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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14589 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata in [...] il [...] rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ILLIANO GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. ILLIANO GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/08/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il Controparte_1
26/06/2009, che dall'unione coniugale era nato il figlio ( nato a Persona_1
Napoli il 07.03.2008), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza principale presso quella della madre;
in ogni caso il padre potrà avere con sé il figlio per tre pomeriggi alla settimana nei giorni dispari dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e per due week end al mese, a settimane alterne, dalle 15,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
ad anni alterni il figlio minore trascorrerà col padre il giorno di Natale ovvero quello di Capodanno, il giorno di Pasqua ovvero quello del lunedì in Albis;
per le vacanze estive il padre potrà avere con sé il figlio minore per 15 giorni continuativi dal 1 al 15 agosto ovvero, ad anni alterni dal 16 al 31 agosto a partire dal corrente anno;
2) La casa familiare, sita a Napoli in Viale Augusto n. 42, attualmente condotta in locazione, sarà lasciata da entrambi i coniugi i quali prenderanno residenze e domicili diversi;
3) il sig. CP_1
verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al
[...] Parte_1 mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 300,00 ( trecento/00), somma che sarà versata alla suddetta sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 decorrere dal mese successivo a quello di omologa della separazione e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo vita;
4) il sig. terrà a proprio Controparte_1 carico il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative al figlio minore. 5) Nessun contributo di mantenimento i coniugi verseranno l'uno in favore dell'altra o viceversa.”
Con memoria del 08.10.2025 le parti apportavano le seguenti modifiche agli accordi “ – Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza principale presso quella della madre, in ogni caso il padre potrà avere con sé il figlio per tre pomeriggi a settimana nei giorni dispari dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e per due weekend al mese, a settimane alterne, dalle 15.00 del sabato alle 20.00 della domenica, ad anni alterni il figlio minore trascorrerà con il padre il giorno di Natale ovvero quello di Capodanno, il giorno di
Pasqua ovvero quello del Lunedì in Albis, per le vacanze estive il padre potrà avere con sé il figlio minore per 15 giorni continuativi dal 1 al 15 agosto, ovvero, ad anni alterni, dal 16 al 31 agosto a partire dal corrente anno.;- La casa familiare, sita in Napoli in Viale Augusto n.42, attualmente condotta in locazione, sarà lasciata da entrambi i coniugi i quali prenderanno
2 residenze e domicili diversi,; - il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di Parte_1
300,00€ ( trecento/00), somma che sarà versata alla suddetta sig.ra Parte_2 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello di omologa della separazione e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo vita;
- Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie Controparte_1 mediche scolastiche ed extrascolastiche relative al figlio minore;
- Nessun contributo di mantenimento i coniugi verseranno l'uno in favore dell'altra o viceversa”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.27 ,parte I s., S. Sez. Q , reg. Atti Matrimonio anno Controparte_1
2009) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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