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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: 1) dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2) dott. Antonio Rizzuti Consigliere
3) dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1254/19 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025, vertente
TRA
(già società con unico socio Parte_1 Parte_2 soggetta a direzione e coordinamento di con sede in Roma, Via Ombrone n. 2 (capitale Parte_2 sociale di € 2.600.000.000 i.v., C.F. e P.IVA , in persona del suo procuratore Avv. P.IVA_1
giusta procura per Notar di Roma del 12.12.2017, Rep. 55629, Controparte_1 Persona_1
Racc. 27976, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Ricci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, Via G. Alberti n. 27, come da mandato in atti
Appellante
E
(P.Iva: , con sede legale in Cirò Marina (KR), in località S. Controparte_2 P.IVA_2
Lorenzo, in persona del Dott. , in qualità di amministratore unico e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Senatore e Daniel F.A.
Zavitteri, giusta procura speciale in atti, con domicilio presso l'Avv. Gianfilippo Maradei, in
Catanzaro, via G. Scalise, n. 5
Appellata
CONCLUSIONI:
1 Corte d'Appello di Catanzaro – Sezione Seconda Civile ___________________________________________________________
Per l'appellante: “Voglia l'On. Corte di Appello adita, per tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere il proposto appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.1508/18 emessa dal Tribunale di Crotone all'udienza del 6.12.2018, depositata il 7.12.2018, mai notificata: a) in accoglimento delle ragioni di gravame esposte in narrativa ed alla luce delle molteplici ed evidenti infrazioni codicistiche e procedurali commesse dal Giudice a quo, dichiarare la nullità dell'appellata sentenza;
b) in via subordinata, in virtu delle difese spiegate in primo grado, rigettare le domande formulate dalla nei confronti dell'odierna appellante con l'atto di citazione dell'8.11.2014, Controparte_2 siccome infondate in fatto ed in diritto;
c) conseguentemente ordinare la ripetizione, in favore di Parte_1 di tutte le somme corrisposte in favore dell'appellata e del suo procuratore distrattario in esecuzione della sentenza oggi impugnata, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti e sino all'effettivo soddisfo;
d) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte di appello: 1) rigettare i due motivi di impugnazione proposti da
[...]
(già , con conseguente conferma in parte qua della sentenza;
2) Parte_3 Parte_2 accogliere il motivo di appello incidentale, ex artt. 343 e s.s. del cod. proc. civ., dalla con la riforma in CP_2 parte qua della sentenza e condanna di (già al rimborso delle Parte_1 Parte_2 somme per la costituzione della cabina elettrica, maggiorate di interessi e rivalutazione sino all'integrale soddisfo;
3) condannare la controparte al pagamento delle spese processuali del presente grado di appello, incluso gli accessori ed il rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, ai sensi dell'art. 93 del cod. proc. civ.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con atto di citazione dell'8.11.2014, ritualmente notificato, la in persona del Controparte_2 legale rapp. p.t., conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Crotone, Parte_2 chiedendo di: “1) accertare e dichiarare che l'impianto di elettrodotto realizzato nell'anno 2005 da
[...] sul fondo di proprietà dell'istante è utilizzato anche in favore di soggetti ed immobili diversi Parte_2 dall'istante; 2) di accertare e dichiarare che le spese relative alla realizzazione dell'elettrodotto, sono state sostenute dalla
e, per l'effetto, condannare la alla restituzione delle stesse nella misura Controparte_2 Parte_2 di € 3.673,71; 3) di accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'indennizzo per l'asservimento e la perdita di valore del fondo e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento a tale titolo della somma di Parte_2
€ 6.000,00, nonché al risarcimento del danno subito-nella misura di € 4.000,00 a titolo di danno emergente e lucro cessante, ovvero quell'altra che l'On. Tribunale adito riterrà di concedere a seguito di CTU estimativa, ovvero anche in via equitativa;
4) di condannare, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con tutti gli accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno delle proprie richieste la deduceva: Controparte_2
-- di svolgere, in forma societaria, attività di impresa agricola e coltivazione diretta dei propri fondi con realizzazione di prodotti vitivinicoli e commercializzazione in tutto il territorio nazionale e che, nell'anno 2005, chiedeva all' l'allaccio alla rete per la fornitura di energia Parte_2 elettrica presso l'azienda, sita in Località San Lorenzo nel Comune di Cirò Marina;
-- che a riscontro della richiesta l' omunicava che era necessaria la creazione di apposita linea Pt_2 elettrica con il pagamento delle relative spese a carico della CP_2
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-- che nel mese di ottobre 2006 la effettuava il pagamento richiesto di € 3.673,71 CP_2
“comprensiva di quota per distanza nonché del contributo per allaccio e spese di realizzazione dell'elettrodotto”;
-- che, in seguito all'avvenuto pagamento, l' “provvedeva all'installazione dei pali elettrici Pt_2 necessari alla realizzazione dell'elettrodotto sia lungo il confine dei terreni di proprietà della
[...] sia all'interno degli stessi, ove è ubicato l'impianto enologico” (depositava a riscontro CP_2 documento indicato come doc. 2);
-- che “la realizzazione del predetto elettrodotto -per il quale non veniva costituita alcun tipo di servitù- nonché della relativa cassetta di trasformazione avveniva per esclusivo uso e servizio della
; CP_2
-- che, a distanza di tempo, l' aveva destinato il predetto impianto a favore di utenze private Pt_2 poste al servizio di fondi limitrofi e/o immobili appartenenti a terzi, senza alcuna autorizzazione e/o comunicazione.
