudenza e della
Banca d'Italia; che la Banca aveva già rimborsato le commissioni dell'intermediario secondo il criterio pro rata temporis, a seguito di decisione ABF, ma parte attrice non ne dava atto;
che la richiesta di rimborso degli interessi secondo il criterio pro rata temporis era del tutto infondata;
infine, che per il conteggio dei c.d. costi up front doveva essere applicato il criterio della curva di interessi e non del pro rata temporis, così come stabilito anche dall'ABF n. 26525/2019.
1.3. Con ordinanza del 26.10.2023 il giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, co. 3, c.p.c.; con ordinanza del 19.02.2025 la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******
2.1. Le domande dell'attore sono fondate e devono essere accolte.
La Direttiva n. 2008/48 prevede che il consumatore abbia il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito.
Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D. Lgs. n. 141/2010 introducendo all'interno del TUB l'art. 125 sexies.
Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia “solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti
(rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.
Di tenore differente è stata invece la decisione della Corte di Giustizia Europea C-
383/18, c.d. Lexitor, la quale, al punto 36, ha chiarito, fissando un criterio uniforme di pagina 3 di 9 interpretazione dell'art. 16 della succitata Direttiva, che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a carico riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi e non soltanto di quelli c.d. recurring.
Costituendo l'art. 125 sexies TUB la trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della Direttiva n. 48/2008, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla medesima Direttiva, così come interpretata dalla citata sentenza della CGUE.
Successivamente il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l'art. 125 sexies TUB introducendo l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021.
Il nuovo art. 125 sexies TUB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. Lexitor, ma, con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge in parola dovesse applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza di Banca d'Italia le quali prevedono la non ripetibilità dei costi up front.
Con la sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co. 1 Cost. sollevata dal Tribunale di Torino, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies co. 2 D.L. 73/2021, chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza Lexitor devono essere applicati a tutti i contratti, anche antecedenti al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB.
Per di più, l'art. 11 octies co. 2, come riformato dal D.L. n. 104/2023 convertito con L.
n. 136/2023, richiama letteralmente il rispetto del diritto dell'Unione Europea e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies TUB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. Lexitor.
A sostegno delle proprie difese la convenuta ha invocato l'art. 6 bis D.P.R. n.
180/1950, introdotto dal D.Lgs. n. 169/2012, sostenendo che “la norma nazionale, ossia l'art. 6 bis comma 3 lett. b) DPR 180/1950, non possa essere disapplicata neppure se in contrasto con il diritto comunitario (sentenza Lexitor). Pertanto, sono rimborsabili solo gli oneri recurring, già rimborsati in sede di conteggio estintivo”
(comp. cost. pagg. 5 e 6).
pagina 4 di 9 Quanto richiamato da parte convenuta si ritiene inconferente, atteso che non solo la disciplina del rimborso dei costi a seguito di estinzione anticipata del contratto per volontà del consumatore è oggetto di provvedimenti legislativi e giurisdizionali
(costituzionali e comunitari) che superano una normativa di rango secondario come quella richiamata dalla Banca, ma la Corte Costituzionale ha espressamente precisato che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1”
(cfr. Corte Cost. n. 263/2022).
La convenuta ha poi sostenuto, in relazione alle provvigioni versate all'intermediario finanziario, che “Parte ricorrente non può pretendere da nessun rimborso CP_1
[…] sia perché trattasi di onere indiscutibilmente up front, sia perché con riferimento
a tale somma è un mero accipiens, in quanto l'intero importo è stato CP_1 interamente versato all'intermediario finanziario. Pertanto, intende CP_1
eccepire la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di parziale rimborso di tale voce di costo.” (comp. cost. pag. 14).
Tali considerazioni non sono fondate atteso che, come già statuito da questo
Tribunale, il finanziatore è tenuto “a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente” l'ammontare di queste voci, con la conseguenza che, “se nel conteggio di estinzione la riduzione…non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi [ed è tenuto a restituirla]” (Trib. Torino 4362/2020).
Ancora, sostiene che la sentenza della CGUE del 9.2.2023 nella causa C- CP_1
555/21 “rappresenta di fatto un superamento della sentenza Lexitor, in quanto ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi recurring) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto (c.d. costi up-front).”
(comp. cost. pag. 10).
Anche tale affermazione non è condivisibile, attesa l'irrilevanza, ai fini del caso in esame, della sentenza c.d. Lexitor Immobiliare, la quale è relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella pagina 5 di 9 sentenza c.d. Lexitor, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir.
2008/48 e 25 Dir. 2014/17.
Alla luce delle considerazioni svolte, il cliente, in caso di estinzione anticipata, ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB, come nel caso in esame, essendo i contratti oggetto di causa sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (cfr. all. 1 e 4 parte attrice), senza distinzione tra costi up front e recurring, dovendosi ritenere nulle le clausole contrattuali che escludono la ripetibilità dei primi (cfr. in tal senso, ex multis, Trib. Torino n. 3323/2023; Trib. Torino n. 3315/2023; Trib. Torino n.
4009/2024).
In relazione al tema del criterio di calcolo del rimborso, evidenzia che CP_1
“occorre rilevare come il criterio di quantificazione secondo la curva degli interessi abbia pari grado di semplicità e comprensibilità del criterio di quantificazione secondo il criterio pro rata temporis. […] ne deriva che il requisito della trasparenza pretesa dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza Lexitor e di semplicità indicato dal considerando 39 della Direttiva 2008/48 siano pienamente soddisfatti. […] D'altra parte, il metodo della curva degli interessi è stato adottato dall'ABF - Collegio di
Coordinamento, con la stessa decisione (Decisione 26525 del 17 dicembre 2019).
