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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/09/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5023/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di FOGGIA, 3^ sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott. Antonio Lacatena, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 5023/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, a scioglimento della riserva in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. assunta all'udienza del 17 aprile 2025,
TRA
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo De Parte_1 CodiceFiscale_1
Feudis; - opponente -
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Presidente della Giunta Regionale e del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Annarita Berretta
- opposta -
OGGETTO: opposizione ex artt. 615-617, co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 17/04/2025, qui da intendersi integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto contestuale opposizione ex art. 615, co. 1 e 617, co. 1, c.p.c. avverso Parte_1
l'atto di precetto (prot. n. 442149) notificatogli il 22/10/2024, con cui la odierna CP_1 opposta gli ha intimato, insieme all'altro condebitore , il pagamento della Parte_2 complessiva somma di € 17.605,62 (incluse spese e competenze di precetto) derivante dall'ordinanza di ingiunzione prot. n. 25540 del 18.12.2020, con cui il Controparte_1
ha disposto il recupero nei loro confronti, nella qualità di soci amministratori di
[...]
nonché nella qualità di eredi del de cuius Controparte_2 [...]
, della somma di € 16.482,72 (giusta determinazione dirigenziale del Servizio CP_2
Agricoltura n. 2422 del 5.10.2009), notificata all'omonima società in data 11.01.2010.
Pag. 1 di 3 Con l'opposizione agli atti esecutivi, l'intimato eccepisce la nullità del precetto opposto, assumendo che la cit. ordinanza, in realtà, non gli sarebbe mai stata notificata e che, per tale ragione, in esso difetterebbe la data di notifica, oltre all'indicazione dell'esecutività e all'omessa trascrizione integrale del titolo medesimo.
Con l'opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c., l'opponente ha sostenuto l'estinzione della pretesa creditoria della per avvenuto decorso del termine prescrizionale, sul rilievo che, data la CP_1 mancata notifica del titolo giudiziale, l'ultimo atto interruttivo risalirebbe alla data di costituzione in mora del 25/03/2014, dunque ben oltre il termine decennale.
L'opposta, nel costituirsi prontamente in giudizio, ha ammesso che la notifica della già richiamata ingiunzione del 18.12.2020 risulta perfezionata soltanto nei confronti del debitore Parte_2
ma non anche nei confronti dell'odierno opponente, sicché dava atto di aver rinunciato
[...] all'atto di precetto (revocandolo in autotutela); nel merito, ha respinto l'avversa eccezione di prescrizione del credito.
In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per discussione orale e decisione e, all'udienza del 17/04/2025, è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
L'intervenuta revoca in autotutela dell'atto di precetto ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia di una sentenza in ordine alle doglianze ex art. 617 c.p.c. avverso il precetto rinunziato.
Ciò non di meno, parte opponente ha insistito per la decisione in ordine alla domanda ex art. 615
c.p.c. di declaratoria di “estinzione della obbligazione del Sig. per intervenuta Parte_1 prescrizione del credito nei suoi confronti”.
Nella specie, per espressa ammissione della difesa della difetta la notifica del titolo CP_1 esecutivo (costituito dall'ordinanza di ingiunzione prot. n. 442149 del 12/09/2024) nei confronti di
, (vd. all. sub 2 della comparsa di costituzione); ciò non di meno è provata in atti la Parte_1 notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 nei confronti del condebitore solidale , perfezionata in data 10/01/2021 (entrambi soci amministratori della Parte_2
). Tanto basta ad escludere l'accoglibilità della Controparte_2
formulata domanda di prescrizione estintiva, giacché anche al procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639 si applica la normativa civilistica sulla prescrizione, con la conseguenza che la ingiunzione fiscale, quale atto di semplice costituzione in mora, è valida ad interrompere il corso della prescrizione con effetto istantaneo, ai sensi dell'art. 2943 ultimo comma cod. civ. (in argomento, Cass. Civ. 16/04/1981, n. 2286). In dettaglio, ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 1310 cod. civ., “Gli atti con i quali il creditore interrompe la
Pag. 2 di 3 prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione (2943 ss.) contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Ogni ulteriore questione, domanda, eccezione è assorbita.
L'atto di ritiro del precetto opposto, da un canto, ed il rigetto della domanda di prescrizione estintiva della pretesa creditoria azionata, d'altro canto, consentono nel contesto della soccombenza, anche virtuale, reciproca, di ritenere integrate le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 30/10/2024 da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
, in persona del l.r.p.t, avverso l'atto di precetto notificato il
[...]