Sulla base di tale ricostruzione fattuale la sosteneva: CP_2
i) di aver diritto all'indennizzo per l'installazione dei pali su suolo privato ed alla restituzione delle somme versate per la realizzazione dell'impianto;
ii) che l'installazione dei summenzionati pali di sostegno aveva determinato la mancata destinazione del relativo spazio alla piantagione delle viti per la produzione dell'uva, provocando un notevole impatto ambientale ed ingenti danni alla proprietà aziendale derivanti dall'aggravio del flusso di energia e dalla presenza di pregiudizievoli campi magnetici;
iii) che l'impiego dell'impianto anche a favore di altri soggetti determinava in capo alla società convenuta l'obbligo restitutorio delle somme percepite a titolo di realizzazione dell'impianto medesimo;
iv) che tale situazione determinava “l'asservimento del suolo privato di proprietà” della CP_2
Concludeva asserendo che i danni subiti erano da rilevare anche nelle forme del danno emergente e del lucro cessante atteso il pregiudizio consistente nell'estirpazione di numerose piante utili all'attività commerciale per la produzione dei prodotti vitivinicoli.
1.2. Con comparsa del 27.5.2015 si costituiva in giudizio l' (oggi Parte_2 [...]
, impugnando e contestando l'avversa domanda, siccome infondata in fatto ed Parte_3 in diritto, e chiedendone il rigetto.
Nello specifico deduceva:
-- che, con dichiarazione del 17.7.2006 (allegata alla comparsa sub all. 2) il sig. , Parte_4 quale legale rappresentante della società formulava alla società Enel – Zona di CP_2
Crotone, una richiesta di costruzione di una linea elettrica “consistente nell'installazione di n. 3 sostegni con relativi conduttori, autorizzando nel contempo il passaggio degli stessi nella sua proprietà (sita nel Comune di Cirò Marina, foglio 11, particella 47)”;
-- che, anche dopo l'esecuzione dei lavori predetti e l'attivazione della linea elettrica, continuava a rimanere sempre proprietaria della propria attrezzatura elettrica avendo facoltà di allacciare alla propria rete altri utenti senza dover chiedere alcuna autorizzazione a coloro i quali già usufruivano
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dell'allaccio alla linea elettrica medesima. A tale proposito sottolineava che anche nel contratto di somministrazione stipulato dalla (prodotto sub all. 3), nell'art. 1, si precisava che: CP_2
“…detti impianti restano di proprietà del Distributore e potranno essere utilizzati dal Distributore anche per connessioni di altri Clienti”.
Sulla scorta di tali considerazioni, deduceva, dunque:
-- che alcun “indennizzo per l'installazione dei pali su suolo privato” poteva essere preteso ora da controparte che aveva autorizzato l' ll'installazione dei pali nonché al mantenimento di questi ultimi proprio Pt_2 perché intendeva essere rifornita di energia elettrica;
-- che la stessa considerazione andava effettuata in relazione alla richiesta della di CP_2 restituzione delle somme versate per la realizzazione dell'impianto elettrico atteso che l'importo corrisposto da colui che richiedeva, come nella fattispecie, la realizzazione di una nuova linea elettrica,
e non un semplice allaccio ad un elettrodotto già esistente, consisteva nella quota potenza in kw e nella quota distanza;
-- che appariva davvero singolare che la società attrice richiedesse la restituzione di quanto versato all' dopo quasi dieci anni di godimento della linea elettrica de quo la cui realizzazione era stata Pt_2 effettuata su esplicita richiesta della suddetta società.