L'ABF, in ordine al criterio di rimborso degli oneri up front secondo il pro rata temporis, tende a precisare che “la Corte Europea non ne ha imposto l'applicazione anche perché l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, lasciando quindi agli Stati membri un certo margine di manovra in materia”.
Tale circostanza risulta confermata anche dalla recentissima sentenza n. 263/2022 emessa dalla Corte costituzionale” (comp. cost. pagg. 18 e 19).
Quanto sostenuto da parte convenuta non appare condivisibile, atteso che, sulla base di quanto stabilito dagli artt. 35 co. 2 Cod. Cons. e 1370 c.c., il criterio della curva degli interessi non risulta per il consumatore il più agevole da verificare, dovendosi applicare a tutti i costi il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento.
Tale criterio non solo richiede calcoli matematici poco intuitivi, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto ai fini della restituzione in caso di estinzione anticipata. Il criterio pro rata temporis, invece, si ritiene più adeguato e favorevole al cliente e, quantunque non espressamente pagina 6 di 9 stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. maggiormente in CP_2
accordo con le esigenze di semplificazione contenute nel considerando 39 della
Direttiva 2008/48, nel quale si afferma che il metodo di calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi espressamente richiamati nella citata sentenza c.d. (in CP_2 tal senso, Corte d'Appello Torino r.g. 336/2021 del 09.02.2023; Corte d'Appello
Torino n. 544/2023; Trib. Torino n. 2118/2023; Trib. Torino n. 3762/2024; Trib. Torino
n. 570/2024).
Per di più, va osservato come l'art 11 “Estinzione Anticipata” dei due contratti oggetto di causa stabilisca che in caso di estinzione anticipata il cliente ha “…diritto ad una riduzione del costo totale del credito …secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” …” il quale prevede espressamente per tutta una serie di altre ipotesi di costi ripetibili l'applicazione del criterio pro-rata temporis (cfr. all. 1 e 4 parte attrice).
Secondo la richiesta di parte attrice di applicazione del criterio pro rata CP_1 temporis anche agli interessi sarebbe “manifestamente infondata. Ciò lo si evince chiaramente dalla pattuizione di un “piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente”, come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente
[…] Alla stessa conclusione conduce inoltre la statuizione dell'obbligo per il cliente - in caso di estinzione anticipata - di “rimborsare al Finanziatore: il capitale residuo e gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato” (cfr. comp. cost. pagg. 21 e 22).
Sebbene vi siano orientamenti giurisprudenziali difformi sul punto, ritiene questo
Tribunale che, nel caso di specie, le argomentazioni della convenuta non siano pertinenti.
Come già sopra evidenziato, le disposizioni contenute nei contratti stipulati dal sig. in particolare nel c.d. Modulo SECCI, prevedono espressamente il diritto Parte_1 del cliente, in caso di estinzione anticipata del prestito, ad ottenere il rimborso “della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue” , con espresso richiamo, dunque, al pro rata temporis.
pagina 7 di 9 In ogni caso, va osservato come l'art. 1370 c.c. stabilisca una regola secondo cui, in caso di dubbio, prevale l'interpretazione più favorevole alla parte aderente, e dunque, quanto al profilo in esame, l'applicazione del criterio invocato dall'attore.
Si rileva infine, in relazione al quantum, che l'attore ha ridotto la domanda con le note del 24.4.2025: “Con le presenti note conclusive, dunque, lo scrivente riduce la domanda ad €.2.422,44 (sul singolo contratto) e complessivamente ad €.6.505,83
(euro seimilacinquecentocinque/83) la domanda in atti” (cfr. comp. concl. parte attrice pagg. 2 e 3) alla luce delle contestazioni della convenuta in relazione al rimborso già ottenuto dal sig. (relativo alla provvigione dell'intermediario) a seguito della Parte_1
decisione ABF su uno dei contratti oggetto di causa, nello specifico il n. 142101 (ex
508397).
In conclusione, va affermato il diritto dell'attore alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni, di provvigioni dell'intermediario e di interessi con applicazione del metodo di calcolo pro-rata temporis, ad esclusione delle imposte e tasse, attesa la nullità delle clausole contrattuali contenenti pattuizioni contrarie. deve dunque essere condannata al pagamento di complessivi € 6.505,83, CP_1
oltre interessi legali ex art. 1284, I comma, c.c. dalla data del ricorso ABF del
07.03.2019 (cfr. all. 14 parte attrice) al 19.02.2023 ed ex art. 1284, IV comma, c.c., dal 20.02.2023 (data di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) all'effettivo saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Non può accogliersi la richiesta della convenuta di compensazione delle spese, dal momento che il ricorso del sig. è stato introdotto dopo l'intervento della Parte_1
Corte Costituzionale che ha sancito l'illegittimità dell'art. 11 octies del D. L. nr.
73/2021 e ha scelto comunque di resistere in giudizio, nonostante la CP_1
giurisprudenza univoca di questo Tribunale.
Dette spese si liquidano come in dispositivo, in conformità alla richiesta formulata dall'attore, da ritenersi congrua in relazione all'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 8 di 9 condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 6.505,83, oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c. dal 07.03.2019 al
19.02.2023 ed ex art. 1284, IV comma, c.c., dal 20.02.2023 al saldo;
condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano, compresa la mediazione, in € 4.678,00 per compenso, oltre anticipazioni, anche di mediazione, 15,00% rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore del procuratore antistatario avv. Paolo Di Mauro.
Così deciso in Torino, in data 17.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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