Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 266/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA I.V.A: in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Delegato con poteri di legale rappresentanza Sig. domiciliato per la Controparte_1 carica nella sede della Società in Angri alla Via Nazionale n. 320, ed ivi elettivamente alla Via Ing. Messina n. 6, nello studio dell'Avv. Antonio Pentangelo (Cod. Fisc.:
[...]
) dal quale la Società stessa è rappresentata e difesa in virtù di in C.F._1 virtù di procura generale alle liti ricevuta dal Notaio di Pagani il Persona_1
24/2/2015 (n. 151992 di repertorio e n. 38065 di raccolta) OPPONENTE E
nato a [...] l'[...], residente in [...]Controparte_2
(AV) alla via Volpari n.12 cf , in proprio e quale titolare C.F._2 dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leonardo GIORDANO ( ) e Federica GIORDANO C.F._3
( ) presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in forza di C.F._4 mandato in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 4/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1878/2017 (n. 3892/2017 di R.G.) del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicato il 10/10/2017 e notificato l'1/12/2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_2
25.050,58, dovuta per la vendita e consegna di beni di cui al contratto ACA-15-0068 del 06/07/2015 e fattura n .67 del 31/08/2015, avendo l'opponente, senza motivazione e senza autorizzazione, trattenuto la somma di € 25.050,58, sull'importo
N.R.G.266/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
(poi fusa per incorporazione nella l'1/1/2016), stipulava il contratto Parte_1
d'acquisto n. ACA-15-0068 con , avente ad oggetto la compravendita Controparte_2 di “pomodori ciliegia interi surgelati” per l'importo complessivo di € 77.600,00; consegnata la merce ed avviatane la lavorazione nello stabilimento di Parma, in data 25/8/2015, l'addetta al dosaggio degli ingredienti per la prepara-zione delle specialità alimentari da produrre (vasetti di sugo pronto “Alla Sorrentina”) ha scoperto, all'interno del lotto che si accingeva a mettere in produzione, un corpo estraneo contaminante facilmente distinguibile come una zampa di piccolo animale;
in conseguenza l CP_3 immediatamente bloccava la lavorazione in corso e sospendeva la distribuzione
[...] dei prodotti finiti ancora in magazzino, denunziando l'accaduto al fornitore CP_2 tramite contestazione e notifica del rapporto di non conformità del 26/8/2015 (giorno successivo alla scoperta del corpo estraneo); l'acquirente aveva poi verificato che lo stesso lotto di materia prima l'opposta aveva consegnato anche allo stabilimento
“Delfino” di Acerra (NA) sempre del gruppo e l' anche per esso, aveva CP_3 immediatamente messo in campo le medesime misure di sicurezza;
nei giorni successivi l' aveva più volte ed invano chiesto un audit presso lo stabilimento di produzione CP_3 della ditta fornitrice, invitando il a presenziare alle operazioni di analisi: CP_2 quest'ultimo però non aveva mai consentito l'accesso ai propri siti di produzione, semplicemente affermando una indimostrabile estraneità rispetto ai fatti contestati;
in prosieguo di tempo e all'esito di approfonditi esami svolti grazie al suo avanzato sistema di tracciabilità, l' aveva circoscritto la quantità di prodotti finiti CP_3 contaminati e da distruggere, quantificandoli in 21.288 vasi di “Sugo alla Sorrentina” prodotti il giorno stesso del rinvenimento del corpo contaminante, quantificando i danni subiti in € 25.050,58 così suddivisi: € 20.436,48 di prodotto finito;
€ 1.040,00 per fermo produzione;
€ 360,00 per cambio di formato;
1.680,00 per servizi generali;
€
197,00 per analisi;
€ 1.337,10 per distruzione;
per detto importo l' aveva emesso CP_3 la nota di debito in data 27/10/2015 (fattura n. 2015-FTE-A-0015356) immediatamente inviata a , che, al contrario, aveva ritenuto impropria Controparte_2 la decurtazione dell'importo medesimo;
seguiva una copiosa corrispondenza tra le parti e incaricava il proprio difensore di avviare dapprima il procedimento Controparte_2 di negoziazione assistita, svolto con esito negativo il 2/5/2017 presso la sede della e, successivamente, il procedimento monitorio concluso con Parte_1
