CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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- 1. La responsabilità extracontrattuale dell’imprenditore e gli adeguati assetti di cui all’art. 2086, 2° comma, c.c.Accesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 4 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/05/2023, n. 11975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11975 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 26644 del 2019 proposto da: AO TT, AN DR, RO DR e LV DR, tutti legalmente domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Giorgio Soletta;
- ricorrenti -
contro ZI Olbia s.r.l., in persona dei legali rappresentanti, legalmente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto CA PP EC;
- controricorrente -
e ENEL s.p.a., rappresentata dal procuratore EN Italia s.r.l. (già EN ER s.r.l.) in persona del procuratore, elettivamente R.G. 26644/2019 Cron. Rep. U.P. 30/3/2023 RISARCIMENTO DANNI. MORTE DA FOLGORAZIONE. Civile Sent. Sez. 3 Num. 11975 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 05/05/2023 2 di 11 domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 38, presso lo studio dell’avvocato Pierfilippo Coletti che la rappresenta e difende;
- controricorrente – nonché contro DE Market s.r.l.; - intimata - avverso la sentenza n. 259/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 29/05/2019; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RA MISTRI, il quale ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. AO TT, AN DR, LV DR e RO DR, rispettivamente moglie e figli del defunto AS DR, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Tempio Pausania, l’EN s.p.a., quale gestore della rete elettrica aerea, la società DE Market s.r.l., quale precedente proprietaria del terreno, e la società ZI OB s.r.l., quale committente del datore di lavoro di AS DR, per chiedere che venissero condannati al risarcimento del danno loro derivato dalla morte del familiare. A sostegno della domanda gli attori esposero, tra l’altro, che in data 26 settembre 2005 AS DR, dipendente della s.r.l. BSB, mentre si accingeva a spostare, insieme ad un altro lavoratore, un trabattello per la posa in opera di alcuni fari lungo il perimetro esterno di un capannone industriale di proprietà della società ZI Olbia, era rimasto folgorato a causa del contatto avvenuto tra il trabattello e i cavi elettrici di alta tensione 3 di 11 appartenenti ad ENEL, che si trovavano nei pressi del capannone medesimo. Gli attori ritennero che i convenuti fossero tutti responsabili dell’accaduto, per diverse ragioni: l’ENEL, in quanto gestore della rete elettrica, perché, svolgendo un’attività pericolosa, aveva omesso di adottare le misure di sicurezza previste dalla normativa specifica in materia;
la DE Market, in qualità di dante causa della ZI Olbia, titolare della concessione edilizia e committente dei lavori di costruzione del capannone;
la ZI Olbia, infine, per aver omesso di riferire al DR il pericolo rappresentato dai fili dell’alta tensione e per essersi ingerita nella realizzazione dei lavori (appaltati alla società BSB) per tramite del proprio dipendente MA ZO. Si costituirono in giudizio tutte le parti convenute, ponendo alcune eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale, avendo istruito la causa con prove documentali e testimoniali, rigettò la domanda, avendo fra l’altro ritenuto che il comportamento imprudente di AS DR fosse stato da solo idoneo a determinarne la morte, interrompendo il nesso di causalità tra l’attività pericolosa e l’evento, e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 29 maggio 2019 ha rigettato l’appello, condannando gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado. La Corte territoriale ha innanzitutto affermato che il dato della distanza in altezza dei cavi dal suolo era stato desunto dall’atto di citazione, che aveva riportato le indicazioni tratte dai rapporti e rilievi redatti dagli Ispettori Asl di Olbia. Anche il dato relativo alla distanza dei cavi dal capannone risultava dall’atto di citazione (ed era stato ribadito nelle note conclusionali) degli eredi del defunto 4 di 11 AS DR. Entrambi gli elementi non erano stati oggetto di contestazione da parte delle società convenute, con la conseguenza che, essendo divenuti pacifici in causa e quindi non bisognevoli di essere provati ai sensi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sarebbe stato superfluo ai fini decisori compiere una indagine tecnica mediante nomina di consulenti. Ciò premesso, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale, assunta