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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2020/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Rubino Parte_1
e Michele Cerminara
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone di aver ricevuto, da parte di Controparte_2
, l'intimazione di pagamento n. 03020249004240116000, mediante la
[...]
Pag. 1 a 7 quale è stato richiesto, tra le altre cose, il pagamento delle somme oggetto dei seguenti avvisi di addebito, tutti relativi a contributi dovuti all' per gli anni dal P_
2015 al 2021, per un totale complessivo pari ad € 31.761,48:
a) n. 33020160000424732000;
b) n. 33020160001851975000;
c) n. 33020170000620116000;
d) n. 33020180000015086000;
e) n. 33020180002524975000;
f) n. 33020180002948735000;
g) n. 33020190000537384000;
h) n. 33020190001905401000;
i) n. 33020210000532191000;
j) n. 33020220000385503000;
k) n. 33020220002075368000.
1.1. Eccepisce: l'omessa notifica dei suddetti avvisi di addebito, la decadenza dall'azione esecutiva, la prescrizione dei crediti di cui agli AVA su indicati alle lettere da a) ad e), l'omessa indicazione delle date di formazione dei ruoli, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento amministrativo, l'indeterminatezza del calcolo degli interessi.
2. Si costituisce l' , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza P_ dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarata la inammissibilità dell'azione per tardività ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, limitatamente ai motivi di opposizione con cui sono state eccepite l'omessa notifica dei presupposti avvisi di addebito, la decadenza dall'azione esecutiva, l'omessa indicazione delle date di formazione dei ruoli, l'omessa indicazione del
Pag. 2 a 7 responsabile del procedimento amministrativo, l'indeterminatezza del calcolo degli interessi, trattandosi di vizi formali che qualificano l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
3.1. Infatti, le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
3.2. Nel caso di specie, l'intimazione è stata notificata all'odierno ricorrente in data 4.7.2024 (cfr. allegato n.
6.1 alla nota depositata da in data 2.12.2024, P_
pienamente ammissibile ed utilizzabile ai fini della decisione, trattandosi di documentazione di cui l' è venuta in possesso da parte di P_ [...]
, che la deteneva ed alla quale era stata tempestivamente Controparte_3 richiesta, soltanto successivamente all'instaurazione dell'odierna controversia – cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente ed allegato n. 7 alla richiamata nota P_
del 2.12.2024), mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 25.7.2024, dunque al di là del richiamato termine di venti giorni.
4. Con riferimento all'unico motivo ammissibile, che qualifica la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., ossia quello relativo alla prescrizione della pretesa contributiva, deve essere affermata la legittimazione passiva dell' . P_
4.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa
Pag. 3 a 7 notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022).
5. Ciò posto, l'eccezione di prescrizione, sollevata limitatamente agli avvisi di addebito su indicati alle lettere a), b), c), d) ed e), è infondata.
5.1. Invero, dagli atti di causa (sull'utilizzabilità della documentazione depositata da in data 2.12.2024, cfr. superiore punto n. 3.2), posto che non P_
può essere più messa in discussione la questione della notifica dei presupposti avvisi di addebito, emerge che:
5.1.1. l'avviso di addebito n. 33020160000424732000 è stato notificato in data
16.5.2016 (doc. n.
2.1 del fascicolo ) e, in relazione al medesimo, l'odierno P_
ricorrente ha presentato, in data 31.7.2019, istanza di definizione agevolata (che costituisce, ai sensi dell'art. 2944 c.c., riconoscimento dell'altrui diritto, con conseguente interruzione del decorso della prescrizione – cfr. Cass. n. 5160/2022); dopodiché, ha comunicato al contribuente le somme dovute in data CP_4
18.10.2019 (cfr. doc. n.
1.1 allegato alla nota del 2.12.2024) e gli ha, inoltre, P_ indirizzato l'intimazione di pagamento n. 03020229000875974/000, che il destinatario ha rifiutato di ricevere in data 23.11.2023 (doc. nn. 4, 4.1 e 4.2 allegati alla nota del 2.12.2024), dovendo, al riguardo, precisarsi che il rifiuto di P_ ricevere l'atto equivale alla notificazione a mani proprie (art. 138, co. 2, c.p.c.; art. 7, co. 4, l. n. 890/1982);
5.1.2. l'avviso di addebito n. 33020160001851975000 è stato notificato in data
14.11.2016 (doc. n.
