TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 6904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6904 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1276/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 02.10.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 1276/2025
TRA c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Squillante Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C. F. , in persona del rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 C.F._2
PA AS e domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20.01.2025 il ricorrente esponeva:
- di essere stato dipendente di ruolo del Comune di , in servizio a tempo pieno (36 ore CP_1 settimanali) dal 01.01.1978 fino al 31.03.2017, ultimo giorno di servizio e di essere stato collocato in quiescenza dal 01.04.2017 per pensionamento, presso il Comando di Polizia Locale (Polizia
Municipale), con qualifica di Agente di P.M.- Istruttore di Vigilanza, ultima categoria di inquadramento C/5 del CCNL per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali
(cd. dipendenti Enti Locali);
- che nel corso del rapporto lavorativo subordinato era stato addetto, nell'ambito del territorio comunale di competenza, ai compiti e servizi di Polizia Stradale a norma degli artt. 11 e 12, lett. e) del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (“Nuovo Codice della Strada”) e di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 5 della L. n. 65 del 7.3.1986 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale), quali: controllo e regolamentazione della viabilità agli incroci sprovvisti di segnalazione semaforica;
controllo dei veicoli in circolazione e in sosta sulle strade per rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada;
servizio svolto sulla linea di mezzeria stradale al fine di consentire lo scorrimento del traffico nelle ore di punta;
servizio viabilità nell'area del Vesuvio (zona montana denominata Ente
Parco, Colle Umberto), caratterizzata da zone impervie, sentieri e vie non asfaltate, comunque adibite alla circolazione di veicoli e soprattutto di autobus;
controlli sui cantieri edili per rilevazioni di eventuali abusi;
controlli effettuati presso la discarica autorizzata “Amendola e Formisano” in località
AS Focone, ubicata in aree sterrate, dove venivano a conferire i rifiuti solidi urbani gli automezzi provenienti da oltre 90 Comuni dell'area Campana;
interventi sul posto, operati sia in servizio ordinario sia in reperibilità notturna, in caso di incidenti stradali e per operazioni di deviazione del traffico, nonché al verificarsi di svariate emergenze, quali sprofondamenti stradali, caduta alberi e danni in genere causati da eventi atmosferici eccezionali, incendi boschivi (in tal caso, in collaborazione con i Vigili del Fuoco), perdita liquidi dai veicoli, etc.;
- che durante lo svolgimento della sua prestazione lavorativa non aveva usufruito di tutti i giorni di ferie maturati negli anni precedenti al pensionamento, per esigenze derivanti soprattutto dalla non ottimale organizzazione del servizio;
- che con lettera assunta al protocollo del convenuto n. 0617962 del 30.03.2017 avanzava formale richiesta di ottenere apposita certificazione attestante il numero dei giorni di recupero riposo e dei giorni di ferie maturati e non usufruiti alla stessa data;
- che il Funzionario del Settore Affari Generali e Pianificazione del Comune di , CP_1 Per_1 riscontrava la detta richiesta con nota del 03.04.2017 ed attestava che dalla consultazione
[...] degli atti di ufficio risultava che a quella data egli “ha maturato e non usufruito: a) di n. 83 giorni di ferie anni precedenti, n. 8 giorni di ferie anno corrente e n. 01 festività soppressa per un totale di n.
92 giorni;
b) n. 14 giorni di festività lavorate e non recuperate come da prospetto allegato”;
- che il datore di lavoro convenuto, quantomeno durante il periodo di lavoro dal 2005 al 31.03.2017, non gli aveva mai comunicato le ferie obbligatorie residue maturate e non godute che gli spettavano, non mettendolo in condizioni di esercitare concretamente il suo diritto alla fruizione delle stesse, né lo aveva invitato formalmente a farlo né lo aveva nel contempo informato, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie fossero ancora idonee ad apportare allo stesso il riposo e il relax cui esse erano volte a contribuire, che la loro mancata fruizione ne avrebbe comportato la perdita al termine del periodo di riferimento;
- che il datore di lavoro violava l'obbligo di curare la tempestiva fruizione dei giorni di ferie violando col suo comportamento le norme (di legge, regolamentari e contrattuali collettive) in materia, in primis l'art. 36 della Costituzione che garantisce l'irrinunciabilità del diritto alle ferie (Cass. n. 1733 del 20.01.2022); - di aver pertanto diritto al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'indennità sostitutiva delle ferie residue maturate fin dall'anno 2005 e non godute al momento della cessazione del rapporto, pari a 91 giorni, nella misura della retribuzione giornaliera per ogni giornata di ferie non godute, ottenuta dividendo per 26 la normale retribuzione che lo stesso percepiva di euro 2.235,86 lordi.