1.3. Instaurato il contraddittorio, con ordinanza emessa all'udienza del 9.1.2017, il Tribunale rigettava le richieste istruttorie di parte attrice, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16.10.2017.
All'udienza del 16.10.2017 l'attrice chiedeva la revoca della ordinanza di rigetto Parte_5 delle richieste istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 c.p.c. deducendo, a sostegno della richiesta, tra l'altro, che “con la missiva prodotta agli atti di causa dalla convenuta si evince che l'autorizzazione resa dall'amministratore p.t. di afferiva a nr. 3 pali secondo il Controparte_2 tracciato ivi indicato, mentre in realtà i terreni dell'attrice sono stati letteralmente invasi da pali di sostegno in numero maggiore rispetto a quello concordato, come da tracciato portato nella planimetria allegata al fascicolo di parte attrice” (cfr. verbale di udienza).
All'esito dell'udienza, il tribunale, preso atto delle difese delle parti, onerava la convenuta
[...]
a produrre il verbale di sopralluogo del 24.04.2006 “operato da nella Parte_2 Parte_6 pratica n. 761004212” e dei relativi allegati dai quali verificare il tracciato che avrebbe dovuto essere effettuato per l'allaccio richiesto.
La convenuta veniva, altresì, onerata di produrre in giudizio la documentazione riguardante la presenza di “ulteriore palificazione sulle medesime particelle 47, foglio 11, Comune di Cirò Marina”.
Alla successiva udienza del 5.2.2018, stante la mancata produzione documentale da parte di Pt_2 parte attrice chiedeva un rinvio per la decisione ed il tribunale rinviava quindi per la precisazione delle conclusioni al 26.2.2018.
In tale udienza il Tribunale decideva di ammettere la prova testimoniale formulata dall'attrice con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., fissando per l'escussione dei testi l'udienza del 9.4.2018.
All'udienza del 9.4.2018 venivano escussi due testi di parte attrice e Testimone_1 Tes_2
).
[...]
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Alla successiva udienza del 23.4.2018, il tribunale disponeva procedersi c.t.u., nominando a tal fine il
Dott. il quale depositava elaborato peritale e ulteriore integrazione dello stesso a Persona_2 seguito di esplicita richiesta in tal senso.
1.4. Con sentenza n.1508/2018 (depositata il 7.12.2018) il Tribunale di Crotone così decideva:
- accerta la servitù di elettrodotto a favore della convenuta e sul terreno attoreo;
- per l'effetto condanna la convenuta a corrispondere a parte attorea ed a titolo di indennizzo la somma di € 11.741,80;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna parte soccombente, alle spese del giudizio che liquida in € 2.738,00, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente il compenso liquidato al c.t.u. con separato decreto, a carico di parte soccombente.”
In sintesi, il Tribunale, ritenuto che «risulta provato in atti, anche perché mai sconfessato da parte convenuta, che ci sia stata la realizzazione di una prima linea di elettrodotto per portare l'energia elettrica alla azienda vinicola con l'impianto di num. tre pali cui è seguita una ulteriore palificazione, non oggetto di contestazione, e che è stata realizzata in ossequio al principio circa la natura del peso delle servitù prediali gravanti sui fondi privati per effetto dell'applicazione dell'art. 1056 c.c.», ha fatto proprie le conclusioni del C.T.U. recependole in toto.
Ha, invece, rigettato la domanda di restituzione della somma pagata a titolo di contribuzione per l'allaccio «per la ragione della inesistenza di ragioni giuridiche sottese alla stessa ed in mancanza di prova alcuna circa l'inadempimento di parte convenuta».
§ 2. Il giudizio di appello.
2.1. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società (già Parte_1 [...]
, con atto di citazione ritualmente notificato, articolando due motivi di gravame. Parte_2
Con il primo motivo ha eccepito “distorsione dei fatti di causa e delle richieste di parte attrice.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. Principio di non contestazione. Illegittima ammissione di prove”.
