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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/08/2025, n. 11732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11732 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11813/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 11813/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 14.05.2025 con la concessione di termine per il deposito della comparsa conclusionale sino al 14.07.2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Angelo Parte_1 C.F._1
IN e NO UN, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione di cui al giudizio di
I grado
ATTRICE - APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
In persona del legale rappresentante pro-tempore
CONVENUTA – APPELLATA – CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n.16739/2021 del Giudice di Pace di Roma,
Sezione V, del 20.07.2021 resa nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 11286/2021.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 14.5.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice ha proposto di fronte a questo Tribunale impugnazione avverso la sentenza n. 16739/2021 del Giudice di Pace di Roma, Sezione V, del 20.07.2021 resa nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 11286/2021, chiedendone parzialmente la riforma nella parte in cui il Giudice di primo grado ha disposto la liquidazione pagina 1 di 4 delle spese del giudizio nella misura di € 79,98 da distrarsi in favore degli Avv. IN e
UN, importo comprensivo di spese vive e in conformità ai parametri di cui al D.M.
55/2014.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto: - di aver acquistato per l'importo di € 79,98 un titolo di viaggio con la compagnia aerea appellata per la tratta A/R -Torino – Barcellona;
- che a pochi giorni dalla partenza, apprendeva la cancellazione del volo e, con diffida richiedeva alla compagnia il rimborso del prezzo del titolo di viaggio;
- che la richiesta non veniva accolta dalla compagnia la quale tratteneva le somme corrisposte da parte appellante;
- che aveva proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace di Roma chiedendo il rimborso del prezzo del biglietto secondo quanto previsto dal Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004 pari ad €
79,98, con vittoria dei compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- che con sentenza n.16739/2021, del 20.07.2021 resa nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 11286/2021 il Giudice di Pace di Roma, Sezione V, aveva condannato la al pagamento della somma di € 79,98 a titolo di Controparte_1 compensazione pecuniaria e liquidato l'importo di € 79,98 a titolo di spese del giudizio, da distrarsi in favore degli Avv. IN e UN, in solido;
- che la sentenza era viziata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al D.M. n. 55 del 2014, nella parte in cui il Tribunale aveva liquidato il compenso professionale in misura inferiore ai minimi disposti dalle tabelle dei parametri forensi e senza tenere conto dello svolgimento della fase istruttoria e decisionale. Ha concluso chiedendo la condanna della al Controparte_1 pagamento della somma di € 265,00 a titolo di spese del giudizio di I Grado nei confronti del difensore, dichiaratosi antistatario e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
La nonostante la regolarità della notifica non si è costituita in giudizio;
pertanto, CP_1 ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 16.12.2024.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.05.2025 con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado limitatamente alla pronuncia sulle spese di lite, lamentandone la quantificazione nel minor importo di €
79,98 rispetto a quanto effettivamente dovuto, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014. pagina 2 di 4 La censura è fondata.
Il Giudice di Pace di Roma, accogliendo la domanda di parte attrice di condanna della compagnia aerea al pagamento della somma di € 79,98 a titolo di Controparte_1 compensazione pecuniaria, ha liquidato le spese del procedimento nella misura di € 79,98 in favore degli Avv. ti IN e UN secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Deve convenirsi con la parte appellante in relazione alla liquidazione del compenso in misura inferiore rispetto ai minimi tabellari dei parametri forensi, tenendo conto delle fasi effettivamente svolte e del valore della controversia;
in particolare, risulta che: - è stato redatto l'atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma, Sezione V (cfr. all.4
– fascicolo cartaceo); - il difensore ha partecipato all'udienza dell' 8.4.2021 nell'ambito della quale la causa è stata trattenuta in decisione (cfr. verbale – fascicolo cartaceo); - il procedimento è stato definito con la sentenza oggetto di gravame (cfr. sentenza – fascicolo cartaceo).
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve disporsi la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in considerazione dello scaglione fino a € 1.100 per i giudizi di competenza del Giudice di Pace e in applicazione dei valori minimi in relazione ad ogni singola fase svolta, tenuto conto della semplicità della controversia, per l'importo di € 33,00 per la fase di studio, € 33,00 per la fase introduttiva e € 68,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo pari ad € 134,00, oltre spese generali, iva e cpa, non dovendosi invece liquidare la fase istruttoria che in concreto non è stata svolta.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. n.16739/2021 del
Giudice di Pace di Roma, Sezione V, del 20.07.2021 resa nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 11286/2021, condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite relative al procedimento di primo grado nella misura di € 134,00, oltre spese generali al
15%, iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di;
Parte_1
pagina 3 di 4 - condanna la parte appellata alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dei procuratori antistatari della parte appellante, che liquida in € 232,00 per compensi, € 92,00 per spese, oltre iva cpa e spese generali.