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio il Comune di al fine di sentir: “1) CP_1 dichiarare la nullità di ogni eventuale pattuizione importante transazione e/o rinunzia;
2) accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle 91 giornate di ferie residue obbligatorie di volta in volta maturate nel tempo e non godute, per cause a lui non imputabili, così come risultanti al 31.03.2017, data del suo collocamento a riposo;
3) accertare e dichiarare, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire la relativa indennità sostitutiva a titolo risarcitorio, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede;
4) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in suo favore della complessiva CP_1 somma di € 7.825,09 per le causali ed i titoli innanzi specificati, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo, tenuto conto che trattandosi di somme da corrispondere a titolo di risarcimento danni non si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724; 5) il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%,
CPA ed IVA se dovute, da liquidarsi secondo i parametri stabiliti con D.M. n. 55/2014 così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022”
Si costituiva il che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità e/o Controparte_1 nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, nonché la prescrizione dei crediti vantati;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria e concludeva nel seguente modo: “In via preliminare, accertare la nullità del ricorso e, per l'effetto, dichiararne l'inammissibilità e ciò, per le motivazioni di cui al § 1 della presente memoria;
- In via gradata, ma pur sempre preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione, quanto meno parziale, del diritto all'indennizzo sostitutivo e/o monetizzazione delle ferie del sig. e ciò, per le motivazioni di cui al § 2 della presente memoria;
Pt_1
- In via principale, rigettare il ricorso notificato al di ad istanza del sig. CP_1 CP_1 Pt_1 perché inammissibile, nullo, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, oltre, che non provato per le suesposte causali;
- Nel merito, dichiarare non dovute da parte del CP_1
le somme richieste e ciò, neppure a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;
- Nella
[...] denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, anche parziale, ridurre il quantum debeatur per le motivazioni esposte in narrativa;
- In ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese, degli onorari e dei diritti di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro e alle quali questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale (fra le varie, cfr. sentenza n. 7183/2024 pubbl. il 30/10/2024 dott.ssa Urzini;
sent. n.
901/2025 pubbl. il 04/02/2025 dott.ssa Gabriella Gagliardi)
Il ricorrente insta per il riconoscimento del proprio diritto alla indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi maturati e non goduti all'atto del suo collocamento a riposo;
sostiene di non essere riuscito a godere delle dette ferie a causa di carenze gestionali e organizzative del datore di lavoro.
Va innanzitutto respinta l'eccezione di nullità del ricorso posto che dalla lettura complessiva dello stesso si ricava con chiarezza sia il petitum che la causa petendi dell'azione.
Va rigettata, in quanto infondata, anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
Ed infatti, per come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (ex multis, Cass.
Sez. Lav., n. 20836 dell'11/9/2013, in senso conforme v. Cass. Sez. Lav. n. 19303 del 25/9/2004 e n.
11462 del 9/7/2012), l'indennità sostitutiva delle ferie ha una duplice natura, risarcitoria e retributiva, in quanto idonea, da un lato, a ristorare il pregiudizio arrecato ad un bene della vita perduto (il riposo)
a causa del mancato recupero delle energie fisiche e psichiche, quale diritto insopprimibile, e destinata, dall'altro lato, a remunerare una prestazione che non era dovuta, e, pertanto, il relativo termine di prescrizione è decennale, con decorrenza dalla cessazione del rapporto lavorativo (cfr.
Cass. Ordinanza n. 17643 del 20.06.2023).
Nella fattispecie, dalla documentazione versata agli atti emerge che il ricorrente ha cessato il rapporto lavorativo il 31.03.2017, pertanto non si pone alcuna questione di prescrizione del diritto azionato.
Tanto chiarito e venendo al merito, quanto al tema delle ferie del personale dipendente va richiamato il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), il cui art. 10 dispone: "
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3.
Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione" (art. 10).
