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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 51/2025
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Viviana Cusolito consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 619/2020 R.G.A.C. vertente tra
, C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(VV), rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'avv.
Maria
Caterina Barbieri del foro di Milano, C.F. pec C.F._2
e dall'avv. Caterina Bonarrigo del foro di Email_1
Palmi, C.F. PEC: CodiceFiscale_3 Email_2
- appellante -
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Santo Surace, C.F. CP_1 [...]
pec: e Manuela Surace, C.F. C.F._4 Email_3
, PEC: del foro di Palmi C.F._5 Email_4
(RC), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Gioia Tauro (RC), via SP1-Bivio Rizziconi
1 Corte d'Appello
- appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello ha impugnato la sentenza n. 463/2024 Parte_1
pubblicata il 26/06/2024, pronunciata dal Tribunale di Palmi, con la quale si è ordinato a «il versamento della somma di euro 300,00 mensili a titolo di CP_1 mantenimento del figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie da concordarsi, fermo restando in capo alla madre l'assegno unico a favore del figlio».
La predetta sentenza, non notificata, è stata pronunciata nel procedimento di separazione giudiziale dal Tribunale di Palmi, Sezione Civile nel procedimento
R.G. n. 1105/2020, promosso da . CP_1
L'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. richiede una “concisa esposizione delle ragioni di fatto”.
Ha osservato l'appellante che la motivazione avrebbe dovuto esporre «le ragioni che non consentivano di confermare gli innumerevoli provvedimenti assunti dal medesimo giudice in corso di causa, allorquando, dopo l'assunzione dei provvedimenti presidenziali, rigettava le istanze di modifica proposte dal padre per la riduzione del contributo al mantenimento (…) privata della motivazione, l'odierna appellante non è nella condizione di valutare – ed eventualmente censurare – l'operato del giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali».
2 Corte d'Appello
L'appellante chiede dichiararsi la nullità della sentenza anche nella parte riguardante la compensazione delle spese processuali, in ragione dell'assertività della motivazione.
- Difese dell'appellata
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante si limita ad eccepire la nullità della decisione impugnata senza articolare nelle conclusioni o quanto meno nel corpo dell'atto, richieste di riforma attinenti al merito delle statuizioni relative al mantenimento del minore e sul regolamento delle spese di lite.
Deduce l'appellato che comunque non sussiste alcun vizio di nullità della sentenza impugnata, posto che la motivazione consente di individuare la ratio decidendi.
***
1.- Sull'inammissibilità dell'appello
1. L'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante si è limitato ad eccepire la nullità della decisione impugnata senza articolare nelle conclusioni o quanto meno nel corpo dell'atto, richieste di riforma attinenti al merito delle statuizioni relative al mantenimento del minore e sul regolamento delle spese di lite.
2. L'eccezione formulata dall'appellato è fondata.
Secondo l'appellante la sentenza impugnata è nulla in quanto la motivazione non espone le ragioni per le quali il Tribunale non ha confermato i provvedimenti assunti dal giudice in corso di causa, con cui sono state rigettate le istanze di modifica proposte dal padre per la riduzione del contributo al mantenimento.
Ragion per cui, conclude l'appellante, «(…) privata della motivazione, l'odierna appellante non è nella condizione di valutare – ed eventualmente censurare – l'operato del giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali».
L'appellante chiede dichiararsi la nullità della sentenza anche nella parte riguardante la compensazione delle spese processuali, in ragione dell'assertività della motivazione.
3 Corte d'Appello
3. È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui è ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia sfavorevole solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 353 e dell'art. 354 c.p.c. Nel caso in cui invece il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado, dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale d'impugnazione (ex plurimis, Cass. n.
9053/2020; Cass. n. 402/2019; Cass. n. 20799/2018).
Nella fattispecie in esame l'appellante deduce la mancanza o l'insufficienza della motivazione. Tale vizio non rientra in uno dei casi che comportano la rimessione della causa al giudice di primo grado. Conseguentemente trova applicazione il principio appena richiamato.
La S.C. ha più volte applicato il principio in questione all'omessa motivazione della sentenza di primo grado. Si veda al riguardo Cass. n. 2053/2010, secondo cui, per il principio predetto, è inammissibile l'appello fondato sulla mera denuncia di omessa motivazione della sentenza di primo grado.
Così anche Cass. n. 19026/2007, che ha ritenuto inammissibile l'appello in una controversia in cui la sentenza di primo grado era stata impugnata per carenza assoluta di motivazione, senza sottoposizione al secondo giudice di conclusioni di merito.