l'emissione e la notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo. Parte opponente eccepiva la consegna di merce viziata, precisamente il lotto identificato con il codice “Lotto Althea 151140” consegnato con il DDT n. 2.368/15 del 13/3/2015, gravemente contaminata da un corpo estraneo rivelatosi essere una zampa di roditore;
che ciò costringeva l' ad interrompere la produzione che CP_3 aveva avviato con la materia prima in fase di trasformazione (circa 25.000 kg), nonché a sospendere la vendita dei prodotti già finiti (oltre 20.000 vasi). Evidenziava che il fatto veniva immediatamente denunziato con la notifica del rapporto di non
N.R.G.266/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 conformità n. 081 del 26/82015 e le analisi svolte dal laboratorio Chelab di Treviso, incaricato dalla dopo la scoperta della contaminazione, alle quali il fornitore si CP_3 era rifiutato di prendere parte, aveva identificato il corpo estraneo rinvenuto nel prodotto quale “zampa di ratto”. Il vizio era stato scoperto il 25/8/2015, nel momento dell'immissione nel ciclo di lavorazione del prodotto ad opera dell'addetta alla preparazione ingredienti e denunciato il giorno successivo, come dimostra la comunicazione di non conformità, entro dunque il termine di 8 giorni dalla scoperta e, essendo convenuto per il pagamento, poteva eccepire il vizio oltre l'anno dalla consegna. Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: - accertare e dichiarare il parziale inadempimento da parte del Sig. CP_2
del contratto n. ACA-15-0068, per aver violato l'obbligo di fornire merce immune da vizi
[...]
e/o contaminazioni;
- accertare e dichiarare, altresì, che in conseguenza di tale inadempimento la ha diritto di conseguire la risoluzione parziale del contratto di compravendita Parte_1 suddetto e che, quindi, l'obbligazione di pagamento del prezzo è inesigibile per la parte di contratto oggetto di declaratoria di risoluzione;
- accertare e dichiarare ancora che il danno sofferto dall'opponente per l'inadempimento in parola è di € 25.050,58, di cui € 20.436,48 per costo del prodotto finito inutilizzabile, € 1.040 per fermo produzione, € 360,00 per cambio di formato, 1.680,00 per servizi generali, € 197,00 per analisi ed € 1.337,10 per spese di distruzione;
- per l'effetto e per le medesime causali, rigettare la domanda di pagamento proposta dal Sig. e quindi revocare il decreto CP_2 ingiuntivo n. 1878/2017 (n. 3892/2017 di R.G.), dichiarandolo privo di effetti tra le parti;
- condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al CP_2 sottoscritto Avvocato antistatario”. In data 22/5/2018 si costituiva , che premetteva quanto segue: Controparte_2 nell'agosto 2014, tra le parti sorgeva il contratto di fornitura AKA-14-0083 con consegne differite nel tempo, secondo il programma produttivo dell'opponente; nell'originario citato contratto venivano emessi ordini di consegna prontamente e totalmente evasi secondo le richieste e pagati interamente, compresa la fornitura dei beni del 18/03/2015, giusta fattura n. 21 del 31/03/2015, saldata il 06/07/2015; la contestazione formulata dall'opponente in riferimento alla consegna del 18/03/2015 si ricollega all'ordine di consegna n. AOC-15-0141 connesso al contratto del 06/08/2014, n. AKA-14-0083 che era assolutamente diverso dal successivo AKA-15- 0068 sul quale è stata operata la trattenuta;
l'opponente, in data 05/08/2015 emetteva ordine di acquisto AO-13-452 per consegna da eseguire il 27/08/2015 e 01/09/2015 a scarico del contratto ACA-15-0068 che non aveva mai avuto alcuna contestazione;
la consegna delle merci è avvenuta il 27/08/2015, un giorno dopo la contestazione del 26/08/2015 e la trattenuta era stata illegittimamente operata sul 2° contratto che non è stato mai oggetto di alcuna contestazione. Eccepiva la decadenza dall'azione proposta atteso che manca “… la denunzia dei vizi della merce acquistata mancando nella corrispondenza intercorsa, oltre la denuncia del vizio, anche l'esatta esplicazione di una pretesa e la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi nei confronti del venditore..” (cfr. Cass.
