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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Francesca
Orlando Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9101/2023 promossa da:
, Controparte_1 Parte_1
[...] Controparte_2 CP_3
, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale
[...]
sul figlio minore , Persona_1 [...]
, in proprio e in qualità di esercente la Parte_2
potestà genitoriale sulle figlie minori e Persona_2
, in Controparte_4 Parte_3
proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...] Parte_7 Parte_8
[...]
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Carosi
ricorrenti
contro
Controparte_5
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
1 CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 09.04.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
, nata il [...]; Controparte_1 Parte_1
nata il [...]; nato il [...]; Controparte_2 [...]
nato il [...]; , nato il Controparte_3 Persona_1
26.11.2022- rappresentato dal padre e dalla madre;
Persona_3 [...]
, nata il [...]; e , Parte_2 Per_2 Controparte_4
nate, rispettivamente, il 18.12.2009 e il 23.11.2013- entrambe rappresentate dalla madre e dal padre;
, nato il Persona_4 Parte_3
12.11.1987; nata il [...]- rappresentata dal padre e dalla Parte_4
madre ; nato il [...]; Parte_9 Parte_5
nato il [...]; nata il [...]; Parte_6 Parte_7
nata il [...]; tutti nati in Brasile, adivano il Parte_8
Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di Persona_5
(o o , nato il [...] a [...] Persona_6 Parte_6
Croce (PD), figlio di e di , cittadino italiano, poi Persona_7 Persona_8
emigrato e deceduto in Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 09.12.2024 veniva rinviata al 10.04.2025, ex art. 127 ter cpc, rilevato che non risultava “prodotta la documentazione indicata nel ricorso introduttivo e posta a fondamento della domanda di riconoscimento” e che la procura alle liti, oltre a non essere firmata, non riportava il nome e la qualifica del traduttore;
dette integrazioni documentali venivano effettuate in data 09.04.2025 e,
richiamate le conclusioni precisate dai soli ricorrenti con note scritte depositate in pari data, la causa va ora trattenuta in decisione.
2 ***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_5
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato,
riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti,
risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 20,
nonché che le procure rilasciate dai quattro ricorrenti minori - Persona_1
, e , - sono state
[...] Per_2 Controparte_4 Parte_4
correttamente effettuate da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale. Inoltre, si rileva che: i nomi del figlio dell'avo e del ricorrente Controparte_3
vanno correttamente individuati in forza dei rispettivi certificati di nascita (cfr. docc.
21 e 4) e non come indicato nel ricorso stesso;
la data di nascita del ricorrente
[...]
deve parimenti essere correttamente individuata in forza del Controparte_2
rispettivo certificato di nascita (e nella parte narrativa del ricorso stesso: cfr. doc. 3) e non come invece indicato nella relativa procura e nell'epigrafe dell'atto. Infine, si prende atto dell'integrazione documentale depositata in data 09.04.2025.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36
del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
3 Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, , è nato in [...] cui Persona_5
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino ai richiedenti.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino Persona_5
brasiliano e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'ha a propria volta trasmessa ai suoi Persona_9
discendenti, sicché questi ultimi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione non emergono casi di trasmissione della cittadinanza per via materna da ave nate prima dell'entrata in vigore della
Costituzione e, dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
4 Si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di introdurre la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, ma senza successo.
In ogni caso, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto,
giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_5
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile
ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il
riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
5 di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_5
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché
per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_5
- accerta e dichiara che , nata il Controparte_1
25.06.1957 a Sao Joao de Meriti (Brasile), residente in [...]. Belo Horizonte n. 112,
São Gabriel, Nova ÇU/RJ CEP 26021-670, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che nata il Parte_1
15.12.1976 a Nova ÇU (Brasile), residente in [...]. n. 2005, casa 03, CP_6
Guararapes, Miguel Pereira/RJ CEP 26900-000, è cittadina italiana iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che nato il Controparte_2
05.06.1998 a RI de IR (Brasile), residente in [...]. n. 2005, casa 3, CP_6
Guararapes, Miguel Pereira/RJ CEP 26900-000, è cittadino italiano iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che , nato il [...] Controparte_3
Pe a Nova ÇU (Brasile), residente in [...]. Ataulfo Paiva n. 1166, Ap. 501, Leblon,
RI de IR/RJ CEP: 22.440-035, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che nato il Persona_1
Pe 26.11.2022 a RI de IR (Brasile), residente in in Av. Ataulfo Paiva n. 1166,
Ap. 501, Leblon, RI de IR/RJ CEP: 22.440-035, è cittadino italiano iure
6 sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_5
;
[...]