Nella fattispecie in esame l'appellante si astiene dal proporre precise conclusioni di merito, proprio in quanto, «(…) privata della motivazione, l'odierna appellante non è nella condizione di valutare – ed eventualmente censurare – l'operato del giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali».
Non ravvisa il Collegio ragioni per discostarsi dal principio consolidato in giurisprudenza;
principio condivisibile, in quanto il giudizio d'appello, tranne per i casi che determinano la rimessione al primo grado della causa, non mira ad una pronuncia di natura meramente rescindente – che si limita cioè ad eliminare il provvedimento impugnato –, ma ad una pronuncia sostitutiva di
4 Corte d'Appello
quella di primo grado, all'esito di un nuovo esame della causa, ancorché nei limiti proposti dall'appellante.
L'oggetto del giudizio d'appello non è costituito dai vizi della sentenza di primo grado, ma è costituito dallo stesso materiale valutato dal giudice di primo grado, ancorché nei limiti dei motivi proposti nell'atto d'appello.
Il principio enunciato dalla richiamata giurisprudenza rappresenta una coerente conseguenza dell'effetto devolutivo – acn non automatico – dell'appello e della natura sostitutiva della pronuncia del giudice d'appello.
Pertanto il motivo d'appello va dichiarato inammissibile.
2.- Sulle spese processuali di primo grado
Per ragioni analoghe a quelle esposte nel precedente paragrafo, deve ritenersi inammissibile il motivo d'appello riguardante le spese processuali di primo grado.
Anche sotto questo aspetto, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione.
Anche sotto questo aspetto si rileva la mancanza di conclusioni di merito.
Pertanto l'appello va dichiarato inammissibile.
3.- Spese processuali del secondo grado
Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione e si liquidano – sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità dell'attività difensiva svolta nelle varie fasi, applicando lo scaglione da € 1.101 fino ad € 5.200 – in complessivi € 1.458,00, di cui € 268 per studio della controversia, € 268 per fase introduttiva, € 496 per fase di trattazione, € 426 per fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore di parte appellata.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
5 Corte d'Appello
Ettore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- pone a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 1.458,00, oltre alle spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore di parte appellata.
Reggio Calabria, 8.7.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
6
n. 51/2025
C O R T E D
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A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Viviana Cusolito consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 619/2020 R.G.A.C. vertente tra
, C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(VV), rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'avv.
Maria
Caterina Barbieri del foro di Milano, C.F. pec C.F._2
e dall'avv. Caterina Bonarrigo del foro di Email_1
Palmi, C.F. PEC: CodiceFiscale_3 Email_2
- appellante -
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Santo Surace, C.F. CP_1 [...]
pec: e Manuela Surace, C.F. C.F._4 Email_3
, PEC: del foro di Palmi C.F._5 Email_4
(RC), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Gioia Tauro (RC), via SP1-Bivio Rizziconi
1 Corte d'Appello
- appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello ha impugnato la sentenza n. 463/2024 Parte_1
pubblicata il 26/06/2024, pronunciata dal Tribunale di Palmi, con la quale si è ordinato a «il versamento della somma di euro 300,00 mensili a titolo di CP_1 mantenimento del figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie da concordarsi, fermo restando in capo alla madre l'assegno unico a favore del figlio».
La predetta sentenza, non notificata, è stata pronunciata nel procedimento di separazione giudiziale dal Tribunale di Palmi, Sezione Civile nel procedimento
R.G. n. 1105/2020, promosso da . CP_1
L'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. richiede una “concisa esposizione delle ragioni di fatto”.
Ha osservato l'appellante che la motivazione avrebbe dovuto esporre «le ragioni che non consentivano di confermare gli innumerevoli provvedimenti assunti dal medesimo giudice in corso di causa, allorquando, dopo l'assunzione dei provvedimenti presidenziali, rigettava le istanze di modifica proposte dal padre per la riduzione del contributo al mantenimento (…) privata della motivazione, l'odierna appellante non è nella condizione di valutare – ed eventualmente censurare – l'operato del giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali».
2 Corte d'Appello
L'appellante chiede dichiararsi la nullità della sentenza anche nella parte riguardante la compensazione delle spese processuali, in ragione dell'assertività della motivazione.
- Difese dell'appellata
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante si limita ad eccepire la nullità della decisione impugnata senza articolare nelle conclusioni o quanto meno nel corpo dell'atto, richieste di riforma attinenti al merito delle statuizioni relative al mantenimento del minore e sul regolamento delle spese di lite.