In seguito, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in l. n. 135 del 2012, art. 5, co. 8, (come modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, c. 55), ha così stabilito: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni
o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La norma contenuta, appunto, in un testo legislativo dedicato ad un insieme di interventi volti al contenimento della spesa pubblica (cd. spending rewiev) ha codificato un obbligo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (come individuate dalla disposizione) di fruire delle ferie e il divieto assoluto di monetizzazione di quelle eventualmente non fruite in caso di cessazione del rapporto, dovuta anche a mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento dei limiti di età.
La Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità del divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non fruite all'atto della cessazione del rapporto di impiego alle dipendenze della P.A. ha dichiarato tale divieto non contrario ai principi sanciti nella Carta costituzionale agli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, risolvendo questioni che erano state sollevate dal
Giudice remittente con riferimento a tali parametri costituzionali, sotto i profili, rispettivamente, della presunta irragionevolezza di un divieto svincolato da ogni valutazione sull'imputabilità del mancato godimento delle ferie, dell'obbligatorietà del riconoscimento di un ristoro economico in caso di lesione irreversibile del diritto a fruire delle ferie in natura e dell'obbligatorietà della conformazione dell'ordinamento nazionale al diritto UE e, in particolare, alla giurisprudenza comunitaria sull'art.7, comma 2, della direttiva n. 2003/89/CE, che, imponendo di riconoscere una riparazione pecuniaria quando le ferie non siano godute per causa non imputabile al lavoratore, pone l'accento sulla natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
La premessa interpretativa, dalla quale muovevano i dubbi sollevati dal remittente per come ha osservato la Corte costituzionale si sostanziava nel ritenere il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute applicabile anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
Il Giudice delle leggi ha ritenuto il dato letterale e la ratio ispiratrice dell'intervento riformatore rivelatori dell'erroneità di tale presupposto interpretativo.
Dal punto di vista letterale, infatti, il legislatore correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile ad una scelta o comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che, comunque, consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
La finalità della disciplina legislativa, a sua volta, è stata individuata nella riaffermazione della preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro.
La Corte costituzionale ha, poi, richiamato il proprio precedente (sent. n. 286/2013), in cui aveva avuto modo di sottolineare come la disciplina impugnata non sopprimesse la 'tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole'.
Ha, quindi, rilevato i connotati del diritto vivente nella prassi amministrativa e della magistratura contabile, convergenti nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.
La conclusione discendente da tali rilievi è stata indicata, infine, dalla stessa Corte come conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto non necessaria una previsione del contratto collettivo che consacri esplicitamente il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per causa non imputabile al lavoratore.
La Corte di Cassazione, a sua volta, ha affermato che 'Il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 7, comma 2, della Dir. 93/104/CE - poi confluita nella Dir. 2003/88/CE - e ripreso dall'art.
10, comma 2, del D.Lgs. n. 66 del 2003, è finalizzato a garantirne il godimento effettivo che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un'indennità, la cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute. Da ciò discende che l'eccezione al principio prevista nella seconda parte delle predette disposizioni, concernente la inapplicabilità del predetto divieto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro opera nei soli limiti delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione in questione, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti. Ciò, peraltro, non esclude che il lavoratore, sia in corso di rapporto che al momento della sua risoluzione, possa invocare la tutela civilistica e far valere l'inadempimento del datore di lavoro che abbia violato le norme inderogabili sopra richiamate, a condizione, però, che il mancato godimento delle ferie sia derivato da causa imputabile al datore di lavoro'. (Cass. L., Sentenza n. 23697 del 10/10/2017).
Sul punto, quanto alla natura giuridica dell'indennità in questione, la Corte di Cassazione ha affermato che 'dal mancato godimento delle ferie deriva una volta divenuto impossibile per
l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica...' (Cass. sent. n. 2496/2018; Cfr. Cass. sent. n.
13860/2000).
Giova, infine, evidenziare come la Corte di Cassazione - adeguandosi alla giurisprudenza sovranazionale abbia recentemente assunto una posizione di maggior rigore nei confronti di parte datoriale, onerata ad una serie di più penetranti adempimenti.
Più in particolare, la Suprema Corte ha ribadito che 'l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, conv. con modif. in L. n. 135 del 2012) conforme al diritto dell'Unione' comporta che:
'a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo, sul punto, darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass.
n.15652/2018;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato' (Cass. ord. n. 23153/2022; Cass. sent. n. 21780/2022).
