Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 17071/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale, promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 01.07.2021 e notificato in data 21.05.2022 da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, dott.ssa , corrente in Napoli, al corso San Giovanni a Teduccio n. 102, Parte_1
Partita IVA elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Orsini n. 40, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Francesca Romana Ferrentino, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Francesco Giordano in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, partita IVA in persona Controparte_1 P.IVA_2 del direttore generale, Ing. , elettivamente domiciliata in Napoli, in via Comunale CP_2 del Principe, n. 13/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigia Mandes e Isabella Selvaggi in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: domanda di pagamento di interessi moratori e del maggior danno ex art. 1224 cod. civ..
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, così provvedere: 1) accertato il cronico ritardo nel rimborso delle somme di cui alle D.C.R. dal mese di gennaio 2011 al mese di dicembre 2013, e, quindi, l'inadempimento dell , condannare essa Controparte_3
, con sede in Napoli, alla Via Comunale del Controparte_1
Principe n. 17/A, partita I.V.A. in persona del suo legale rapp.tep.t. ivi dom.to P.IVA_2 per ragione di carica: a) in via principale, al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo di € 74.830,81 di cui € 25.923,54 pari agli interessi passivi e costi bancari che la farmacia ha dovuto sostenere per procurarsi il credito
1
c) in via ulteriormente subordinata al pagamento dell'importo minimo pari agli interessi moratori al tasso legale per € 48.907,27; d) condannare in ogni caso l a Parte_2 corrispondere sulle somme riconosciute dovute i successivi interessi di cui all'art. 1284 comma
4 cc. come modificato ex art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 dalla data della domanda giudiziale al soddisfo oppure quelli anatocistici ex art. 1283 c.c.; 2) Con vittoria di spese e compensi della procedura, rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni per la resistente: “perché codesto On.le Giudice voglia: - in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto;
- rigettare in ogni caso il ricorso in quanto nullo inammissibile infondato in fatto e diritto, e non provato. In subordine chiede pronunciarsi ordinanza ex art.702 ter con conseguente trasformazione del rito in ordinario, non essendo la presente vertenza connotata dai requisiti dell'urgenza, né di pronta soluzione. Vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la ha adito il Parte_1 tribunale di Napoli affinché condannasse l al pagamento di € 74.830,01, a Controparte_3 titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del “cronico ritardo” nel pagamento delle somme a lei dovute in relazione al servizio di erogazione dei medicinali su presentazione di ricetta, espletato nel periodo compreso tra il gennaio 2011 e il dicembre 2013 sulla base delle convenzioni approvate con d.P.R. 19/02/1989, n. 94 e con d.P.R. 08/07/1998, n. 371.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che, a norma dell'art. 9 del d.P.R. n. Con 94/1989, l avrebbe dovuto provvedere al rimborso dell'importo delle ricette entro il giorno
25 del mese successivo a quello di spedizione, intendendosi per "spedizione" la consegna all'assistito dei medicinali oggetto delle prescrizioni mediche. Tuttavia, in violazione dell'obbligo stabilito in convenzione, la controparte aveva rimborsato in ritardo, rispetto al termine di cui alla citata convenzione, la somma di cui alla sorta capitale.
La ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento del danno in misura minima, corrispondente agli interessi moratori al tasso legale ex art. 1224, comma 1, cod. civ., pari a complessivi €
48.907,27 e, in aggiunta, il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., quantificato in base alla somma dei costi bancari da lei sostenuti per l'accesso al credito, durante il periodo di Con mora dell (€ 25.923,54) o, in subordine, in base alla svalutazione monetaria intervenuta nel suddetto lasso di tempo.
In ordine al giorno della mora, e quindi per stabilire il dies a quo dal quale far maturare i relativi interessi, ha poi richiamato l'orientamento giurisprudenziale in virtù del quale questa
2 scatterebbe automaticamente al momento della scadenza dell'obbligazione pecuniaria, evidenziando come avesse comunque provveduto sistematicamente, mese per mese, a Con mettere in mora l dopo la scadenza del termine. Con L si è tempestivamente costituita, in data 23.06.2022, eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948 cod. civ.. Ha poi insistito affinché la pretesa fosse comunque dichiarata infondata per insussistenza della prova del maggior danno e ha eccepito che le note ex adverso prodotte non contenevano un'esplicita richiesta di adempimento, presupposto necessario per il configurarsi di una costituzione in mora e per la conseguente produzione di interessi moratori, trattandosi di obbligazioni querable. Inoltre, ha eccepito che i crediti vantati dalle farmacie convenzionate sulla base delle distinte riepilogative mensili erano ancora suscettibili di variazione a seguito di controlli di ordine tecnico-sanitario ed amministrativo-contabile da parte dei suoi uffici e ciò ne impediva l'esigibilità. Con In merito al quantum, l ha rappresentato che dai calcoli effettuati dai suoi uffici emergeva uno scostamento in diminuzione rispetto all'omologo calcolo di parte ricorrente di circa € 6.500,00: differenza conseguente, in parte, agli importi dovuti a titolo di capitale, che nel calcolo di controparte risultavano quasi sempre maggiori rispetto a quelli effettivi, e in parte al fatto che su molte DCR mensili, la controparte aveva dilatato il calcolo dei giorni di ritardo.
