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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/11/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 128/2022
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 128/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14 novembre 2025, innanzi al dott. ON PU, sono comparsi: l'avv. MASI CECILIA per parte ricorrente presente di Parte_1 persona
Nonché, per parte resistente e l'avv. Controparte_1 CP_1
BONINI IA.
Sono altresì presenti le dr.sse e e tanto lo si attesta ai fini Persona_1 Persona_2 della loro pratica professionale.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON PU
pagina 1 di 11 N. R.G. 128/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 128/2022 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. MASI CECILIA e dall'Avv. FALCO FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 C.F._2
CP_1
Rappresentati e difesi dall'Avv. BONINI IA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente rileva di aver lavorato alle dipendenze del sig. dal CP_1
2006 fino all'8 luglio 2018, svolgendo mansioni di addetta alle vendite in diversi esercizi commerciali gestiti dallo stesso, per cinque giorni alla settimana, con orario
9:30/19:30 (con mezz'ora di pausa pranzo) fino al 2014 e, con il medesimo orario,
pagina 2 di 11 per soli tre giorni settimanali (di cui sempre i sabati e le domeniche) dal 2014 al termine del rapporto.
Evidenzia, poi, che dal maggio 2013 il negozio presso cui era addetta, era gestito dal resistente sig. tramite la di cui lo stesso risulta CP_1 CP_1
Amministratore Unico, società che, come tale, chiama in giudizio come responsabile solidale del rapporto.
In conseguenza dell'accoglimento delle relative domande chiedeva al giudice di «accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Sig. dal 2006 al 8 Controparte_1 luglio 2018 e altresì per la società dal maggio 2013 all' 8 luglio 2018 CP_1 con le modalità e nei termini di cui alla narrativa svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di IV° livello CCNL Commercio, con mansioni di addetta alle vendite (qualifica impiegato). […] condannare la
Società convenuta in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, nonché il Sig. in qualità di amministratore di fatto Controparte_1 delle società, e/o comunque a titolo personale in quanto datore di lavoro, a corrispondere, in solido o ciascuno per quanto dovuto, in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, mancato pagamento di permessi e ferie, straordinario, mancato versamento 13 e 14, TFR nonchè congedo di maternità ed ogni altro importo ad esso spettante in virtù del rapporto di lavoro per cui è causa, la complessiva somma lorda di Euro 231.529,75. o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, con rivalutazione e interessi e come per legge (e quindi dalla domanda nella misura di cui all'art. 1284
4° co cc), dal dì del dovuto al saldo effettivo».
Si costituiva parte resistente, contestando in via di fatto e diritto la domanda, rilevando, in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva per il periodo antecedente al 2013; la prescrizione delle somme richieste;
l'insussistenza di un unico centro di interessi nella persona del sig. l'infondatezza della CP_1 domanda, per aver svolto, la ricorrente, solo prestazioni occasionali.
Si costituiva la svolgendo le medesime eccezioni. CP_1
Entrambe le resistenti contestavano i conteggi.
pagina 3 di 11 Svolta istruttoria, disposta CTU contabile, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza
1. In via preliminare non può essere condivisa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Sul punto, non si tratta, in realtà, di una vera eccezione preliminare in senso stretto, in quanto, considerando le allegazioni di cui al ricorso, non vi sono i presupposti per ritenere integrato un difetto di legittimazione passiva, che, al contrario, sussiste allorquando, individuata una parte nel ricorso, la domanda viene svolto nei confronti di un diverso soggetto.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze dirette del sig. senza intrattenere alcun rapporto formale, o CP_1 sostanziale, con eventuali compagini imprenditoriali.
Ancora, ha allegato di aver avuti rapporti unicamente con il medesimo soggetto, per quanto concerne gli ordini e le direttive sul luogo di lavoro, sulle mansioni da svolgere e sull'orario di lavoro, così come soltanto dal medesimo riceveva direttamente la retribuzione.
In questo contesto, perdono di rilevanza anche le eccezioni riferibili all'unico centro di interessi, situazione che si sarebbe verificata nel momento in cui la ricorrente avesse allegato di aver prestato formalmente attività di lavoro in tutto in parte per un soggetto, ma, in realtà, quest'ultimo fosse collegato o inglobato in un unico centro di imputazione.
