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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia quarta sezione civile
1425/2023 RG.
La Corte D'Appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. SCARANTINO GIOVANNA contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
MAIONE NICOLA oggetto: prestazione d'opera intellettuale causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: Parte_1
Voglia l'ecc.ma Corte Di Appello Di Venezia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, rigettare integralmente le seguenti eccezioni preliminari formulate da
: CP_1 “Inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c.”.
“Inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art.342 c.p.c. -
Omessa indicazione dei motivi di appello”. “Inammissibilità atto di appello per violazione del principio della sinteticità: violazione Artt.121 c.p.c. e 46
Disp. att. c.p.c.”.
Nel merito, ritenuto e dichiarato il “giudicato” formatosi sul capo della sentenza n.1029/2023 del Tribunale di Verona, Sezione I civile, Giudice
Unico Dott. Massimo Vaccari, emessa e pubblicata il 26.5.2023, R.G.
n.98/2022, Repert. n.2056/2023 del 26.5.2023, notificata a mezzo p.e.c. il
19.6.2023, concernente la statuizione che la norma di cui all'art.13 bis della
Legge 31 dicembre 2012 n.247 (così come modificato dall'art.19 quaterdecies del D.L. n.148/2017, convertito in Legge n.172/2017) “è retroattiva” nei casi in cui non sia parte contraente la P.A., ma un “privato”, come nel caso di specie, stante che - come motivato dal Giudice di prime cure - se la norma de qua «ha previsto esplicitamente l'applicabilità della disciplina in tema di equo compenso soltanto ai contratti di prestazione d'opera intellettuale stipulati con la P.A., dopo la sua entrata in vigore, se ne deve desumere, a contrario, che nei casi in cui non sia parte contraente la P.A., ma un “privato”, come nel caso di specie, la norma è retroattiva», in accoglimento dei motivi di appello e delle domande ed eccezioni riproposte dall'appellante ex art.346 c.p.c, ritenere e dichiarare:
I) In parziale riforma della Sentenza n.1029/2023 del Tribunale di Verona,
Sezione I civile, Giudice Unico Dott. Massimo Vaccari, emessa e pubblicata il 26.05.2023, RG n. 98/2022 Repert. n. 2056/2023 del
26.05.2023, notificata a mezzo p.e.c. il 19.6.2023, ritenere e dichiarare:
I.A) In via principale, l'applicazione della normativa sull'Equo compenso,
pag. 2/20 già dichiarata “retroattiva”, con efficacia ex tunc, estesa a tutte le prestazioni e/o agli incarichi espletati dal Notaio in Parte_1
esecuzione dell'Accordo Operativo sottoscritto con l'Impresa bancaria il
13.01.2013, svoltosi negli anni ininterrottamente e alle medesime condizioni, fino all'ultima proroga e/o rinnovo del 15.12.2017, cui aderiva l'Impresa bancaria, con efficacia dal 01.12.2018 al 31.12.2018.
I.B) In via subordinata, l'applicazione della normativa sull'Equo compenso, già dichiarata “retroattiva”, con efficacia estesa a tutte le prestazioni e/o agli incarichi pagati non equamente ovvero non pagati, espletati in esecuzione delle proroghe e/o rinnovi dell'Accordo Operativo, vigenti al momento dell'entrata in vigore della norma sull'equo compenso
(per la Categoria professionale de qua il 06.12.2017), ossia la proroga e/o il rinnovo del 12.12.2016 (con efficacia dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017) e la proroga e/o rinnovo del 15/12/2017 (con efficacia dal 01/1/2018 al
31/12/2018).
I.C) In via ulteriormente subordinata, l'applicazione della normativa sull'Equo compenso, già dichiarata “retroattiva”, con efficacia estesa a tutte le prestazioni e/o agli incarichi pagati non equamente ovvero non pagati, espletati in esecuzione delle proroghe e/o rinnovi dell'Accordo Operativo, vigenti al momento dell'entrata in vigore della norma sull'equo compenso
(per la Categoria professionale de qua il 06.12.2017), ossia la proroga e/o il rinnovo del 15.12.2017 (con efficacia dal 01.1.2018 al 31.12.2018).
II) Conseguentemente ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 bis L.247/2012 (così come modificato dall'art.19 quaterdecies del D.L. n.14/2017) e/o dell'art.2233 c.c. e/o del combinato disposto pag. 3/20 dell'art.9 L.192/1998 con l'art.3 comma 4 della L.81/2017 e/o dell'art.3 della L.81/2017 e/o degli artt.1418 e 1419 cc:
II.A) non equo e/o non adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione e/o espressione di “condotte abusive” il compenso corrisposto da in persona del legale rappresentante pro tempore (già CP_1
e già , alla Dott.ssa CP_2 CP_3 Parte_1
in forza dell'Accordo Operativo Notai inter partes del 2013 e del correlativo Allegato A), e/o in forza dei rinnovi e/o in forza delle proroghe
(in data 28.10.2014; in data 23.12.2015; in data 12.12.2016; in data
15.12.2017) e correlativi Allegati, nonché, vessatorie e/o espressione di squilibrio contrattuale e/o di condotte abusive (anche sotto il profilo del c.d. abuso di dipendenza economica) le correlative clausole di cui: - all'Art.3 punto 3 “Attività di redazione delle certificazioni notarili (ex art.567 cpc)” paragrafi b), c) e d); - all'Art. 4 “Sistema Informatico SI, comma 2; - all'Art.6 “Compensi e fatturazioni” (già art.5 nell'Accordo 2013) e anche, ma non esclusivamente, alla luce della previsione dell'art.3 “Tipologia di incarichi assegnabili” e dell'Allegato A) dell'Accordo, anch'esso da considerarsi iniquo e vessatorio;
- all'Art. 7 “Durata e Recesso”, comma 5; nonché alla clausola di esclusiva emergente dalla lettura congiunta dell'Art.2 “Oggetto dell'Accordo” e dell'Art. 10 “Dichiarazioni e obblighi a carico del Professionista”
II.B) conseguentemente, anche in forza e per l'effetto degli artt. 35 e 36
Cost, ritenere e dichiarare nulle le suddette clausole contrattuali dell'Accordo Operativo Notai inter partes e del correlativo “Allegato A)” del 2013 e/o le clausole dei rinnovi e/o delle proroghe (in data 28.10.2014; in data 23.12.2015; in data 12.12.2016; in data 15.12.2017), ferma restando pag. 4/20 la validità inter partes del contratto e/o dei rinnovi e/o delle proroghe, rideterminando il compenso “equo” e/o “adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione” spettante alla Dott.ssa
[...]
per l'opera professionale complessivamente prestata in Parte_1
favore della Società convenuta, adottando, quale parametro di riferimento, in via principale, la “Tariffa regionale notarile" per le certificazioni notarili ipocatastali, elaborata in modo dettagliato dal Comitato Regionale Notarile della Sicilia ed applicata da (poi divenuta Controparte_3 CP_2
e da ultimo fino all'entrata in vigore dell'Accordo
[...] CP_1
Operativo e, in via subordinata, la Tabella “Notai” allegata al Decreto del
Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentante vigilate dal
Ministero della giustizia, ai sensi dell'art.9 del D.L. n.1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.27/2012, Tabella così come modificata dall'art.2, comma 1, D.M. 2 agosto 2013 n.106, a decorrere dal 24 settembre 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 1 del medesimo D.M. 2 agosto 2013 n.106.