N.R.G.266/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 03/08/2010, n. 18035). Evidenziava che nei contratti di compravendita, l'onere di denunzia dei vizi della cosa venduta previsto dall'art. 1495 c.c., implica, a carico del compratore, l'onere di verifica del bene e di esaminare la merce, quantomeno a campione, anche in presenza di un imballaggio. Evidenziava, poi, di non essere l'unico fornitore della opponente e che il bene oggetto di compravendita veniva consegnato in confezioni imballate e sigillate. Essendo la consegna avvenuta il 13/03/2015 ed il preteso vizio comunicato il 26/08/2015, non poteva escludersi che la lamentata alterazione, ove esistente, fosse avvenuta per effetto di un errato stoccaggio effettuato proprio dall'opponente, tenuto anche conto che dalla consegna alla presunta verifica erano passati ben 5 mesi e mezzo, tenuto conto altresì che, alla consegna l'acquirente non aveva mai proposto alcuna riserva e/o annotazione nel documento di consegna. Eccepiva poi che l'azione per il vizio occulto si prescriveva decorso anno dalla consegna, avvenuta il 13/03/2015. Istruita la causa, escussi i testi di parte opponente, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi di cui di seguito si dirà. Risulta documentalmente provato e, comunque, non contestato, che la Controparte_3
(poi incorporata nella commissionava a ,
[...] Parte_1 Controparte_2 dall'anno 2014 all'anno 2015, la fornitura di “pomodori ciliegia interi surgelati” da trasformare in specialità alimentari. Dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria effettuata, risulta provato che, in data 25/8/2015, durante la lavorazione, fu rinvenuto un corpo estraneo all'interno dei pomodorini, che determinò l'interruzione della produzione. In primo luogo, va disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare dei testi escussi, dipendenti della società attrice, sollevata da parte opposta. L'art. 246 del c.p.c. prevede l'incapacità a testimoniare di quelle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione diretta al giudizio. L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 del c.p.c., è quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio. Secondo una costante giurisprudenza di legittimità, i dipendenti non sono incapaci a testimoniare perché questi avrebbero un interesse solo riflesso a una determinata soluzione della causa, che non li legittimerebbe a partecipare al giudizio promosso dal cliente, in quanto l'esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi alcun pregiudizio (Cass. n. 2641/1993; Cass. n. 771/1983; Cass. n. 623/1979). La Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26724/2007, ha confermato tale principio, affermando che i dipendenti non sono in astratto titolari di un interesse che ne giustificherebbe la personale partecipazione al giudizio, e quindi non possono essere considerati generalmente incapaci a testimoniare. La circostanza del rapporto di dipendenza del testimone rileverebbe pertanto non in termini di incapacità, ma di attendibilità della testimonianza comunque resa su fatti
N.R.G.266/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 rilevanti nel processo. L'eccezione della controparte che si opponga alla veridicità della testimonianza resa dal dipendente, dovrà essere supportata da altri e sufficienti elementi di prova, che contrastino con le affermazioni fattuali del dipendente, e che possano quindi indurre il giudice a ritenere la parzialità della testimonianza resa in processo. La condizione di dipendenza di una delle parti in causa non produce quindi, per ciò solo, l'incapacità a testimoniare del soggetto, né egli potrà essere considerato, per tale sua sola qualità, scarsamente attendibile (Cass. n. 15197/2004). Per ottenere una valutazione di inattendibilità da parte del magistrato, occorreranno cioè prove o indizi che supportino l'affermazione della controparte che quel testimone sia stato parziale o abbia mentito in processo. Nel caso di specie parte opposta non ha in alcun modo fornito prove o indizi sulla non credibilità dei testi