alla luce di tali risultanze, là dove aveva stabilito che la linea elettrica della società ENEL era sita a distanze conformi a quelle prescritte dalla normativa operante in materia. Ha inoltre osservato la Corte territoriale che la statuizione del Tribunale con la quale era stato ravvisato nella condotta di AS DR un fattore causale da solo idoneo a recidere il nesso eziologico tra attività pericolosa ed evento (fortuito incidentale), non era stata impugnata specificamente dagli appellanti, divenendo così definitiva. Il Tribunale, infatti, aveva accertato che il DR, pur avendo mansioni direttive all’interno del cantiere in quanto elettricista specializzato, e pur operando in un luogo che conosceva o doveva conoscere, aveva provveduto improvvidamente, con l’aiuto di un collega, a spostare il trabattello, del peso di circa 300 chili, lungo un tratto in pendenza, nonostante la presenza dei cavi elettrici nelle vicinanze e del conseguente rischio di folgorazione. Ciò comportava, quanto alla possibile responsabilità di EN s.p.a., che le censure mosse dagli appellanti in ordine alla distanza dei cavi, ove anche fossero state fondate, non sarebbero state sufficienti per condurre alla riforma della sentenza. In riferimento alla posizione della società DE Market, la Corte territoriale ha confermato la totale estraneità della stessa rispetto ai fatti, essendo stato prodotto l’atto di vendita con il quale nel 2002 essa aveva trasferito alla Diemme Commerciale s.r.l. la 5 di 11 proprietà del terreno sul quale era stato in seguito costruito il capannone. Quest’ultima aveva successivamente trasferito la proprietà del capannone alla Intesa Leasing, che lo aveva a sua volta concesso in locazione finanziaria alla convenuta ZI Olbia. La Corte d’appello ha escluso, infine, ogni responsabilità anche in capo alla committente società ZI Olbia, in quanto dall’esame delle deposizioni e da quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni nell’ambito del procedimento penale non era stata provata alcuna ingerenza della stessa committente nei lavori della BSB Impianti, di cui il defunto DR era dipendente. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, propongono ricorso AO TT, AN DR, LV DR e RO DR con unico atto affidato a quattro motivi. Resistono l’ENEL s.p.a. e la ZI Olbia s.r.l. con due separati controricorsi. L’ENEL s.p.a. ha depositato memoria. La società DE Market non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente considerato “pacifico e non bisognevole di essere provato” il dato delle distanze dei cavi rispetto al suolo e al capannone, nei pressi del quale si è verificato il sinistro. Osservano i ricorrenti che l’accertamento in merito all’effettiva distanza (in altezza e in larghezza) dei cavi elettrici rispetto al capannone era stato da loro espressamente e puntualmente contestato nell’atto di appello, aggiungendo che tale contestazione 6 di 11 costituiva il naturale sviluppo delle argomentazioni già svolte in primo grado. La Corte d’appello pertanto, secondo tale prospettazione, avrebbe errato nell’applicare il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., ritenendo pacifico il dato delle distanze, nonostante la presenza delle asserite contestazioni mosse dagli attori, in tal modo erroneamente affermando che quel fatto fosse provato, con la conseguenza che l’ENEL era stata indebitamente alleggerita dell’onere della prova gravante a suo carico. E quel dato, se esaminato, avrebbe condotto ad un esito diverso del giudizio. 1.1. Il motivo, per certi aspetti inammissibile, è comunque privo di fondamento. Osserva la Corte come il giudice di appello abbia posto in luce il fatto che i valori numerici relativi alle distanze dei fili elettrici ad alta tensione (sia in larghezza che in altezza) rispetto al capannone che fu luogo del sinistro erano stati desunti dagli stessi attori sulla base dei dati risultanti dai verbali ispettivi della ASL di Olbia, per cui erano da ritenere non contestati. Una vera e propria contestazione di tali dati vi è stata solo con l’atto di appello;
senza contare che, come pone in evidenza il controricorso della società ZI Olbia, era stata dedotta dagli odierni ricorrenti una richiesta di prova testimoniale sul punto, respinta in primo grado in quanto vertente su fatti pacifici e, a quanto risulta dal ricorso, non reiterata in sede di appello. Lo stesso ricorso, d’altra parte, il quale non contiene un’adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa, consente comunque di comprendere che in realtà gli attori, lungi dal mettere in discussione specificamente la reale distanza dei cavi rispetto al suolo e al capannone, hanno in modo più generale dedotto che l’EN non avesse adottato tutte le misure imposte dalla legge per evitare l’evento (v. ricorso, pp. 10-11). 7 di 11 Deve pertanto escludersi che vi sia stata una violazione del principio di non contestazione, perché i giudici di merito hanno posto a fondamento della loro decisione un fatto che era stato indicato dagli stessi attori;