Nel caso di specie, al contrario, la ricorrente ha fin da subito specificato che l'intero rapporto di lavoro sarebbe riferibile, in via di fatto al sig. CP_1 rappresentando soltanto in via aggiuntiva la circostanza che lo stesso resistente potesse aver operato, da maggio 2013, quale Amministratore Unico della CP_1
[...]
Sotto questo profilo, peraltro, la circostanza è stata confermata espressamente da entrambi i resistenti e, considerando che risulta anche dalla pagina 4 di 11 documentazione, è possibile radicare la responsabilità, eventuale del rapporto nel solo ino al maggio 2013 e in entrambi i resistenti in solido, dopo tale data. CP_1
2. Nel merito, al fine di valutare la natura subordinata di una prestazione lavorativa, il nucleo principale risiede sempre nell'accertamento della sussistenza di poteri direttivi della parte datoriale e del corrispondente obbligo conformativo del prestatore di lavoro, in quanto, comunque, questo profilo, resta sempre il preminente indice per verificare la natura di un rapporto lavorativo (cfr., Tribunale
Brescia, sez. lav., 05/05/2022, n. 283: «Elementi caratterizzanti del vincolo di subordinazione sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, nonché l'esercizio da parte di questi dei poteri di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative. In via subordinata rispetto a tali elementi vanno poi menzionati ulteriori indici sussidiari, quali la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro»).
A seconda delle caratteristiche specifiche e concrete, poi, intervengono ulteriori indici di subordinazione, capaci, come tali, di rafforzare il quadro probatorio o di definirlo in modo completo, nel caso in cui, ad esempio, le direttive del datore non abbiano una necessaria continuità durante lo svolgimento delle prestazioni (cfr., Cassazione civile sez. lav., 13/10/2022, n.29973: «Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi pagina 5 di 11 sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e l'assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione»).
3. Considerando, allora, che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, la dimostrazione dei caratteri propri della subordinazione, che deve essere fornita in maniera estremamente rigida (cfr., ad esempio, Tribunale, Catania, sez. lav., 06/11/2019, n.
4846: «Con riferimento alla prova della subordinazione, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale potere deve manifestarsi -sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica- nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare. Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono invece carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione», nonché Tribunale Genova, sez. V,
03/03/2009, n. 69: «Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso. Alla stregua di tale principio, nella specie il giudice del lavoro ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore,
pagina 6 di 11 diretta a ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, nonché le maggiorazioni retributive dovute per l'insufficienza del trattamento economico ricevuto, ritenendo insufficiente, all'assolvimento dell'onere probatorio suddetto, le scarne, generiche e tutt'altro che favorevoli deposizioni testimoniali assunte in istruttoria»), può essere apprezzata in maniera maggiormente ampia e meno stringente nei casi come quello di specie (mansioni di commessa addetta alle vendite), alla luce del fatto che, proprio la subordinazione, per le mansioni di ordine, risulta la caratterizzazione principale nel panorama lavorativo.
