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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 3733/2024
r.g., decisa nell'udienza del 14.1.2025, promossa da
, con l'avv. Francesca Bommino;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: cancellazione dalla gestione commercianti e
trattamento di disoccupazione agricola.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.4.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l' a corrispondere il trattamento di disoccupazione per i CP_1
lavoratori agricoli relativo all'anno 2022 in relazione a 88 giornate di lavoro, previa cancellazione dalla gestione commercianti.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L nega il diritto dell'istante di percepire il trattamento di CP_1
disoccupazione in favore dei lavoratori agricoli non per difetto dei requisiti contributivi all'uopo prescritti dall'art. 32 co. 1 l. 29.4.1949 n. 264 – ovvero l'iscrizione negli elenchi anagrafici di cui all'art. 12 r.d. 24.9.1940 n. 1949
per almeno un biennio, un accredito assicurativo non inferiore a 102
contributi giornalieri nell'ultimo biennio e lo svolgimento di almeno 51
giornate di lavoro nel corso dell'anno solare – dei quali invece ammette la sussistenza in capo all'istante, bensì sul presupposto della sua iscrizione d'ufficio, nell'anno 2022, nella gestione commercianti.
Ciò, in quanto l'art. 2 d.p.r.
3.12.1970 n. 1049 dispone al co. 1 che “i
lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o
non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto
all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi del
lavoratori agricoli” ed aggiunge al co. 2 che “sono in ogni caso considerati
esercenti le attività di cui al co. 1 i lavoratori iscritti, ai fini
dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, negli elenchi
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei
commercianti”.
Tale iscrizione è tuttavia, nel caso in esame, illegittima.
2 A norma dell'art. 29 co. 1 l.
3.6.1975 n. 160, come sost. dall'art. 1 co. 203 l.
23.12.1996 n. 662, “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli
esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613, e
successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in
possesso dei seguenti requisiti: …c) partecipino personalmente al lavoro
aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
In particolare, per l'attività del socio di società a responsabilità limitata,
l'abitualità e prevalenza va valutata in rapporto alle altre attività lavorative espletate dal soggetto e non in rapporto agli altri fattori produttivi dell'impresa: cfr. Cass. 26.8.2016 n. 17370; la prova di tale condizione è a carico dell cfr. Cass. 26.2.2016 n. 3835. CP_1
Nel caso in esame, l' è rimasto del tutto inadempiente a tale onere CP_1
probatorio, limitandosi a dedurre che, essendo la ricorrente l'unico socio
(peraltro non amministratore) della Agricom srls, deve presumersi che l'attività commerciale di tale società “non può che essere svolta dall'unico
soggetto presente all'interno di tale compagine societaria”, cioè la stessa ricorrente.
Tuttavia, tale circostanza non è stata in alcun modo dimostrata, e sembra invece contraddetta dalla presenza di un addetto nell'anno in contestazione, come rilevabile dalla visura camerale di detta società; in ogni caso, anche ove fosse stata dimostrata, essa sarebbe irrilevante, in quanto relativa alla presunta prevalenza dell'attività della ricorrente rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, e non rispetto alle altre attività lavorative espletate dalla medesima ricorrente;
in relazione poi a
3 quest'ultimo aspetto, che è l'unico rilevante in forza della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, deve tenersi conto della circostanza –
pacifica tra le parti e comunque attestata dalla documentazione in atti –
che nell'anno di riferimento la ricorrente ha espletato 88 giornate di lavoro quale operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze dell'impresa De IS Francesco.
A ben guardare, anzi, non solo non risultano provati, in relazione alla presunta attività commerciale della ricorrente, i prescritti caratteri di abitualità e prevalenza, ma non risulta provata alcuna sua partecipazione personale, quantunque occasionale, al lavoro aziendale nella Agricom srls.
Deve pertanto dichiararsi illegittima la iscrizione d'ufficio della ricorrente nella gestione commercianti per l'anno 2022.
Conseguentemente, deve condannarsi l' a corrispondere in favore CP_1
dell'istante il trattamento di disoccupazione per i lavoratori agricoli relativo allo stesso anno nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412, con decorrenza, a norma dell'art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Analoghe pronunce, peraltro, sono state già emesse inter partes da questo tribunale, con sentenza n. 2249 del 12.10.2021 in atti, nonché con sentenza n. 654 del 26.2.2020 (giudice estensore dott. Magazzino) ivi richiamata, relativamente a periodi pregressi.
4 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara illegittima l'iscrizione d'ufficio dell'istante nella gestione commercianti dell' per l'anno 2022; dichiara il diritto dell'istante di CP_1
percepire il trattamento di disoccupazione agricola relativamente all'anno
2022 in relazione a n. 88 giornate e per l'effetto condanna l a pagare CP_1
il detto trattamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
condanna l' a rifondere CP_1
all'istante le spese di causa, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Francesca Bommino.