senza contare che, come si dirà in relazione ai successivi motivi, i ricorrenti non hanno contestato quello che può ritenersi il passaggio argomentativo decisivo della motivazione della sentenza impugnata. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 2050 e 2697 cod. civ., in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di tenere in considerazione la presunzione di responsabilità in capo a EN, quale esercente attività pericolosa. I ricorrenti evidenziano i corretti criteri di interpretazione in riferimento all’art. 2050 cod. civ. dettati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e, in particolare, l’orientamento secondo cui l’esercente un’attività pericolosa ne è responsabile salvo che provi il fortuito, da intendere anche come il comportamento del danneggiato idoneo da solo ad interrompere il nesso di causalità. Aggiungono che, quando il comportamento della vittima è una concausa dell’evento dannoso, trova applicazione l’art. 1227 cod. civ., con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto al danneggiato. La sentenza impugnata, al contrario, si sarebbe posta in contrasto con i suindicati princìpi, ravvisando nella condotta del defunto AS DR un fatto autonomamente idoneo a interrompere il nesso di causalità tra attività pericolosa ed evento. 2.1. Il motivo, per certi aspetti inammissibile, è comunque privo di fondamento. I ricorrenti richiamano, a sostegno della loro tesi, la presunta violazione, da parte della Corte di merito, dei principi in tema di responsabilità da attività pericolosa. 8 di 11 La giurisprudenza di questa Corte in merito all’art. 2050 cod. civ. ha affermato che la presunzione di responsabilità contemplata dalla norma citata può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l’evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l’evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l’insorgenza a causa dell’inidoneità delle misure preventive adottate (in tal senso, v., tra le altre, le sentenze 4 giugno 1998, n. 5484, 24 novembre 2003, n. 17851, 18 luglio 2011, n. 15733, e l’ordinanza 19 maggio 2022, n. 16170). La Corte d’appello ha fatto buon governo di tale principio, posto che non ha applicato l’art. 1227 cod. civ. per la semplice ragione che ha ritenuto che l’intera responsabilità dell’accaduto fosse da ricondurre al comportamento del tutto incauto della vittima, che aveva spostato il pesante trabattello (del peso di circa 300 kg) su un terreno in pendenza, pur essendo consapevole, o dovendolo essere, del fatto che in tal modo sarebbe stato possibile il contatto coi fili elettrici dell’alta tensione. La sentenza impugnata ha anche avuto cura di precisare che gli appellanti non avevano contestato la ratio decidendi della decisione del Tribunale che aveva già in primo grado ricondotto all’esclusiva colpevole disattenzione della vittima l’esito fatale che ne era derivato. Ragione per cui su questa ricostruzione dei fatti era da ritenere 9 di 11 ormai perfezionato il giudicato;
né il motivo in esame muove alcuna censura su questo punto. Ne consegue che, come correttamente ha osservato il Procuratore generale nelle sue conclusioni per iscritto, il principio di diritto richiamato dagli eredi della vittima, oggi ricorrenti, è stato proprio quello correttamente applicato dalla Corte sarda, per cui la prospettata violazione di legge è priva di fondamento. Risulta evidente, del resto, che il motivo in esame, là dove prospetta un errore nella ricostruzione delle rispettive responsabilità, si risolve nel tentativo di ottenere una sostanziale diversa valutazione dei fatti di causa, sollecitando perciò un indebito riesame del merito. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., in quanto la sentenza impugnata avrebbe ingiustamente omesso di ritenere corresponsabili della folgorazione la ZI Olbia e la DE Market, per non aver impedito l’evento. I ricorrenti, oltre a censurare la decisione della Corte in merito alla responsabilità delle suindicate società, si limitano sostanzialmente a ricostruire nuovamente le posizioni della ZI Olbia, committente degli interventi nell’esecuzione dei quali si era verificata la morte di AS DR, e della DE Market, proprietaria del terreno su cui si sarebbe poi realizzato il capannone, ritenendole entrambe colpevoli di non aver segnalato con mezzi idonei il pericolo di folgorazione. 