L'istruttoria svolta in corso di giudizio ha fatto emergere la fondatezza della ricostruzione operata dalla ricorrente, in quanto tutti i testi ascoltati hanno confermato che, nei periodi dedotti in ricorso, la sig.ra abbia prestato Parte_1 attività lavorativa, comandata dal resistente sig. presso alcuni punti CP_1 vendita (cfr., teste – ud. 31.5.2023: «la ricorrente già lavorava per il Tes_1 resistente, non so di preciso da quando, presso un negozio davanti alla chiesa di
San Lorenzo, il negozio vendeva anche tende e tessuti, e poi anche presso il negozio detto “la buca” sempre a San Lorenzo, la ricorrente lavorava nei 5 negozi del resistente, al bisogno, per un periodo io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme nel negozio di via Castellani, verso la fine del mio rapporto di lavoro;
la ricorrente ha iniziato a lavorare per il resistente nel 2006, non appena è arrivata in
Italia, la ricorrente ha iniziato a lavorare per il resistente prima di me, la ricorrente ha smesso di lavorare per il resistente nel luglio 2018, […], la ricorrente era commessa, vendeva magliette ai turisti, poi ha cominciato a vendere prodotti di pelle, borse e giacche, nel negozio di pelle vicino Ponte Vecchio, preciso che il riesistente ha chiuso diversi negozi nel corso del tempo, in particolare i negozi di souvenir e si è concentrato sui negozi che vendevano prodotti in pelle;
[…]: il resistente diceva alla ricorrente in quale negozio doveva lavorare, preciso che il resistente era un amico del padre di mia moglie, il rapporto quindi era molto amichevole, poteva capitare che il resistente chiamasse mai moglie alle 23.00 per chiederle di andare in un negozio il giorno dopo, perché un commesso mancava, preciso che noi lavoravamo sempre il sabato e la domenica ed un giorno durante la settimana, per conciliare il lavoro con gli impegni universitari, mia moglie pagina 7 di 11 chiedeva al resistente le ferie ed i permessi. […] i negozi indicati in capitolo li gestiva il resistente, che veniva chiamato Barone, in via Castellani il resistente arrivava il pomeriggio, prima o dopo pranzo, con un suo amico, mi chiedeva come era andato il lavoro, quanto avevamo venduto, mi chiedeva perché i prodotti non erano ben piegati, inoltre, quando non era presente fisicamente, mi chiamava per chiedere degli incassi e chiedere i motivi per cui non vendevo, in caso di tanti contanti in cassa questi dovevano essere portati dai dipendenti nel negozio in via Ginori al resistente, lo stipendio veniva prelevato giornalmente dai dipendenti dalla cassa, dopo avere segnato l'orario di inizio e di fine lavoro»; teste
– ud. 31.5.2023: «sono andata nel negozio di Borgo dei Greci, poi nel Tes_2 negozio all'uscita degli Uffizi e poi nel negozio di via Por San Maria, la ricorrente faceva la commessa, vendeva prodotti di pelle, giacche e borse, ricordo anche il negozio che vendeva magliette/gadget, questo dal 2007 in avanti fino alla nascita della prima figlia della ricorrente, quando l'ho conosciuta la ricorrente già lavorava per il resistente, ripeto che la ricorrente mi riferiva del signore di nome
, in negozio io ho visto anche altri commessi, ma non c'era dubbio che il CP_1 datore di lavoro fosse il resistente, che era la figura di riferimento»; teste – Tes_3 ud. 1.12.2023: «mi sono recato a trovare la ricorrente in negozio, per ritirare un cd o per darle materiali, mi è capitato nel negozio di via Ginori, ed in un negozio lì vicino, in via dei Gori, mi sono recato anche nel negozio di Borgo dei Greci, sono stato anche nel negozio di via Castellami, è capitato diverse volte, quando avevo del tempo libero e sapevo di potere andare quando volevo, perché la ricorrente era presente dalla mattina alla sera, gli anni sono quelli di cui ho riferito, nel periodo di studio al conservatorio, è capitato anche negli ultimi anni che io mi sia recato nel negozio di Por San Maria, in cui si vendevano giacche e giacconi, gli altri erano negozi di magliette, la ricorrente faceva la commessa, quando sono passato io l'ho sempre trovata da sola, […]: so che la ricorrente negli ultimi anni e fino alla nascita della figlia ha lavorato nel negozio di Por San Maria, dal 2014, mi pare, al 2018»).