III) e conseguentemente, per l'effetto, condannare la in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare e/o a risarcire, in favore della Dott.ssa la somma di tale integrazione Pt_1 Parte_1
ad equità e/o adeguamento “all'importanza dell'opera e al decoro della professione”, ovvero i danni (danno emergente e lucro cessante) per l'abuso di dipendenza economica e per le clausole e condotte abusive:
III.A) Somma che, in via principale, si quantifica e si chiede in €230.000
(duecentotrentamila/00), per l'attività professionale prestata e già
pag. 5/20 remunerata, nonché per l'attività professionale prestata e non pagata (come per le Relazioni Notarili preliminari), resa ininterrottamente e senza soluzione di continuità nella vigenza ed in esecuzione dell'Accordo operativo Notai sottoscritto il 11.1.2013 e/o delle proroghe e/o dei rinnovi
(in data 28.10.2014; in data 23.12.2015; in data 12.12.2016) fino all'ultimo del 15.12.2017 (con efficacia dal 01.01.2018 al 31.12.2018), ovvero in misura corrispondente alla diversa somma che in relazione al predetto periodo dovesse risultare di giustizia all'esito del processo, oltre agli interessi ex Legge n.231/2002, ovvero ed in ulteriore subordine agli interessi al tasso legale dalla messa in mora fino al soddisfo.
III.B) Somma che, in via subordinata, si quantifica e si chiede in €113.000
(centotredicimila/00) per l'attività professionale prestata e già remunerata, nonché per l'attività professionale prestata e non pagata (come per le
Relazioni Notarili preliminari), resa ininterrottamente e senza soluzione di continuità nella vigenza ed in esecuzione dell'Accordo operativo prorogato e/o rinnovato il 12.12.2016 (con efficacia dal 01.01.2017 fino al
31.12.2017), nonché dell'Accordo Operativo prorogato e/o rinnovato il
15.12.2017 (con efficacia dal 01.01.2018 al 31.12.2018), ovvero in misura corrispondente alla diversa somma che in relazione al predetto periodo dovesse risultare di giustizia all'esito del processo, oltre agli interessi ex
Legge n.231/2002, ovvero ed in ulteriore subordine agli interessi al tasso legale dalla messa in mora fino al soddisfo.
III.C) Somma che in via ulteriormente subordinata, si quantifica e si chiede in € 36.700 (trentaseimilasettecento/00), per l'attività professionale prestata e già remunerata, nonché per l'attività professionale prestata e non pagata
(come per le Relazioni Notarili preliminari), resa ininterrottamente e senza pag. 6/20 soluzione di continuità nella vigenza ed in esecuzione dell'Accordo operativo prorogato e/o rinnovato il 15.12.2017 (con efficacia dal
01.01.2018 al 31.12.2018), ovvero in misura corrispondente alla diversa somma che in relazione al predetto periodo dovesse risultare di giustizia all'esito del processo, oltre agli interessi ex Legge n.231/2002, ovvero ed in ulteriore subordine agli interessi al tasso legale dalla messa in mora fino al soddisfo.
IV) Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio di appello.
V.A) Confermare per il resto ogni altra statuizione della sentenza di prime cure, che non è stata oggetto dei motivi di appello principale ed, altresì, non
è stata oggetto di appello incidentale e, pertanto, ritenere e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n.1029/2023 del Tribunale di Verona
(n.98/2022 R.G.) in relazione alle statuizioni di: “inammissibilità” ed “infondatezza” delle
“eccezioni preliminari di rito e di merito sollevate dalla convenuta” (da pag.3 penultimo capoverso a pag.5 penultimo capoverso): eccezione di difetto di legittimazione passiva;
eccezione di prescrizione del credito;
eccezione di inapplicabilità retroattiva dell'art.13 bis della Legge
n.247/2012 (stante il passaggio in giudicato del capo della sentenza secondo cui: “Venendo al merito va disatteso l'ulteriore assunto di parte convenuta secondo il quale l'art.13 bis della Legge 31 dicembre 2012
n.247 non è applicabile retroattivamente); nonché in relazione alla statuizione di compensazione “integrale” delle spese di lite del giudizio di prime cure in ragione della “assoluta novità della questione sottesa” al giudizio (pag.7 penultimo capoverso).
pag. 7/20 V.B) Conseguentemente ritenere e dichiarare inammissibili e/o improponibili ed, in estremo subordine, infondate in fatto ed in diritto, le eccezioni riproposte da sub paragrafo “Sulle restanti CP_1
domande ed eccezioni di parte convenuta di cui al giudizio di primo grado” della comparsa di costituzione e risposta in appello (nella specie eccezione di difetto di legittimazione passiva;
eccezione di prescrizione del credito); nonché inammissibile ed improponibile ed, in estremo subordine infondata in fatto ed in diritto, l'eccezione di inapplicabilità retroattiva dell'art.13 bis della Legge n.247/2012 ed, altresì, inammissibile ed improponibile ed, in estremo subordine infondata in fatto ed in diritto, la domanda formulata solo nelle conclusioni della comparsa di risposta di vittoria delle spese del giudizio di prime cure (esplicitata con la formula “spese, competenze professionali (…) per il doppio grado di giudizio”), rigettandole tutte integralmente.
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste nelle richieste ritualmente formulate prime cure, formulate dall'Attrice con la memoria ex art.183 comma VI n.2
c.p.c., reiterate con le proprie note di trattazione scritta del 22.9.2022 per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni ex art.184 c.p.c. del
29.09.2022, nonché con la propria comparsa conclusionale del 15.04.2022, ed ancora, reiterate con l'atto di appello e con le note di trattazione scritta per l'udienza del 07.12.2023, affinché, revocata l'ordinanza istruttoria del
Giudice di prime cure del 21.1.2022, depositata il 24.1.2022, revocato altresì il provvedimento del 07.12.2023 dell'Ecc.ma Corte di Appello adita, siano accolte le richieste istruttorie dell'Attrice che di seguito si trascrivono.
pag. 8/20 a. Si chiede l'ammissione delle prove testimoniali articolate dall'Attrice con la propria memoria ex art.183 comma VI n.2 c.p.c. e che, ove nella stessa espressamente richiesto, sia disposta l'assunzione della prova delegata da parte del Tribunale indicato nei rispettivi capitolati, ovvero ed in via subordinata, che sia disposta l'assunzione innanzi all'On.le Tribunale di Verona, adito.
b. Si chiede l'ammissione della CTU contabile, richiesta dall'Attrice con la propria memoria ex art.183 comma VI n.2 c.p.c. (reiterata con la precisazione delle conclusioni in prime cure, con l'atto di appello e con le note di trattazione scritta per l'udienza del 07.12.2023), ove ritenuta necessaria, al fine di: rideterminare (per le attività espletate e pagate) ovvero determinare ex novo (per le attività espletate e non pagate, come sopra descritte) sulla scorta della documentazione fiscale e contabile prodotta, nonché della documentazione attestante l'attività espletata in esecuzione degli incarichi, il compenso “equo” e/o “adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione” spettante alla
Dott.ssa per l'opera professionale Parte_1
complessivamente prestata in favore della Società convenuta, adottando, quale parametro di riferimento, in via principale, la Tariffa approvata nella seduta del 08 luglio 2000 dal Comitato Regionale Notarile della Sicilia per le certificazioni notarili ipocatastali ed applicata da (poi Controparte_3
divenuta e da ultimo fino all'entrata in CP_2 CP_1
vigore dell'Accordo Operativo e, in via subordinata, la Tabella “Notai” allegata al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140,
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni pag. 9/20 regolamentante vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art.9 del
D.L. n.1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.27/2012,
Tabella così come modificata dall'art.2, comma 1, D.M. 2 agosto 2013
n.106, a decorrere dal 24 settembre 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 1 del medesimo D.M. 2 agosto 2013 n.106.
