Ordinanza cautelare 2 febbraio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 02/02/2017, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2017
N. 00396/2017 REG.PROV.CAU.
N. 08825/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8825 del 2016, proposto da AN Camera, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alberto Linguiti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, n. 55;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare Ippiche e della Pesca - Direzione Generale, non costituito in giudizio;
nei confronti di
ET Madotto, non costituito in giudizio;
DR D’GO, non costituito in giudizio;
LO GI ER, non costituito in giudizio;
IE IA, non costituita in giudizio;
IZ NA, non costituita in giudizio;
SS EG, non costituito in giudizio;
TA ER, non costituita in giudizio;
IC Lo CO, non costituito in giudizio;
AF FF, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. II- ter n. 5076 del 2016, resa tra le parti, concernente l’art. 7 della convenzione di frazionamento conclusa con gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l’aggregazione dei produttori e la conoscenza dei produzioni agricole mediterranee
visto l’art. 62 c.p.a.;
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
viste le memorie difensive;
relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierno appellante, AN Camera, l’Avvocato Alberto Linguiti e per l’odierno appellato, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l’Avvocato dello Stato Agnese Soldani;
- ritenuto che l’appello cautelare non è assistito dal fumus boni iuris , non apparendo le censure qui riproposte da AN Camera meritevoli di positivo apprezzamento;
- considerato, peraltro, che anche il pregiudizio lamentato dall’appellante non appare di gravità tale da integrare il requisito del periculum in mora ;
- ritenuto, comunque, che per la complessità delle questioni esaminate, che saranno oggetto di approfondimento nel merito, le spese del presente grado del giudizio cautelare possono essere interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello cautelare (Ricorso numero: 8825/2016).
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017, con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
AF Greco, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Franco Frattini |
IL SEGRETARIO