3.1. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, infatti, dietro l’apparente prospettazione di censure di violazione di legge, ribadiscono la propria ricostruzione dei fatti relativamente alla responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., in capo alla ZI OB e alla DE Market, di fatto 10 di 11 riproponendo e sollecitando in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.132 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione, in punto di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Osservano i ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe omesso di tenere in considerazione la circostanza, dedotta in atto di citazione e riproposta in appello, che l’ENEL non aveva risposto ai numerosi solleciti con i quali si era chiesto lo spostamento dei cavi dell’alta tensione. Allo stesso modo, il motivo sostiene che nessuna delle parti convenute si era premurata di segnalare opportunamente l’esistenza del pericolo costituito dai fili elettrici dell’alta tensione. La censura allega la trascrizione delle lettere di sollecito suindicate. 4.1. Il motivo è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. La censura, infatti, si pone anch’essa come un tentativo di ottenere in questa sede una diversa e non consentita rivalutazione del merito. Sotto altro punto di vista, poi, essa si palesa inammissibile perché tesa a dimostrare una circostanza che, se non del tutto ininfluente, si rivela comunque inidonea a superare la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ed infatti la Corte rileva che le lettere di sollecito che i ricorrenti lamentano di aver inviato più volte, senza riscontro alcuno, all’ENEL, non possono comunque escludere la circostanza, accertata in modo irrevocabile in sede di merito, che la sfortunata vittima abbia tenuto un comportamento imprudente e di per sé sufficiente a determinare causalmente in via esclusiva l’evento morte. Questo dato obiettivo resta insuperabile, con la conseguenza che anche le ipotetiche carenze, da parte di 11 di 11 ENEL, nel dare seguito ai solleciti non possono sovvertire il riparto delle responsabilità compiuto dalla Corte d’appello. 5. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200 per la società ZI Olbia, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, e in complessivi euro 3.700 per EN s.p.a., di cui euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
- ricorrenti -
contro ZI Olbia s.r.l., in persona dei legali rappresentanti, legalmente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto CA PP EC;
- controricorrente -
e ENEL s.p.a., rappresentata dal procuratore EN Italia s.r.l. (già EN ER s.r.l.) in persona del procuratore, elettivamente R.G. 26644/2019 Cron. Rep. U.P. 30/3/2023 RISARCIMENTO DANNI. MORTE DA FOLGORAZIONE. Civile Sent. Sez. 3 Num. 11975 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 05/05/2023 2 di 11 domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 38, presso lo studio dell’avvocato Pierfilippo Coletti che la rappresenta e difende;
- controricorrente – nonché contro DE Market s.r.l.; - intimata - avverso la sentenza n. 259/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 29/05/2019; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RA MISTRI, il quale ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. AO TT, AN DR, LV DR e RO DR, rispettivamente moglie e figli del defunto AS DR, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Tempio Pausania, l’EN s.p.a., quale gestore della rete elettrica aerea, la società DE Market s.r.l., quale precedente proprietaria del terreno, e la società ZI OB s.r.l., quale committente del datore di lavoro di AS DR, per chiedere che venissero condannati al risarcimento del danno loro derivato dalla morte del familiare. A sostegno della domanda gli attori esposero, tra l’altro, che in data 26 settembre 2005 AS DR, dipendente della s.r.l. BSB, mentre si accingeva a spostare, insieme ad un altro lavoratore, un trabattello per la posa in opera di alcuni fari lungo il perimetro esterno di un capannone industriale di proprietà della società ZI Olbia, era rimasto folgorato a causa del contatto avvenuto tra il trabattello e i cavi elettrici di alta tensione 3 di 11 appartenenti ad ENEL, che si trovavano nei pressi del capannone medesimo. Gli attori ritennero che i convenuti fossero tutti responsabili dell’accaduto, per diverse ragioni: l’ENEL, in quanto gestore della rete elettrica, perché, svolgendo un’attività pericolosa, aveva omesso di adottare le misure di sicurezza previste dalla normativa specifica in materia;