2.3 del fascicolo ) e, in relazione al medesimo, la P_ prescrizione risulta interrotta dall'istanza di definizione agevolata del 31.7.2019, dalla comunicazione delle somme dovute del 18.10.2019 dall'intimazione di
Pag. 4 a 7 pagamento n. 03020229003814774/000, notificata in data 14.2.2023 a mani di familiare (doc. nn. 5 e 5.1 allegati alla nota del 2.12.2024; sulla ritualità della P_
notifica a familiari del destinatario, cfr. infra) e dalla già citata intimazione di pagamento n. 03020229000875974/000, notificata il 23.11.2023;
5.1.3. l'avviso di addebito n. 33020170000620116000 è stato notificato per compiuta giacenza in data 27.10.2017 (doc. n.
2.5 del fascicolo ). In relazione P_
ai crediti portati dal richiamato AVA, la prescrizione risulta interrotta dalla domanda di definizione agevolata del 31.7.2019, dalla comunicazione delle somme dovute del 18.10.2019, nonché dalle intimazioni di pagamento nn.
03020229003814774/000 (notificata in data 14.2.2023), 03020229000875974/000
(notificata il 23.11.2023) e 03020219001441069/000 (notificata il 24.5.2023 a mani del padre del ricorrente – cfr. doc. nn. 3, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 allegati alla nota P_
del 2.12.2024; sulla ritualità della notifica a familiari del destinatario, cfr. infra);
5.1.4. l'avviso di addebito n. 33020180000015086000 è stato notificato in data
8.2.2018 a mani di familiare del ricorrente (cfr. doc. n.
2.7 del fascicolo dell' ). P_
La prescrizione è stata interrotta dalla notifica, in data 17.11.2021, dell'intimazione di pagamento n. 03020219000583853/000 (doc. nn. 2 e 2.1 allegati alla nota P_
del 2.12.2024).
5.1.5. E' opportuno, a questo punto, precisare che, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, e di conseguenza non è necessario, in caso di consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario, l'invio della C.A.N.
(Cass. n. 8293 del 04/04/2018; Cass. n. 12083 del 13/06/2016; Cass. n. 28872 del
12/11/2018; Cass. n. 10037 del 10/04/2019). Inoltre, se, come nel caso di specie, la notifica è eseguita nel domicilio o residenza del destinatario ( , c.da CP_5
Serramonda), mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato
Pag. 5 a 7 nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario (e non il notificante) ha l'onere di fornire (Cass. n. 28591 del
29/11/2017).
5.1.6. Né rileva, in senso contrario a quanto sin qui esposto, il disconoscimento operato dal ricorrente (sia con riferimento alla conformità agli originali delle copie per immagine, sia con riferimento alla sottoscrizione) delle ricevute di ritorno degli avvisi di addebito prodotte dall' in allegato alla propria memoria costitutiva. P_
5.1.7. Quanto alla questione della conformità delle copie agli originali, il suddetto disconoscimento è generico, sicché non è idoneo ad infirmare la valenza probatoria della documentazione contestata. In giurisprudenza, si afferma che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, pertanto, «non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (cfr. Cass. civ., n. 27633/2018; meno recentemente cfr. Cass. civ., n. 13425/2014).
5.1.8. Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni, la questione è, come già detto, preclusa dall'inammissibilità, ex art. 617 c.p.c., di ogni eccezione circa la validità della notifica degli avvisi di addebito. E, peraltro, quanto agli avvisi di addebito per i quali il ricorrente ha disconosciuto la firma apposta in calce ai relativi avvisi di ricevimento o ha dedotto che la raccomandata è stata ricevuta da soggetto sconosciuto (doc. nn. 2.1, 2.9, 2.11, 2.17, 2.19, 2.21), deve evidenziarsi che si tratta di notifiche tutte effettuate all'indirizzo di residenza del ricorrente – la cui correttezza è incontestata – sicché a nulla rileva il fatto che il nominativo del soggetto che ha firmato per ricevuta non sia leggibile e finanche che la sottoscrizione non sia riconducibile al ricorrente. Da qui l'irrilevanza del disconoscimento di detta sottoscrizione da parte del ricorrente. Al contrario, sarebbe stato quest'ultimo a dover dimostrare di essersi trovato senza colpa nella
Pag. 6 a 7 impossibilità di avere notizia della missiva, ma una siffatta prova è del tutto assente
(così, da ultimo, Trib. Benevento, sez. lav., sent. n. 1008/2022).
5.1.9. Ne consegue che, per i crediti sottesi ai menzionati avvisi di addebito, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (4.7.2024), non era maturato il termine di prescrizione quinquennale delle pretese contributive ad essi sottese.
6. L'opposizione, complessivamente infondata, deve essere, pertanto, respinta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 31.761,48), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, con individuazione di una somma prossima ai minimi tariffari (alla luce della serialità e della non particolare complessità delle questioni affrontate) e con riconoscimento dell'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.278,30 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 10/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2020/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Rubino Parte_1
e Michele Cerminara
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone di aver ricevuto, da parte di Controparte_2
, l'intimazione di pagamento n. 03020249004240116000, mediante la
[...]