- accerta e dichiara che , nata il Parte_2
18.01.1984 a Nova ÇU (Brasile), residente in [...]da Cunha n. 80, Ap.
101, RI de IR CEP 21941-120, è cittadina italiana iure Persona_10
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_5
;
[...]
- accerta e dichiara che , nata il [...] a Persona_2
RI de IR (Brasile), residente in [...]da Cunha n. 80, Ap. 101,
[...]
RI de IR CEP 21941-120, è cittadina italiana iure sanguinis per Per_10
discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che , nata il [...] a [...] Controparte_4
de IR (Brasile), residente in [...]da Cunha n. 80, Ap. 101, Jardim
Guanabara, RI de IR CEP 21941-120, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che , nato il [...] a Parte_3
LF RO (Brasile), residente in [...]. Campos Elíseos n. 340, Centro,
Itamonte/MG CEP: 37466-000, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che nata il [...] a [...] Parte_4
(Brasile), residente in [...]. Campos Elíseos n. 340, Centro, Itamonte/MG CEP:
37466-000, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che nato il [...] a Parte_5
LF RO (Brasile), residente in [...]de Godoy n. 90,
Jardim Slest, Mogi Guaçu/SP CEP è cittadino italiano iure C.F._1
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_5
;
[...]
- accerta e dichiara che nato il [...] a [...] Parte_6
ÇU (Brasile), residente in [...]n. 181, Cerâmica, Nova ÇU/RJ
7 CEP 26.030-095, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che nata il [...] a Parte_7
LF RO (Brasile), residente in [...]N. 405, Ap. 301, Tijuca, RI de
IR CEP 20510-411, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che nata il [...] Parte_8
a SQ (Brasile), residente in [...]n. 181, Cerâmica, Nova ÇU/RJ
CEP 26.030-095, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_5
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 14/06/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Francesca
Orlando Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9101/2023 promossa da:
, Controparte_1 Parte_1
[...] Controparte_2 CP_3
, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale
[...]
sul figlio minore , Persona_1 [...]
, in proprio e in qualità di esercente la Parte_2
potestà genitoriale sulle figlie minori e Persona_2
, in Controparte_4 Parte_3
proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...] Parte_7 Parte_8
[...]
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Carosi
ricorrenti
contro
Controparte_5
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
1 CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 09.04.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
, nata il [...]; Controparte_1 Parte_1
nata il [...]; nato il [...]; Controparte_2 [...]
nato il [...]; , nato il Controparte_3 Persona_1
26.11.2022- rappresentato dal padre e dalla madre;
Persona_3 [...]
, nata il [...]; e , Parte_2 Per_2 Controparte_4
nate, rispettivamente, il 18.12.2009 e il 23.11.2013- entrambe rappresentate dalla madre e dal padre;
, nato il Persona_4 Parte_3
12.11.1987; nata il [...]- rappresentata dal padre e dalla Parte_4
madre ; nato il [...]; Parte_9 Parte_5
nato il [...]; nata il [...]; Parte_6 Parte_7
nata il [...]; tutti nati in Brasile, adivano il Parte_8
Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di Persona_5
(o o , nato il [...] a [...] Persona_6 Parte_6
Croce (PD), figlio di e di , cittadino italiano, poi Persona_7 Persona_8
emigrato e deceduto in Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 09.12.2024 veniva rinviata al 10.04.2025, ex art. 127 ter cpc, rilevato che non risultava “prodotta la documentazione indicata nel ricorso introduttivo e posta a fondamento della domanda di riconoscimento” e che la procura alle liti, oltre a non essere firmata, non riportava il nome e la qualifica del traduttore;
dette integrazioni documentali venivano effettuate in data 09.04.2025 e,
richiamate le conclusioni precisate dai soli ricorrenti con note scritte depositate in pari data, la causa va ora trattenuta in decisione.