A sostegno del motivo ha dedotto:
-- che il giudice di primo grado ha infranto più volte le regole procedurali civili;
-- che già dalla sola lettura della sintesi della domanda attorea come riportata in sentenza, si evince che il tribunale “non ha compreso i fatti esposti dalla contenuti nell'atto di citazione, CP_2 distorcendo in maniera illegittima il contenuto” posto che “giammai parte attrice ha sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio che la convenuta aveva palificato un'ulteriore linea elettrica oppure ulteriori tralicci”;
-- che parte attrice solo all'udienza del 16.10.2017 (quando il giudice aveva, tra l'altro, già rigettato le richieste istruttorie attoree formulate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) ha dedotto per quanto riguarda una “ulteriore palificazione”, introducendo fatti nuovi mai prima esposti;
-- il tribunale decideva di ampliare indebitamente il thema decidendum riaprendo la fase istruttoria con la richiesta di esibizione da parte di di documentazione inerente la c.d. “ulteriore Parte_2 palificazione” e, successivamente, ammettendo prova per testi sulla medesima circostanza;
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-- che il tribunale “in assoluta inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 115 c.p.c., non solo non ha tenuto conto della circostanza che non vi era contestazione per quel che riguardava la costruzione della linea di elettrodotto ma ha, addirittura consentito la riapertura della fase istruttoria del giudizio allorquando l'attrice ha dedotto su una “ulteriore palificazione” realizzata dalla convenuta”;
-- che la completa omissione di qualsivoglia valutazione anche critica, sulle difese spiegate da una parte in causa (rectius dalla originaria convenuta), equivale ad una vera e propria lesione del diritto di difesa della parte medesima.
Con il secondo motivo di gravame ha eccepito “violazione dell'art. 112 c.p.c. – corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – vizio di ultrapetizione”.
A sostegno del motivo ha dedotto:
-- che il giudice di prime cure, erroneamente, si e pronunciato su un argomento mai introdotto nell'odierna controversia, ovvero l'accertamento di una servitù;
-- che nella fattispecie, non ha mai richiesto di vedersi riconosciuta una Parte_2 servitù di elettrodotto né, tantomeno, ha mai dedotto in merito e che le conclusioni dell'odierna appellante in primo grado erano solo dirette al rigetto delle domande della CP_2
-- che neanche può (volendo) usufruire dell'erroneo accertamento della servitù Parte_2 di elettrodotto disposto dal Giudicante poiché non vi e traccia alcuna nella sentenza oggi impugnata della specificazione/individuazione del terreno sul quale insisterebbe detta servitù.
Tanto dedotto ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
2.2. Con atto depositato per via telematica in data 30.09.2019 si è costituita la Controparte_2 resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto nonché spiegando appello incidentale relativamente al rigetto della domanda presentata in primo grado, finalizzata ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la creazione della cabina elettrica, quantificate in euro 3.673,71.
Ha sostegno della impugnazione incidentale ha dedotto:
-- che l'azione in primo grado si è caratterizzata anche in una ripetizione delle somme indebitamente pretese da a titolo di sopportazione delle spese di realizzazione di una cabina di Parte_2 uso esclusivo, poi divenuta ad uso “promiscuo”;
-- che dall'impiego dell'impianto di elettrodotto in favore anche di soggetti diversi della CP_2 non poteva (e non può) che conseguire l'obbligo restitutorio delle somme percepite da
[...]
a titolo di realizzazione dell'impianto in esame;
Parte_2
-- che, sotto un profilo giuridico ed economico, è illegittimo il comportamento della Società convenuta in primo grado, la quale, realizzato l'impianto a spese dell'attrice per l'asservimento al proprio fondo e senza la costituzione di alcuna servitù, utilizzava lo stesso impianto per i propri fini commerciali intessendo rapporti con soggetti terzi.
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
2.3. Instaurato il giudizio innanzi alla terza sezione civile e disposta la acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 22.10.2019, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 ottobre 2022.
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La causa veniva, quindi, alla predetta udienza, nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.06.2023.
Alla predetta udienza il collegio disponeva nuovo rinvio.
Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla seconda sezione civile e veniva fissata l'udienza del 26.03.2025.