c. Si insiste nelle prove documentali già depositate dall'Attrice in allegato all'atto di citazione prime cure e alle proprie memorie ex art.183 comma VI
n.2 e 3 c.p.c., in quanto rilevanti e conducenti ai fini del decidere sia ai fini della prova “diretta” (allegati alla memoria n.2) che ai fini della prova
“contraria” (allegati alla memoria n.3), chiedendo che ne sia dichiarata l'ammissibilità e la rilevanza.
d. Si ribadisce l'opposizione alla produzione documentale della Società convenuta e chiede che sia dichiarata irrilevante ed inconducente ai fini del decidere, per le motivazioni spiegate dall'Attrice, con le memorie ex art.183 co. VI n.3 c.p.c., cui si rinvia.
e. Si insiste in tutte le prove documentali già depositate dalla Dott.ssa nel giudizio di prime cure e prodotte nuovamente Parte_1
nel presente giudizio di gravame, in allegato all'atto di appello. per la parte appellata: : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello CP_1
adita, contrariis reiectis, In via preliminare, - dichiarare l'appello promosso dalla Dott.ssa inammissibile ai sensi degli artt. 342 Parte_1
cpc e 348 bis cpc e per violazione del principio di sinteticità. Nel merito, - rigettare l'appello promosso dalla Dott.ssa in Parte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1029/2023 emessa e pag. 10/20 pubblicata dal Tribunale di Verona in data 26.05.2023 resa nel giudizio RG
n. 98.2022. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 1029/2023 il tribunale di Verona ha così deciso:
«ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda attorea [di e compensa tra le parti le spese del Parte_1
giudizio».
2. Il tribunale ha osservato che: in data 02.09.2013, Parte_1
in qualità di notaio, e , hanno
[...] Controparte_4
sottoscritto un accordo operativo avente ad oggetto la prestazione dell'opera professionale della prima a supporto dell'attività giudiziale e stragiudiziale di recupero crediti “non performing” svolta dalla banca.
3. Si sono succeduti diversi rinnovi sino al 15.12.2017 e, all CP_4
è subentrata, dapprima, la e, infine, la convenuta CP_2 CP_1
4. L'attrice ha lamentato l'iniquità del compenso Pt_1
riconosciutole in forza dell'allegato A, contenente le tariffe da applicare al rapporto contrattuale, nonché, la nullità delle clausole di cui agli artt. 4,6,7, comma 5, e della clausola di esclusiva di cui alla lettura congiunta dell'art. 2 e 10 del contratto.
5. La ha sollevato diverse eccezioni preliminari di rito e di CP_1
merito (difetto di legittimazione passiva;
prescrizione del diritto di credito;
indeterminatezza della domanda attorea;
inapplicabilità della disciplina sull'equo compenso ai sensi dell'art. 11 Preleggi), le quali si presentano inammissibili oltre che infondate (vd. pag. 3 sentenza). In particolare, va pag. 11/20 respinto l'assunto di parte convenuta in virtù del quale l'art. 13 bis L. n.
247/2012 non sarebbe applicabile retroattivamente, ossia ai contratti in essere al momento della sua entrata in vigore. L'art. 19-quaterdecies del dl n. 148/2017, convertito in L. n. 172/2017, ha, infatti, stabilito che la norma si applichi unicamente ai contratti conclusi successivamente alla sua entrata in vigore, allorquando parte degli stessi sia una pubblica amministrazione.
6. Trattandosi nel caso in esame di accordo tra privati l'irretroattività viene meno. Ne deriva che, qualora parte attrice avesse allegato e dimostrato il conferimento di una parte degli incarichi sotto la vigenza dell'accordo giunto a scadenza il 31.12.2017, questa avrebbe avuto diritto alla rideterminazione del compenso in virtù della normativa richiamata.
7. Con atto del 18.07.2023 ha proposto appello Parte_1
deducendo i seguenti motivi: I) violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 11 Prel., nonché in relazione al combinato disposto dell'art. 13 bis L. n. 247/2012 con l'art. 19 quaterdecies, co. 2, DL n.
148/2017; II) violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 112 cpc;
III) violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.
115, co. 1 e 116 cpc, nonché in relazione all'art. 112 cpc.
8. La parte appellata si è costituita con comparsa del CP_1
07.11.2023, resistendo al gravame.
9. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
10. Osserva la Corte. La ha chiesto la declaratoria di CP_1
inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli art. 121 cpc e 46 disp. att. cpc, 342 e 348bis cpc, sostenendo la manifesta infondatezza dell'atto pag. 12/20 nonché l'omessa indicazione dei motivi di appello. Tali eccezioni non possono trovare accoglimento, difatti, da un lato, i motivi di appello formulati dal notaio meritano un'approfondita Parte_1
disamina e, dall'altro, non può dirsi che gli stessi non siano stati specificamente individuati seppur svolti in chiave tutt'altro che sintetica.
11. Col primo motivo (pagg. 7s), l'appellante deduce: «violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 11 Prel., nonché in relazione al combinato disposto dell'art. 13 bis L. n. 247/2012 con l'art.
19-quaterdecies, co. 2, DL n. 148/2017». Sostiene che il tribunale, nell'affermare la retroattività dell'art. 13-bis della L. n. 247/2012 rispetto ai rapporti fra privati, e quindi la sua applicabilità ai contratti in essere alla data della sua entrata in vigore (a fronte dell'estensione ad altre categorie di liberi professionisti ad opera dell'art. 19-quaterdecies co. 2 d.l. n.
148/2017), ha erroneamente interpretato l'Accordo operativo concluso fra il notaio e l'impresa bancaria (prorogato negli anni, dal 2013 al 2017) come volto a disciplinare il compenso ma non anche il singolo incarico al professionista. Ha, altresì, contestato la statuita inapplicabilità della stessa norma rispetto agli incarichi già conclusi sul presupposto che, al rapporto in questione, debba esser riconosciuta natura di contratto di durata.
Conseguentemente, l'entrata in vigore della disciplina sull'equo compenso, avrebbe determinato una nullità in grado di incidere ab origine sugli interessi negoziali.
12. Il motivo non è fondato poiché l'appellante pretende di ricondurre tutti gli incarichi conferiti dal 2013 al 2017 all'accordo generale di volta in volta rinnovato, negando l'autonomia che è propria dei singoli incarichi professionali. Ciò, peraltro, si pone in contrasto con la lettera stessa pag. 13/20 dell'accordo operativo, così l'art. 4 nella versione del 2.9.2013: «ogni singola attività richiesta al Notaio sarà oggetto di specifico incarico che verrà conferito attraverso l'invio, di volta in volta, di singole lettere/comunicazioni nelle quali saranno espressamente individuate le specifiche attività che dovranno esser svolte» (vd. all. 6, atto di appello).
L'art. 3 nel rinnovo del 28.3.2014, invece, introduce una modifica nelle modalità di assegnazione disponendo: «ciascun incarico mi sarà formalizzato con una specifica comunicazione di conferimento normalmente attraverso il S.I., e potrà riguardare una o più attività».