22/10/2024, nella causa iscritta al N. 5023/2024 R.G., uditi i procuratori delle parti, così provvede:
1. rigetta la domanda di prescrizione estintiva del credito della , come formulata da CP_1
; Parte_1
2. dichiara, in ordine ai residui profili di opposizione a precetto, la cessazione della materia del contendere;
3. spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Foggia il 24 agosto 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di FOGGIA, 3^ sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott. Antonio Lacatena, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 5023/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, a scioglimento della riserva in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. assunta all'udienza del 17 aprile 2025,
TRA
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo De Parte_1 CodiceFiscale_1
Feudis; - opponente -
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Presidente della Giunta Regionale e del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Annarita Berretta
- opposta -
OGGETTO: opposizione ex artt. 615-617, co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 17/04/2025, qui da intendersi integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto contestuale opposizione ex art. 615, co. 1 e 617, co. 1, c.p.c. avverso Parte_1
l'atto di precetto (prot. n. 442149) notificatogli il 22/10/2024, con cui la odierna CP_1 opposta gli ha intimato, insieme all'altro condebitore , il pagamento della Parte_2 complessiva somma di € 17.605,62 (incluse spese e competenze di precetto) derivante dall'ordinanza di ingiunzione prot. n. 25540 del 18.12.2020, con cui il Controparte_1
ha disposto il recupero nei loro confronti, nella qualità di soci amministratori di
[...]
nonché nella qualità di eredi del de cuius Controparte_2 [...]
, della somma di € 16.482,72 (giusta determinazione dirigenziale del Servizio CP_2
Agricoltura n. 2422 del 5.10.2009), notificata all'omonima società in data 11.01.2010.
Pag. 1 di 3 Con l'opposizione agli atti esecutivi, l'intimato eccepisce la nullità del precetto opposto, assumendo che la cit. ordinanza, in realtà, non gli sarebbe mai stata notificata e che, per tale ragione, in esso difetterebbe la data di notifica, oltre all'indicazione dell'esecutività e all'omessa trascrizione integrale del titolo medesimo.
Con l'opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c., l'opponente ha sostenuto l'estinzione della pretesa creditoria della per avvenuto decorso del termine prescrizionale, sul rilievo che, data la CP_1 mancata notifica del titolo giudiziale, l'ultimo atto interruttivo risalirebbe alla data di costituzione in mora del 25/03/2014, dunque ben oltre il termine decennale.
L'opposta, nel costituirsi prontamente in giudizio, ha ammesso che la notifica della già richiamata ingiunzione del 18.12.2020 risulta perfezionata soltanto nei confronti del debitore Parte_2
ma non anche nei confronti dell'odierno opponente, sicché dava atto di aver rinunciato
[...] all'atto di precetto (revocandolo in autotutela); nel merito, ha respinto l'avversa eccezione di prescrizione del credito.
In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per discussione orale e decisione e, all'udienza del 17/04/2025, è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
L'intervenuta revoca in autotutela dell'atto di precetto ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia di una sentenza in ordine alle doglianze ex art. 617 c.p.c. avverso il precetto rinunziato.
Ciò non di meno, parte opponente ha insistito per la decisione in ordine alla domanda ex art. 615
c.p.c. di declaratoria di “estinzione della obbligazione del Sig. per intervenuta Parte_1 prescrizione del credito nei suoi confronti”.
Nella specie, per espressa ammissione della difesa della difetta la notifica del titolo CP_1 esecutivo (costituito dall'ordinanza di ingiunzione prot. n. 442149 del 12/09/2024) nei confronti di
, (vd. all. sub 2 della comparsa di costituzione); ciò non di meno è provata in atti la Parte_1 notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 nei confronti del condebitore solidale , perfezionata in data 10/01/2021 (entrambi soci amministratori della Parte_2
). Tanto basta ad escludere l'accoglibilità della Controparte_2
formulata domanda di prescrizione estintiva, giacché anche al procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639 si applica la normativa civilistica sulla prescrizione, con la conseguenza che la ingiunzione fiscale, quale atto di semplice costituzione in mora, è valida ad interrompere il corso della prescrizione con effetto istantaneo, ai sensi dell'art. 2943 ultimo comma cod. civ. (in argomento, Cass. Civ. 16/04/1981, n. 2286). In dettaglio, ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 1310 cod. civ., “Gli atti con i quali il creditore interrompe la
Pag. 2 di 3 prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione (2943 ss.) contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Ogni ulteriore questione, domanda, eccezione è assorbita.
L'atto di ritiro del precetto opposto, da un canto, ed il rigetto della domanda di prescrizione estintiva della pretesa creditoria azionata, d'altro canto, consentono nel contesto della soccombenza, anche virtuale, reciproca, di ritenere integrate le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 30/10/2024 da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
, in persona del l.r.p.t, avverso l'atto di precetto notificato il
[...]
22/10/2024, nella causa iscritta al N. 5023/2024 R.G., uditi i procuratori delle parti, così provvede:
1. rigetta la domanda di prescrizione estintiva del credito della , come formulata da CP_1
; Parte_1
2. dichiara, in ordine ai residui profili di opposizione a precetto, la cessazione della materia del contendere;
3. spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Foggia il 24 agosto 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
Pag. 3 di 3