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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Giudice monocratico, sciogliendo la riserva che precede, nella controversia tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Buonfrate)
attrice
e
, in persona del Curatore dott. Controparte_1 Parte_2
(rappresentato e difeso dall'avv. Simone Nocentini)
convenuto
ha emesso la seguente
ORDINANZA
- considerato che:
la Società attrice ha convenuto in giudizio la Curatela fallimentare per sentire accertare l'inesistenza del credito vantato dalla controparte, già pagato alla società in bonis;
il fallimento ha eccepito l'incompetenza ratione loci dell'adito giudice, per essere diversamente competente il Tribunale di Firenze secondo la regola dell'art. 19 c.p.c.; in subordine, la competenza funzionale del medesimo Tribunale per la vis actrattiva di cui ex art. 24 L.F.; nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'avverso assunto, non avendo ricevuto alcun pagamento della somma portata dall'assegno in garanzia;
, dopo aver inizialmente contrastato l'avverso assunto, all'udienza di precisazione Controparte_2
delle conclusioni ha manifestato la propria adesione all'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze;
1 le parti hanno precisato le conclusioni in conformità, come in atti;
- osservato che:
il codice di rito consente all'attore di aderire successivamente - fino all'udienza di precisazione delle conclusioni - all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta dal convenuto, anche se vi è stata in precedenza un'iniziale contestazione, non essendovi alcuna barriera preclusiva al mutato indirizzo parallelamente alla sempre possibile rinuncia all'eccezione da parte del convenuto (cfr. Corte Costituzionale 06/165);
nell'ipotesi prevista dall'art. 38/2 c.p.c., l'adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta ex adverso comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza. Ne consegue che il giudice non può nemmeno pronunciarsi sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale
è rimessa la causa (Cass., 22/15017; Cass., 21/3055; Cass. 13/25180). L'adesione all'eccezione, invero, integra un accordo delle parti limitato al processo in corso e, quindi, pone fine alla questione di competenza impedendo ogni decisione al riguardo (Cass. 24/21300).
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- visto l'art. 38/2 c.p.c. dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Firenze, dinanzi al quale va riassunto il giudizio entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento e, per l'effetto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla per le spese.
Taranto, 02.04.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Attanasio)
2
Prima Sezione Civile
Il Giudice monocratico, sciogliendo la riserva che precede, nella controversia tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Buonfrate)
attrice
e
, in persona del Curatore dott. Controparte_1 Parte_2
(rappresentato e difeso dall'avv. Simone Nocentini)
convenuto
ha emesso la seguente
ORDINANZA
- considerato che:
la Società attrice ha convenuto in giudizio la Curatela fallimentare per sentire accertare l'inesistenza del credito vantato dalla controparte, già pagato alla società in bonis;
il fallimento ha eccepito l'incompetenza ratione loci dell'adito giudice, per essere diversamente competente il Tribunale di Firenze secondo la regola dell'art. 19 c.p.c.; in subordine, la competenza funzionale del medesimo Tribunale per la vis actrattiva di cui ex art. 24 L.F.; nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'avverso assunto, non avendo ricevuto alcun pagamento della somma portata dall'assegno in garanzia;
, dopo aver inizialmente contrastato l'avverso assunto, all'udienza di precisazione Controparte_2
delle conclusioni ha manifestato la propria adesione all'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze;
1 le parti hanno precisato le conclusioni in conformità, come in atti;
- osservato che:
il codice di rito consente all'attore di aderire successivamente - fino all'udienza di precisazione delle conclusioni - all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta dal convenuto, anche se vi è stata in precedenza un'iniziale contestazione, non essendovi alcuna barriera preclusiva al mutato indirizzo parallelamente alla sempre possibile rinuncia all'eccezione da parte del convenuto (cfr. Corte Costituzionale 06/165);
nell'ipotesi prevista dall'art. 38/2 c.p.c., l'adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta ex adverso comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza. Ne consegue che il giudice non può nemmeno pronunciarsi sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale
è rimessa la causa (Cass., 22/15017; Cass., 21/3055; Cass. 13/25180). L'adesione all'eccezione, invero, integra un accordo delle parti limitato al processo in corso e, quindi, pone fine alla questione di competenza impedendo ogni decisione al riguardo (Cass. 24/21300).
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- visto l'art. 38/2 c.p.c. dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Firenze, dinanzi al quale va riassunto il giudizio entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento e, per l'effetto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla per le spese.
Taranto, 02.04.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Attanasio)
2