13. È evidente, dunque, che i singoli contratti di opera professionale sono stati conclusi, nel tempo, facendo riferimento all'accordo generale ma mantenendo comunque la loro specificità ed autonomia. Da qui la necessità di una produzione delle singole «lettere/comunicazione», ai fini della prova dello svolgimento degli incarichi in corso nella vigenza della disciplina sull'equo compenso. Di fatto non è possibile rinvenire documenti di tal specie ma soltanto un riepilogo di difficile interpretazione (vd. all. 39e, atto di appello). In particolare, l'appellante avrebbe dovuto provare il conferimento di incarichi successivi e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del DL n. 148/2017 (16.10.2017). Il riepilogo di incarichi del 2017/2018 (vd. all. l, atto di appello) non può esser ritenuto sufficiente ad attestare tale circostanza, in quanto non consente di ricostruire effettivamente data, tipologia, durata dell'incarico svolto. Diversamente questa Corte avrebbe potuto procedere in presenza di una lettera di assegnazione ad hoc, della produzione del risultato del lavoro compiuto e della relativa parcella.
pag. 14/20 14. Col secondo motivo (pagg. 20s) l'appellante deduce: «violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 112 cpc». Sostiene che il tribunale ha omesso la pronuncia sulla domanda di rideterminazione del compenso ai sensi dell'art. 2233, co. 2, cc, dell'art. 9 L. n. 192/1998, nonché degli artt. 1418 e 1419 cc.
15. Il motivo non è fondato, poiché il Tribunale, a pag. 6 della sentenza, esclude che la nullità delle clausole sulla determinazione del compenso possa esser pronunciata ai sensi delle norme sopra richiamate, contestando l'affermazione circa la riconducibilità a tali disposizioni dei principi introdotti dall'art. 13bis L. n. 247/2012. Inoltre, anche a voler esaminare la fondatezza di tali domande deve, quanto all'art. 2233 co. 2, cc, ricordarsi che questo individua, come prioritario criterio per la quantificazione del compenso, l'accordo delle parti. La giurisprudenza esclude la nullità di un accordo che deroghi ai minimi tariffari previsti per una categoria professionale: «deve ritenersi che la previsione di minimi tariffari non si traduca in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, atteso che essa risponde all'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali, e non a quello generale dell'intera collettività, che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni comunque a esso contrarie» (vd. Cass., sez. L, sent. n. 1900 del 2017; conf. Cass., sez. 2, ord. n. 14293 del 2018 e Cass., sez. 2, sent. n.
21245 del 2009).
16. Considerando l'accordo intervenuto fra il notaio e l'impresa bancaria, alle prestazioni del professionista non erano applicabili i parametri previsti dai due regolamenti ministeriali. L'art. 9 L. 18.6.98, n.
pag. 15/20 192 vieta «l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi». È solo l'art. 3, 4 co. della L. 22.5.2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) che ha esteso, al di fuori dei rapporti fra imprenditori, anche ai rapporti di lavoro autonomo
«…in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica».
17. Le professioni liberali presentano significative differenze rispetto a un'attività d'impresa. Affermare che l'art. 9 costituisca una clausola generale non relativa solo ai rapporti di subfornitura è diverso dal sostenere che la norma si estenda anche di fuori dei rapporti d'impresa a un contratto fra professionista e cliente. Anche qualora si ritenesse che l'art. 9 192/98 potesse essere esteso ai liberi professionisti già prima del cd Jobs Act del lavoro autonomo, non potrebbe pervenirsi a conclusioni diverse.
18. Manca comunque l'allegazione di fatti che consentano di apprezzare un effettivo stato di soggezione economica del professionista rispetto alla banca. Non è sufficiente affermare che i compensi concordati fossero inferiori ai parametri previsti dai decreti ministeriali sui compensi dei notai.
L'appellante non ha dimostrato - non ha nemmeno allegato - che la propria attività lavorativa fosse fondamentalmente dedicata a quel particolare cliente e fosse prestata con spese e investimenti non riutilizzabili con il resto della clientela. La norma che sancisce il divieto di dipendenza pag. 16/20 economica è applicabile se e in quanto un soggetto si trovi in concreto - e non solo per negoziare con un istituto bancario - in una situazione di debolezza contrattuale.
19. Col terzo motivo (pagg. 22s) l'appellante deduce: «violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115, co. 1 e 116 cpc, nonché in relazione all'art. 112 cpc». Sostiene che il tribunale ha erroneamente indicato la data di sottoscrizione dell'accordo operativo riportando quella del 2.9.2013 anziché quella dell'11.1.2013. In realtà nell'atto di citazione è la stessa appellante a indicare la data poi ripetuta ina sentenza (vd. pag. 1 atto di citazione). In ogni caso, ricondurre l'inizio del rapporto a una data piuttosto che all'altra appare del tutto irrilevante ai fini della decisione, poiché potevano costituire oggetto di un'eventuale rideterminazione del compenso solo le attività svolte e non ancora concluse oppure in corso nel periodo compreso tra il 16.10.2017 e il 31.12.2017, data di scadenza dell'accordo operativo, successivamente non rinnovato dal notaio.
20. L'appellante sostiene che il Tribunale ha violato gli artt. 115, co. 1, e
116 cpc per non aver valutato l'impianto probatorio fornito. In particolare, ritiene di aver allegato sufficiente documentazione attestante il conferimento di incarichi nel periodo di vigenza della disciplina sull'equo compenso: rinnovo dell'accordo operativo, fatture, nonché elenco analitico degli incarichi svolti a far data dal 2017.
21. Il motivo non è fondato. Ciò che il Tribunale ha voluto affermare a pag. 6 della sentenza deve esser interpretato nel senso che il notaio, per poter invocare l'art. 13-bis l. 247/2012 e richiamo dell'art.19-quaterdecies
2° comma DL n.148/2017, doveva offrire la prova relativa agli incarichi pag. 17/20 conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della norma d'interesse e ancora in corso.
22. Per quanto riguarda la produzione delle fatture e dell'elenco di cui all'all. 39e, va ribadita l'impossibilità di procedere a una ricostruzione coerente, mancando il riscontro documentale dal quale sia possibile ricavare con certezza il tipo e il numero di attività conferite. Da qui l'evidente difficoltà a valutare l'inadeguatezza del compenso determinato per ciascuna di esse, come pure a effettuare un'eventuale rideterminazione dello stesso.
23. L'appellante insiste, inoltre, sull'applicabilità della disciplina sull'equo compenso anche per gli incarichi già conclusi. Al riguardo va ribadito che solo con l'art. 19 quaterdecies DL 16.10.2017, n. 148 è stato introdotto l'art. 13-bis l. 247/2012 in materia di equo compenso per le prestazioni professionali dei notai, ed è stato disciplinato il compenso relativamente a rapporti con imprese bancarie. Nel precedente quadro normativo, non era consentito al giudice un sindacato sul compenso pattuito fra cliente e professionista alla luce dei parametri ministeriali per la relativa liquidazione. In assenza di una specifica norma di diritto intertemporale, le disposizioni che prevedono cosa debba intendersi per
«giusto compenso», la presunzione di predisposizione unilaterale da parte dell'impresa bancaria della clausola, e il potere del giudice di accertare la non equità del compenso non si applicano a incarichi professionali cessati.
Dell resto, la valenza meramente interpretativa con possibilità di applicazione retroattiva dell'art. 13-bis l. 247/2012 è stata negata anche dalla giurisprudenza di legittimità, poiché «…fanno difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di
pag. 18/20 incertezza applicativa di norme anteriori» (Cass. 7904/2020). Pertanto, la sanzione di nullità non può colpire un contratto d'opera professionale che ha già esaurito i suoi effetti. Né può servire la distinzione fra contratto normativo e singoli incarichi professionali, poiché ogni singolo incarico conserva la propria autonomia, sicché la nuova normativa sulla nullità disciplinerebbe solamente gli incarichi ancora in essere o i nuovi assegnati.
24. In definitiva, l'appello proposto da non può Parte_1
essere accolto. Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel
DM 147/2022).
25. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13
DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese liquidate in € Parte_1
5.000,00 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) per compenso a favore di oltre accessori di legge;
CP_1
pag. 19/20 3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 10.1.2025.
Il Presidente
Marco Campagnolo
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia quarta sezione civile
1425/2023 RG.
