Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 531
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 68, comma 4-bis D.L. 125/2020

    La Corte ha ritenuto correttamente applicabile l'art. 68, comma 4-bis del D.L. 125/2020 (e successive modifiche), che prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo emergenziale e fino al 31/12/2021, con proroga di 24 mesi. La prescrizione decennale del credito si è interrotta con le intimazioni del 2011 e 2012, scadendo al 12.11.2022. Il periodo di sospensione previsto dalla norma ha impedito il decorso del termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Contraddittorietà della sentenza di primo grado

    La Corte ha implicitamente rigettato questa doglianza confermando la correttezza dell'applicazione della sospensione dei termini, come argomentato nel punto precedente.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia su anatocismo e interessi usurari

    La Corte ha ritenuto che tali doglianze non incidono sulla legittimità dell'intimazione impugnata e non determinano nullità dell'atto, confermando la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 531
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 531
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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