Pag. 1 a 7 quale è stato richiesto, tra le altre cose, il pagamento delle somme oggetto dei seguenti avvisi di addebito, tutti relativi a contributi dovuti all' per gli anni dal P_
2015 al 2021, per un totale complessivo pari ad € 31.761,48:
a) n. 33020160000424732000;
b) n. 33020160001851975000;
c) n. 33020170000620116000;
d) n. 33020180000015086000;
e) n. 33020180002524975000;
f) n. 33020180002948735000;
g) n. 33020190000537384000;
h) n. 33020190001905401000;
i) n. 33020210000532191000;
j) n. 33020220000385503000;
k) n. 33020220002075368000.
1.1. Eccepisce: l'omessa notifica dei suddetti avvisi di addebito, la decadenza dall'azione esecutiva, la prescrizione dei crediti di cui agli AVA su indicati alle lettere da a) ad e), l'omessa indicazione delle date di formazione dei ruoli, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento amministrativo, l'indeterminatezza del calcolo degli interessi.
2. Si costituisce l' , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza P_ dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarata la inammissibilità dell'azione per tardività ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, limitatamente ai motivi di opposizione con cui sono state eccepite l'omessa notifica dei presupposti avvisi di addebito, la decadenza dall'azione esecutiva, l'omessa indicazione delle date di formazione dei ruoli, l'omessa indicazione del
Pag. 2 a 7 responsabile del procedimento amministrativo, l'indeterminatezza del calcolo degli interessi, trattandosi di vizi formali che qualificano l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
3.1. Infatti, le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
3.2. Nel caso di specie, l'intimazione è stata notificata all'odierno ricorrente in data 4.7.2024 (cfr. allegato n.
6.1 alla nota depositata da in data 2.12.2024, P_
pienamente ammissibile ed utilizzabile ai fini della decisione, trattandosi di documentazione di cui l' è venuta in possesso da parte di P_ [...]
, che la deteneva ed alla quale era stata tempestivamente Controparte_3 richiesta, soltanto successivamente all'instaurazione dell'odierna controversia – cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente ed allegato n. 7 alla richiamata nota P_
del 2.12.2024), mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 25.7.2024, dunque al di là del richiamato termine di venti giorni.
4. Con riferimento all'unico motivo ammissibile, che qualifica la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., ossia quello relativo alla prescrizione della pretesa contributiva, deve essere affermata la legittimazione passiva dell' . P_
4.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa
Pag. 3 a 7 notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022).
5. Ciò posto, l'eccezione di prescrizione, sollevata limitatamente agli avvisi di addebito su indicati alle lettere a), b), c), d) ed e), è infondata.
5.1. Invero, dagli atti di causa (sull'utilizzabilità della documentazione depositata da in data 2.12.2024, cfr. superiore punto n. 3.2), posto che non P_
può essere più messa in discussione la questione della notifica dei presupposti avvisi di addebito, emerge che:
5.1.1. l'avviso di addebito n. 33020160000424732000 è stato notificato in data
16.5.2016 (doc. n.
2.1 del fascicolo ) e, in relazione al medesimo, l'odierno P_
ricorrente ha presentato, in data 31.7.2019, istanza di definizione agevolata (che costituisce, ai sensi dell'art. 2944 c.c., riconoscimento dell'altrui diritto, con conseguente interruzione del decorso della prescrizione – cfr. Cass. n. 5160/2022); dopodiché, ha comunicato al contribuente le somme dovute in data CP_4
18.10.2019 (cfr. doc. n.
1.1 allegato alla nota del 2.12.2024) e gli ha, inoltre, P_ indirizzato l'intimazione di pagamento n. 03020229000875974/000, che il destinatario ha rifiutato di ricevere in data 23.11.2023 (doc. nn. 4, 4.1 e 4.2 allegati alla nota del 2.12.2024), dovendo, al riguardo, precisarsi che il rifiuto di P_ ricevere l'atto equivale alla notificazione a mani proprie (art. 138, co. 2, c.p.c.; art. 7, co. 4, l. n. 890/1982);
5.1.2. l'avviso di addebito n. 33020160001851975000 è stato notificato in data
14.11.2016 (doc. n.
