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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1013/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1013 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Pt_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocata Beatrice
[...] CodiceFiscale_1
Coluccio del Foro di Locri), e il , in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avvocato Pietro Parrotta del Foro di Locri).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, chiede la riforma della sentenza n. 1051/2019 del 29 ottobre 2019, Pt_1
mediante la quale il Tribunale di Locri ha respinto la sua domanda di risarcimento, diretta a ottenere il ristoro dei danni cagionati (agli immobili in suo possesso) dagli eventi piovosi verificatisi a Marina di Gioiosa Ionica (RC) nel mese di gennaio del 2009, e asseritamente dipesi dall'assenza – lungo la via comunale, limitrofa ai terreni interessati – di adeguate opere di regimentazione delle acque.
2.1. – in particolare – censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice – facendo, Pt_1 ad avviso dell'introduttore del secondo grado, malgoverno dell'all'art. 2051 c.c. – ha ritenuto come I) la parte sedicente danneggiata non avesse assolto all'onere di dimostrare il rapporto di causalità (tra danno lamentato e accadimenti ritenuti causativi del pregiudizio), e II) la prova testimoniale capitolata dall'attore fosse irrilevante (poiché formulata in termini generici e valutativi).
2.2. L'appellante deduce, poi, l'illogicità della sentenza per apprezzamento erroneo I) della prova documentale presente nel fascicolo di parte, avendo il primo giudice trascurato le valutazioni tecniche espresse nella consulenza versata da , e II) delle riproduzioni Pt_1
fotografiche allegate alla consulenza predetta (a suo dire attestanti lo stato dei luoghi, i danni riportati dagli immobili, il cedimento della strada, il conseguente sversamento dei detriti nei terreni di proprietà dell'appellante, le lesioni riportate dal fabbricato, e l'assenza di opere di canalizzazione delle acque bianche, lungo la via pubblica).
2.3. censura – ancora – la pronuncia, per avere la stessa ritenuto a) i fatti non provati, Pt_1
b) la CTU non esperibile, deducendo – al riguardo – come la stessa consulenza (in quanto fonte oggettiva di prova) avrebbe dovuto intendersi mezzo istruttorio necessario qualora, come nella fattispecie in esame, sarebbe stato necessario accertare fatti, rilevabili solo attraverso competenze specifiche.
2.4. L'appellante, infine, ribadisce come la sua domanda sia fondata, essendoci prova in atti dei fatti dedotti, della ricostruzione della dinamica dell'evento, dei danni lamentati e del nesso di causalità.
3. Il Comune appellato contesta l'appello avversario, preliminarmente chiedendone la declaratoria d'inammissibilità.
3.1. L'Ente sostiene come la sentenza sia corretta, sottolineando come la dimostrazione del nesso di causalità costituisca presupposto per l'operatività dell'art. 2051 c.c.: nesso da
2 dimostrarsi a cura del danneggiato (al fine di poter affermare la derivazione del danno dalla situazione dei luoghi).
3.2. L'Amministrazione ribadisce, inoltre, la correttezza delle argomentazioni svolte dal
Tribunale, sia in merito alla genericità delle prove capitolate dalla controparte, sia in ordine all'irrilevanza dei documenti e della consulenza offerta all' da parte attrice.
3.3. Il contesta – da ultimo – quanto affermato dall'appellante in merito alla CP_1 sussistenza d'una responsabilità ex 2051 c.c., ritendo come – nel caso di specie – si sia in presenza d'un caso fortuito.
4. All'esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. contesta la sentenza emessa in primo grado, particolarmente in riferimento alla Pt_1
mancata ammissione delle prove richieste, e alla ritenuta carenza di prova del nesso causale fra asserita negligenza comunale (nella custodia di beni immobili di pertinenza dell'Ente) e i danni manifestatisi – ad avviso dell'esponente – su terreni controversi.
7. L'esame delle doglianze deve essere rapportato alle allegazioni offerte all'Autorità giudiziaria di primo grado, ossia ai termini e ai contenuti mediante i quali abbia ritenuto Pt_1
d'illustrare e corroborare la propria domanda giudiziale fin dall'inizio della vertenza.
7.1. La citazione in prima cura (quand'anche integrata dalla pedissequa consulenza di parte, peraltro iterativa dell'esposizione veicolata dall'atto introduttivo) è consistita in un libello simbolico e stilistico, nel quale l'attore si è limitato a riferire di precipitazioni associate a ruscellamenti, frane e colate detritiche.
7.2. Il nesso causale è rimasto indimostrato: in disparte la proposizione della domanda (nel
2018) a circa nove anni dall'evento (verificatosi nel 2009) – circostanza, quest'ultima, suscettibile di pregiudicare (in assenza d'accertamenti tecnici compiuti nell'immediatezza dell'occorso) l'introduzione al processo di prove idonee a sostentare la domanda, avuto riguardo alla consistenza del pregiudizio, e alla sua effettiva riconducibilità all'antecedente causale pure individuato da quale scaturigine del danno – l'appellante non ha Pt_1
presentato al giudice elementi convincentemente deponenti nel senso dell'ascrizione degli allagamenti riferiti alle inadempienze dell'Amministrazione (in sede di manutenzione della strada prospicente al fondo oggetto della vertenza).