Taranto, 14.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 3733/2024
r.g., decisa nell'udienza del 14.1.2025, promossa da
, con l'avv. Francesca Bommino;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: cancellazione dalla gestione commercianti e
trattamento di disoccupazione agricola.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.4.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l' a corrispondere il trattamento di disoccupazione per i CP_1
lavoratori agricoli relativo all'anno 2022 in relazione a 88 giornate di lavoro, previa cancellazione dalla gestione commercianti.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L nega il diritto dell'istante di percepire il trattamento di CP_1
disoccupazione in favore dei lavoratori agricoli non per difetto dei requisiti contributivi all'uopo prescritti dall'art. 32 co. 1 l. 29.4.1949 n. 264 – ovvero l'iscrizione negli elenchi anagrafici di cui all'art. 12 r.d. 24.9.1940 n. 1949
per almeno un biennio, un accredito assicurativo non inferiore a 102
contributi giornalieri nell'ultimo biennio e lo svolgimento di almeno 51
giornate di lavoro nel corso dell'anno solare – dei quali invece ammette la sussistenza in capo all'istante, bensì sul presupposto della sua iscrizione d'ufficio, nell'anno 2022, nella gestione commercianti.
Ciò, in quanto l'art. 2 d.p.r.
3.12.1970 n. 1049 dispone al co. 1 che “i
lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o
non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto
all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi del
lavoratori agricoli” ed aggiunge al co. 2 che “sono in ogni caso considerati
esercenti le attività di cui al co. 1 i lavoratori iscritti, ai fini
dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, negli elenchi
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei
commercianti”.
Tale iscrizione è tuttavia, nel caso in esame, illegittima.
2 A norma dell'art. 29 co. 1 l.
3.6.1975 n. 160, come sost. dall'art. 1 co. 203 l.
23.12.1996 n. 662, “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli
esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613, e
successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in
possesso dei seguenti requisiti: …c) partecipino personalmente al lavoro
aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
In particolare, per l'attività del socio di società a responsabilità limitata,
l'abitualità e prevalenza va valutata in rapporto alle altre attività lavorative espletate dal soggetto e non in rapporto agli altri fattori produttivi dell'impresa: cfr. Cass. 26.8.2016 n. 17370; la prova di tale condizione è a carico dell cfr. Cass. 26.2.2016 n. 3835. CP_1
Nel caso in esame, l' è rimasto del tutto inadempiente a tale onere CP_1
probatorio, limitandosi a dedurre che, essendo la ricorrente l'unico socio
(peraltro non amministratore) della Agricom srls, deve presumersi che l'attività commerciale di tale società “non può che essere svolta dall'unico
soggetto presente all'interno di tale compagine societaria”, cioè la stessa ricorrente.
Tuttavia, tale circostanza non è stata in alcun modo dimostrata, e sembra invece contraddetta dalla presenza di un addetto nell'anno in contestazione, come rilevabile dalla visura camerale di detta società; in ogni caso, anche ove fosse stata dimostrata, essa sarebbe irrilevante, in quanto relativa alla presunta prevalenza dell'attività della ricorrente rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, e non rispetto alle altre attività lavorative espletate dalla medesima ricorrente;
in relazione poi a
3 quest'ultimo aspetto, che è l'unico rilevante in forza della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, deve tenersi conto della circostanza –
pacifica tra le parti e comunque attestata dalla documentazione in atti –
che nell'anno di riferimento la ricorrente ha espletato 88 giornate di lavoro quale operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze dell'impresa De IS Francesco.
A ben guardare, anzi, non solo non risultano provati, in relazione alla presunta attività commerciale della ricorrente, i prescritti caratteri di abitualità e prevalenza, ma non risulta provata alcuna sua partecipazione personale, quantunque occasionale, al lavoro aziendale nella Agricom srls.
Deve pertanto dichiararsi illegittima la iscrizione d'ufficio della ricorrente nella gestione commercianti per l'anno 2022.
Conseguentemente, deve condannarsi l' a corrispondere in favore CP_1
dell'istante il trattamento di disoccupazione per i lavoratori agricoli relativo allo stesso anno nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412, con decorrenza, a norma dell'art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Analoghe pronunce, peraltro, sono state già emesse inter partes da questo tribunale, con sentenza n. 2249 del 12.10.2021 in atti, nonché con sentenza n. 654 del 26.2.2020 (giudice estensore dott. Magazzino) ivi richiamata, relativamente a periodi pregressi.
4 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara illegittima l'iscrizione d'ufficio dell'istante nella gestione commercianti dell' per l'anno 2022; dichiara il diritto dell'istante di CP_1
percepire il trattamento di disoccupazione agricola relativamente all'anno
2022 in relazione a n. 88 giornate e per l'effetto condanna l a pagare CP_1
il detto trattamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
condanna l' a rifondere CP_1
all'istante le spese di causa, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Francesca Bommino.
Taranto, 14.1.2025.
Il giudice
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