Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2566/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2566 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, C.F._2 dall'Avv. GIACCARDI SIMONA (c.f. ), da ritenersi C.F._3
elettivamente domiciliati presso il relativo indirizzo p.e.c.:
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OPPONENTI
E
Controparte_1
c.f. ), rappresentata e difesa, come
[...] P.IVA_1 da procura in atti, dall'Avv. GERBINO GABRIELE (c.f. ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Cuneo, Via S. Toselli n. 1;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 05/11/2024 . In particolare:
1
“...NEL MERITO:
- Dichiarare illegittima la richiesta da parte dell'Istituto di credito di duplicazione del titolo esecutivo per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 703/2022
- Accertare la capienza della garanzia costituita da ipoteca da mutuo fondiario, oggetto della procedura esecutiva n. 91/22 data la stima elaborata dal perito che ha determinato il valore del compendio sottoposto a garanzia nella somma di euro
225.000,00
- Revocare per l'effetto il decreto opposto n. 703/2022 in ogni sua parte in quanto inammissibile , infondato , illegittimo ed inefficacie per le causali di cui in narrativa
e per l'effetto assolvere gli attori opponenti da ogni avversaria pretesa .
- Accertare la mancata corrispondenza tra le condizioni economi che pattuite nel contratto di mutuo fondiario e quelle riportate nel piano di ammorta mento e per
l'effetto detrarre dalle somme portate dal decreto ingiuntivo tutti gli interessi illegittimamente applicati”
... IN VIA SUBORDINATA:
➢ nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, per i suesposti motivi e in ragione delle vedute eccezioni, limitare la condanna degli esponenti alla minor somma che risulterà essere effettivamente dovuta a controparte, da determinarsi in corso di causa, all'esito di idonea consulenza tecnica d'ufficio.
➢ In ogni caso c on vittoria di spese, compensi determinati ex D.M. 55/2014, oltre
IVA e CPA, competenze e oneri accessori di legge tutti”;
- Per parte opposta:
“IN VIA PRINCIPALE:/ Respingersi l'opposizione.
IN VIA SUBORDINATA:/Condannarsi gli opponenti al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di €. 174.613,55, o di quell'altra diversa in corso di causa emergenda, oltre gli interessi convenzionali al tasso annuo del 5,625% a decorrere dall'11.01.22 sino al saldo
IN OGNI CASO:/Con il favore delle spese”.
2 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione notificato in data 1.10.2022, i sigg.ri e Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio la per Parte_1 Controparte_1
ottenere la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 703/2022
(R.G. n. 1603/2022) emesso in favore dell'opposta da codesto Tribunale in data
13.7.2022, notificato agli opponenti in data 22.7.2022, avente ad oggetto la corresponsione di € 174.613,55 (oltre interessi e spese di procedura) a titolo di insoluto debitorio maturato dalla (di cui gli Controparte_2 opponenti sono “soci illimitatamente responsabili”, nonché “amministratori” e
“fideiussori”) in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 01/24/00455 di cui al rogito Notaio del 06.08.2018, rep. 4764 e racc. 3877. Persona_1
In particolare, gli opponenti hanno eccepito:
- l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecutività del d.i.;
- l'illegittima richiesta di duplicazione del titolo esecutivo, essendo la controparte già in possesso di titolo esecutivo a garanzia dello stesso diritto di credito per cui
è stato chiesto il decreto ingiuntivo e su cui è fondata la procedura esecutiva già in corso (r.g.e. n. 91/22), concernente beni il cui valore è superiore rispetto all'entità del credito ingiunto;
- il mancato assolvimento all'onere probatorio in merito al credito, essendo la banca “tenuta a produrre gli estratti conto” mentre nella specie ha prodotto
“mero estratto” e senza neppure indicare le “specifiche voci di calcolo (sorte capitale, interessi, spese, addebiti, etc.) utilizzate...per il conteggio della somma pecuniaria pretesa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.10.2022 si è costituita la parte opposta, contestando la fondatezza della richiesta di sospensione e dei motivi di opposizione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
3 All'udienza del 29.11.2022 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione ex art. 649
c.p.c. per la ravvisata insussistenza dei presupposti per l'originaria concessione della provvisoria esecutività.