2.3 del fascicolo ) e, in relazione al medesimo, la P_ prescrizione risulta interrotta dall'istanza di definizione agevolata del 31.7.2019, dalla comunicazione delle somme dovute del 18.10.2019 dall'intimazione di
Pag. 4 a 7 pagamento n. 03020229003814774/000, notificata in data 14.2.2023 a mani di familiare (doc. nn. 5 e 5.1 allegati alla nota del 2.12.2024; sulla ritualità della P_
notifica a familiari del destinatario, cfr. infra) e dalla già citata intimazione di pagamento n. 03020229000875974/000, notificata il 23.11.2023;
5.1.3. l'avviso di addebito n. 33020170000620116000 è stato notificato per compiuta giacenza in data 27.10.2017 (doc. n.
2.5 del fascicolo ). In relazione P_
ai crediti portati dal richiamato AVA, la prescrizione risulta interrotta dalla domanda di definizione agevolata del 31.7.2019, dalla comunicazione delle somme dovute del 18.10.2019, nonché dalle intimazioni di pagamento nn.
03020229003814774/000 (notificata in data 14.2.2023), 03020229000875974/000
(notificata il 23.11.2023) e 03020219001441069/000 (notificata il 24.5.2023 a mani del padre del ricorrente – cfr. doc. nn. 3, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 allegati alla nota P_
del 2.12.2024; sulla ritualità della notifica a familiari del destinatario, cfr. infra);
5.1.4. l'avviso di addebito n. 33020180000015086000 è stato notificato in data
8.2.2018 a mani di familiare del ricorrente (cfr. doc. n.
2.7 del fascicolo dell' ). P_
La prescrizione è stata interrotta dalla notifica, in data 17.11.2021, dell'intimazione di pagamento n. 03020219000583853/000 (doc. nn. 2 e 2.1 allegati alla nota P_
del 2.12.2024).
5.1.5. E' opportuno, a questo punto, precisare che, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, e di conseguenza non è necessario, in caso di consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario, l'invio della C.A.N.
(Cass. n. 8293 del 04/04/2018; Cass. n. 12083 del 13/06/2016; Cass. n. 28872 del
12/11/2018; Cass. n. 10037 del 10/04/2019). Inoltre, se, come nel caso di specie, la notifica è eseguita nel domicilio o residenza del destinatario ( , c.da CP_5
Serramonda), mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato
Pag. 5 a 7 nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario (e non il notificante) ha l'onere di fornire (Cass. n. 28591 del
29/11/2017).
5.1.6. Né rileva, in senso contrario a quanto sin qui esposto, il disconoscimento operato dal ricorrente (sia con riferimento alla conformità agli originali delle copie per immagine, sia con riferimento alla sottoscrizione) delle ricevute di ritorno degli avvisi di addebito prodotte dall' in allegato alla propria memoria costitutiva. P_
5.1.7. Quanto alla questione della conformità delle copie agli originali, il suddetto disconoscimento è generico, sicché non è idoneo ad infirmare la valenza probatoria della documentazione contestata. In giurisprudenza, si afferma che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, pertanto, «non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (cfr. Cass. civ., n. 27633/2018; meno recentemente cfr. Cass. civ., n. 13425/2014).
5.1.8. Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni, la questione è, come già detto, preclusa dall'inammissibilità, ex art. 617 c.p.c., di ogni eccezione circa la validità della notifica degli avvisi di addebito. E, peraltro, quanto agli avvisi di addebito per i quali il ricorrente ha disconosciuto la firma apposta in calce ai relativi avvisi di ricevimento o ha dedotto che la raccomandata è stata ricevuta da soggetto sconosciuto (doc. nn. 2.1, 2.9, 2.11, 2.17, 2.19, 2.21), deve evidenziarsi che si tratta di notifiche tutte effettuate all'indirizzo di residenza del ricorrente – la cui correttezza è incontestata – sicché a nulla rileva il fatto che il nominativo del soggetto che ha firmato per ricevuta non sia leggibile e finanche che la sottoscrizione non sia riconducibile al ricorrente. Da qui l'irrilevanza del disconoscimento di detta sottoscrizione da parte del ricorrente. Al contrario, sarebbe stato quest'ultimo a dover dimostrare di essersi trovato senza colpa nella
Pag. 6 a 7 impossibilità di avere notizia della missiva, ma una siffatta prova è del tutto assente
(così, da ultimo, Trib. Benevento, sez. lav., sent. n. 1008/2022).
5.1.9. Ne consegue che, per i crediti sottesi ai menzionati avvisi di addebito, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (4.7.2024), non era maturato il termine di prescrizione quinquennale delle pretese contributive ad essi sottese.
6. L'opposizione, complessivamente infondata, deve essere, pertanto, respinta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 31.761,48), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, con individuazione di una somma prossima ai minimi tariffari (alla luce della serialità e della non particolare complessità delle questioni affrontate) e con riconoscimento dell'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.278,30 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 10/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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