4. Anche per quanto concerne i giorni e gli orari di lavoro, sono emerse conferme rispetto ad una prestazione di lavoro che iniziava alle 9:30, per terminare dopo pagina 8 di 11 dieci ore, con mezz'ora di pausa pranzo, così come in ordine all'ammontare dei compensi percepiti (così, teste cit.: «la ricorrente lavorava dalle Tes_1
9.00/9.30 fino alle 19.30, con mezz'ora di pausa, all'ora di pranzo io e la ricorrente eravamo insieme, prima, dal 2006 al 2013/2014, la ricorrente lavorava di più, anche 6 giorni a settimana, poi ha deciso di ridurre i giorni, per concentrarsi sull'università, dal 2014 al 2018, la ricorrente lavorava sempre il sabato e la domenica più un giorno o due giorni durante la settimana, gli altri commessi avevano spesso necessità di spostarsi per motivi familiari, per esempio in agosto capitava di lavorare tutta la settimana perché uno dei commessi aveva la fidanzata italiana e le ferie le faceva in agosto;
nell'ultimo periodo, in cui era incinta, la ricorrente lavorava tutti i sabati e domeniche, più un giorno a settimana;
Sul 10: confermo, anche se i giorni infrasettimanali di lavoro erano fissi;
Sull'11: la ricorrente prendeva 40 euro al giorno, li prendevo anche io, era un fisso, senza straordinari, senza ferie, dopo è diventato 45,00 euro al giorno, ma non so da quando, e poi 50,00 euro al giorno, non ricordo da quando, lo so perché ho detto a mia moglie di chiedere un aumento e la stipula di un contratto, l'aumento le è stato concesso, il contratto no, altri commessi prendevano la percentuale sulle vendite e poi un fisso, la ricorrente prendeva solo il fisso»; teste cit.: Tes_2
«la ricorrente, quando lavorava, lavorava tutto il giorno, dalle 9.00 alle 19.30, il fine settimana di sicuro era così, so che la ricorrente lavorava perché non si poteva organizzare nulla (viaggi, uscite, ecc), ricordo che la ricorrente lavorava fisso il fine settimana e qualche giorno durante la settimana, ma non ricordo quanti, non sono sicura, io qualche volta ho portato da mangiare alla ricorrente, credo che uscisse dal negozio solo per andare a prendere qualcosa da mangiare;
confermo il cap. n. 7 per quanto riguarda il fine settimana, io ricordo che negli ultimi anni la ricorrente ha cominciato a lavorare meno, un giorno o due giorni infrasettimanali, oltre al sabato e alla domenica;
Sul 12: il mese di agosto la ricorrente ha sempre lavorato, era il periodo con il maggiore afflusso di turisti, direi tutti gli anni, anche se non so di preciso, per qualche periodo io e la ricorrente ci siamo un po' perse di vista, però per quanto ne so io la ricorrente ha sempre lavorato lì, direi che la ricorrente non si è assentata durante l'anno per ferie, era sempre disponibile al bisogno»).
pagina 9 di 11 In questo contesto, non vi sono dubbi che il sostanziale rapporto di lavoro ha sempre visto il sig. come parte datoriale e, per il periodo anteriore al CP_1 maggio 2013, a fronte delle allegazioni e delle prove raccolte in giudizio, sarebbe stato onere di quest'ultimo allegare in modo specifico (e non generico, come avvenuto nella memoria di costituzione) e poi provare compiutamente, che lo stesso operasse non in proprio, ma quale dipendente, o responsabile di una diversa società, o impresa che fosse.
In assenza di una simile dimostrazione, lo stesso deve ritenersi direttamente responsabile per il periodo fino al maggio 2013 e in solido con la da CP_1 quel momento, fino al termine del rapporto.
5. Ammessa ed espletata consulenza tecnica in materia contabile, il perito ha accertato che, considerate le mansioni svolte (addetta alle vendite, IV livello del
CCNL commercio), le giornate lavorate, l'orario di lavoro rispettato e i compensi ricevuti, la ricorrente, per l'intero rapporto di lavoro debba avere l'importo di euro
190.130,17 oltre euro 1.418,58 quale quota dell'indennità di maternità.
Non possono essere riconosciuti importi per festività non godute, in carenza di sufficienti allegazioni.
Degli importi così quantificati risponderà il resistente sig. per intero, CP_1 mentre la deve essere dichiarata responsabile in solido della minor CP_1 somma di euro 67.917,84 oltre la quota di indennità di maternità.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura delle parti e del valore della causa. CTU definitivamente a carico delle resistenti in solido.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
pagina 10 di 11 A) accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il sig. dal 2006 al 30 aprile 2013 e tra la Controparte_1 ricorrente e i resistenti in solido dal 1° maggio 2013 al giorno 8 luglio 2018;
B) condanna al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 dell'importo di euro 122.212,33 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
C) condanna parte resistente e il sig. in solido al CP_1 Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 69.336,42 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
D) condanna le resistenti in solido al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 7.750,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori antistatari se richiesto in atti. CTU liquidata come da motivazione.