Alla udienza indicata sulle note di trattazione scritte, la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Appellante e appellato hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
§ Le valutazioni della Corte.
§ 3. L'appello di Parte_1
I due motivi di gravame articolati dalla difesa dell'appellante in quanto strettamente Parte_1 connessi, devono essere analizzati congiuntamente.
3.1. In primo luogo occorre rilevare che nessuna violazione del diritto di difesa può concretamente ravvisarsi nella determinazione del tribunale di revocare la propria precedente ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie.
La funzione essenziale dell'ordinanza nel processo di cognizione ordinario è, sostanzialmente, quella di regolare i vari passaggi in cui si articola il giudizio, ivi compreso, in particolare, proprio lo svolgimento dell'attività istruttoria, secondo la regola generale dell'art. 176 c.p.c.
Le ordinanze adottate dal giudice nel corso del giudizio sono, dunque, provvedimenti di contenuto processuale non incidenti, se non indirettamente, sulle situazioni giuridiche sostanziali dedotte, tanto che l'art. 177 c.p.c., al comma 1, espressamente prevede che “le ordinanze, comunque motivate, non possono pregiudicare la decisione della cassa”.
La stessa norma da ultimo citata prevede, inoltre, disciplinando espressamente le ipotesi di irrevocabilità delle ordinanze pronunciate dal giudice, che, la regola di carattere generale è quella della revocabilità da parte del giudice che le ha emesse.
Ne consegue che l'ordinanza istruttoria -sia essa relativa alla ammissione o meno delle prove richieste- non rientrando tra le ordinanze non revocabili ai sensi del terzo comma dell'art. 177 c.p.c., può sempre essere modificata e revocata dal giudice.
Ergo, rientrando tra i pieni poteri del giudice quello di revocare l'ordinanza con cui aveva inizialmente deciso sulle richieste istruttorie, tale determinazione, astrattamente legittima e immune da censure giuridiche, non può ritenersi concretamente foriera della lesione di alcun diritto della difesa.
3.2. Non altrettanto può dirsi, invece, quanto all'ordine di esibizione disposto dal tribunale all'udienza del 16.10.2017.
Ed invero, dalla lettura del verbale di udienza emerge piuttosto chiaramente che parte attrice ha sollecitato, argomentando approfonditamente la propria richiesta, la revoca della precedente ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie, ma non ha anche richiesto o sollecitato l'adozione di alcun provvedimento di esibizione.
La mancanza di una esplicita richiesta di parte ed il fatto che la determinazione del tribunale di ricorrere a tale strumento istruttorio (residuale) sia stata avulsa da qualsivoglia iniziativa della parte -
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seppur quanto richiesto dal tribunale era evincibile dalla documentazione prodotta dalla
[...]
in allegato alla comparsa di costituzione- colloca tale ordinanza istruttoria al di fuori Parte_3 dell'alveo di operatività del combinato disposto di cui agli artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att.
Trattasi, comunque, di irregolarità priva di effetti pregiudizievoli concreti per la parte, stante la mancata produzione e, quindi, la mancata acquisizione di quanto richiesto agli atti del giudizio.
3.3. L'appellante si duole, ancora, del fatto che il tribunale “non ha compreso i fatti esposti dalla contenuti nell'atto di citazione, distorcendo in maniera illegittima il contenuto” posto CP_2 che “giammai parte attrice ha sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio che la convenuta aveva palificato un'ulteriore linea elettrica oppure ulteriori tralicci” e che parte attrice solo all'udienza del
16.10.2017 (quando il giudice aveva, tra l'altro, già rigettato le richieste istruttorie attoree formulate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) ha dedotto per quanto riguarda una “ulteriore palificazione”, introducendo fatti nuovi mai prima esposti.
In sostanza, secondo l'appellante, si sarebbe verificata modifica della domanda fatta valere in giudizio non consentita dal sistema processuale.
La soluzione della questione richiede, innanzitutto, di qualificare se la domanda come specificata dalla all'udienza del 16.10.2017 debba essere ricondotta nella categoria della mutatio LI Controparte_2
o, piuttosto, della emendatio LI.
3.1.1. A tal fine è necessario, in primis, riportare sinteticamente i passaggi cruciali e le circostanze fattuali ricavabili dagli atti di causa.