Così deciso in Roma, l'8 agosto 2025
Il Giudice dott. Valeria Belli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 11813/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 14.05.2025 con la concessione di termine per il deposito della comparsa conclusionale sino al 14.07.2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Angelo Parte_1 C.F._1
IN e NO UN, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione di cui al giudizio di
I grado
ATTRICE - APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
In persona del legale rappresentante pro-tempore
CONVENUTA – APPELLATA – CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n.16739/2021 del Giudice di Pace di Roma,
Sezione V, del 20.07.2021 resa nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 11286/2021.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 14.5.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice ha proposto di fronte a questo Tribunale impugnazione avverso la sentenza n. 16739/2021 del Giudice di Pace di Roma, Sezione V, del 20.07.2021 resa nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 11286/2021, chiedendone parzialmente la riforma nella parte in cui il Giudice di primo grado ha disposto la liquidazione pagina 1 di 4 delle spese del giudizio nella misura di € 79,98 da distrarsi in favore degli Avv. IN e
UN, importo comprensivo di spese vive e in conformità ai parametri di cui al D.M.
55/2014.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto: - di aver acquistato per l'importo di € 79,98 un titolo di viaggio con la compagnia aerea appellata per la tratta A/R -Torino – Barcellona;
- che a pochi giorni dalla partenza, apprendeva la cancellazione del volo e, con diffida richiedeva alla compagnia il rimborso del prezzo del titolo di viaggio;
- che la richiesta non veniva accolta dalla compagnia la quale tratteneva le somme corrisposte da parte appellante;
- che aveva proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace di Roma chiedendo il rimborso del prezzo del biglietto secondo quanto previsto dal Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004 pari ad €
79,98, con vittoria dei compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- che con sentenza n.16739/2021, del 20.07.2021 resa nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 11286/2021 il Giudice di Pace di Roma, Sezione V, aveva condannato la al pagamento della somma di € 79,98 a titolo di Controparte_1 compensazione pecuniaria e liquidato l'importo di € 79,98 a titolo di spese del giudizio, da distrarsi in favore degli Avv. IN e UN, in solido;
- che la sentenza era viziata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al D.M. n. 55 del 2014, nella parte in cui il Tribunale aveva liquidato il compenso professionale in misura inferiore ai minimi disposti dalle tabelle dei parametri forensi e senza tenere conto dello svolgimento della fase istruttoria e decisionale. Ha concluso chiedendo la condanna della al Controparte_1 pagamento della somma di € 265,00 a titolo di spese del giudizio di I Grado nei confronti del difensore, dichiaratosi antistatario e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
La nonostante la regolarità della notifica non si è costituita in giudizio;
pertanto, CP_1 ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 16.12.2024.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.05.2025 con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado limitatamente alla pronuncia sulle spese di lite, lamentandone la quantificazione nel minor importo di €
79,98 rispetto a quanto effettivamente dovuto, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014. pagina 2 di 4 La censura è fondata.
Il Giudice di Pace di Roma, accogliendo la domanda di parte attrice di condanna della compagnia aerea al pagamento della somma di € 79,98 a titolo di Controparte_1 compensazione pecuniaria, ha liquidato le spese del procedimento nella misura di € 79,98 in favore degli Avv. ti IN e UN secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Deve convenirsi con la parte appellante in relazione alla liquidazione del compenso in misura inferiore rispetto ai minimi tabellari dei parametri forensi, tenendo conto delle fasi effettivamente svolte e del valore della controversia;
in particolare, risulta che: - è stato redatto l'atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma, Sezione V (cfr. all.4
– fascicolo cartaceo); - il difensore ha partecipato all'udienza dell' 8.4.2021 nell'ambito della quale la causa è stata trattenuta in decisione (cfr. verbale – fascicolo cartaceo); - il procedimento è stato definito con la sentenza oggetto di gravame (cfr. sentenza – fascicolo cartaceo).
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve disporsi la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in considerazione dello scaglione fino a € 1.100 per i giudizi di competenza del Giudice di Pace e in applicazione dei valori minimi in relazione ad ogni singola fase svolta, tenuto conto della semplicità della controversia, per l'importo di € 33,00 per la fase di studio, € 33,00 per la fase introduttiva e € 68,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo pari ad € 134,00, oltre spese generali, iva e cpa, non dovendosi invece liquidare la fase istruttoria che in concreto non è stata svolta.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. n.16739/2021 del
Giudice di Pace di Roma, Sezione V, del 20.07.2021 resa nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 11286/2021, condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite relative al procedimento di primo grado nella misura di € 134,00, oltre spese generali al
15%, iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di;
Parte_1
pagina 3 di 4 - condanna la parte appellata alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dei procuratori antistatari della parte appellante, che liquida in € 232,00 per compensi, € 92,00 per spese, oltre iva cpa e spese generali.
Così deciso in Roma, l'8 agosto 2025
Il Giudice dott. Valeria Belli
pagina 4 di 4