escussi, che hanno reso dichiarazioni precise e logicamente coerenti. In particolare, il teste addetta al controllo di qualità, ha riferito che, Testimone_1 in data 25/08/2015 fu chiamata dall'operaio ha detto alla produzione a seguito del rinvenimento di una zampa di animale all'interno dei pomodori, oggetto anche di rilievo fotografico. La teste ha specificato che i pomodori arrivavano alla linea di produzione in cartoni divisi e chiusi in buste di plastica e che la società era dotata di un sistema di controllo che consentiva sempre di individuare il lotto di produzione ed il fornitore, dal momento che, all'arrivo dei lotti, al relativo DDT, veniva attribuito un numero che identificava sia il lotto che il fornitore. Aggiungeva altresì che nel 2015 i pomodorini surgelati erano forniti solo dal . CP_2
Il teste , che nel 2015 era direttore nello stabilimento di Parma e di Testimone_2
Acerra, riferiva di essere stato informato da un controllo di qualità e di aver preso visione del corpo estraneo;
ha confermato la rintracciabilità dei lotti di materia prima utilizzata e che i pomodorini, all'epoca, li forniva il . Lo stesso ha confermato CP_2 che la produzione veniva immediatamente interrotta e si provvedeva alla segnalazione del lotto. Risulta altresì documentalmente provato che l'opponente, segnalava l'accaduto al con una contestazione ufficiale e un rapporto di non conformità n. 081 del CP_2
26/8/2015. Accertato che lo stesso lotto di pomodori era stato inviato anche allo stabilimento di Acerra, venivano anche lì adottate le stesse misure precauzionali. In particolare, nella contestazione venivano individuati i lotti contaminati: pomodoro ciliegia intero surgelato, lotto 151140 DDT n. 2368/15 del 13/3/15 e lotto CP_3
MA332, DDT n. 40 del 4/2/2015 lotto 150510 e DDT n. 40 del 19/3/2015. CP_3
Dalla documentazione prodotta risulta altresì che l'opposta fu invitata a partecipare alle analisi sul reperto presso il laboratorio Chelab, cui l'opposta non partecipava, che identificava il corpo estraneo in zampa di ratto. Parte opposta eccepiva che, mentre la fornitura oggetto di contestazione era relativa al contratto AKA 140083 del 6/5/2014, fornitura interamente pagata, la fattura in parte non saldata, la n. 67 del 31/5/2015, era relativa ad altro contratto, del 6/7/2015, AK
N.R.G.266/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 150068, che non aveva ricevuto alcuna contestazione. Tale argomentazione risulta irrilevante, dal momento che il vizio oggetto della contestazione era stato scoperto solo dopo che per il relativo lotto l'opponente aveva già eseguito il pagamento e, avendo nel frattempo il effettuato altre consegne CP_2 di cui attendeva il pagamento, tra cui quella relativa alla fattura oggetto del qui opposto ricorso monitorio, la esercitava legittimamente il diritto di compensare il proprio Pt_1 credito, derivante dall'inadempimento del , con l'importo dovuto per la CP_2 fornitura successiva. L'art. 1246 c.c., infatti, stabilisce che la compensazione opera di diritto indipendentemente dalla natura dei debiti contrapposti, anche se derivano da titoli differenti. Né risulta fondata l'eccezione di decadenza dall'azione per vizi, dal momento che, data la natura, la tipologia e la quantità del pro-dotto fornito, la scoperta del vizio non sarebbe potuta avvenire prima di quando è avvenuta: la merce consegnata dall'opposta, infatti, era surgelata e quindi si presentava sotto forma di colli posti su pallets, ognuno dei quali assolutamente inaccessibile al suo interno in quanto appunto surgelato;
il che chiarisce come mai il vizio non poteva essere rilevato con l'esame esterno che di norma si esegue al momento della consegna. Quindi soltanto il 25/8/2015, quando il lotto di merce, per essere avviato alla produzione, era stato scongelato, la presenza del corpo estraneo si era palesata ed il problema era emerso;