Come detto, la proponeva azione in giudizio chiedendo la restituzione della Controparte_2 somma versata per la realizzazione dell'elettrodotto per la fornitura elettrica nonché “l'indennizzo per l'asservimento e la perdita di valore del fondo” conseguenza della installazione dei pali di supporto per il trasporto dell'energia elettrica sul suo suolo privato e dell'impiego dell'impianto da parte di nche a favore di altri soggetti. Pt_2
Nell'atto di citazione faceva riferimento alla “installazione dei pali elettrici necessari alla realizzazione dell'elettrodotto sia lungo il confine dei terreni di proprietà…sia all'interno degli stessi, ove è ubicato l'impianto enologico”, senza tuttavia fornire alcuna indicazione specifica sul numero dei pali installati.
Nella comparsa di costituzione e risposta l'odierna appellante -producendone anche copia- chiariva che con dichiarazione del 17.06.2006 il sig. , quale legale rappresentante della Parte_4 società formulava alla società Enel – Zona di Crotone, una richiesta di costruzione di CP_2 una linea elettrica “consistente nell'installazione di n. 3 sostegni con relativi conduttori, autorizzando nel contempo il passaggio degli stessi nella sua proprietà (sita nel Comune di Cirò Marina, foglio 11, particella 47)”.
Veniva introdotto, quindi, un primo dato relativo al numero dei pali (tre) di cui era autorizzata la realizzazione sui terreni di proprietà della CP_2
Rispetto a tale dato numerico, nelle due memorie ex art. 183 c.p.c. depositate dalla Controparte_2 non si riscontra alcuna diversa indicazione, essendo sostanzialmente reiterato il contenuto dell'atto di citazione e facendosi riferimento alla realizzazione dell'elettrodotto nella proprietà della società vinicola ma senza alcuna indicazione numerica quanto ai pali installati dall' Pt_2
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Solo all'udienza del 16.10.2017 -nel chiedere la revoca della ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 c.p.c.- specificava il dato numerico, deducendo che
“con la missiva prodotta agli atti di causa dalla convenuta si evince che l'autorizzazione resa dall'amministratore p.t. di afferiva a nr. 3 pali secondo il tracciato ivi indicato, Controparte_2 mentre in realtà i terreni dell'attrice sono stati letteralmente invasi da pali di sostegno in numero maggiore rispetto a quello concordato, come da tracciato portato nella planimetria allegata al fascicolo di parte attrice” (cfr. verbale di udienza).
3.1.2.Ciò chiarito, prima di fornire risposta al quesito, non appare superfluo richiamare gli indirizzi ermeneutici forniti dal Supremo Collegio per delineare i confini (per il vero spesso assai fumosi) tra le due categorie giuridiche.
Con la sentenza a Sezioni Unite, n. 12310 del 2015, la Corte di Cassazione ha chiarito che "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali".
Più precisamente, le Sezioni Unite - muovendo dall'orientamento che distingue tra mutatio LI
(quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo) ed emendatio LI (quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere)
- hanno affermato che la vera differenza tra le domande "nuove", vietate, e le domande "modificate", espressamente ammesse dall'art. 183 cod. proc. civ., si rinviene non già "nel fatto che nelle seconde le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove (nel senso di ulteriori o aggiuntive), trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o se si vuole di domande diverse che non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono, ponendosi rispetto ad esse in un rapporto di alternatività".
In tale prospettiva, dunque, con la modificazione della domanda iniziale l'attore mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio.
3.1.3. Nel caso di specie, alla luce dei richiamati principi, ritiene la Corte che, astrattamente, ci si trovi al cospetto di una “emendatio LI” potenzialmente consentita dall'ordinamento processuale.
Contrariamente a quanto opinato dall'appellante, infatti, a ben vedere l'attore non ha sostituito alla domanda iniziale una domanda nuova ed alternativa alla stessa, ma ha, piuttosto, calibrato e specificato la portata della domanda azionata che, proprio per l'evoluzione della vicenda sostanziale alla luce delle difese di controparte, si palesava maggiormente aderente ai propri interessi.
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L'attore, dunque, mantenendosi nell'alveo della "vicenda sostanziale" portata alla cognizione giudiziale, ha inciso sulla causa petendi e sul petitum originariamente posti a base della richiesta di indennizzo per asservimento, sostanzialmente allegando fatti (realizzazione di palificazione ulteriore rispetto a quella concordata e autorizzata) non specificati e chiariti a fondamento della pretesa azionata con l'atto di citazione.
