Art. 4.
Ogni acquisto di prodotti cartari aventi caratteristiche difformi da quelle indicate nel capitolato-tipo, di cui al secondo comma del successivo articolo 5, e' subordinato alla preventiva autorizzazione delle autorita' preposte al controllo o alla vigilanza.
Ogni acquisto di prodotti cartari aventi caratteristiche difformi da quelle indicate nel capitolato-tipo, di cui al secondo comma del successivo articolo 5, e' subordinato alla preventiva autorizzazione delle autorita' preposte al controllo o alla vigilanza.