Il lavoratore non può, quindi, perdere il diritto all'indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore lo abbia effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata. Sul tema, dispiega decisiva influenza la normativa eurounitaria e, in particolare, la recente pronuncia della
Corte di Giustizia del 6 novembre 2018, secondo la quale 'l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto'.
La Cassazione ha, quindi, richiamato i tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale individuati dalla Corte di Giustizia, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti:
a) nella necessità che il lavoratore sia invitato 'se necessario formalmente' a fruire delle ferie e 'nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile ... se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento' (punto 45);
b) nella necessità di 'evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore' (punto 43);
c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro...sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore 'non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto', precisando che 'può essere che, rispetto ad un dirigente, per la normale posizione di minor debolezza e maggiore conoscenza dei dati giuridici, le predette condizioni possano trovare in concreto applicazioni di minor rigore, sotto il profilo dell'intensità informativa o del grado di diligenza richiesta al datore di lavoro, ma certamente essi permangono a governare l'istituto dell'attribuzione, perdita o monetizzazione delle ferie'.
Tale lettura della Corte di Giustizia si coordina con l'orientamento interpretativo della Corte
Costituzionale che con la sentenza 6 maggio 2016, n. 95 ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità organizzativa del datore di lavoro", nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993,
n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi 'senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso ... da .... causa non imputabile al lavoratore', tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati. (Cass. sent. n. 18140/2022).
La Corte ha, quindi, concluso affermando che 'l'assetto sostanziale della fattispecie, secondo
l'indirizzo della Corte di Giustizia, deve muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero i rapporti tra quell'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto infine con una regola ultima di giudizio, individuata sempre dalla Corte di
Giustizia, che, nei casi incerti, pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore' (Cass. sent. n. 18140/2022).
Nella recente ordinanza della Cassazione civile del 06/10/2022 n. 29113, i Giudici hanno osservato che “neppure possono rinvenirsi profili ostativi alla monetizzazione nel disposto del D.Lgs. Part n. 66 del 2003, art. 10, comma 1, richiamato nelle difese della , secondo cui il periodo feriale minimo di quattro settimane "va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione"; 10. la norma va intesa infatti, in ragione del quadro interpretativo di cui sopra, come regola di disciplina delle modalità ordinarie di fruizione minima delle ferie maturate in un certo anno, senza interferenze con il diritto alla monetizzazione, alla fine del rapporto, delle ferie non godute, qualora il datore di lavoro non adempia agli oneri probatori a suo carico quali sopra delineati. 11. la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi "soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato" (Cass. 21780/2022)”.
Infine, occorre tener conto della decisione della Corte giustizia UE sez. I, 18/01/2024, n.218, nella causa C-218/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'articolo
267 TFUE, proposta dal Tribunale di Lecce (Italia). I giudici europei, investiti dell'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre
2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), nonché dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), hanno richiamato il diritto dell'Unione e quindi il considerando 4 della direttiva 2003/88 secondo cui «Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico» e l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», il quale dispone:«
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro»; hanno altresì richiamato il diritto italiano e specificamente l'articolo 36, comma 3, della
Costituzione italiana, l'art.6 L'articolo 2109 commi 1 e 2 el Codice civile, rubricato «Periodo di riposo» e l'articolo 5 del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 e, riassunto il caso in esame riguardante un impiegato comunale cessato dal servizio per dimissioni volontarie, con 79 giorni di ferie annuali retribuite tra il 2013 e il 2016 e non godute, hanno preso posizione sulla questione pregiudiziale articolata in due punti, se l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà. La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-
Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 19 e giurisprudenza citata); che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 riflette e concretizza il diritto fondamentale a un periodo annuale di ferie retribuite sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della
Carta (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto
25 e giurisprudenza citata); che spetta agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene (sentenza del 22 settembre 2022, LB (Prescrizione del diritto alle ferie annuali retribuite), C-120/21, EU:C:2022:718, punto 24 e giurisprudenza citata, osserva che questi ultimi devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 27 e giurisprudenza citata); che tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata); che quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile, ha enucleato il caso in cui è legittima anche per l'Unione
Europea, la perdita del diritto all'indennità finanziaria, ricorrente nell'ipotesi in cui “il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse” dal momento che “l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, zur Förderung der Wissenschaften, C- Controparte_2
684/16, EU:C:2018:874, punto 56).
