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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 531/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4735/2025 depositato il 27/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3345/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249003882992 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1773/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
La Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento rigettava il ricorso di Ricorrente_1 con condanna alle spese (€200), ritenendo che la prescrizione non fosse maturata in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dimostrato atti interruttivi (intimazioni 2011 e 2012) e la sospensione dei termini ex art. 68, comma 4-bis D.
L. 125/2020 (COVID), che proroga prescrizione e decadenza.
Conclusione: il credito è valido ed efficace.
Ricorso in appello
L'appellante contesta: Violazione art. 68, comma 4-bis: la sospensione non si applica perché il ruolo era affidato prima del 2002, quindi fuori dalla “finestra temporale” prevista dalla norma emergenziale.
Contraddittorietà della sentenza: il giudice prima afferma che i ruoli erano già affidati, poi applica la sospensione.
Omessa pronuncia su anatocismo e interessi usurari.
Chiede riforma della sentenza e annullamento dell'intimazione.
L'appellata DE non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il principio della contumacia vincente impone che la mancata costituzione dell'appellato non comporta automaticamente l'accoglimento dell'appello, dovendo il giudice verificare la fondatezza nel merito delle doglianze proposte.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha correttamente applicato l'art. 68, comma 4-bis, del D.L.
125/2020 (come modificato dal D.L. 41/2021), che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo emergenziale (08/03/2020 –
31/08/2021) e fino al 31/12/2021, con proroga di ventiquattro mesi. Infatti l'articolo 68 del dl 18/2021 prevede quanto segue.
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, …. sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”
Tale previsione è stata ripresa anche dall'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione degli atti di Agenzia delle Entrate Riscossione. La conseguenza della omessa impugnazione della cartella di pagamento ( in primo grado la ricorrente ne aveva ammesso la regolare notifica) ,conduce al solo esame del rispetto del termine prescrizionale. trattandosi di tributi erariali, la prescrizione è decennale. L'interruzione della prescrizione del credito ha avuto luogo con la notifica in data 12.12.2011 dell'Intimazione di pagamento n.291/2011-901818168000 ed in data 12.11.2012 dell'Intimazione n.291/2012-9021731334000. I termini venivano cos' a scadere al 12.11.2022. La signora Ricorrente_1 ha regolarmente ricevuto l'intimazione impugnata il 24.5.24.
.Al decorso del termine di prescrizione è applicabile il periodo di sospensione previsto dal comma 4/bis dell'articolo 68 (per effetto dell'articolo 1-bis del D.L. n. 125 del 07/10/2020 sostituito per ultimo dal comma
1, art. 1 D.L. 41 22 marzo 2021) prevede, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis
( 08/03/2020-31/08/2021 ) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di < di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212 , e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Dalla cartella di pagamento opposta emerge che i ruoli nel periodo di sospensione erano già stati consegnati all'agente della riscossione con la conseguenza che, in applicazione di tale noma di legge il termine prescrizionale durante il detto periodo è rimasto sospeso e non è decorso il termine prescrizionale.
La Corte di Cassazione ( ordinanza n. 960/2025) ha ribadito l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex dall'art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020. A tale statuizione la corte è pervenuta osservando che “In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Le ulteriori doglianze (anatocismo, interessi) non incidono sulla legittimità dell'intimazione impugnata e non determinano nullità dell'atto.
Pertanto, la sentenza impugnata merita conferma.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello. Nulla per le spese. Così deciso nella Camera di Consiglio il 13 ottobre 2025 Il
Presidente
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4735/2025 depositato il 27/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3345/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249003882992 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1773/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
La Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento rigettava il ricorso di Ricorrente_1 con condanna alle spese (€200), ritenendo che la prescrizione non fosse maturata in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dimostrato atti interruttivi (intimazioni 2011 e 2012) e la sospensione dei termini ex art. 68, comma 4-bis D.
L. 125/2020 (COVID), che proroga prescrizione e decadenza.
Conclusione: il credito è valido ed efficace.
Ricorso in appello
L'appellante contesta: Violazione art. 68, comma 4-bis: la sospensione non si applica perché il ruolo era affidato prima del 2002, quindi fuori dalla “finestra temporale” prevista dalla norma emergenziale.
Contraddittorietà della sentenza: il giudice prima afferma che i ruoli erano già affidati, poi applica la sospensione.
Omessa pronuncia su anatocismo e interessi usurari.
Chiede riforma della sentenza e annullamento dell'intimazione.
L'appellata DE non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il principio della contumacia vincente impone che la mancata costituzione dell'appellato non comporta automaticamente l'accoglimento dell'appello, dovendo il giudice verificare la fondatezza nel merito delle doglianze proposte.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha correttamente applicato l'art. 68, comma 4-bis, del D.L.
125/2020 (come modificato dal D.L. 41/2021), che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo emergenziale (08/03/2020 –
31/08/2021) e fino al 31/12/2021, con proroga di ventiquattro mesi. Infatti l'articolo 68 del dl 18/2021 prevede quanto segue.
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, …. sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”
Tale previsione è stata ripresa anche dall'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione degli atti di Agenzia delle Entrate Riscossione. La conseguenza della omessa impugnazione della cartella di pagamento ( in primo grado la ricorrente ne aveva ammesso la regolare notifica) ,conduce al solo esame del rispetto del termine prescrizionale. trattandosi di tributi erariali, la prescrizione è decennale. L'interruzione della prescrizione del credito ha avuto luogo con la notifica in data 12.12.2011 dell'Intimazione di pagamento n.291/2011-901818168000 ed in data 12.11.2012 dell'Intimazione n.291/2012-9021731334000. I termini venivano cos' a scadere al 12.11.2022. La signora Ricorrente_1 ha regolarmente ricevuto l'intimazione impugnata il 24.5.24.
.Al decorso del termine di prescrizione è applicabile il periodo di sospensione previsto dal comma 4/bis dell'articolo 68 (per effetto dell'articolo 1-bis del D.L. n. 125 del 07/10/2020 sostituito per ultimo dal comma
1, art. 1 D.L. 41 22 marzo 2021) prevede, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis
( 08/03/2020-31/08/2021 ) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di < di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212 , e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Dalla cartella di pagamento opposta emerge che i ruoli nel periodo di sospensione erano già stati consegnati all'agente della riscossione con la conseguenza che, in applicazione di tale noma di legge il termine prescrizionale durante il detto periodo è rimasto sospeso e non è decorso il termine prescrizionale.
La Corte di Cassazione ( ordinanza n. 960/2025) ha ribadito l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex dall'art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020. A tale statuizione la corte è pervenuta osservando che “In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Le ulteriori doglianze (anatocismo, interessi) non incidono sulla legittimità dell'intimazione impugnata e non determinano nullità dell'atto.
Pertanto, la sentenza impugnata merita conferma.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello. Nulla per le spese. Così deciso nella Camera di Consiglio il 13 ottobre 2025 Il
Presidente