La Corte D'Appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. SCARANTINO GIOVANNA contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
MAIONE NICOLA oggetto: prestazione d'opera intellettuale causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: Parte_1
Voglia l'ecc.ma Corte Di Appello Di Venezia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, rigettare integralmente le seguenti eccezioni preliminari formulate da
: CP_1 “Inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c.”.
“Inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art.342 c.p.c. -
Omessa indicazione dei motivi di appello”. “Inammissibilità atto di appello per violazione del principio della sinteticità: violazione Artt.121 c.p.c. e 46
Disp. att. c.p.c.”.
Nel merito, ritenuto e dichiarato il “giudicato” formatosi sul capo della sentenza n.1029/2023 del Tribunale di Verona, Sezione I civile, Giudice
Unico Dott. Massimo Vaccari, emessa e pubblicata il 26.5.2023, R.G.
n.98/2022, Repert. n.2056/2023 del 26.5.2023, notificata a mezzo p.e.c. il
19.6.2023, concernente la statuizione che la norma di cui all'art.13 bis della
Legge 31 dicembre 2012 n.247 (così come modificato dall'art.19 quaterdecies del D.L. n.148/2017, convertito in Legge n.172/2017) “è retroattiva” nei casi in cui non sia parte contraente la P.A., ma un “privato”, come nel caso di specie, stante che - come motivato dal Giudice di prime cure - se la norma de qua «ha previsto esplicitamente l'applicabilità della disciplina in tema di equo compenso soltanto ai contratti di prestazione d'opera intellettuale stipulati con la P.A., dopo la sua entrata in vigore, se ne deve desumere, a contrario, che nei casi in cui non sia parte contraente la P.A., ma un “privato”, come nel caso di specie, la norma è retroattiva», in accoglimento dei motivi di appello e delle domande ed eccezioni riproposte dall'appellante ex art.346 c.p.c, ritenere e dichiarare:
I) In parziale riforma della Sentenza n.1029/2023 del Tribunale di Verona,
Sezione I civile, Giudice Unico Dott. Massimo Vaccari, emessa e pubblicata il 26.05.2023, RG n. 98/2022 Repert. n. 2056/2023 del
26.05.2023, notificata a mezzo p.e.c. il 19.6.2023, ritenere e dichiarare:
I.A) In via principale, l'applicazione della normativa sull'Equo compenso,
pag. 2/20 già dichiarata “retroattiva”, con efficacia ex tunc, estesa a tutte le prestazioni e/o agli incarichi espletati dal Notaio in Parte_1
esecuzione dell'Accordo Operativo sottoscritto con l'Impresa bancaria il
13.01.2013, svoltosi negli anni ininterrottamente e alle medesime condizioni, fino all'ultima proroga e/o rinnovo del 15.12.2017, cui aderiva l'Impresa bancaria, con efficacia dal 01.12.2018 al 31.12.2018.
I.B) In via subordinata, l'applicazione della normativa sull'Equo compenso, già dichiarata “retroattiva”, con efficacia estesa a tutte le prestazioni e/o agli incarichi pagati non equamente ovvero non pagati, espletati in esecuzione delle proroghe e/o rinnovi dell'Accordo Operativo, vigenti al momento dell'entrata in vigore della norma sull'equo compenso
(per la Categoria professionale de qua il 06.12.2017), ossia la proroga e/o il rinnovo del 12.12.2016 (con efficacia dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017) e la proroga e/o rinnovo del 15/12/2017 (con efficacia dal 01/1/2018 al
31/12/2018).
I.C) In via ulteriormente subordinata, l'applicazione della normativa sull'Equo compenso, già dichiarata “retroattiva”, con efficacia estesa a tutte le prestazioni e/o agli incarichi pagati non equamente ovvero non pagati, espletati in esecuzione delle proroghe e/o rinnovi dell'Accordo Operativo, vigenti al momento dell'entrata in vigore della norma sull'equo compenso
(per la Categoria professionale de qua il 06.12.2017), ossia la proroga e/o il rinnovo del 15.12.2017 (con efficacia dal 01.1.2018 al 31.12.2018).
II) Conseguentemente ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 bis L.247/2012 (così come modificato dall'art.19 quaterdecies del D.L. n.14/2017) e/o dell'art.2233 c.c. e/o del combinato disposto pag. 3/20 dell'art.9 L.192/1998 con l'art.3 comma 4 della L.81/2017 e/o dell'art.3 della L.81/2017 e/o degli artt.1418 e 1419 cc:
II.A) non equo e/o non adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione e/o espressione di “condotte abusive” il compenso corrisposto da in persona del legale rappresentante pro tempore (già CP_1
e già , alla Dott.ssa CP_2 CP_3 Parte_1
in forza dell'Accordo Operativo Notai inter partes del 2013 e del correlativo Allegato A), e/o in forza dei rinnovi e/o in forza delle proroghe
(in data 28.10.2014; in data 23.12.2015; in data 12.12.2016; in data
15.12.2017) e correlativi Allegati, nonché, vessatorie e/o espressione di squilibrio contrattuale e/o di condotte abusive (anche sotto il profilo del c.d. abuso di dipendenza economica) le correlative clausole di cui: - all'Art.3 punto 3 “Attività di redazione delle certificazioni notarili (ex art.567 cpc)” paragrafi b), c) e d); - all'Art. 4 “Sistema Informatico SI, comma 2; - all'Art.6 “Compensi e fatturazioni” (già art.5 nell'Accordo 2013) e anche, ma non esclusivamente, alla luce della previsione dell'art.3 “Tipologia di incarichi assegnabili” e dell'Allegato A) dell'Accordo, anch'esso da considerarsi iniquo e vessatorio;
- all'Art. 7 “Durata e Recesso”, comma 5; nonché alla clausola di esclusiva emergente dalla lettura congiunta dell'Art.2 “Oggetto dell'Accordo” e dell'Art. 10 “Dichiarazioni e obblighi a carico del Professionista”
II.B) conseguentemente, anche in forza e per l'effetto degli artt. 35 e 36
Cost, ritenere e dichiarare nulle le suddette clausole contrattuali dell'Accordo Operativo Notai inter partes e del correlativo “Allegato A)” del 2013 e/o le clausole dei rinnovi e/o delle proroghe (in data 28.10.2014; in data 23.12.2015; in data 12.12.2016; in data 15.12.2017), ferma restando pag. 4/20 la validità inter partes del contratto e/o dei rinnovi e/o delle proroghe, rideterminando il compenso “equo” e/o “adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione” spettante alla Dott.ssa
[...]
per l'opera professionale complessivamente prestata in Parte_1
favore della Società convenuta, adottando, quale parametro di riferimento, in via principale, la “Tariffa regionale notarile" per le certificazioni notarili ipocatastali, elaborata in modo dettagliato dal Comitato Regionale Notarile della Sicilia ed applicata da (poi divenuta Controparte_3 CP_2
e da ultimo fino all'entrata in vigore dell'Accordo
[...] CP_1
Operativo e, in via subordinata, la Tabella “Notai” allegata al Decreto del
Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentante vigilate dal
Ministero della giustizia, ai sensi dell'art.9 del D.L. n.1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.27/2012, Tabella così come modificata dall'art.2, comma 1, D.M. 2 agosto 2013 n.106, a decorrere dal 24 settembre 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 1 del medesimo D.M. 2 agosto 2013 n.106.