la DE Market, in qualità di dante causa della ZI Olbia, titolare della concessione edilizia e committente dei lavori di costruzione del capannone;
la ZI Olbia, infine, per aver omesso di riferire al DR il pericolo rappresentato dai fili dell’alta tensione e per essersi ingerita nella realizzazione dei lavori (appaltati alla società BSB) per tramite del proprio dipendente MA ZO. Si costituirono in giudizio tutte le parti convenute, ponendo alcune eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale, avendo istruito la causa con prove documentali e testimoniali, rigettò la domanda, avendo fra l’altro ritenuto che il comportamento imprudente di AS DR fosse stato da solo idoneo a determinarne la morte, interrompendo il nesso di causalità tra l’attività pericolosa e l’evento, e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 29 maggio 2019 ha rigettato l’appello, condannando gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado. La Corte territoriale ha innanzitutto affermato che il dato della distanza in altezza dei cavi dal suolo era stato desunto dall’atto di citazione, che aveva riportato le indicazioni tratte dai rapporti e rilievi redatti dagli Ispettori Asl di Olbia. Anche il dato relativo alla distanza dei cavi dal capannone risultava dall’atto di citazione (ed era stato ribadito nelle note conclusionali) degli eredi del defunto 4 di 11 AS DR. Entrambi gli elementi non erano stati oggetto di contestazione da parte delle società convenute, con la conseguenza che, essendo divenuti pacifici in causa e quindi non bisognevoli di essere provati ai sensi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sarebbe stato superfluo ai fini decisori compiere una indagine tecnica mediante nomina di consulenti. Ciò premesso, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale, assunta alla luce di tali risultanze, là dove aveva stabilito che la linea elettrica della società ENEL era sita a distanze conformi a quelle prescritte dalla normativa operante in materia. Ha inoltre osservato la Corte territoriale che la statuizione del Tribunale con la quale era stato ravvisato nella condotta di AS DR un fattore causale da solo idoneo a recidere il nesso eziologico tra attività pericolosa ed evento (fortuito incidentale), non era stata impugnata specificamente dagli appellanti, divenendo così definitiva. Il Tribunale, infatti, aveva accertato che il DR, pur avendo mansioni direttive all’interno del cantiere in quanto elettricista specializzato, e pur operando in un luogo che conosceva o doveva conoscere, aveva provveduto improvvidamente, con l’aiuto di un collega, a spostare il trabattello, del peso di circa 300 chili, lungo un tratto in pendenza, nonostante la presenza dei cavi elettrici nelle vicinanze e del conseguente rischio di folgorazione. Ciò comportava, quanto alla possibile responsabilità di EN s.p.a., che le censure mosse dagli appellanti in ordine alla distanza dei cavi, ove anche fossero state fondate, non sarebbero state sufficienti per condurre alla riforma della sentenza. In riferimento alla posizione della società DE Market, la Corte territoriale ha confermato la totale estraneità della stessa rispetto ai fatti, essendo stato prodotto l’atto di vendita con il quale nel 2002 essa aveva trasferito alla Diemme Commerciale s.r.l. la 5 di 11 proprietà del terreno sul quale era stato in seguito costruito il capannone. Quest’ultima aveva successivamente trasferito la proprietà del capannone alla Intesa Leasing, che lo aveva a sua volta concesso in locazione finanziaria alla convenuta ZI Olbia. La Corte d’appello ha escluso, infine, ogni responsabilità anche in capo alla committente società ZI Olbia, in quanto dall’esame delle deposizioni e da quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni nell’ambito del procedimento penale non era stata provata alcuna ingerenza della stessa committente nei lavori della BSB Impianti, di cui il defunto DR era dipendente. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, propongono ricorso AO TT, AN DR, LV DR e RO DR con unico atto affidato a quattro motivi. Resistono l’ENEL s.p.a. e la ZI Olbia s.r.l. con due separati controricorsi. L’ENEL s.p.a. ha depositato memoria. La società DE Market non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente considerato “pacifico e non bisognevole di essere provato” il dato delle distanze dei cavi rispetto al suolo e al capannone, nei pressi del quale si è verificato il sinistro. Osservano i ricorrenti che l’accertamento in merito all’effettiva distanza (in altezza e in larghezza) dei cavi elettrici rispetto al capannone era stato da loro espressamente e puntualmente contestato nell’atto di appello, aggiungendo che tale contestazione 6 di 11 costituiva il naturale sviluppo delle argomentazioni già svolte in primo grado. La Corte d’appello pertanto, secondo tale prospettazione, avrebbe errato nell’applicare il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., ritenendo pacifico il dato delle distanze, nonostante la presenza delle asserite contestazioni mosse dagli attori, in tal modo erroneamente affermando che quel fatto fosse provato, con la conseguenza che l’ENEL era stata indebitamente alleggerita dell’onere della prova gravante a suo carico. E quel dato, se esaminato, avrebbe condotto ad un esito diverso del giudizio. 1.1. Il motivo, per certi aspetti inammissibile, è comunque privo di fondamento. Osserva la Corte come il giudice di appello abbia posto in luce il fatto che i valori numerici relativi alle distanze dei fili elettrici ad alta tensione (sia in larghezza che in altezza) rispetto al capannone che fu luogo del sinistro erano stati desunti dagli stessi attori sulla base dei dati risultanti dai verbali ispettivi della ASL di Olbia, per cui erano da ritenere non contestati. Una vera e propria contestazione di tali dati vi è stata solo con l’atto di appello;
senza contare che, come pone in evidenza il controricorso della società ZI Olbia, era stata dedotta dagli odierni ricorrenti una richiesta di prova testimoniale sul punto, respinta in primo grado in quanto vertente su fatti pacifici e, a quanto risulta dal ricorso, non reiterata in sede di appello. Lo stesso ricorso, d’altra parte, il quale non contiene un’adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa, consente comunque di comprendere che in realtà gli attori, lungi dal mettere in discussione specificamente la reale distanza dei cavi rispetto al suolo e al capannone, hanno in modo più generale dedotto che l’EN non avesse adottato tutte le misure imposte dalla legge per evitare l’evento (v. ricorso, pp. 10-11). 7 di 11 Deve pertanto escludersi che vi sia stata una violazione del principio di non contestazione, perché i giudici di merito hanno posto a fondamento della loro decisione un fatto che era stato indicato dagli stessi attori;
senza contare che, come si dirà in relazione ai successivi motivi, i ricorrenti non hanno contestato quello che può ritenersi il passaggio argomentativo decisivo della motivazione della sentenza impugnata. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 2050 e 2697 cod. civ., in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di tenere in considerazione la presunzione di responsabilità in capo a EN, quale esercente attività pericolosa. I ricorrenti evidenziano i corretti criteri di interpretazione in riferimento all’art. 2050 cod. civ. dettati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e, in particolare, l’orientamento secondo cui l’esercente un’attività pericolosa ne è responsabile salvo che provi il fortuito, da intendere anche come il comportamento del danneggiato idoneo da solo ad interrompere il nesso di causalità. Aggiungono che, quando il comportamento della vittima è una concausa dell’evento dannoso, trova applicazione l’art. 1227 cod. civ., con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto al danneggiato. La sentenza impugnata, al contrario, si sarebbe posta in contrasto con i suindicati princìpi, ravvisando nella condotta del defunto AS DR un fatto autonomamente idoneo a interrompere il nesso di causalità tra attività pericolosa ed evento. 2.1. Il motivo, per certi aspetti inammissibile, è comunque privo di fondamento. I ricorrenti richiamano, a sostegno della loro tesi, la presunta violazione, da parte della Corte di merito, dei principi in tema di responsabilità da attività pericolosa. 