Firenze, il 14/11/2025
Il Giudice
ON PU
pagina 11 di 11
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 128/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14 novembre 2025, innanzi al dott. ON PU, sono comparsi: l'avv. MASI CECILIA per parte ricorrente presente di Parte_1 persona
Nonché, per parte resistente e l'avv. Controparte_1 CP_1
BONINI IA.
Sono altresì presenti le dr.sse e e tanto lo si attesta ai fini Persona_1 Persona_2 della loro pratica professionale.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON PU
pagina 1 di 11 N. R.G. 128/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 128/2022 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. MASI CECILIA e dall'Avv. FALCO FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 C.F._2
CP_1
Rappresentati e difesi dall'Avv. BONINI IA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente rileva di aver lavorato alle dipendenze del sig. dal CP_1
2006 fino all'8 luglio 2018, svolgendo mansioni di addetta alle vendite in diversi esercizi commerciali gestiti dallo stesso, per cinque giorni alla settimana, con orario
9:30/19:30 (con mezz'ora di pausa pranzo) fino al 2014 e, con il medesimo orario,
pagina 2 di 11 per soli tre giorni settimanali (di cui sempre i sabati e le domeniche) dal 2014 al termine del rapporto.
Evidenzia, poi, che dal maggio 2013 il negozio presso cui era addetta, era gestito dal resistente sig. tramite la di cui lo stesso risulta CP_1 CP_1
Amministratore Unico, società che, come tale, chiama in giudizio come responsabile solidale del rapporto.
In conseguenza dell'accoglimento delle relative domande chiedeva al giudice di «accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Sig. dal 2006 al 8 Controparte_1 luglio 2018 e altresì per la società dal maggio 2013 all' 8 luglio 2018 CP_1 con le modalità e nei termini di cui alla narrativa svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di IV° livello CCNL Commercio, con mansioni di addetta alle vendite (qualifica impiegato). […] condannare la
Società convenuta in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, nonché il Sig. in qualità di amministratore di fatto Controparte_1 delle società, e/o comunque a titolo personale in quanto datore di lavoro, a corrispondere, in solido o ciascuno per quanto dovuto, in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, mancato pagamento di permessi e ferie, straordinario, mancato versamento 13 e 14, TFR nonchè congedo di maternità ed ogni altro importo ad esso spettante in virtù del rapporto di lavoro per cui è causa, la complessiva somma lorda di Euro 231.529,75. o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, con rivalutazione e interessi e come per legge (e quindi dalla domanda nella misura di cui all'art. 1284
4° co cc), dal dì del dovuto al saldo effettivo».
Si costituiva parte resistente, contestando in via di fatto e diritto la domanda, rilevando, in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva per il periodo antecedente al 2013; la prescrizione delle somme richieste;
l'insussistenza di un unico centro di interessi nella persona del sig. l'infondatezza della CP_1 domanda, per aver svolto, la ricorrente, solo prestazioni occasionali.
Si costituiva la svolgendo le medesime eccezioni. CP_1
Entrambe le resistenti contestavano i conteggi.
pagina 3 di 11 Svolta istruttoria, disposta CTU contabile, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza
1. In via preliminare non può essere condivisa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Sul punto, non si tratta, in realtà, di una vera eccezione preliminare in senso stretto, in quanto, considerando le allegazioni di cui al ricorso, non vi sono i presupposti per ritenere integrato un difetto di legittimazione passiva, che, al contrario, sussiste allorquando, individuata una parte nel ricorso, la domanda viene svolto nei confronti di un diverso soggetto.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze dirette del sig. senza intrattenere alcun rapporto formale, o CP_1 sostanziale, con eventuali compagini imprenditoriali.
Ancora, ha allegato di aver avuti rapporti unicamente con il medesimo soggetto, per quanto concerne gli ordini e le direttive sul luogo di lavoro, sulle mansioni da svolgere e sull'orario di lavoro, così come soltanto dal medesimo riceveva direttamente la retribuzione.
In questo contesto, perdono di rilevanza anche le eccezioni riferibili all'unico centro di interessi, situazione che si sarebbe verificata nel momento in cui la ricorrente avesse allegato di aver prestato formalmente attività di lavoro in tutto in parte per un soggetto, ma, in realtà, quest'ultimo fosse collegato o inglobato in un unico centro di imputazione.