Nella sentenza della Corte di Giustizia è detto: “49. a tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46). 50. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_3
, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55). 52 Alla luce di tutte le considerazioni
[...] che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 7 della direttiva
2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.
Ebbene, facendo applicazione dei predetti principi, occorre, anzitutto, evidenziare che nel caso di specie il ricorrente cessava dal servizio per collocamento a riposo per raggiungimento dell'età anagrafica ( 1.04.2017) e, pertanto, il suo caso rientra tra quelli nei quali è astrattamente possibile (e, ciò, richiede la norma del 2012) una programmazione della fruizione dei giorni di ferie prima della interruzione del rapporto.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso concreto sottoposto all'esame del giudicante, risulta assolutamente carente la prova dell'assolvimento da parte del Comune di dell'onere di CP_1 sollecitare il godimento delle ferie da parte del lavoratore e di responsabilizzare il medesimo circa le conseguenze della loro mancata fruizione ( cfr. atti), essendo presente in atti solo una missiva del Comune di del 03.04.2017 che comunica al ricorrente i giorni di ferie residue, su CP_1 sollecitazione dello stesso ricorrente che aveva effettuato una richiesta in tal senso in data 30.03.2017, ma non vi è prova di alcun documento con il quale il Comune di invitava il lavoratore ad CP_1 usufruire delle ferie residue durante il rapporto di lavoro ( cfr. atti).
Invero, l'Ente convenuto non ha allegato, prima ancora che provato, di aver agito in modo da assicurare la effettiva fruizione da parte del dipendente del monte ferie accumulato prima della cessazione del suo rapporto di lavoro con il pensionamento (avvenuto dal 01.04.2017), essendosi limitato a fornire generiche deduzioni che, per le ragioni innanzi esposte, non sono idonee a dimostrare il corretto e adeguato assolvimento degli obblighi organizzativi datoriali.
Tali difetti di allegazione sono ridondati nella inutilità delle richieste di istruttoria orale formulate dal non essendovi istanze di confronto volte a lumeggiare gli aspetti fattuali della res CP_1 controversa utili (recte indispensabili) alla decisione. Del resto, il Comune di ben poteva CP_1 dimostrare, in via documentale, di essersi tempestivamente e diligentemente attivato per porre il ricorrente nelle condizioni di fruire delle ferie o, quantomeno, per informarlo circa il monte ferie maturato e le conseguenze negative legate al loro mancato godimento durante il corso del rapporto lavorativo, onde evitare che esse si accumulassero in un numero così elevato.
In definitiva, dunque, l' è responsabile del mancato integrale godimento delle ferie CP_4 maturate dal lavoratore, dovendosi ritenere che esso, a fronte di un così rilevante accumulo di giorni arretrati, non abbia provveduto ad assicurare al dipendente l'effettivo godimento delle ferie nel tempo maturate, né ad avvertirlo delle conseguenze di una così protratta mancata fruizione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti tutti per la liquidazione in favore di del trattamento Parte_1 economico rivendicato in luogo delle ferie da maturate e non godute.
Quanto alla quantificazione del dovuto, il ricorrente ha conteggiato 91 giornate di ferie residue obbligatorie di volta in volta maturate nel tempo e non godute, per cause a lui non imputabili, così come risultanti al 31.03.2017, richiamandosi alla attestazione rilasciata dall'ufficio del personale del
Comune con nota del 03.042017 prot. n. 18511 (cfr. atti).
Entro tali limiti, pertanto, va accolta la domanda.
Deve pertanto emettersi condanna del al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 indennità sostitutiva delle ferie non godute, nella misura indicata in dispositivo. Sul credito maturano i soli interessi in ragione dell'art. 22 co.36 L 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare Controparte_1 in favore di la somma di Euro € 7.825,09 per ferie non godute, oltre interessi legali come Parte_1 indicato in parte motiva fino al saldo;
2. condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.695,00 oltre spese generali, oltre IVA e CPA.
Si comunichi.