8 di 11 La giurisprudenza di questa Corte in merito all’art. 2050 cod. civ. ha affermato che la presunzione di responsabilità contemplata dalla norma citata può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l’evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l’evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l’insorgenza a causa dell’inidoneità delle misure preventive adottate (in tal senso, v., tra le altre, le sentenze 4 giugno 1998, n. 5484, 24 novembre 2003, n. 17851, 18 luglio 2011, n. 15733, e l’ordinanza 19 maggio 2022, n. 16170). La Corte d’appello ha fatto buon governo di tale principio, posto che non ha applicato l’art. 1227 cod. civ. per la semplice ragione che ha ritenuto che l’intera responsabilità dell’accaduto fosse da ricondurre al comportamento del tutto incauto della vittima, che aveva spostato il pesante trabattello (del peso di circa 300 kg) su un terreno in pendenza, pur essendo consapevole, o dovendolo essere, del fatto che in tal modo sarebbe stato possibile il contatto coi fili elettrici dell’alta tensione. La sentenza impugnata ha anche avuto cura di precisare che gli appellanti non avevano contestato la ratio decidendi della decisione del Tribunale che aveva già in primo grado ricondotto all’esclusiva colpevole disattenzione della vittima l’esito fatale che ne era derivato. Ragione per cui su questa ricostruzione dei fatti era da ritenere 9 di 11 ormai perfezionato il giudicato;
né il motivo in esame muove alcuna censura su questo punto. Ne consegue che, come correttamente ha osservato il Procuratore generale nelle sue conclusioni per iscritto, il principio di diritto richiamato dagli eredi della vittima, oggi ricorrenti, è stato proprio quello correttamente applicato dalla Corte sarda, per cui la prospettata violazione di legge è priva di fondamento. Risulta evidente, del resto, che il motivo in esame, là dove prospetta un errore nella ricostruzione delle rispettive responsabilità, si risolve nel tentativo di ottenere una sostanziale diversa valutazione dei fatti di causa, sollecitando perciò un indebito riesame del merito. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., in quanto la sentenza impugnata avrebbe ingiustamente omesso di ritenere corresponsabili della folgorazione la ZI Olbia e la DE Market, per non aver impedito l’evento. I ricorrenti, oltre a censurare la decisione della Corte in merito alla responsabilità delle suindicate società, si limitano sostanzialmente a ricostruire nuovamente le posizioni della ZI Olbia, committente degli interventi nell’esecuzione dei quali si era verificata la morte di AS DR, e della DE Market, proprietaria del terreno su cui si sarebbe poi realizzato il capannone, ritenendole entrambe colpevoli di non aver segnalato con mezzi idonei il pericolo di folgorazione. 3.1. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, infatti, dietro l’apparente prospettazione di censure di violazione di legge, ribadiscono la propria ricostruzione dei fatti relativamente alla responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., in capo alla ZI OB e alla DE Market, di fatto 10 di 11 riproponendo e sollecitando in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.132 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione, in punto di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Osservano i ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe omesso di tenere in considerazione la circostanza, dedotta in atto di citazione e riproposta in appello, che l’ENEL non aveva risposto ai numerosi solleciti con i quali si era chiesto lo spostamento dei cavi dell’alta tensione. Allo stesso modo, il motivo sostiene che nessuna delle parti convenute si era premurata di segnalare opportunamente l’esistenza del pericolo costituito dai fili elettrici dell’alta tensione. La censura allega la trascrizione delle lettere di sollecito suindicate. 4.1. Il motivo è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. La censura, infatti, si pone anch’essa come un tentativo di ottenere in questa sede una diversa e non consentita rivalutazione del merito. Sotto altro punto di vista, poi, essa si palesa inammissibile perché tesa a dimostrare una circostanza che, se non del tutto ininfluente, si rivela comunque inidonea a superare la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ed infatti la Corte rileva che le lettere di sollecito che i ricorrenti lamentano di aver inviato più volte, senza riscontro alcuno, all’ENEL, non possono comunque escludere la circostanza, accertata in modo irrevocabile in sede di merito, che la sfortunata vittima abbia tenuto un comportamento imprudente e di per sé sufficiente a determinare causalmente in via esclusiva l’evento morte. Questo dato obiettivo resta insuperabile, con la conseguenza che anche le ipotetiche carenze, da parte di 11 di 11 ENEL, nel dare seguito ai solleciti non possono sovvertire il riparto delle responsabilità compiuto dalla Corte d’appello. 5. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200 per la società ZI Olbia, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, e in complessivi euro 3.700 per EN s.p.a., di cui euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza