Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1446/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 1446/2025 R.G. instaurato da
) con l'avv. SFORZA IPPOLITA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. SFORZA IPPOLITA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento dell'unione civile alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
1) “Dichiarare lo scioglimento dell'unione civile contratta tra la sig.ra e la sig.ra Parte_1
in data 10.05.2018 e iscritta nei Registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
CA (BS) al n. 1, parte I, ufficio 1, anno 2018;
2) Ordinare al Comune di CA (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile;
3) Dichiarare compensate le spese legali;
4) I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambe le genitrici ed Per_1 Per_2
avranno collocamento e residenza presso la sig.ra . Le decisioni di maggiore interesse CP_1
1
Parti di comune accordo, mentre le decisioni riguardanti l'ordinaria gestione potranno essere assunte autonomamente dalla genitrice con cui i figli si trovano in quel momento;
5) Le Parti terranno i figli nel modo che segue:
- Una settimana i figli staranno con la sig.ra dal Lunedi al Mercoledi e con la sig.ra CP_1
dal Giovedi al Lunedi mattina;
l'altra settimana staranno con la sig.ra il Parte_1 CP_1
Lunedi, il Martedi e nel weekend dal Venerdi al Lunedi mentre con la sig.ra dal Parte_1
Mercoledi al Venerdi;
- Le festività religiose della Vigilia di Natale e del Santo Natale saranno gestite come segue: il giorno della Vigilia di Natale i minori staranno con la sig.ra e il giorno di Natale lo CP_1
trascorreranno con la sig.ra . Il Capodanno e le restanti festività, quali la Pasqua e il Parte_1
Lunedì dell'Angelo e festività minori, saranno invece gestite alternando di anno in anno il suddetto periodo, su accordo con l'altra genitrice. Per il resto, durante le festività scolastiche la frequentazione dei minori seguirà il calendario ordinario per come stabilito nel presente atto, fatta salva la possibilità di accordarsi diversamente tra le genitrici;
- Una/due settimane estive, anche non consecutive, da concordare con l'altra genitrice entro un mese prima della partenza;
- In caso di necessità, le Parti si rendono disponibili ad aiutarsi nella gestione quotidiana dei figli (impegni scolastici, sportivi ecc.), a prescindere dal proprio giorno di competenza;
- In caso di viaggi all'estero con i figli, il calendario ordinario per come stabilito nel presente atto potrà non essere rispettato;
6) Considerati i tempi pressoché paritari di permanenza dei figli presso ciascuna parte e considerate le pressoché equivalenti risorse economiche di entrambe le genitrici, le Parti concordano che ciascuna di loro provvederà al mantenimento diretto della prole nei giorni di rispettiva competenza;
7) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli definite secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia, comprensive dell'abbigliamento e di altre spese che si rendessero necessarie per i minori, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuna;
8) Le Parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare al contributo per il proprio mantenimento;
9) Le Parti si prestano sin d'ora il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
10) Le Parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.”
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno costituito unione civile in data 10/05/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CELLATICA (atto n. 1 Parte I) e ne hanno chiesto lo scioglimento alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto al momento della presentazione del ricorso erano decorsi tre mesi dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 co. 24, L. 20 maggio 2016, n. 76
(doc. n. 4)
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento dell'unione civile indicata in parte motiva, in conformità alle condizioni concordate dalle parti;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'unione fu trascritta di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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