7.3. La ricostruzione fattuale di è lacunosa, limitandosi a ventilare genericamente Pt_1
un'aspecifica correlazione ipotetica (fra piogge e danni ad agro e colture), senza raggiungere lo standard probatorio minimo, di cui – ferma l'incombenza della prova liberatoria sul custode
3 (della cosa astrattamente dannosa) – l'attore è pur sempre gravato, quale soggetto istante da cui proviene la domanda di giustizia, e a cui è conseguentemente richiesto di porre la propria controparte in condizioni di comprendere puntualmente le coordinate (giuridiche, spaziali, temporali e causali) d'inscrizione della pretesa azionata (affinché la stessa possa controdedurre e articolare un'alternativa versione dei fatti).
8. A definitiva smentita della tesi attorea – in ogni caso – si pone proprio quel documento regionale (ancorché esibito dall'appellante ad auspicata conferma della rivendicazione presentata).
8.1. In quella stessa produzione, infatti, si dà espressamente atto dell'eccezionalità dei fenomeni meteorici accaduti a gennaio 2009, e tale puntualizzazione (mai confutata nel processo) esprime pienamente la singolarità dell'episodio climatico, la cui anormalità si pone
(innanzitutto logicamente) in contrasto con l'assunto (perorato da ) della prevedibilità Pt_1 degli intensi rovesci, e dell'evitabilità (mediante accorgimenti di gestione corretta del bene custodito) delle conseguenze pertinenti.
9. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, la domanda non può trovare accoglimento e l'appello va respinto per intero.
10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti (contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di media bassa), tengono conto del comportamento processuale delle parti e sono liquidate secondo il prospetto seguente, stimando la vertenza di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.375,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
11. Alla luce dell'esito dell'appello, nondimeno, va dato atto – ai sensi dell'art. 1, XVII c., l.
228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – della sussistenza dei presupposti d'eventuale raddoppio – previe le opportune verifiche da parte della
Cancelleria – del contributo unificato posto a carico dell'appellante.
p.q.m.
4 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione delle spese e compensi processuali in favore del Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, e Controparte_1
liquidate complessivamente in 4.996,00 euro, oltre a spese documentate, spese forfettarie al
15%, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale, ai fini della verifica – a cura della Cancelleria – dell'eventuale obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1013 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Pt_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocata Beatrice
[...] CodiceFiscale_1
Coluccio del Foro di Locri), e il , in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avvocato Pietro Parrotta del Foro di Locri).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, chiede la riforma della sentenza n. 1051/2019 del 29 ottobre 2019, Pt_1
mediante la quale il Tribunale di Locri ha respinto la sua domanda di risarcimento, diretta a ottenere il ristoro dei danni cagionati (agli immobili in suo possesso) dagli eventi piovosi verificatisi a Marina di Gioiosa Ionica (RC) nel mese di gennaio del 2009, e asseritamente dipesi dall'assenza – lungo la via comunale, limitrofa ai terreni interessati – di adeguate opere di regimentazione delle acque.
2.1. – in particolare – censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice – facendo, Pt_1 ad avviso dell'introduttore del secondo grado, malgoverno dell'all'art. 2051 c.c. – ha ritenuto come I) la parte sedicente danneggiata non avesse assolto all'onere di dimostrare il rapporto di causalità (tra danno lamentato e accadimenti ritenuti causativi del pregiudizio), e II) la prova testimoniale capitolata dall'attore fosse irrilevante (poiché formulata in termini generici e valutativi).
2.2. L'appellante deduce, poi, l'illogicità della sentenza per apprezzamento erroneo I) della prova documentale presente nel fascicolo di parte, avendo il primo giudice trascurato le valutazioni tecniche espresse nella consulenza versata da , e II) delle riproduzioni Pt_1
fotografiche allegate alla consulenza predetta (a suo dire attestanti lo stato dei luoghi, i danni riportati dagli immobili, il cedimento della strada, il conseguente sversamento dei detriti nei terreni di proprietà dell'appellante, le lesioni riportate dal fabbricato, e l'assenza di opere di canalizzazione delle acque bianche, lungo la via pubblica).
2.3. censura – ancora – la pronuncia, per avere la stessa ritenuto a) i fatti non provati, Pt_1
b) la CTU non esperibile, deducendo – al riguardo – come la stessa consulenza (in quanto fonte oggettiva di prova) avrebbe dovuto intendersi mezzo istruttorio necessario qualora, come nella fattispecie in esame, sarebbe stato necessario accertare fatti, rilevabili solo attraverso competenze specifiche.
2.4. L'appellante, infine, ribadisce come la sua domanda sia fondata, essendoci prova in atti dei fatti dedotti, della ricostruzione della dinamica dell'evento, dei danni lamentati e del nesso di causalità.