Nel caso di specie, al contrario, la ricorrente ha fin da subito specificato che l'intero rapporto di lavoro sarebbe riferibile, in via di fatto al sig. CP_1 rappresentando soltanto in via aggiuntiva la circostanza che lo stesso resistente potesse aver operato, da maggio 2013, quale Amministratore Unico della CP_1
[...]
Sotto questo profilo, peraltro, la circostanza è stata confermata espressamente da entrambi i resistenti e, considerando che risulta anche dalla pagina 4 di 11 documentazione, è possibile radicare la responsabilità, eventuale del rapporto nel solo ino al maggio 2013 e in entrambi i resistenti in solido, dopo tale data. CP_1
2. Nel merito, al fine di valutare la natura subordinata di una prestazione lavorativa, il nucleo principale risiede sempre nell'accertamento della sussistenza di poteri direttivi della parte datoriale e del corrispondente obbligo conformativo del prestatore di lavoro, in quanto, comunque, questo profilo, resta sempre il preminente indice per verificare la natura di un rapporto lavorativo (cfr., Tribunale
Brescia, sez. lav., 05/05/2022, n. 283: «Elementi caratterizzanti del vincolo di subordinazione sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, nonché l'esercizio da parte di questi dei poteri di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative. In via subordinata rispetto a tali elementi vanno poi menzionati ulteriori indici sussidiari, quali la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro»).
A seconda delle caratteristiche specifiche e concrete, poi, intervengono ulteriori indici di subordinazione, capaci, come tali, di rafforzare il quadro probatorio o di definirlo in modo completo, nel caso in cui, ad esempio, le direttive del datore non abbiano una necessaria continuità durante lo svolgimento delle prestazioni (cfr., Cassazione civile sez. lav., 13/10/2022, n.29973: «Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi pagina 5 di 11 sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e l'assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione»).
3. Considerando, allora, che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, la dimostrazione dei caratteri propri della subordinazione, che deve essere fornita in maniera estremamente rigida (cfr., ad esempio, Tribunale, Catania, sez. lav., 06/11/2019, n.
4846: «Con riferimento alla prova della subordinazione, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale potere deve manifestarsi -sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica- nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare. Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono invece carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione», nonché Tribunale Genova, sez. V,
03/03/2009, n. 69: «Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso. Alla stregua di tale principio, nella specie il giudice del lavoro ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore,
pagina 6 di 11 diretta a ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, nonché le maggiorazioni retributive dovute per l'insufficienza del trattamento economico ricevuto, ritenendo insufficiente, all'assolvimento dell'onere probatorio suddetto, le scarne, generiche e tutt'altro che favorevoli deposizioni testimoniali assunte in istruttoria»), può essere apprezzata in maniera maggiormente ampia e meno stringente nei casi come quello di specie (mansioni di commessa addetta alle vendite), alla luce del fatto che, proprio la subordinazione, per le mansioni di ordine, risulta la caratterizzazione principale nel panorama lavorativo.