In altre parole, dunque, la con le note riportate nel verbale di udienza del Controparte_2
16.10.2017 ha modificato il contenuto della sua domanda specificando che il “diritto dell'istante all'indennizzo per l'asservimento e la perdita di valore del fondo” (espressamente richiesto al punto
3 delle conclusioni dell'atto di citazione) derivava non dalla allocazione sul terreno di proprietà dei tre pali autorizzati, ma, piuttosto dal fatto che “i terreni dell'attrice sono stati letteralmente invasi da pali di sostegno in numero maggiore rispetto a quello concordato, come da tracciato portato nella planimetria allegata al fascicolo di parte attrice”.
3.1.4. Così astrattamente qualificata la specificazione della domanda avanzata in giudizio dalla occorre, però, operare un'altra imprescindibile valutazione. Controparte_2
Un tale (astrattamente) consentita "modificazione della domanda ammissibile senza limiti (quindi anche eventualmente incidente sugli elementi oggettivi di identificazione della medesima)" è logicamente calibrata in un momento processuale - quello della fase iniziale del giudizio di primo grado, regolato dall'art. 183 cod. proc. civ., in cui la trattazione della causa non è ancora iniziata, per cui "una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe pregiudizio all'ordinato svolgimento del processo", là dove "la modifica - quale ne sia la portata - non potrebbe giammai comportare tempi superiori a quelli già preventivati dal medesimo art. 183" (cfr. Cass. 27566 del 2017; si veda anche Cass. 18956 del 2017).
Ergo è astrattamente ammessa la modifica in corso di causa della domanda originaria, anche mediante l'allegazione di un diverso fatto costitutivo e anche nel caso che comporti la sostituzione con una nuova domanda ad essa alternativa, purché abbia ad oggetto il medesimo bene della vita e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 cod. proc. civ..
Ne consegue che, scaduti i termini che lo stesso art. 183 cod. proc. civ. detta per effettuare la
"modificazione" della domanda, la stessa non è più consentita e la "modificazione" tardiva costituisce domanda nuova inammissibile, giacché essa integra (alla luce dello stabile orientamento di questa
Corte innanzi rammentato), in concreto, una mutatio LI, andando ad incidere sugli elementi oggettivi identificativi dell'azione, e una tale mutatio non è più autorizzata dal legislatore.
In definitiva, nel caso in esame la domanda "modificata" avrebbe dovuto essere proposta dalla nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., mentre è pacifico, nella Controparte_2 specie, che la stessa sia stata tardivamente introdotta (all'udienza del 16.10.2017) dopo il maturare del termine di cui al comma sesto del citato art. 183 e, dunque, inammissibilmente.
Tanto impone la riforma della sentenza impugnata per essersi il primo giudice pronunciato su una domanda inammissibile, con conseguente travolgimento della statuizione relativa alla condanna dell'odierna appellante, originaria convenuta, al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di euro 11,741,80.
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Nessuna minore somma a titolo di indennizzo per l'asservimento e perdita di valore del fondo -come originariamente richiesto nell'atto di citazione- può essere, peraltro, riconosciuto alla CP_2
[...]
A ben vedere, infatti, dal tenore della sentenza gravata e, prima ancora dal contenuto dell'elaborato tecnico redatto dal c.t.u. (dott. -acriticamente fatto proprio dal tribunale- è evidente che Persona_3
l' “indennizzo per servitù di elettrodotto” e il conseguente “danno patito dal terreno attoreo” sono stati valutati e calcolati avendo riguardo solo ed esclusivamente alla ulteriore “palificazione della linea elettrica eccedente i tre pali” di cui al contrato stipulato con l' ossia avuto riguardo al contenuto Pt_2 della domanda come inammissibilimente modificato in corso di causa.
Rispetto alla domanda originaria (risarcimento del danno emergente e del lucro cessante per la realizzazione dell'impianto a seguito di esplicita richiesta e successiva destinazione all'uso di terzi), viceversa, nessuna prova è stata concretamente fornita dalla che consenta di CP_2 quantificare, anche in via meramente equitativa, il danno lamentato.