Tutto ciò dedotto, ha concluso per il rigetto della domanda.
Con ordinanza resa in data 04/07/2022, il precedente istruttore ha disposto il mutamento del rito. La causa è stata istruita tramite una CTU contabile ed è stata assegnata in decisione in data 12.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***** Con
§ 2. L'eccezione di prescrizione sollevata dall è fondata.
Le parti discutono in ordine all'individuazione del termine di prescrizione, decennale o quinquennale, da applicare agli interessi.
Sul tema vi è un contrasto in seno alla Corte di Cassazione, in quanto alcune sentenze optano per l'applicazione della prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., salvo che le parti abbiano pattuito una periodicità, annuale o infra-annuale, nella corresponsione degli interessi
(vedi la recente Cass., sez. I, 24/04/2024, n. 11125 e i precedenti da essa richiamati), mentre altre ritengono che il termine di prescrizione sia quello quinquennale ex art. 2948 n. 4) cod. civ. a prescindere dall'esistenza di un accordo in ordine alla corresponsione, annuale o infra- annuale, degli interessi (cfr. Cass., sez. I, 23/09/2024, n. 25420; Cass., sez. V, 24/01/2023,
n. 2095; Cass., sez. II, 27/11/2009, n. 25047; Cass., sez. lav., 20/09/1991, n. 9800; Cass., sez. III, 18/06/1987, n. 5371; Cass., sez. I, 21/02/1966, n. 521).
In alcuni casi il contrasto è soltanto apparente, perché le sentenze, che accolgono la tesi della prescrizione quinquennale, precisano che in alcune specifiche fattispecie si applica comunque il termine decennale. Si tratta, in particolare: a) del caso in cui “l'obbligazione per
3 interessi attenga ad un debito unico, rateizzato in prestazioni periodiche di eguale o di diverso importo, che costituiscano adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, giacché unicamente in tale caso, che nella specie non ricorre, dovendo le varie prestazioni essere considerate nel loro insieme ai fini dell'adempimento, l'identità della causa debendi della prestazione principale e di quella accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale” (cfr. la già citata Cass., sez. II, 27/11/2009, n. 25047); b) degli interessi moratori di fonte legale dovuti, ai sensi degli artt. 33 e segg. del d.P.R. n. 1063 del 1962, a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di un appalto di opera pubblica (cfr. Cass., sez. III, 21/03/2013,
n.7127, che sposa la tesi del termine quinquennale negli altri casi). Parimenti, molti precedenti che applicano la prescrizione decennale riguardano proprio le due fattispecie da ultimo delineate (vedi ad esempio Cass., sez. III, 10/02/2023, n. 4232, nonché Cass., sez. I,
03/11/2016, n. 22276).
Tuttavia, al di fuori dei suddetti due casi, il contrasto è effettivo, sicché occorre prendere posizione in ordine al termine applicabile.
Lo scrivente aderisce alla tesi già seguita da altri precedenti della X sezione civile di questo
Tribunale, secondo cui al credito avente ad oggetto gli interessi dovuti a qualsiasi titolo si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4), cod. civ. (cfr. Tribunale di Napoli, X sez. civ., sentenze n. 8651/2024, n. 5327/2024 e n. 6631/2024, nonché, sempre nella giurisprudenza di merito, Corte di appello di Milano, sez. I, 27/09/2021, n. 2749 e Cons. Stato, sez. III, 22/08/2013, n. 4258).
Tale conclusione si impone in virtù della natura automa del credito per interessi rispetto al credito per capitale e del chiaro tenore letterale dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., a mente del quale si prescrivono in 5 anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Come si evince dall'uso della congiunzione “e”, la norma contempla due categorie di obbligazioni: nella prima rientrano quelle aventi ad oggetto il pagamento degli interessi a qualsiasi titolo;
nella seconda le obbligazioni di durata, caratterizzate dalla periodicità della prestazione e da un termine di pagamento minore o uguale all'anno. Di conseguenza, per l'applicazione del termine quinquennale ai crediti per interessi non è necessario che la relativa obbligazione preveda una periodicità dei pagamenti.
Il suddetto ragionamento è stato seguito anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza
24/01/2023, n. 2095, che, nell'ambito di un ragionamento non limitato alle obbligazioni tributarie, ha ribadito la tesi secondo cui il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4), cod. civ., “prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”. La decisione in esame conferma la linea interpretativa dello scrivente laddove afferma che «la formulazione della norma di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. evidenzia, invero, come la prescrizione dell'obbligazione degli interessi sia affiancata, ai fini della prescrizione, a quella delle altre prestazioni di cui alla medesima disposizione ("gli interessi e, in generale, tutto ciò
4 che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"), ma non sia sovrapponibile a queste ultime. L'utilizzo della congiunzione "e" lascia intendere come la disciplina della prescrizione quinquennale riguarda gli interessi in quanto tali e viene ad affiancarsi a quella delle prestazioni periodiche, con la quale non può essere confusa».