L'istruttoria svolta in corso di giudizio ha fatto emergere la fondatezza della ricostruzione operata dalla ricorrente, in quanto tutti i testi ascoltati hanno confermato che, nei periodi dedotti in ricorso, la sig.ra abbia prestato Parte_1 attività lavorativa, comandata dal resistente sig. presso alcuni punti CP_1 vendita (cfr., teste – ud. 31.5.2023: «la ricorrente già lavorava per il Tes_1 resistente, non so di preciso da quando, presso un negozio davanti alla chiesa di
San Lorenzo, il negozio vendeva anche tende e tessuti, e poi anche presso il negozio detto “la buca” sempre a San Lorenzo, la ricorrente lavorava nei 5 negozi del resistente, al bisogno, per un periodo io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme nel negozio di via Castellani, verso la fine del mio rapporto di lavoro;
la ricorrente ha iniziato a lavorare per il resistente nel 2006, non appena è arrivata in
Italia, la ricorrente ha iniziato a lavorare per il resistente prima di me, la ricorrente ha smesso di lavorare per il resistente nel luglio 2018, […], la ricorrente era commessa, vendeva magliette ai turisti, poi ha cominciato a vendere prodotti di pelle, borse e giacche, nel negozio di pelle vicino Ponte Vecchio, preciso che il riesistente ha chiuso diversi negozi nel corso del tempo, in particolare i negozi di souvenir e si è concentrato sui negozi che vendevano prodotti in pelle;
[…]: il resistente diceva alla ricorrente in quale negozio doveva lavorare, preciso che il resistente era un amico del padre di mia moglie, il rapporto quindi era molto amichevole, poteva capitare che il resistente chiamasse mai moglie alle 23.00 per chiederle di andare in un negozio il giorno dopo, perché un commesso mancava, preciso che noi lavoravamo sempre il sabato e la domenica ed un giorno durante la settimana, per conciliare il lavoro con gli impegni universitari, mia moglie pagina 7 di 11 chiedeva al resistente le ferie ed i permessi. […] i negozi indicati in capitolo li gestiva il resistente, che veniva chiamato Barone, in via Castellani il resistente arrivava il pomeriggio, prima o dopo pranzo, con un suo amico, mi chiedeva come era andato il lavoro, quanto avevamo venduto, mi chiedeva perché i prodotti non erano ben piegati, inoltre, quando non era presente fisicamente, mi chiamava per chiedere degli incassi e chiedere i motivi per cui non vendevo, in caso di tanti contanti in cassa questi dovevano essere portati dai dipendenti nel negozio in via Ginori al resistente, lo stipendio veniva prelevato giornalmente dai dipendenti dalla cassa, dopo avere segnato l'orario di inizio e di fine lavoro»; teste
– ud. 31.5.2023: «sono andata nel negozio di Borgo dei Greci, poi nel Tes_2 negozio all'uscita degli Uffizi e poi nel negozio di via Por San Maria, la ricorrente faceva la commessa, vendeva prodotti di pelle, giacche e borse, ricordo anche il negozio che vendeva magliette/gadget, questo dal 2007 in avanti fino alla nascita della prima figlia della ricorrente, quando l'ho conosciuta la ricorrente già lavorava per il resistente, ripeto che la ricorrente mi riferiva del signore di nome
, in negozio io ho visto anche altri commessi, ma non c'era dubbio che il CP_1 datore di lavoro fosse il resistente, che era la figura di riferimento»; teste – Tes_3 ud. 1.12.2023: «mi sono recato a trovare la ricorrente in negozio, per ritirare un cd o per darle materiali, mi è capitato nel negozio di via Ginori, ed in un negozio lì vicino, in via dei Gori, mi sono recato anche nel negozio di Borgo dei Greci, sono stato anche nel negozio di via Castellami, è capitato diverse volte, quando avevo del tempo libero e sapevo di potere andare quando volevo, perché la ricorrente era presente dalla mattina alla sera, gli anni sono quelli di cui ho riferito, nel periodo di studio al conservatorio, è capitato anche negli ultimi anni che io mi sia recato nel negozio di Por San Maria, in cui si vendevano giacche e giacconi, gli altri erano negozi di magliette, la ricorrente faceva la commessa, quando sono passato io l'ho sempre trovata da sola, […]: so che la ricorrente negli ultimi anni e fino alla nascita della figlia ha lavorato nel negozio di Por San Maria, dal 2014, mi pare, al 2018»).