Disposto lo scambio delle memorie istruttorie e ritenuta, all'esito, superflua ulteriore istruttoria, all'udienza del 5.11.2024, la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Rito
1. Preliminarmente deve ritenersi priva di rilevanza la mancata precisazione delle conclusioni, all' udienza del 5.11.2024, da parte degli opponenti, il cui difensore non è comparso, atteso che, com'è noto, tale mancanza non implica rinuncia alle domande ed eccezioni, bensì conferma delle conclusioni già in precedenza formulate, operando una presunzione per la quale il giudice deve esaminare le conclusioni del primo atto della parte o quelle successivamente modificate o integrate, le quali deve ritenersi siano rimaste ferme (cfr., ex multis, Tribunale di Torino, 5 marzo 2001).
Merito
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
È noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venendo in rilievo un rapporto processuale “a parti invertite”, l'onere di provare l'an ed il quantum della pretesa grava sulla parte opposta, essendo a carico dell'opponente quello relativo fatto modificativo/estintivo della pretesa creditoria.
Con specifico riguardo al riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, poi, rappresenta oramai ius receptum il principio a tenore del quale – in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova – incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte
(legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533).
3. Ebbene, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto negoziale a fondamento dell'ingiunzione (mutuo fondiario ipotecario, assistito da garanzia fideiussoria
4 concessa dagli odierni opponenti) è incontroversa e documentata per tabulas, come pure pacifica è l'avvenuta erogazione della somma mutuata e l'intervenuta risoluzione per inadempimento della società debitrice principale (v. doc.
1-4 fascicolo monitorio).
4. Sotto tale profilo, del tutto generica è la contestazione in ordine alla inidoneità della documentazione offerta in sede monitoria ai fini della prova del credito, come pure quella involgente l'asserita indeterminabilità del quantum debitorio.
4.1. Infatti, in sede di citazione, gli opponenti si sono limitati ad allegare che “la banca è tenuta a dar prova del suo credito in base a quanto statuito dalla Cassazione civile, sez. I del 2 agosto 2013, n. 18541 - ove sia contestato per mancanza di prova il calcolo degli interessi legali applicati;
la banca è tenuta a produrre gli estratti conto... Mentre nel caso di specie l'entità del presunto credito deriva dalla produzione di un mero estratto dal quale risulta impossibile desumere la bontà del calcolo dell'interesse applicato precludendo dunque la possibilità di determinare
l'esatta risultanza contabile. Inoltre, l'omessa indica-zione delle specifiche voci di calcolo (sorte capitale, interessi, spese, ad-debiti, etc.) utilizzate da parte della Banca per il conteggio della somma pecuniaria pretesa, comporta l'impossibilità per
l'odierna opponente e per il Giudice di effettuare il doveroso controllo delle partite”.
4.2. Nonostante parte opposta, nel costituirsi, abbia evidenziato di aver allegato in sede monitoria, oltre all'estratto conto ex art. 50 TUB (doc. 3 fascicolo monitorio), il contratto di mutuo fondiario con i relativi allegati, tra cui il documento di sintesi contenente le condizioni economiche contrattuali (tra i quali i tassi di interesse applicati, spese e condizioni) e le lettere di fideiussione (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio), producendo altresì il piano di ammortamento sottoscritto dai debitori
(doc. 6), i rendiconti annuali inviati ai debitori per gli anni 2018/2019 (docc. 7, 8), i documenti di sintesi inviati ai debitori recanti le condizioni applicate al mutuo per gli anni 2020 e 2021 (docc. 9 e 10), il piano di ammortamento alla data di estinzione del mutuo (docc. 11 e 12), il calcolo di estinzione del mutuo riportante importi divisi per tipologia (doc. 13) e l'estratto del mutuo con il movimento della linea di credito (doc.
14), specificando pure che “il parametro Euribor applicato al contratto...è rintracciabile giornalmente via internet sui siti delle banche o delle borse” e che “il
5 credito all'atto di estinzione del mutuo ammontava ad euro 174.452,23 di cui euro
166.564,69 per capitale, euro 2.414,62 per interessi, euro 97,31 per interessi di mora, euro 4.709,96 per interessi sospesi (ossia maturati nel periodo di sospensione richiesto dai debitori) ed euro 1.665,65 per spese, importo previsto come commissione per l'estinzione anticipata del mutuo./ Nella contabilizzazione della sofferenza non sono stati conteggiati gli interessi di mora ed il saldo iniziale della sofferenza era indicato in euro 175.354,92; successivamente sono stati contabilizzati due movimenti in entrata che hanno definito il debito residuo ad euro 174.607,55” (v. pagg.
6-8 comparsa di costituzione), alcuna replica è pervenuta da parte degli opponenti, i quali hanno financo omesso il deposito della prima memoria istruttoria e, nella successiva memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., si sono limitati a reiterare le generiche doglianze formulate in sede di citazione, sopra riportate.