Peraltro, alla base della prescrizione quinquennale degli interessi e delle prestazioni periodiche vi è la medesima ratio, consistente nell'intento del legislatore di evitare l'accumulo indefinito delle somme dovute dal debitore, per effetto della prolungata inerzia del creditore.
Ancora, la prescrizione quinquennale degli interessi spiega per quale motivo il pagamento fatto in conto di capitale e interessi va imputato prima agli interessi ex art. 1194, comma 2, cod. civ.. Infatti con una regola a favore del creditore, il legislatore ha preferito imputare il pagamento in favore dell'obbligazione soggetta al termine di prescrizione più breve.
Infine, va rammentato che l'art. 2948 n. 4) cod. civ. ha il suo antecedente normativo nell'art. 2144 del codice civile del 1865. Anche rispetto alla norma da ultimo menzionata, vi sono precedenti della Corte di Cassazione che applicano la prescrizione quinquennale degli interessi a qualsiasi titolo dovuti (vedi Cass. n. 1438 del 28.05.1942).
A quanto precede va aggiunto che la sentenza della Corte di Cassazione n. 30546 del
20/12/2017, richiamata da parte attrice in comparsa conclusionale, non giova alla tesi della prescrizione decennale degli interessi, perché affronta unicamente il tema della prescrizione del credito vantato dal farmacista a titolo di capitale.
Dunque, chiarito che gli interessi si prescrivono in 5 anni, occorre verificare se, prima della notificazione del ricorso in data 21.05.2022, siano intervenuti altri atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione. Prima di procedere a tale accertamento va evidenziato che parte Con ricorrente ha imputato i pagamenti dell al capitale, agendo nella presente sede al solo fine di conseguire gli interessi moratori e il maggior danno.
Secondo quanto emerge dagli allegati della CTU del dott. : a) i crediti Persona_1 relativi al capitale si riferiscono al periodo gennaio 2011 – dicembre 2013; b) l'ultima messa in Con mora è stata recapitata all in data 11.02.2014; c) l'ultimo pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale risale al 15.03.2014 secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dall'attrice (vedi allegato 2 della consulente).
Stando così le cose, non essendovi atti di interruzione della prescrizione nel periodo compreso tra l'11.02.2014 e la notifica del ricorso, al momento dell'introduzione della presente lite il credito per interessi era ormai prescritto.
Dunque, la prima posta risarcitoria chiesta dall'attrice deve essere rigettata.
§ 3. La domanda relativa al maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., soggetta a prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. trattandosi di danno derivante da responsabilità contrattuale, deve essere respinta per insussistenza del danno lamentato.
La posta di danno in esame sussiste, infatti, soltanto quando gli interessi moratori non coprono tutto il danno patrimoniale nel complesso patito dal creditore a causa del ritardo nell'inadempimento. Nel caso in esame, un maggior danno si sarebbe configurato se i costi del
5 credito, a cui l'attrice è dovuta ricorrere a causa della mora della controparte, si fossero rivelati superiori a quanto dovuto a titolo di interessi moratori.
Dai conteggi operati dal CTU, non contestati da parte attrice, emerge che il credito per interessi, se non fosse prescritto, ammonterebbe a € 43.708,91 (o a € 38.520,69 secondo le Con date di pagamento indicate dall , mentre i costi per il ricorso al credito sono pari a €
25.953,57 e quindi ad un importo inferiore a quanto liquidato in via forfettaria dall'art. 1224, comma 1, cod. civ. mediante il riconoscimento degli interessi moratori. A questo punto, va evidenziato che la prescrizione degli interessi non determina la reviviscenza del diritto a conseguire il maggior danno, perché rispetto ad esso manca il fatto costitutivo consistente nell'esistenza di una diminuzione patrimoniale maggiore di quanto spettante (in tesi) a titolo di interessi moratori.
Né può essere accolta la domanda subordinata di riconoscimento del maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria, trattandosi di voce di danno nemmeno quantificata da parte attrice e presumibilmente inferiore ai costi relativi al credito bancario oggetto della domanda principale.
In conclusione, le domande sono infondate.
L'esistenza dell'evidenziato contrasto giurisprudenziale in ordine al termine di prescrizione degli interessi giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU devono essere poste per metà a carico dell'attrice e per la restante metà a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dalla nei confronti dell Parte_1 CP_3
;
[...]
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di CTU per metà a carico dell'attrice e per la restante metà a carico della convenuta.
Napoli, 03.04.2025
Il Giudice
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Chiara Galderisi.
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