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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 3994 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. SS DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA nato a [...] - RM- il 07.03.1963), elettivamente domiciliato Parte_1 in Roma via Alessandrina n. 174, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Niglio giusta procura in atti ricorrente
E
, in persona del Direttore Regionale Lazio pro tempore, elettivamente domiciliato in Tivoli CP_1
Via Nazionale Tiburtina n. 75, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Guiducci giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.6.2024 - esponendo che l' ha riconosciuto Parte_1 CP_1 la natura professionale della malattia “limitazione funzionale ginocchio dx e sx” da egli contratta nell'esercizio di attività di termoidraulico valutando un grado di menomazione nella misura dell'8%
- ha convenuto in giudizio il predetto chiedendo il riconoscimento di postumi nella misura del CP_2
14% o comunque in misura superiore a quella già riconosciuta.
Con deposito di memoria difensiva si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la CP_1 fondatezza della domanda, ribadendo la correttezza della valutazione medico-legale operata in sede amministrativa.
Espletata una Ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa viene decisa con la presente sentenza.
1 La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Il Ctu medico-legale nominato (dr. ha accertato che il ricorrente risulta affetto da: Persona_1
“artrosi femoro-tibiale e femoro-rotulea bilaterale, più accentuata a destra” patologia che, sulla base della documentazione e dell'obiettività rilevata, determina “ postumi complessivamente valutabili in misura pari al 10% (dieci per cento) a decorrere dalla data della domanda amministrativa
(01/06/2023) in termini di danno biologico permanente (art. 13 del D.Lgs n. 38/2000 e Tabella delle menomazioni di cui al DM 12/07/2000)”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, comunque non indicati dalle parti che non hanno mosso rilievi critici alla perizia.
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente, in relazione alla malattia professionale già riconosciuta dall' con provvedimento datato 1.6.2023, all'indennizzo per danno biologico nella CP_1 misura del 10% e di conseguenza va disposta condanna l' alla corresponsione in suo favore del CP_1 predetto indennizzo (detratto quanto già percepito con la valutazione dell'8%), da erogarsi in capitale con la indicata misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo.
Considerato che la domanda principale del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dei postumi della malattia nella misura del 14% è stata respinta e tenuto conto dell'esigua differenza tra quanto già riconosciuto dall' e quanto accertato dal CTU in confronto a quella richiesta CP_1 dall'infortunato, le spese processuali vanno compensate per 2/3 e l' va condannato al pagamento, CP_1 in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, del restante 1/3 liquidato come in dispositivo, seppur tenendo conto della serialità del contenzioso in esame.
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, sono pertanto poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara il diritto di in relazione alla malattia professionale già Parte_1 riconosciuta dall' con provvedimento del 1.6.2023, all'indennizzo per danno biologico nella CP_1 misura del 10% e condanna l' alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo (detratto CP_1 quanto già percepito), da erogarsi in capitale con la indicata misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
- compensa nella misura di 2/3 le spese processuali e condanna l' alla rifusione, in favore del CP_1 procuratore antistatario di parte ricorrente, del restante 1/3 che liquida in euro 900,00, oltre accessori di legge;
2 - pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato CP_1 decreto.
Tivoli, 11.11.2025.
Il Giudice
SS Di TR
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