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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio IO, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 30 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1484/2023 R.G. e vertente
fra
rappresentata e difesa dall'avv. Serena Calzoni e Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Franco Trivigno ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, in Paterno via Tempa
La Chiesa 3, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emilia CP_1
Sciaraffa, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
- - RESISTENTE -
Oggetto: handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/92 e indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 26.5.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 e dell'indennità di accompagnamento.
Con memoria, depositata in data 4.4.2024, l' si è costituito eccependo la insussistenza del CP_1
requisito sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti del TU.
All'odierna udienza la causa sulle note scritte delle parti è stata trattenuta per la decisione, pronunciandosi la presente sentenza, con lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la convocazione a chiarimenti della TU d.SS . Per_2
Il CTU valutato il caso anche alla luce della ulteriore documentazione sanitaria prodotta, ha confermato le precedenti conclusioni all'esito della visita fase ATP, escludendo che le infermità di cui la ricorrente è affetta siano tali da legittimare il riconoscimento dei benefici richiesti.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici. Afferma il TU che “ La documentazione medica indicata come “copiosa e sopravvenuta” è stata già presentata e considerata nella disamina dell'elaborato peritale definitivo CTU RG 1685 22 Tale documentazione attesta la presenza di patologie già valutate nell'elaborato peritale in atti, non evidenzia un aggravamento della patologie esistenti né, tantomeno, l'insorgenza di nuove patologie. Pertanto non sono mutati la storia clinica della IG , la valutazione e le conclusioni medico legali Parte_1
della consulenza tecnica d'ufficio RG n. 1685 / 2022, risultato di un esame accurato e completo di tutte le patologie che affliggono la IG e del loro grado di espressività clinica.”.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni Parte_1
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 30 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio IO