4.3. Ne deriva che alcuna effettiva contestazione relativa all'importo ingiunto può ritenersi svolta dalle parti opponenti: rappresenta, infatti, principio pacifico quello secondo cui, nella dinamica processuale della contestazione dei fatti posti a base delle domande e delle eccezioni, il richiamo al dato astratto della pregnanza degli elementi di prova offerti dalla controparte, avulso dalla specificità dei fatti e dei rapporti come allegati in giudizio, si risolve, a ben vedere, in una contestazione generica e di stile, in quanto tale inidonea a far sorgere in capo al proprio contraddittore l'onere di dimostrare l'esistenza di detti fatti e rapporti.
4.4. L' assoluta genericità della contestazione rende, poi, del tutto esplorativa la richiesta di CTU tecnico contabile, e ciò in quanto “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr.
Cass. civ. sent. n. 30218/2017).
5. Avendo l'attrice in senso sostanziale pienamente assolto al proprio onere
6 probatorio, spettava, quindi, agli opponenti fornire prova circa la sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia. Tale onere non risulta assolto.
5.1. L'unica eccezione specificamente e tempestivamente formulata concerne l'asserita illegittima duplicazione del titolo esecutivo, possedendo l'istituto di credito già autonomo titolo esecutivo a garanzia dello stesso credito azionato con la domanda monitoria e già posto a fondamento dell'esecuzione immobiliare intentata nei confronti dei sigg.ri e (r.g.e. n. 91/2022). Pt_1 Pt_2
Tale argomento non coglie nel segno.
5.2. Da quanto consta dagli atti, l'esecuzione immobiliare è stata instaurata nei confronti degli odierni opponenti quali terzi datori di ipoteca a garanzia dell'importo mutuato (e relativi accessori), ipoteca espressamente indicata nell'atto di mutuo fondiario a rogito per notar del 6.8.2018 (n. rep. 4.764; n. racc. 3.877) Persona_1
ed afferente a specifici beni immobili di proprietà dei sig.ri e di Parte_2
(art. 4). Parte_1
Ne discende, all'evidenza, la non pertinenza del richiamo alla giurisprudenza in materia di duplicazione dei titoli esecutivi giudiziari (tra cui, seppure non citata da parte opponente, si richiama Cass. civ. n. 21768/2019).
5.3. L'esistenza di un titolo di formazione stragiudiziale (quale il mutuo ipotecario) non impedisce al creditore di munirsi di titolo giudiziale (quale il decreto ingiuntivo).
Infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte, “(i)l creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta
l'ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore (sanzionabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2) e di possibile opposizione da parte del debitore… Del resto sinora questa
Corte ha negato la proponibilità della domanda monitoria soltanto nel caso in cui
l'intimante abbia già ottenuto sentenza di condanna del debitore (cfr. Cass.
7 9695/2009, 15084/2006, 20304/2004, 6525/1997, 873/1974) o disponga di verbale di separazione consensuale dei coniugi omologato dal tribunale (Cass. 9393/1994,
1188/1978)” (in motivazione, Cass. civ., n. 23083/2013).
5.4. In tale ottica alcun valore può attribuirsi, nella presente sede, volta ad una pronuncia di accertamento giudiziale e di condanna sull'entità del credito nei confronti degli ingiunti (anche nella rivestita, e non contestata, qualità di fideiussori) la mera pendenza di una procedura esecutiva immobile instaurata in forza della garanzia ipotecaria né l'eventuale “capienza...rispetto alle somme vantate a credito dall'Istituto” dei beni già oggetto di esecuzione (eventualmente integrabili in forza del disposto dell'art. 7 delle condizioni generali del contratto di mutuo fondiario).
Talché, del tutto avulsa dall'odierno thema decidendum è la richiesta, formulata dagli opponenti in sede di conclusioni, di “accertare la capienza della garanzia costituita da ipoteca da mutuo fondiario, oggetto della procedura esecutiva n. 91/22”, non essendo idonea peraltro ad ottenere il voluto effetto di “revoca” del decreto opposto.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto dell'evidente tardività delle ulteriori contestazioni svolte da parte opponente solo in sede di comparsa conclusionale, s'impone il rigetto della proposta opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo, che dev'essere altresì dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Spese
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 703/2022
(R.G. n. 1603/2022) emesso in favore di parte opposta da codesto Tribunale, che dichiara altresì esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
8 2. condanna gli opponenti, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in €
7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 15/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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