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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2886/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc con scadenza prevista al giorno 19.3.2025 promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
PAULON FRANCESCA e dall'avv. Alessandro MARCHINI;
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Mariagrazia CARNOVALE;
Resistente
nonché contro
- , in persona del l.r.p.t, Controparte_2 rappresentata e e difesa, con mandato in atti, dall'avv. Roberta REFOLO;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avvero l'intimazione di pagamento n. 13320239002826270000, notificata in data 1.12.2023, limitatamente, per quanto di competenza di questo giudice, alla cartella esattoriale n. 13320060009610842000 ( cfr. all. fascicolo ricorrente).
Deduceva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale in oggetto, eccepiva la maturazione del termine prescrizionale quinquennale ex art. 3, comma 9, della l.
8.8.1995 n. 335 nonché la decadenza ex art. 25 del D.lgs. 26.2.1999 così concludendo “1)
1 in via preliminare, in rito, sussistendo, nel caso di specie, oggettivamente le condizioni ed i gravi motivi richiesti dalla legge, e, dunque, il fumus boni juris costituito dai motivi del presente ricorso ed il periculum in mora (giusta il pregiudizio personale e patrimoniale che deriverebbe alla Sig.ra Parte_1 dalla esecutività dell'Intimazione impugnata così come da ogni azione e iniziativa esecutiva e/o forzata
e/o forzosa dell'Ente creditore e/o dell' in suo danno (e del proprio Controparte_2 patrimonio), che sia assunta nelle more e nel corso del presente giudizio, senza attenderne gli esiti), disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutorietà e/o esecutività, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 615 c.p.c., dell'intimazione di pagamento n. 133 2023 90028262
70/000, notificata dall di Crotone in data 01.12.2023, Controparte_3 limitatamente alla cartella di pagamento n. 13320060009610842000 relativa all'omesso versamento di contributi previdenziali, oltre interessi e sanzioni;
2) nel merito, in accoglimento di tutti i motivi del fatto e del diritto e, comunque, di tutto quanto sopra narrato, eccepito, dedotto e argomentato con il presente ricorso, (i) disporre la revoca, ovvero accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità e/o l'annullabilità
e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, totale, integrale o anche solo parziale, dell'intimazione di pagamento n.
133 2023 90028262 70/000, notificata dall' di Crotone in data Controparte_3
01.12.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 13320060009610842000 relativa all'omesso versamento di contributi previdenziali, oltre interessi e sanzioni, salvo se altro, così come di ogni altro e diverso atto conseguente, connesso, collegato, accessorio ed inerente;
(ii) accertare e dichiarare, in ogni caso, la prescrizione del diritto di credito e, comunque, del diritto alla riscossione e al pagamento di somme di cui all'intimazione di pagamento n. 133 2023 90028262 70/000, notificata dall'
[...] di Crotone in data 01.12.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. Controparte_3
13320060009610842000 relativa all'omesso versamento di contributi previdenziali, oltre interessi e sanzioni, salvo se altro, e la decadenza dell' e/o dell' a ciò CP_1 Controparte_3 delegata dal creditore, dall'azione, di ogni genere e natura, di riscossione di somme quali quelle di cui all'Intimazione (limitatamente a quelle per i crediti di cui alla Cartella); (iii) condannare le autorità resistenti e convenute nel presente giudizio alla restituzione delle somme che risulteranno indebitamente corrisposte e/o pagate dalla Sig.ra nel corso del giudizio, anche per l'ipotesi della non Parte_1 concessione della sospensione della provvisoria esecuzione e/o esecutività dell'Intimazione opposta e/o impugnata, di cui sopra, nonché per evitare e contenere azioni esecutive e/o pregiudizievoli per la
Contribuente medesima, con ogni ulteriore accessorio di legge, ivi compresi gli interessi, maturati e/o maturandi, dal di dì del dovuto a quello dell'effettivo saldo e/o restituzione;
2 (iv) condannare le autorità resistenti e convenute nel presente giudizio ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio. 3) in ogni caso, con vittoria di compensi, spese forfetarie 15% (art. 2 DM 55/14), di spese e/o anticipazioni esenti e non del giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
Nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l.
n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta fermo, quindi, che parte ricorrente, una volta venuta a conoscenza della propria situazione debitoria, anche mediante intimazione di pagamento (atto di messa in mora), ha l'onere di esercitare l'opposizione nei termini decadenziali normativamente previsti.
Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato in data 19.1.2023, ossia entro i termini decadenziali decorrenti dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento dell'
1.12.2023, sicchè è astrattamente fatta salva la possibilità di eccepire, in questa sede, eventuali vizi di forma nonché di merito afferenti l'atto impugnato ed i crediti ad esso sottesi.
