Art. 57.
Le sedi dell'Istituto «Vittorio Emanuele III» potranno fare prestiti in danaro anche al proprietario o conduttore per gli scopi e nei modi e limiti degli articoli 11, 12, 13 e 15 della leggo 15 luglio 1906, n. 383.
Le sedi dell'Istituto «Vittorio Emanuele III» potranno fare prestiti in danaro anche al proprietario o conduttore per gli scopi e nei modi e limiti degli articoli 11, 12, 13 e 15 della leggo 15 luglio 1906, n. 383.