2 ***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_5
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato,
riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti,
risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 20,
nonché che le procure rilasciate dai quattro ricorrenti minori - Persona_1
, e , - sono state
[...] Per_2 Controparte_4 Parte_4
correttamente effettuate da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale. Inoltre, si rileva che: i nomi del figlio dell'avo e del ricorrente Controparte_3
vanno correttamente individuati in forza dei rispettivi certificati di nascita (cfr. docc.
21 e 4) e non come indicato nel ricorso stesso;
la data di nascita del ricorrente
[...]
deve parimenti essere correttamente individuata in forza del Controparte_2
rispettivo certificato di nascita (e nella parte narrativa del ricorso stesso: cfr. doc. 3) e non come invece indicato nella relativa procura e nell'epigrafe dell'atto. Infine, si prende atto dell'integrazione documentale depositata in data 09.04.2025.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36
del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
3 Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, , è nato in [...] cui Persona_5
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino ai richiedenti.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino Persona_5
brasiliano e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'ha a propria volta trasmessa ai suoi Persona_9
discendenti, sicché questi ultimi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione non emergono casi di trasmissione della cittadinanza per via materna da ave nate prima dell'entrata in vigore della
Costituzione e, dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
4 Si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di introdurre la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, ma senza successo.
In ogni caso, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto,
giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_5
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile
ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il
riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
5 di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_5
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché
per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_5
- accerta e dichiara che , nata il Controparte_1
25.06.1957 a Sao Joao de Meriti (Brasile), residente in [...]. Belo Horizonte n. 112,
São Gabriel, Nova ÇU/RJ CEP 26021-670, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che nata il Parte_1
15.12.1976 a Nova ÇU (Brasile), residente in [...]. n. 2005, casa 03, CP_6
Guararapes, Miguel Pereira/RJ CEP 26900-000, è cittadina italiana iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che nato il Controparte_2
05.06.1998 a RI de IR (Brasile), residente in [...]. n. 2005, casa 3, CP_6
Guararapes, Miguel Pereira/RJ CEP 26900-000, è cittadino italiano iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che , nato il [...] Controparte_3
Pe a Nova ÇU (Brasile), residente in [...]. Ataulfo Paiva n. 1166, Ap. 501, Leblon,
RI de IR/RJ CEP: 22.440-035, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che nato il Persona_1
Pe 26.11.2022 a RI de IR (Brasile), residente in in Av. Ataulfo Paiva n. 1166,
Ap. 501, Leblon, RI de IR/RJ CEP: 22.440-035, è cittadino italiano iure
6 sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_5
;
[...]
- accerta e dichiara che , nata il Parte_2
18.01.1984 a Nova ÇU (Brasile), residente in [...]da Cunha n. 80, Ap.
101, RI de IR CEP 21941-120, è cittadina italiana iure Persona_10
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_5
;
[...]
- accerta e dichiara che , nata il [...] a Persona_2
RI de IR (Brasile), residente in [...]da Cunha n. 80, Ap. 101,
[...]
RI de IR CEP 21941-120, è cittadina italiana iure sanguinis per Per_10
discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che , nata il [...] a [...] Controparte_4
de IR (Brasile), residente in [...]da Cunha n. 80, Ap. 101, Jardim
Guanabara, RI de IR CEP 21941-120, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che , nato il [...] a Parte_3
LF RO (Brasile), residente in [...]. Campos Elíseos n. 340, Centro,
Itamonte/MG CEP: 37466-000, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che nata il [...] a [...] Parte_4
(Brasile), residente in [...]. Campos Elíseos n. 340, Centro, Itamonte/MG CEP:
37466-000, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che nato il [...] a Parte_5
LF RO (Brasile), residente in [...]de Godoy n. 90,
Jardim Slest, Mogi Guaçu/SP CEP è cittadino italiano iure C.F._1
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_5
;
[...]
- accerta e dichiara che nato il [...] a [...] Parte_6
ÇU (Brasile), residente in [...]n. 181, Cerâmica, Nova ÇU/RJ
7 CEP 26.030-095, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che nata il [...] a Parte_7
LF RO (Brasile), residente in [...]N. 405, Ap. 301, Tijuca, RI de
IR CEP 20510-411, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- accerta e dichiara che nata il [...] Parte_8
a SQ (Brasile), residente in [...]n. 181, Cerâmica, Nova ÇU/RJ
CEP 26.030-095, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_5
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_5
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 14/06/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
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