Napoli, il 02.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 02.10.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 1276/2025
TRA c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Squillante Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C. F. , in persona del rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 C.F._2
PA AS e domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20.01.2025 il ricorrente esponeva:
- di essere stato dipendente di ruolo del Comune di , in servizio a tempo pieno (36 ore CP_1 settimanali) dal 01.01.1978 fino al 31.03.2017, ultimo giorno di servizio e di essere stato collocato in quiescenza dal 01.04.2017 per pensionamento, presso il Comando di Polizia Locale (Polizia
Municipale), con qualifica di Agente di P.M.- Istruttore di Vigilanza, ultima categoria di inquadramento C/5 del CCNL per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali
(cd. dipendenti Enti Locali);
- che nel corso del rapporto lavorativo subordinato era stato addetto, nell'ambito del territorio comunale di competenza, ai compiti e servizi di Polizia Stradale a norma degli artt. 11 e 12, lett. e) del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (“Nuovo Codice della Strada”) e di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 5 della L. n. 65 del 7.3.1986 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale), quali: controllo e regolamentazione della viabilità agli incroci sprovvisti di segnalazione semaforica;
controllo dei veicoli in circolazione e in sosta sulle strade per rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada;
servizio svolto sulla linea di mezzeria stradale al fine di consentire lo scorrimento del traffico nelle ore di punta;
servizio viabilità nell'area del Vesuvio (zona montana denominata Ente
Parco, Colle Umberto), caratterizzata da zone impervie, sentieri e vie non asfaltate, comunque adibite alla circolazione di veicoli e soprattutto di autobus;
controlli sui cantieri edili per rilevazioni di eventuali abusi;
controlli effettuati presso la discarica autorizzata “Amendola e Formisano” in località
AS Focone, ubicata in aree sterrate, dove venivano a conferire i rifiuti solidi urbani gli automezzi provenienti da oltre 90 Comuni dell'area Campana;
interventi sul posto, operati sia in servizio ordinario sia in reperibilità notturna, in caso di incidenti stradali e per operazioni di deviazione del traffico, nonché al verificarsi di svariate emergenze, quali sprofondamenti stradali, caduta alberi e danni in genere causati da eventi atmosferici eccezionali, incendi boschivi (in tal caso, in collaborazione con i Vigili del Fuoco), perdita liquidi dai veicoli, etc.;
- che durante lo svolgimento della sua prestazione lavorativa non aveva usufruito di tutti i giorni di ferie maturati negli anni precedenti al pensionamento, per esigenze derivanti soprattutto dalla non ottimale organizzazione del servizio;
- che con lettera assunta al protocollo del convenuto n. 0617962 del 30.03.2017 avanzava formale richiesta di ottenere apposita certificazione attestante il numero dei giorni di recupero riposo e dei giorni di ferie maturati e non usufruiti alla stessa data;
- che il Funzionario del Settore Affari Generali e Pianificazione del Comune di , CP_1 Per_1 riscontrava la detta richiesta con nota del 03.04.2017 ed attestava che dalla consultazione
[...] degli atti di ufficio risultava che a quella data egli “ha maturato e non usufruito: a) di n. 83 giorni di ferie anni precedenti, n. 8 giorni di ferie anno corrente e n. 01 festività soppressa per un totale di n.
92 giorni;
b) n. 14 giorni di festività lavorate e non recuperate come da prospetto allegato”;
- che il datore di lavoro convenuto, quantomeno durante il periodo di lavoro dal 2005 al 31.03.2017, non gli aveva mai comunicato le ferie obbligatorie residue maturate e non godute che gli spettavano, non mettendolo in condizioni di esercitare concretamente il suo diritto alla fruizione delle stesse, né lo aveva invitato formalmente a farlo né lo aveva nel contempo informato, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie fossero ancora idonee ad apportare allo stesso il riposo e il relax cui esse erano volte a contribuire, che la loro mancata fruizione ne avrebbe comportato la perdita al termine del periodo di riferimento;
- che il datore di lavoro violava l'obbligo di curare la tempestiva fruizione dei giorni di ferie violando col suo comportamento le norme (di legge, regolamentari e contrattuali collettive) in materia, in primis l'art. 36 della Costituzione che garantisce l'irrinunciabilità del diritto alle ferie (Cass. n. 1733 del 20.01.2022); - di aver pertanto diritto al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'indennità sostitutiva delle ferie residue maturate fin dall'anno 2005 e non godute al momento della cessazione del rapporto, pari a 91 giorni, nella misura della retribuzione giornaliera per ogni giornata di ferie non godute, ottenuta dividendo per 26 la normale retribuzione che lo stesso percepiva di euro 2.235,86 lordi.