§ 4. L'appello incidentale della Controparte_2
Infondato è l'appello incidentale della con cui ha impugnato il rigetto della Controparte_2 domanda presentata in primo grado, finalizzata ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la creazione della cabina elettrica, quantificate in euro 3.673,71.
A sostegno della impugnazione incidentale ha dedotto:
- che dall'impiego dell'impianto di elettrodotto in favore anche di soggetti diversi della CP_2 non poteva (e non può) che conseguire l'obbligo restitutorio delle somme percepite da
[...]
a titolo di realizzazione dell'impianto in esame;
Parte_2
- che, sotto un profilo giuridico ed economico, è illegittimo il comportamento della Società convenuta in primo grado, la quale, realizzato l'impianto a spese dell'attrice per l'asservimento al proprio fondo e senza la costituzione di alcuna servitù, utilizzava lo stesso impianto per i propri fini commerciali intessendo rapporti con soggetti terzi.
Il motivo è infondato ma la motivazione della sentenza deve essere corretta.
La procedura seguita per l'installazione e attivazione della linea elettrica e, soprattutto, il contenuto dell'accordo sottoscritto tra le parti in causa in relazione alla stessa, rendono ictu oculi evidente l'infondatezza della pretesa restitutoria della Controparte_2
Ed invero, è dato pacifico e incontestato:
-- che, con dichiarazione del 17.7.2006 (allegata al fascicolo di primo grado di parte odierna appellante) il sig. quale legale rappresentante della società Parte_4 CP_2 formulava alla società Enel – Zona di Crotone, una richiesta di costruzione di una linea elettrica
“consistente nell'installazione di n. 3 sostegni con relativi conduttori, autorizzando nel contempo il passaggio degli stessi nella sua proprietà (sita nel Comune di Cirò Marina, foglio 11, particella 47)”;
-- che, per espressa previsione contrattuale, anche dopo l'esecuzione dei lavori e l'attivazione della linea elettrica, questa continuava a rimanere sempre di proprietà esclusiva della compagnia fornitrice che aveva la piena facoltà di allacciare alla propria rete altri utenti senza dover chiedere alcuna autorizzazione a coloro i quali già usufruivano dell'allaccio alla linea elettrica medesima. Nel contratto
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di somministrazione stipulato dalla (acquisito, anch'esso, agli atti del fascicolo CP_2 processuale), nell'art. 1, si legge testualmente a che: “…detti impianti restano di proprietà del Distributore e potranno essere utilizzati dal Distributore anche per connessioni di altri Clienti”;
-- che l'importo corrisposto da colui che richiede, come nella fattispecie, la realizzazione di una nuova linea elettrica, e non un semplice allaccio ad un elettrodotto già esistente, consisteva nella quota potenza in kw e nella quota distanza.
Ed allora, a fronte dell'inequivoco dato contrattuale (francamente non suscettibile di dubbi interpretativi), se ne ricava in maniera piuttosto evidente che alcuna legittima pretesa restitutoria può essere avanzata dalla per la restituzione delle somme versate per la realizzazione CP_2 dell'impianto elettrico.
§ 5. Le spese di lite.
5.1. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10.3.2014, n. 55 come modificato dal D.M. 147/22, in considerazione del valore della causa (valore della causa 11.741,80 – scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00) e in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla non complessità della causa ed al relativo tenore delle difese.
5.2. Le spese di lite del primo grado di giudizio seguono, anch'esse, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10.3.2014, n. 55 come modificato dal D.M. 147/22, in considerazione del valore della causa (valore della causa 13.637,71 – scaglione tra 5.201,00 e
26.000,00) e in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla non complessità della causa ed al relativo tenore delle difese.
5.3. Ricorrono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/02, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già nonché sull'appello incidentale Parte_1 Parte_2 proposto dalla avverso la sentenza n.1508/2018 del Tribunale di Crotone Controparte_2 depositata il 7.12.201), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale della e, per Controparte_2
l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rigetta la domanda proposta in primo grado dalla
Controparte_2
- condanna la a rifondere a (già Parte_7 Parte_1 Parte_2
le spese di lite del primo grado di giudizio che vengono liquidate in € 2.540,00 per
[...] onorari, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- condanna la a rifondere a (già Parte_7 Parte_1 Parte_2
le spese di lite del presente grado di giudizio che vengono liquidate in € 1.984,00 per
[...] onorari, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
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- dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, che l'appellante incidentale versi l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in data 8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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