III) e conseguentemente, per l'effetto, condannare la in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare e/o a risarcire, in favore della Dott.ssa la somma di tale integrazione Pt_1 Parte_1
ad equità e/o adeguamento “all'importanza dell'opera e al decoro della professione”, ovvero i danni (danno emergente e lucro cessante) per l'abuso di dipendenza economica e per le clausole e condotte abusive:
III.A) Somma che, in via principale, si quantifica e si chiede in €230.000
(duecentotrentamila/00), per l'attività professionale prestata e già
pag. 5/20 remunerata, nonché per l'attività professionale prestata e non pagata (come per le Relazioni Notarili preliminari), resa ininterrottamente e senza soluzione di continuità nella vigenza ed in esecuzione dell'Accordo operativo Notai sottoscritto il 11.1.2013 e/o delle proroghe e/o dei rinnovi
(in data 28.10.2014; in data 23.12.2015; in data 12.12.2016) fino all'ultimo del 15.12.2017 (con efficacia dal 01.01.2018 al 31.12.2018), ovvero in misura corrispondente alla diversa somma che in relazione al predetto periodo dovesse risultare di giustizia all'esito del processo, oltre agli interessi ex Legge n.231/2002, ovvero ed in ulteriore subordine agli interessi al tasso legale dalla messa in mora fino al soddisfo.
III.B) Somma che, in via subordinata, si quantifica e si chiede in €113.000
(centotredicimila/00) per l'attività professionale prestata e già remunerata, nonché per l'attività professionale prestata e non pagata (come per le
Relazioni Notarili preliminari), resa ininterrottamente e senza soluzione di continuità nella vigenza ed in esecuzione dell'Accordo operativo prorogato e/o rinnovato il 12.12.2016 (con efficacia dal 01.01.2017 fino al
31.12.2017), nonché dell'Accordo Operativo prorogato e/o rinnovato il
15.12.2017 (con efficacia dal 01.01.2018 al 31.12.2018), ovvero in misura corrispondente alla diversa somma che in relazione al predetto periodo dovesse risultare di giustizia all'esito del processo, oltre agli interessi ex
Legge n.231/2002, ovvero ed in ulteriore subordine agli interessi al tasso legale dalla messa in mora fino al soddisfo.
III.C) Somma che in via ulteriormente subordinata, si quantifica e si chiede in € 36.700 (trentaseimilasettecento/00), per l'attività professionale prestata e già remunerata, nonché per l'attività professionale prestata e non pagata
(come per le Relazioni Notarili preliminari), resa ininterrottamente e senza pag. 6/20 soluzione di continuità nella vigenza ed in esecuzione dell'Accordo operativo prorogato e/o rinnovato il 15.12.2017 (con efficacia dal
01.01.2018 al 31.12.2018), ovvero in misura corrispondente alla diversa somma che in relazione al predetto periodo dovesse risultare di giustizia all'esito del processo, oltre agli interessi ex Legge n.231/2002, ovvero ed in ulteriore subordine agli interessi al tasso legale dalla messa in mora fino al soddisfo.
IV) Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio di appello.
V.A) Confermare per il resto ogni altra statuizione della sentenza di prime cure, che non è stata oggetto dei motivi di appello principale ed, altresì, non
è stata oggetto di appello incidentale e, pertanto, ritenere e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n.1029/2023 del Tribunale di Verona
(n.98/2022 R.G.) in relazione alle statuizioni di: “inammissibilità” ed “infondatezza” delle
“eccezioni preliminari di rito e di merito sollevate dalla convenuta” (da pag.3 penultimo capoverso a pag.5 penultimo capoverso): eccezione di difetto di legittimazione passiva;
eccezione di prescrizione del credito;
eccezione di inapplicabilità retroattiva dell'art.13 bis della Legge
n.247/2012 (stante il passaggio in giudicato del capo della sentenza secondo cui: “Venendo al merito va disatteso l'ulteriore assunto di parte convenuta secondo il quale l'art.13 bis della Legge 31 dicembre 2012
n.247 non è applicabile retroattivamente); nonché in relazione alla statuizione di compensazione “integrale” delle spese di lite del giudizio di prime cure in ragione della “assoluta novità della questione sottesa” al giudizio (pag.7 penultimo capoverso).
pag. 7/20 V.B) Conseguentemente ritenere e dichiarare inammissibili e/o improponibili ed, in estremo subordine, infondate in fatto ed in diritto, le eccezioni riproposte da sub paragrafo “Sulle restanti CP_1
domande ed eccezioni di parte convenuta di cui al giudizio di primo grado” della comparsa di costituzione e risposta in appello (nella specie eccezione di difetto di legittimazione passiva;
eccezione di prescrizione del credito); nonché inammissibile ed improponibile ed, in estremo subordine infondata in fatto ed in diritto, l'eccezione di inapplicabilità retroattiva dell'art.13 bis della Legge n.247/2012 ed, altresì, inammissibile ed improponibile ed, in estremo subordine infondata in fatto ed in diritto, la domanda formulata solo nelle conclusioni della comparsa di risposta di vittoria delle spese del giudizio di prime cure (esplicitata con la formula “spese, competenze professionali (…) per il doppio grado di giudizio”), rigettandole tutte integralmente.
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste nelle richieste ritualmente formulate prime cure, formulate dall'Attrice con la memoria ex art.183 comma VI n.2
c.p.c., reiterate con le proprie note di trattazione scritta del 22.9.2022 per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni ex art.184 c.p.c. del
29.09.2022, nonché con la propria comparsa conclusionale del 15.04.2022, ed ancora, reiterate con l'atto di appello e con le note di trattazione scritta per l'udienza del 07.12.2023, affinché, revocata l'ordinanza istruttoria del
Giudice di prime cure del 21.1.2022, depositata il 24.1.2022, revocato altresì il provvedimento del 07.12.2023 dell'Ecc.ma Corte di Appello adita, siano accolte le richieste istruttorie dell'Attrice che di seguito si trascrivono.
pag. 8/20 a. Si chiede l'ammissione delle prove testimoniali articolate dall'Attrice con la propria memoria ex art.183 comma VI n.2 c.p.c. e che, ove nella stessa espressamente richiesto, sia disposta l'assunzione della prova delegata da parte del Tribunale indicato nei rispettivi capitolati, ovvero ed in via subordinata, che sia disposta l'assunzione innanzi all'On.le Tribunale di Verona, adito.
b. Si chiede l'ammissione della CTU contabile, richiesta dall'Attrice con la propria memoria ex art.183 comma VI n.2 c.p.c. (reiterata con la precisazione delle conclusioni in prime cure, con l'atto di appello e con le note di trattazione scritta per l'udienza del 07.12.2023), ove ritenuta necessaria, al fine di: rideterminare (per le attività espletate e pagate) ovvero determinare ex novo (per le attività espletate e non pagate, come sopra descritte) sulla scorta della documentazione fiscale e contabile prodotta, nonché della documentazione attestante l'attività espletata in esecuzione degli incarichi, il compenso “equo” e/o “adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione” spettante alla
Dott.ssa per l'opera professionale Parte_1
complessivamente prestata in favore della Società convenuta, adottando, quale parametro di riferimento, in via principale, la Tariffa approvata nella seduta del 08 luglio 2000 dal Comitato Regionale Notarile della Sicilia per le certificazioni notarili ipocatastali ed applicata da (poi Controparte_3
divenuta e da ultimo fino all'entrata in CP_2 CP_1
vigore dell'Accordo Operativo e, in via subordinata, la Tabella “Notai” allegata al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140,
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni pag. 9/20 regolamentante vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art.9 del
D.L. n.1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.27/2012,
Tabella così come modificata dall'art.2, comma 1, D.M. 2 agosto 2013
n.106, a decorrere dal 24 settembre 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 1 del medesimo D.M. 2 agosto 2013 n.106.
