TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9904 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice IO AN, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 7.10.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 27737/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. GIUDICE LAURA Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, con l'avv. CAPILUPI LUCA RESISTENTE
OGGETTO: menomazione dell'integrità psico-fisica e revisione della rendita
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 17.7.2024, il ricorrente come in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
1 - in data 4.3.2024, ha ricevuto dall' comunicazione relativa CP_2 all'accertamento medico-legale espletato in sede di revisione e conclusosi in data 13.2.2024;
- in sede di revisione, il grado di menomazione veniva stabilito nella misura del 16% e il coefficiente attribuito di cui agli artt. 13 D.Lgs. 38/2000 e D.M. 12.7.2000 è pari al 0,4;
- la percentuale di inabilità precedente era pari al 26% con coefficiente di 0,6;
- la menomazione accertata era “esiti di folgorazione con acc trattato con defribrillazione elettrica-lesioni ischemiche lenticolari bilaterali post-anossiche con residua sfumata ipostenia e rallentamento motorio;
esiti cicatrizia”;
- la percentuale di inabilità è stata notevolmente ridotta nonostante le menomazioni accertate non siano variate tant'è che nel provvedimento che si censura si legge di “esiti di folgorazione con ACC trattato con defribrillazione elettrica-lesioni ischemiche lenticolari bilaterali post-anossiche; Esiti cicatriziali multipli piede sinistro;
deficit funzionale della MF”. Ciò premesso e considerato che il provvedimento reso dall' è privo CP_2 di motivazione e che le condizioni di salute del sig. non sono variate, Pt_1 parte ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della rendita vitalizia nella misura di “almeno il 26%” ed alla sua corresponsione con decorrenza dalla data di presentazione della domanda o dalla diversa data eventualmente determinata all'esito di apposita CTU medico-legale. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso CP_2 non rivenendosi nell'atto introduttivo “una sola riga di motivazione medico legale a sostegno dell'affermata erroneità del giudizio…” ed ha ribadito, nel merito, la correttezza della propria valutazione. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale nonché per il tramite di CTU medico-legale, è stata decisa come di seguito.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. Nella fattispecie, si contesta il provvedimento con il quale l' , in CP_2 sede di revisione della rendita datata 13.2.2024, ha ridotto la percentuale di inabilità permanente in precedenza riconosciuta al ricorrente, dal 26% al 16% (depositato dall' in data 4.3.2025 su richiesta del Tribunale CP_2 che ne aveva rilevato la mancanza).
2 L' ha eccepito, essenzialmente, l'infondatezza del ricorso nel CP_2 merito. Ciò premesso, venendo in rilievo una questione di mera quantificazione della percentuale di inabilità permanente in ragione dell'aumento dell'attitudine al lavoro qual è stata ritenuta dall' in sede di revisione, CP_2
è stata disposta ed espletata CTU medico-legale. Al CTU nominato, dott. , è stato chiesto di accertare Persona_1
“attraverso l'esame della documentazione in atti e la visita del ricorrente, se gli esiti della visita medica per revisione del 13.2.2024 – è stata attribuita una percentuale complessiva del 16% alla menomazione dell'integrità psico-fisica per 'Esiti di folgorazione con ACC trattato con defribrillazione elettrica-lesioni ischemiche lenticolari bilaterali post- anossiche 8%', 'Esiti cicatriziali multipli piede sinistro 5%', 'Deficit funzionale della MF e della IF I dito piede sinistro 4%' (vd. la relazione depositata dall' in data 4.3.2025) –, in riduzione rispetto alla CP_2 precedente valutazione, sia corretta in riferimento alla tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12.07.2000 allegata al D.Lgs. 38/2000 e tenuto conto dell'obiezione di parte ricorrente in merito alla circostanza che le menomazioni accertate non sono variate (così, a pg. 2 del ricorso)” (ordinanza del 2.4.2025). Il consulente, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa riferimento, in risposta al quesito posto, sottoposto ai dovuti accertamenti il ricorrente e dopo adeguato studio della documentazione prodotta, ha confermato il giudizio medico-legale formulato dall'ente. In particolare, egli ha osservato:
“a) In via preliminare non si può che evidenziare la lacunosità della documentazione sanitaria prodotta da parte attrice, la quale risulta arrestarsi ad un'epoca cronologicamente pertinente all'evento lesivo (2021) non essendo pertanto possibile evincere alcun riscontro documentale relativo alle condizioni cliniche del ricorrente negli anni successivi. L'odierna valutazione e le conclusioni medico-legali di seguito rassegnate si fondano, quindi, per gran parte sull'obiettività rilevata in sede di operazioni peritali che concorda con quanto riscontrato in sede visita di revisione espletata dai sanitari dell' convenuto il 13.02.2024, CP_1 laddove veniva riportato 'miglioramento clinico neurologico, miglioramento degli esiti cicatriziali'. b) il Sig. risulta quindi affetto dalle seguenti infermità Parte_1 causalmente riconducibili all'infortunio lavorativo denunciato: 'Esiti di folgorazione con arresto cardio-circolatorio trattato con defibrillazione elettrica, lesioni ischemiche lenticolari bilaterali post-anossiche, esiti
3 cicatriziali multipli piede sinistro, deficit funzionale della metatarso-falangea e della interfalangea del primo dito piede sinistro”. c) In considerazione della documentazione sanitaria, tenuto conto dell'indagine anamnestica e dell'esame obiettivo, si può ritenere che a seguito delle menomazioni testé descritte consegua una invalidità, intesa come danno biologico, valutabile in misura complessivamente pari al 16% in conformità ai valori di cui alla tabella delle menomazioni approvata con Decreto del 12 luglio 2000” (relazione depositata telematicamente in data 27.8.2025). L'accertamento peritale è approfondito e congruamente motivato, quindi immune da censure, anche di ordine logico.
***
Per quanto esposto, il ricorso non può essere accolto. Le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 3.290,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, e le competenze di CTU, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'
[...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 3.290,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, ed al pagamento delle competenze di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Roma il 7/10/2025
IL GIUDICE
IO AN
4