3 Ciò posto, dall'esame dei documenti allegati si rileva il difetto di prova in ordine alla notifica della cartella esattoriale n. 13320060009610842000 che, come noto, deve essere offerta mediante produzione del relativo avviso di ricevimento, non potendo a tal fine sopperire l'estratto di ruolo allegato dalle resistenti (cfr. sulla inidoneità dell'estratto di ruolo, Cass. 23213/2014).
Tuttavia, l'omessa notifica dell'atto prodromico (cartella di pagamento) non comporta, come sostenuto dalla ricorrente, la caducazione automatica degli atti conseguenti, potendo al più incidere sull'ammissibilità dell'opposizione avverso le successive intimazioni di pagamento (in funzione recuperatoria), con la conseguenza che la tardiva opposizione (a dette intimazioni) preclude ogni questione sulla ritualità della notifica delle cartelle ad esse sottese1.
Tanto premesso, tralasciando l'avviso bonario del 24.4.2006 (cfr. all. fascicolo in CP_1 quanto avente ad oggetto solamente una parte dei crediti sottesi alla cartella per cui è causa, peraltro non ancora iscritti a ruolo, l' ha prodotto copia della relata di notifica CP_1 relativa all'intimazione di pagamento n. 556/2009 (avente ad oggetto la cartella esattoriale n.13320060009610842000) notificata alla signora presso l'effettivo Parte_1 indirizzo di residenza anagrafica, ossia in Crotone via Grecia n.13 (come risultante dall'estratto storico anagrafico allegato dall' non contestato dalla ricorrente e quindi CP_1 da ritenersi provato ex art. 115 cpc); siffatta notifica deve ritenersi regolare in quanto eseguita in conformità al disposto dell'art. 140 c.p.c in combinato con l'art. 26 co.2 DPR
602/1972, ratione temporis vigente, per cui “Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la
notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita'
stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello
in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune”.
4 Invero, l' ha prodotto copia dell'attestazione dell'affissione e della pubblicazione CP_1 dell'avviso di deposito (relativo all'intimazione di pagamento n. 556/2009) effettuata in data 11.02.2009, con la conseguenza che l'atto deve ritenersi validamente notificato nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è stato affisso, ossia il 12.02.2009.
Da tanto discende che l'unica eccezione vagliabile in questa sede sia quella afferente la cd. prescrizione successiva, che non soggiace a termini decadenziali riguardando fatti modificativi, impeditivi od estintivi successivi alla notifica del titolo, atteso che l'eccepita prescrizione c.d. antecedente risulta proposta oltre il termine di cui all'art. 24 cit. dall'intervenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 556/2009 e, pertanto, deve ritenersi inammissibile.
Come noto, la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento non sia stata opposta difatti “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1
5 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_4
2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Orbene, assumendo a riferimento la data del primo atto interruttivo (12.02.2009), è evidente come alla data di notifica del successivo atto interruttivo, rappresentato dall'intimazione di pagamento n. 13320060009610842000 del 23.1.2019 (anche a voler supporre la sua regolare notifica), il termine di prescrizione quinquennale era ampiamente decorso;
conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il credito portato dall'intimazione di pagamento n.
13320239002826270000, notificata in data 1.12.2023, limitatamente alla cartella esattoriale n. 13320060009610842000.
Non può trovare trovare accoglimento, infine, l'ulteriore pretesa condannatoria formulata dalla ricorrente ex art. 96 co. 3 c.p.c.
L'ipotetico accoglimento di tale domanda postula, secondo una lettura esegetica prevalente tesa a valorizzare la collocazione sistematica della fattispecie normativa in questione, in ogni caso una condotta “processuale”, in più soggettivamente caratterizzata, in quanto assistita da mala fede o colpa grave.
Nel caso di specie, tuttavia, la condotta per cui la ricorrente chiede la condanna dell' CP_1
e di Agenzie delle Entrate non afferisce a una dinamica di tipo processuale, quanto piuttosto meramente stragiudiziale ( si veda a tal fine corrispondenza allegata in atti).
Né può scorgersi nel comportamento serbato dagli enti un uso distorto degli strumenti processuali (mala fede), posto in essere in difetto della normale diligenza (colpa grave), avendo li stessi spiegato le proprie eccezioni nei limiti di ciò che consente di resistere in giudizio, pena una eccessiva compressione del diritto di difesa.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e smi espunta la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.2886 /2023 R.G., così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito sotteso alla cartella esattoriale n. 13320060009610842000, di cui all'impugnata intimazione di pagamento;
6 -condanna l' e l' , in solido tra loro, al pagamento delle spese di CP_1 Controparte_2 lite in favore della parte ricorrente che si liquidano nella somma di euro € 4.201,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Crotone, 20/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così in motivazione Cass. n. 27019 del 12/11/2008 e Cass. n. 11338 del 11/05/2010: “Ne consegue che se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella”.