c. Si insiste nelle prove documentali già depositate dall'Attrice in allegato all'atto di citazione prime cure e alle proprie memorie ex art.183 comma VI
n.2 e 3 c.p.c., in quanto rilevanti e conducenti ai fini del decidere sia ai fini della prova “diretta” (allegati alla memoria n.2) che ai fini della prova
“contraria” (allegati alla memoria n.3), chiedendo che ne sia dichiarata l'ammissibilità e la rilevanza.
d. Si ribadisce l'opposizione alla produzione documentale della Società convenuta e chiede che sia dichiarata irrilevante ed inconducente ai fini del decidere, per le motivazioni spiegate dall'Attrice, con le memorie ex art.183 co. VI n.3 c.p.c., cui si rinvia.
e. Si insiste in tutte le prove documentali già depositate dalla Dott.ssa nel giudizio di prime cure e prodotte nuovamente Parte_1
nel presente giudizio di gravame, in allegato all'atto di appello. per la parte appellata: : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello CP_1
adita, contrariis reiectis, In via preliminare, - dichiarare l'appello promosso dalla Dott.ssa inammissibile ai sensi degli artt. 342 Parte_1
cpc e 348 bis cpc e per violazione del principio di sinteticità. Nel merito, - rigettare l'appello promosso dalla Dott.ssa in Parte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1029/2023 emessa e pag. 10/20 pubblicata dal Tribunale di Verona in data 26.05.2023 resa nel giudizio RG
n. 98.2022. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 1029/2023 il tribunale di Verona ha così deciso:
«ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda attorea [di e compensa tra le parti le spese del Parte_1
giudizio».
2. Il tribunale ha osservato che: in data 02.09.2013, Parte_1
in qualità di notaio, e , hanno
[...] Controparte_4
sottoscritto un accordo operativo avente ad oggetto la prestazione dell'opera professionale della prima a supporto dell'attività giudiziale e stragiudiziale di recupero crediti “non performing” svolta dalla banca.
3. Si sono succeduti diversi rinnovi sino al 15.12.2017 e, all CP_4
è subentrata, dapprima, la e, infine, la convenuta CP_2 CP_1
4. L'attrice ha lamentato l'iniquità del compenso Pt_1
riconosciutole in forza dell'allegato A, contenente le tariffe da applicare al rapporto contrattuale, nonché, la nullità delle clausole di cui agli artt. 4,6,7, comma 5, e della clausola di esclusiva di cui alla lettura congiunta dell'art. 2 e 10 del contratto.
5. La ha sollevato diverse eccezioni preliminari di rito e di CP_1
merito (difetto di legittimazione passiva;
prescrizione del diritto di credito;
indeterminatezza della domanda attorea;
inapplicabilità della disciplina sull'equo compenso ai sensi dell'art. 11 Preleggi), le quali si presentano inammissibili oltre che infondate (vd. pag. 3 sentenza). In particolare, va pag. 11/20 respinto l'assunto di parte convenuta in virtù del quale l'art. 13 bis L. n.
247/2012 non sarebbe applicabile retroattivamente, ossia ai contratti in essere al momento della sua entrata in vigore. L'art. 19-quaterdecies del dl n. 148/2017, convertito in L. n. 172/2017, ha, infatti, stabilito che la norma si applichi unicamente ai contratti conclusi successivamente alla sua entrata in vigore, allorquando parte degli stessi sia una pubblica amministrazione.
6. Trattandosi nel caso in esame di accordo tra privati l'irretroattività viene meno. Ne deriva che, qualora parte attrice avesse allegato e dimostrato il conferimento di una parte degli incarichi sotto la vigenza dell'accordo giunto a scadenza il 31.12.2017, questa avrebbe avuto diritto alla rideterminazione del compenso in virtù della normativa richiamata.
7. Con atto del 18.07.2023 ha proposto appello Parte_1
deducendo i seguenti motivi: I) violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 11 Prel., nonché in relazione al combinato disposto dell'art. 13 bis L. n. 247/2012 con l'art. 19 quaterdecies, co. 2, DL n.
148/2017; II) violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 112 cpc;
III) violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.
115, co. 1 e 116 cpc, nonché in relazione all'art. 112 cpc.
8. La parte appellata si è costituita con comparsa del CP_1
07.11.2023, resistendo al gravame.
9. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
10. Osserva la Corte. La ha chiesto la declaratoria di CP_1
inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli art. 121 cpc e 46 disp. att. cpc, 342 e 348bis cpc, sostenendo la manifesta infondatezza dell'atto pag. 12/20 nonché l'omessa indicazione dei motivi di appello. Tali eccezioni non possono trovare accoglimento, difatti, da un lato, i motivi di appello formulati dal notaio meritano un'approfondita Parte_1
disamina e, dall'altro, non può dirsi che gli stessi non siano stati specificamente individuati seppur svolti in chiave tutt'altro che sintetica.
11. Col primo motivo (pagg. 7s), l'appellante deduce: «violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 11 Prel., nonché in relazione al combinato disposto dell'art. 13 bis L. n. 247/2012 con l'art.
19-quaterdecies, co. 2, DL n. 148/2017». Sostiene che il tribunale, nell'affermare la retroattività dell'art. 13-bis della L. n. 247/2012 rispetto ai rapporti fra privati, e quindi la sua applicabilità ai contratti in essere alla data della sua entrata in vigore (a fronte dell'estensione ad altre categorie di liberi professionisti ad opera dell'art. 19-quaterdecies co. 2 d.l. n.
148/2017), ha erroneamente interpretato l'Accordo operativo concluso fra il notaio e l'impresa bancaria (prorogato negli anni, dal 2013 al 2017) come volto a disciplinare il compenso ma non anche il singolo incarico al professionista. Ha, altresì, contestato la statuita inapplicabilità della stessa norma rispetto agli incarichi già conclusi sul presupposto che, al rapporto in questione, debba esser riconosciuta natura di contratto di durata.
Conseguentemente, l'entrata in vigore della disciplina sull'equo compenso, avrebbe determinato una nullità in grado di incidere ab origine sugli interessi negoziali.
12. Il motivo non è fondato poiché l'appellante pretende di ricondurre tutti gli incarichi conferiti dal 2013 al 2017 all'accordo generale di volta in volta rinnovato, negando l'autonomia che è propria dei singoli incarichi professionali. Ciò, peraltro, si pone in contrasto con la lettera stessa pag. 13/20 dell'accordo operativo, così l'art. 4 nella versione del 2.9.2013: «ogni singola attività richiesta al Notaio sarà oggetto di specifico incarico che verrà conferito attraverso l'invio, di volta in volta, di singole lettere/comunicazioni nelle quali saranno espressamente individuate le specifiche attività che dovranno esser svolte» (vd. all. 6, atto di appello).
L'art. 3 nel rinnovo del 28.3.2014, invece, introduce una modifica nelle modalità di assegnazione disponendo: «ciascun incarico mi sarà formalizzato con una specifica comunicazione di conferimento normalmente attraverso il S.I., e potrà riguardare una o più attività».