4. Anche per quanto concerne i giorni e gli orari di lavoro, sono emerse conferme rispetto ad una prestazione di lavoro che iniziava alle 9:30, per terminare dopo pagina 8 di 11 dieci ore, con mezz'ora di pausa pranzo, così come in ordine all'ammontare dei compensi percepiti (così, teste cit.: «la ricorrente lavorava dalle Tes_1
9.00/9.30 fino alle 19.30, con mezz'ora di pausa, all'ora di pranzo io e la ricorrente eravamo insieme, prima, dal 2006 al 2013/2014, la ricorrente lavorava di più, anche 6 giorni a settimana, poi ha deciso di ridurre i giorni, per concentrarsi sull'università, dal 2014 al 2018, la ricorrente lavorava sempre il sabato e la domenica più un giorno o due giorni durante la settimana, gli altri commessi avevano spesso necessità di spostarsi per motivi familiari, per esempio in agosto capitava di lavorare tutta la settimana perché uno dei commessi aveva la fidanzata italiana e le ferie le faceva in agosto;
nell'ultimo periodo, in cui era incinta, la ricorrente lavorava tutti i sabati e domeniche, più un giorno a settimana;
Sul 10: confermo, anche se i giorni infrasettimanali di lavoro erano fissi;
Sull'11: la ricorrente prendeva 40 euro al giorno, li prendevo anche io, era un fisso, senza straordinari, senza ferie, dopo è diventato 45,00 euro al giorno, ma non so da quando, e poi 50,00 euro al giorno, non ricordo da quando, lo so perché ho detto a mia moglie di chiedere un aumento e la stipula di un contratto, l'aumento le è stato concesso, il contratto no, altri commessi prendevano la percentuale sulle vendite e poi un fisso, la ricorrente prendeva solo il fisso»; teste cit.: Tes_2
«la ricorrente, quando lavorava, lavorava tutto il giorno, dalle 9.00 alle 19.30, il fine settimana di sicuro era così, so che la ricorrente lavorava perché non si poteva organizzare nulla (viaggi, uscite, ecc), ricordo che la ricorrente lavorava fisso il fine settimana e qualche giorno durante la settimana, ma non ricordo quanti, non sono sicura, io qualche volta ho portato da mangiare alla ricorrente, credo che uscisse dal negozio solo per andare a prendere qualcosa da mangiare;
confermo il cap. n. 7 per quanto riguarda il fine settimana, io ricordo che negli ultimi anni la ricorrente ha cominciato a lavorare meno, un giorno o due giorni infrasettimanali, oltre al sabato e alla domenica;
Sul 12: il mese di agosto la ricorrente ha sempre lavorato, era il periodo con il maggiore afflusso di turisti, direi tutti gli anni, anche se non so di preciso, per qualche periodo io e la ricorrente ci siamo un po' perse di vista, però per quanto ne so io la ricorrente ha sempre lavorato lì, direi che la ricorrente non si è assentata durante l'anno per ferie, era sempre disponibile al bisogno»).
pagina 9 di 11 In questo contesto, non vi sono dubbi che il sostanziale rapporto di lavoro ha sempre visto il sig. come parte datoriale e, per il periodo anteriore al CP_1 maggio 2013, a fronte delle allegazioni e delle prove raccolte in giudizio, sarebbe stato onere di quest'ultimo allegare in modo specifico (e non generico, come avvenuto nella memoria di costituzione) e poi provare compiutamente, che lo stesso operasse non in proprio, ma quale dipendente, o responsabile di una diversa società, o impresa che fosse.
In assenza di una simile dimostrazione, lo stesso deve ritenersi direttamente responsabile per il periodo fino al maggio 2013 e in solido con la da CP_1 quel momento, fino al termine del rapporto.
5. Ammessa ed espletata consulenza tecnica in materia contabile, il perito ha accertato che, considerate le mansioni svolte (addetta alle vendite, IV livello del
CCNL commercio), le giornate lavorate, l'orario di lavoro rispettato e i compensi ricevuti, la ricorrente, per l'intero rapporto di lavoro debba avere l'importo di euro
190.130,17 oltre euro 1.418,58 quale quota dell'indennità di maternità.
Non possono essere riconosciuti importi per festività non godute, in carenza di sufficienti allegazioni.
Degli importi così quantificati risponderà il resistente sig. per intero, CP_1 mentre la deve essere dichiarata responsabile in solido della minor CP_1 somma di euro 67.917,84 oltre la quota di indennità di maternità.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura delle parti e del valore della causa. CTU definitivamente a carico delle resistenti in solido.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
pagina 10 di 11 A) accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il sig. dal 2006 al 30 aprile 2013 e tra la Controparte_1 ricorrente e i resistenti in solido dal 1° maggio 2013 al giorno 8 luglio 2018;
B) condanna al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 dell'importo di euro 122.212,33 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
C) condanna parte resistente e il sig. in solido al CP_1 Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 69.336,42 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
D) condanna le resistenti in solido al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 7.750,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori antistatari se richiesto in atti. CTU liquidata come da motivazione.
Firenze, il 14/11/2025
Il Giudice
ON PU
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