3. Il Comune appellato contesta l'appello avversario, preliminarmente chiedendone la declaratoria d'inammissibilità.
3.1. L'Ente sostiene come la sentenza sia corretta, sottolineando come la dimostrazione del nesso di causalità costituisca presupposto per l'operatività dell'art. 2051 c.c.: nesso da
2 dimostrarsi a cura del danneggiato (al fine di poter affermare la derivazione del danno dalla situazione dei luoghi).
3.2. L'Amministrazione ribadisce, inoltre, la correttezza delle argomentazioni svolte dal
Tribunale, sia in merito alla genericità delle prove capitolate dalla controparte, sia in ordine all'irrilevanza dei documenti e della consulenza offerta all' da parte attrice.
3.3. Il contesta – da ultimo – quanto affermato dall'appellante in merito alla CP_1 sussistenza d'una responsabilità ex 2051 c.c., ritendo come – nel caso di specie – si sia in presenza d'un caso fortuito.
4. All'esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. contesta la sentenza emessa in primo grado, particolarmente in riferimento alla Pt_1
mancata ammissione delle prove richieste, e alla ritenuta carenza di prova del nesso causale fra asserita negligenza comunale (nella custodia di beni immobili di pertinenza dell'Ente) e i danni manifestatisi – ad avviso dell'esponente – su terreni controversi.
7. L'esame delle doglianze deve essere rapportato alle allegazioni offerte all'Autorità giudiziaria di primo grado, ossia ai termini e ai contenuti mediante i quali abbia ritenuto Pt_1
d'illustrare e corroborare la propria domanda giudiziale fin dall'inizio della vertenza.
7.1. La citazione in prima cura (quand'anche integrata dalla pedissequa consulenza di parte, peraltro iterativa dell'esposizione veicolata dall'atto introduttivo) è consistita in un libello simbolico e stilistico, nel quale l'attore si è limitato a riferire di precipitazioni associate a ruscellamenti, frane e colate detritiche.
7.2. Il nesso causale è rimasto indimostrato: in disparte la proposizione della domanda (nel
2018) a circa nove anni dall'evento (verificatosi nel 2009) – circostanza, quest'ultima, suscettibile di pregiudicare (in assenza d'accertamenti tecnici compiuti nell'immediatezza dell'occorso) l'introduzione al processo di prove idonee a sostentare la domanda, avuto riguardo alla consistenza del pregiudizio, e alla sua effettiva riconducibilità all'antecedente causale pure individuato da quale scaturigine del danno – l'appellante non ha Pt_1
presentato al giudice elementi convincentemente deponenti nel senso dell'ascrizione degli allagamenti riferiti alle inadempienze dell'Amministrazione (in sede di manutenzione della strada prospicente al fondo oggetto della vertenza).
7.3. La ricostruzione fattuale di è lacunosa, limitandosi a ventilare genericamente Pt_1
un'aspecifica correlazione ipotetica (fra piogge e danni ad agro e colture), senza raggiungere lo standard probatorio minimo, di cui – ferma l'incombenza della prova liberatoria sul custode
3 (della cosa astrattamente dannosa) – l'attore è pur sempre gravato, quale soggetto istante da cui proviene la domanda di giustizia, e a cui è conseguentemente richiesto di porre la propria controparte in condizioni di comprendere puntualmente le coordinate (giuridiche, spaziali, temporali e causali) d'inscrizione della pretesa azionata (affinché la stessa possa controdedurre e articolare un'alternativa versione dei fatti).
8. A definitiva smentita della tesi attorea – in ogni caso – si pone proprio quel documento regionale (ancorché esibito dall'appellante ad auspicata conferma della rivendicazione presentata).
8.1. In quella stessa produzione, infatti, si dà espressamente atto dell'eccezionalità dei fenomeni meteorici accaduti a gennaio 2009, e tale puntualizzazione (mai confutata nel processo) esprime pienamente la singolarità dell'episodio climatico, la cui anormalità si pone
(innanzitutto logicamente) in contrasto con l'assunto (perorato da ) della prevedibilità Pt_1 degli intensi rovesci, e dell'evitabilità (mediante accorgimenti di gestione corretta del bene custodito) delle conseguenze pertinenti.
9. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, la domanda non può trovare accoglimento e l'appello va respinto per intero.
10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti (contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di media bassa), tengono conto del comportamento processuale delle parti e sono liquidate secondo il prospetto seguente, stimando la vertenza di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.375,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
11. Alla luce dell'esito dell'appello, nondimeno, va dato atto – ai sensi dell'art. 1, XVII c., l.
228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – della sussistenza dei presupposti d'eventuale raddoppio – previe le opportune verifiche da parte della
Cancelleria – del contributo unificato posto a carico dell'appellante.
p.q.m.
4 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione delle spese e compensi processuali in favore del Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, e Controparte_1
liquidate complessivamente in 4.996,00 euro, oltre a spese documentate, spese forfettarie al
15%, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale, ai fini della verifica – a cura della Cancelleria – dell'eventuale obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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