13. È evidente, dunque, che i singoli contratti di opera professionale sono stati conclusi, nel tempo, facendo riferimento all'accordo generale ma mantenendo comunque la loro specificità ed autonomia. Da qui la necessità di una produzione delle singole «lettere/comunicazione», ai fini della prova dello svolgimento degli incarichi in corso nella vigenza della disciplina sull'equo compenso. Di fatto non è possibile rinvenire documenti di tal specie ma soltanto un riepilogo di difficile interpretazione (vd. all. 39e, atto di appello). In particolare, l'appellante avrebbe dovuto provare il conferimento di incarichi successivi e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del DL n. 148/2017 (16.10.2017). Il riepilogo di incarichi del 2017/2018 (vd. all. l, atto di appello) non può esser ritenuto sufficiente ad attestare tale circostanza, in quanto non consente di ricostruire effettivamente data, tipologia, durata dell'incarico svolto. Diversamente questa Corte avrebbe potuto procedere in presenza di una lettera di assegnazione ad hoc, della produzione del risultato del lavoro compiuto e della relativa parcella.
pag. 14/20 14. Col secondo motivo (pagg. 20s) l'appellante deduce: «violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 112 cpc». Sostiene che il tribunale ha omesso la pronuncia sulla domanda di rideterminazione del compenso ai sensi dell'art. 2233, co. 2, cc, dell'art. 9 L. n. 192/1998, nonché degli artt. 1418 e 1419 cc.
15. Il motivo non è fondato, poiché il Tribunale, a pag. 6 della sentenza, esclude che la nullità delle clausole sulla determinazione del compenso possa esser pronunciata ai sensi delle norme sopra richiamate, contestando l'affermazione circa la riconducibilità a tali disposizioni dei principi introdotti dall'art. 13bis L. n. 247/2012. Inoltre, anche a voler esaminare la fondatezza di tali domande deve, quanto all'art. 2233 co. 2, cc, ricordarsi che questo individua, come prioritario criterio per la quantificazione del compenso, l'accordo delle parti. La giurisprudenza esclude la nullità di un accordo che deroghi ai minimi tariffari previsti per una categoria professionale: «deve ritenersi che la previsione di minimi tariffari non si traduca in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, atteso che essa risponde all'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali, e non a quello generale dell'intera collettività, che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni comunque a esso contrarie» (vd. Cass., sez. L, sent. n. 1900 del 2017; conf. Cass., sez. 2, ord. n. 14293 del 2018 e Cass., sez. 2, sent. n.
21245 del 2009).
16. Considerando l'accordo intervenuto fra il notaio e l'impresa bancaria, alle prestazioni del professionista non erano applicabili i parametri previsti dai due regolamenti ministeriali. L'art. 9 L. 18.6.98, n.
pag. 15/20 192 vieta «l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi». È solo l'art. 3, 4 co. della L. 22.5.2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) che ha esteso, al di fuori dei rapporti fra imprenditori, anche ai rapporti di lavoro autonomo
«…in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica».
17. Le professioni liberali presentano significative differenze rispetto a un'attività d'impresa. Affermare che l'art. 9 costituisca una clausola generale non relativa solo ai rapporti di subfornitura è diverso dal sostenere che la norma si estenda anche di fuori dei rapporti d'impresa a un contratto fra professionista e cliente. Anche qualora si ritenesse che l'art. 9 192/98 potesse essere esteso ai liberi professionisti già prima del cd Jobs Act del lavoro autonomo, non potrebbe pervenirsi a conclusioni diverse.
18. Manca comunque l'allegazione di fatti che consentano di apprezzare un effettivo stato di soggezione economica del professionista rispetto alla banca. Non è sufficiente affermare che i compensi concordati fossero inferiori ai parametri previsti dai decreti ministeriali sui compensi dei notai.
L'appellante non ha dimostrato - non ha nemmeno allegato - che la propria attività lavorativa fosse fondamentalmente dedicata a quel particolare cliente e fosse prestata con spese e investimenti non riutilizzabili con il resto della clientela. La norma che sancisce il divieto di dipendenza pag. 16/20 economica è applicabile se e in quanto un soggetto si trovi in concreto - e non solo per negoziare con un istituto bancario - in una situazione di debolezza contrattuale.
19. Col terzo motivo (pagg. 22s) l'appellante deduce: «violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115, co. 1 e 116 cpc, nonché in relazione all'art. 112 cpc». Sostiene che il tribunale ha erroneamente indicato la data di sottoscrizione dell'accordo operativo riportando quella del 2.9.2013 anziché quella dell'11.1.2013. In realtà nell'atto di citazione è la stessa appellante a indicare la data poi ripetuta ina sentenza (vd. pag. 1 atto di citazione). In ogni caso, ricondurre l'inizio del rapporto a una data piuttosto che all'altra appare del tutto irrilevante ai fini della decisione, poiché potevano costituire oggetto di un'eventuale rideterminazione del compenso solo le attività svolte e non ancora concluse oppure in corso nel periodo compreso tra il 16.10.2017 e il 31.12.2017, data di scadenza dell'accordo operativo, successivamente non rinnovato dal notaio.
20. L'appellante sostiene che il Tribunale ha violato gli artt. 115, co. 1, e
116 cpc per non aver valutato l'impianto probatorio fornito. In particolare, ritiene di aver allegato sufficiente documentazione attestante il conferimento di incarichi nel periodo di vigenza della disciplina sull'equo compenso: rinnovo dell'accordo operativo, fatture, nonché elenco analitico degli incarichi svolti a far data dal 2017.
21. Il motivo non è fondato. Ciò che il Tribunale ha voluto affermare a pag. 6 della sentenza deve esser interpretato nel senso che il notaio, per poter invocare l'art. 13-bis l. 247/2012 e richiamo dell'art.19-quaterdecies
2° comma DL n.148/2017, doveva offrire la prova relativa agli incarichi pag. 17/20 conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della norma d'interesse e ancora in corso.
22. Per quanto riguarda la produzione delle fatture e dell'elenco di cui all'all. 39e, va ribadita l'impossibilità di procedere a una ricostruzione coerente, mancando il riscontro documentale dal quale sia possibile ricavare con certezza il tipo e il numero di attività conferite. Da qui l'evidente difficoltà a valutare l'inadeguatezza del compenso determinato per ciascuna di esse, come pure a effettuare un'eventuale rideterminazione dello stesso.
23. L'appellante insiste, inoltre, sull'applicabilità della disciplina sull'equo compenso anche per gli incarichi già conclusi. Al riguardo va ribadito che solo con l'art. 19 quaterdecies DL 16.10.2017, n. 148 è stato introdotto l'art. 13-bis l. 247/2012 in materia di equo compenso per le prestazioni professionali dei notai, ed è stato disciplinato il compenso relativamente a rapporti con imprese bancarie. Nel precedente quadro normativo, non era consentito al giudice un sindacato sul compenso pattuito fra cliente e professionista alla luce dei parametri ministeriali per la relativa liquidazione. In assenza di una specifica norma di diritto intertemporale, le disposizioni che prevedono cosa debba intendersi per
«giusto compenso», la presunzione di predisposizione unilaterale da parte dell'impresa bancaria della clausola, e il potere del giudice di accertare la non equità del compenso non si applicano a incarichi professionali cessati.
Dell resto, la valenza meramente interpretativa con possibilità di applicazione retroattiva dell'art. 13-bis l. 247/2012 è stata negata anche dalla giurisprudenza di legittimità, poiché «…fanno difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di
pag. 18/20 incertezza applicativa di norme anteriori» (Cass. 7904/2020). Pertanto, la sanzione di nullità non può colpire un contratto d'opera professionale che ha già esaurito i suoi effetti. Né può servire la distinzione fra contratto normativo e singoli incarichi professionali, poiché ogni singolo incarico conserva la propria autonomia, sicché la nuova normativa sulla nullità disciplinerebbe solamente gli incarichi ancora in essere o i nuovi assegnati.
24. In definitiva, l'appello proposto da non può Parte_1
essere accolto. Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel
DM 147/2022).
25. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13
DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese liquidate in € Parte_1
5.000,00 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) per compenso a favore di oltre accessori di legge;
CP_1
pag. 19/20 3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 10.1.2025.
Il Presidente
Marco Campagnolo
pag. 20/20