Deduce l'appellato che comunque non sussiste alcun vizio di nullità della sentenza impugnata, posto che la motivazione consente di individuare la ratio decidendi.
***
1.- Sull'inammissibilità dell'appello
1. L'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante si è limitato ad eccepire la nullità della decisione impugnata senza articolare nelle conclusioni o quanto meno nel corpo dell'atto, richieste di riforma attinenti al merito delle statuizioni relative al mantenimento del minore e sul regolamento delle spese di lite.
2. L'eccezione formulata dall'appellato è fondata.
Secondo l'appellante la sentenza impugnata è nulla in quanto la motivazione non espone le ragioni per le quali il Tribunale non ha confermato i provvedimenti assunti dal giudice in corso di causa, con cui sono state rigettate le istanze di modifica proposte dal padre per la riduzione del contributo al mantenimento.
Ragion per cui, conclude l'appellante, «(…) privata della motivazione, l'odierna appellante non è nella condizione di valutare – ed eventualmente censurare – l'operato del giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali».
L'appellante chiede dichiararsi la nullità della sentenza anche nella parte riguardante la compensazione delle spese processuali, in ragione dell'assertività della motivazione.
3 Corte d'Appello
3. È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui è ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia sfavorevole solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 353 e dell'art. 354 c.p.c. Nel caso in cui invece il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado, dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale d'impugnazione (ex plurimis, Cass. n.
9053/2020; Cass. n. 402/2019; Cass. n. 20799/2018).
Nella fattispecie in esame l'appellante deduce la mancanza o l'insufficienza della motivazione. Tale vizio non rientra in uno dei casi che comportano la rimessione della causa al giudice di primo grado. Conseguentemente trova applicazione il principio appena richiamato.
La S.C. ha più volte applicato il principio in questione all'omessa motivazione della sentenza di primo grado. Si veda al riguardo Cass. n. 2053/2010, secondo cui, per il principio predetto, è inammissibile l'appello fondato sulla mera denuncia di omessa motivazione della sentenza di primo grado.
Così anche Cass. n. 19026/2007, che ha ritenuto inammissibile l'appello in una controversia in cui la sentenza di primo grado era stata impugnata per carenza assoluta di motivazione, senza sottoposizione al secondo giudice di conclusioni di merito.
Nella fattispecie in esame l'appellante si astiene dal proporre precise conclusioni di merito, proprio in quanto, «(…) privata della motivazione, l'odierna appellante non è nella condizione di valutare – ed eventualmente censurare – l'operato del giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali».
Non ravvisa il Collegio ragioni per discostarsi dal principio consolidato in giurisprudenza;
principio condivisibile, in quanto il giudizio d'appello, tranne per i casi che determinano la rimessione al primo grado della causa, non mira ad una pronuncia di natura meramente rescindente – che si limita cioè ad eliminare il provvedimento impugnato –, ma ad una pronuncia sostitutiva di
4 Corte d'Appello
quella di primo grado, all'esito di un nuovo esame della causa, ancorché nei limiti proposti dall'appellante.
L'oggetto del giudizio d'appello non è costituito dai vizi della sentenza di primo grado, ma è costituito dallo stesso materiale valutato dal giudice di primo grado, ancorché nei limiti dei motivi proposti nell'atto d'appello.
Il principio enunciato dalla richiamata giurisprudenza rappresenta una coerente conseguenza dell'effetto devolutivo – acn non automatico – dell'appello e della natura sostitutiva della pronuncia del giudice d'appello.
Pertanto il motivo d'appello va dichiarato inammissibile.
2.- Sulle spese processuali di primo grado
Per ragioni analoghe a quelle esposte nel precedente paragrafo, deve ritenersi inammissibile il motivo d'appello riguardante le spese processuali di primo grado.
Anche sotto questo aspetto, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione.
Anche sotto questo aspetto si rileva la mancanza di conclusioni di merito.
Pertanto l'appello va dichiarato inammissibile.
3.- Spese processuali del secondo grado
Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione e si liquidano – sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità dell'attività difensiva svolta nelle varie fasi, applicando lo scaglione da € 1.101 fino ad € 5.200 – in complessivi € 1.458,00, di cui € 268 per studio della controversia, € 268 per fase introduttiva, € 496 per fase di trattazione, € 426 per fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore di parte appellata.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
5 Corte d'Appello
Ettore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- pone a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 1.458,00, oltre alle spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore di parte appellata.
Reggio Calabria, 8.7.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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