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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 24.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°47017\2024 del ruolo gen.lavoro e vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti L. Rosa e L. Amore Parte_1 in virtù di procura allegata al ricorso
Opponente
E
in persona del Presidente p.t. e s.p.a. in persona CP_1 CP_2 del legale rapp.te p.t. rapp.ti e difesi dall'avv.to P. Tortaro in virtù di procura generale notarile alle liti.
Opposto
NONCHE' in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to I. Carpino in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione.
Opposta
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.12.2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso intimazione di pagamento n.09720249132882755000 notificata il 13.12.2024 eccependo l'omessa notifica dell'avviso di addebito ivi richiamato e l'insussistenza dell'obbligazione contributiva relativa alla gestione commercianti per effetto della cessazione dell'attività lavorativa fin dall'8.5.2012, epoca in cui l'opponente si era trasferito all'estero; ha chiesto di annullare l'avviso opposto, con vittoria di spese. Si è costituito deducendo l'intervenuto sgravio del debito e CP_1 chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.
Si è costituita chiedendo Controparte_3 dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, nel CP_4 merito, rigettare il ricorso, vinte le spese.
Preliminarmente deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo intervenuto in data 4.2.2025 sgravio d'ufficio degli avvisi di addebito indirizzati all'opponente con decorrenza dal 19.7.2016 epoca di chiusura della partita iva della società della quale l'opponente era socio accomandatario.
Le spese sono compensate tra le parti tenuto conto che l'opponente ha omesso di comunicare all' la chiusura della partita iva della CP_1 società della quale era socio accomandatario, nonché la cessazione della propria attività di impresa, anche in epoca anteriore alla chiusura della partita iva della società, per effetto del proprio trasferimento all'estero parimenti non comunicato.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere, compensa tra le parti le spese di giudizio.
Roma 24.3.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 24.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°47017\2024 del ruolo gen.lavoro e vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti L. Rosa e L. Amore Parte_1 in virtù di procura allegata al ricorso
Opponente
E
in persona del Presidente p.t. e s.p.a. in persona CP_1 CP_2 del legale rapp.te p.t. rapp.ti e difesi dall'avv.to P. Tortaro in virtù di procura generale notarile alle liti.
Opposto
NONCHE' in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to I. Carpino in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione.
Opposta
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.12.2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso intimazione di pagamento n.09720249132882755000 notificata il 13.12.2024 eccependo l'omessa notifica dell'avviso di addebito ivi richiamato e l'insussistenza dell'obbligazione contributiva relativa alla gestione commercianti per effetto della cessazione dell'attività lavorativa fin dall'8.5.2012, epoca in cui l'opponente si era trasferito all'estero; ha chiesto di annullare l'avviso opposto, con vittoria di spese. Si è costituito deducendo l'intervenuto sgravio del debito e CP_1 chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.
Si è costituita chiedendo Controparte_3 dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, nel CP_4 merito, rigettare il ricorso, vinte le spese.
Preliminarmente deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo intervenuto in data 4.2.2025 sgravio d'ufficio degli avvisi di addebito indirizzati all'opponente con decorrenza dal 19.7.2016 epoca di chiusura della partita iva della società della quale l'opponente era socio accomandatario.
Le spese sono compensate tra le parti tenuto conto che l'opponente ha omesso di comunicare all' la chiusura della partita iva della CP_1 società della quale era socio accomandatario, nonché la cessazione della propria attività di impresa, anche in epoca anteriore alla chiusura della partita iva della società, per effetto del proprio trasferimento all'estero parimenti non comunicato.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere, compensa tra le parti le spese di giudizio.
Roma 24.3.2025 Il Giudice