in quella stessa data era stato immediatamente segnalato verbalmente al venditore, cui poi, il giorno successivo (26/8/2015), è stato formalizzato per iscritto con le comunicazioni allegate. Quindi il termine di otto giorni dalla scoperta del vizio, previsto dall'art. 1495 c.c., è stato rispettato. Se è vero è che il compratore ha l'obbligo di verificare la merce al momento della consegna, ma ciò presuppone che tale controllo sia effettivamente possibile (Cass. Civ. Sez. II, 18 febbraio 2011, n. 4018). Tuttavia, nel caso in esame, al momento della consegna era possibile effettuare solo controlli esterni o a campione su alcune confezioni casualmente selezionate, per cui se queste non rivelano difetti o contaminazioni, ciò non significa che l'obbligo di garanzia del venditore rimane escluso o si estingue. Se i vizi o le contaminazioni del resto del lotto emergono successivamente, come accaduto nel caso di specie, il compratore conserva il diritto alla garanzia e ciò che per legge rileva in questi casi, è solo il rispetto del termine di otto giorni dalla scoperta per la denuncia del vizio, che è stato puntualmente osservato. Risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c., comunque inammissibile in quanto tardivamente sollevata soltanto nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Essa è comunque infondata anche nel merito, dal momento che, sebbene l'azione per la garanzia dei vizi si prescriva entro un anno dalla consegna ai sensi dell'art. 1495 c.c., il compratore convenuto per il pagamento può sempre far valere tale garanzia, a condizione che il vizio sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima
N.R.G.266/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 della scadenza del termine annuale. Nel caso specifico, la società è la parte convenuta per il pagamento, in quanto Pt_1 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore formale è l'opposto, ossia colui che ha richiesto il pagamento. Consegue che la garanzia può essere sempre fatta valere in via di eccezione, purché siano stati rispettati i termini per la denuncia del vizio, come avvenuto in questa circostanza. Dopo verifiche tramite il proprio sistema di tracciabilità, la ha individuato e CP_3 quantificato i prodotti finiti contaminati da distruggere, pari a 21.288 vasetti di sugo, per un danno totale di € 25.050,58 che include il valore dei prodotti finiti (€ 20.436,48), il fermo produzione (€ 1.040,00), il cambio di formato (€ 360,00), i costi per servizi generali (€ 1.680,00), analisi (€ 197,00) e smaltimento (€ 1.337,10). Per tale somma la ha emesso nota di debito il 27/10/2015 (fattura n° 2015- CP_3
FTE-A-0015356), notificata al , il quale ha rifiutato la richiesta di rimborso. CP_2
Di conseguenza, l'opponente ha assolto l'onere probatorio in materia di garanzia per vizi, dimostrando l'esistenza del difetto (la presenza della zampa di animale) e i danni subiti, ossia l'interruzione della produzione e la conseguente distruzione della materia prima e dei prodotti finiti. La quantificazione del danno, poi, non è mai stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opposta. Di conseguenza, l'opponente ha legittimamente compensato tale somma, ai sensi dell'art. 1241 c.c., con il credito del per la fornitura oggetto della fattura n. 67 CP_2 del 31/08/2015, pagando quest'ultima solo per differenza, ossia trattenendo la somma
€ 25.050,58 a titolo di compensazione dall'importo dovuto in essa indicato. avendo l'opponente fatto valere la compensazione come modalità di estinzione dell'obbligazione, alternativa all'adempimento diretto.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 266/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
[...]
, ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 Controparte_2 provvede:
1. accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1878/2017 (n. 3892/2017 di R.G.) del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicato il 10/10/2017;
3. condanna , al pagamento, in favore di , IN Controparte_2 Parte_1
PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 145,50 per spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 23/03/2025
N.R.G.266/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G.266/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8