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio il Comune di al fine di sentir: “1) CP_1 dichiarare la nullità di ogni eventuale pattuizione importante transazione e/o rinunzia;
2) accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle 91 giornate di ferie residue obbligatorie di volta in volta maturate nel tempo e non godute, per cause a lui non imputabili, così come risultanti al 31.03.2017, data del suo collocamento a riposo;
3) accertare e dichiarare, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire la relativa indennità sostitutiva a titolo risarcitorio, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede;
4) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in suo favore della complessiva CP_1 somma di € 7.825,09 per le causali ed i titoli innanzi specificati, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo, tenuto conto che trattandosi di somme da corrispondere a titolo di risarcimento danni non si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724; 5) il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%,
CPA ed IVA se dovute, da liquidarsi secondo i parametri stabiliti con D.M. n. 55/2014 così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022”
Si costituiva il che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità e/o Controparte_1 nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, nonché la prescrizione dei crediti vantati;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria e concludeva nel seguente modo: “In via preliminare, accertare la nullità del ricorso e, per l'effetto, dichiararne l'inammissibilità e ciò, per le motivazioni di cui al § 1 della presente memoria;
- In via gradata, ma pur sempre preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione, quanto meno parziale, del diritto all'indennizzo sostitutivo e/o monetizzazione delle ferie del sig. e ciò, per le motivazioni di cui al § 2 della presente memoria;
Pt_1
- In via principale, rigettare il ricorso notificato al di ad istanza del sig. CP_1 CP_1 Pt_1 perché inammissibile, nullo, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, oltre, che non provato per le suesposte causali;
- Nel merito, dichiarare non dovute da parte del CP_1
le somme richieste e ciò, neppure a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;
- Nella
[...] denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, anche parziale, ridurre il quantum debeatur per le motivazioni esposte in narrativa;
- In ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese, degli onorari e dei diritti di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro e alle quali questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale (fra le varie, cfr. sentenza n. 7183/2024 pubbl. il 30/10/2024 dott.ssa Urzini;
sent. n.
901/2025 pubbl. il 04/02/2025 dott.ssa Gabriella Gagliardi)
Il ricorrente insta per il riconoscimento del proprio diritto alla indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi maturati e non goduti all'atto del suo collocamento a riposo;
sostiene di non essere riuscito a godere delle dette ferie a causa di carenze gestionali e organizzative del datore di lavoro.
Va innanzitutto respinta l'eccezione di nullità del ricorso posto che dalla lettura complessiva dello stesso si ricava con chiarezza sia il petitum che la causa petendi dell'azione.
Va rigettata, in quanto infondata, anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
Ed infatti, per come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (ex multis, Cass.
Sez. Lav., n. 20836 dell'11/9/2013, in senso conforme v. Cass. Sez. Lav. n. 19303 del 25/9/2004 e n.
11462 del 9/7/2012), l'indennità sostitutiva delle ferie ha una duplice natura, risarcitoria e retributiva, in quanto idonea, da un lato, a ristorare il pregiudizio arrecato ad un bene della vita perduto (il riposo)
a causa del mancato recupero delle energie fisiche e psichiche, quale diritto insopprimibile, e destinata, dall'altro lato, a remunerare una prestazione che non era dovuta, e, pertanto, il relativo termine di prescrizione è decennale, con decorrenza dalla cessazione del rapporto lavorativo (cfr.
Cass. Ordinanza n. 17643 del 20.06.2023).
Nella fattispecie, dalla documentazione versata agli atti emerge che il ricorrente ha cessato il rapporto lavorativo il 31.03.2017, pertanto non si pone alcuna questione di prescrizione del diritto azionato.
Tanto chiarito e venendo al merito, quanto al tema delle ferie del personale dipendente va richiamato il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), il cui art. 10 dispone: "
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3.
Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione" (art. 10).
In seguito, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in l. n. 135 del 2012, art. 5, co. 8, (come modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, c. 55), ha così stabilito: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni
o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La norma contenuta, appunto, in un testo legislativo dedicato ad un insieme di interventi volti al contenimento della spesa pubblica (cd. spending rewiev) ha codificato un obbligo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (come individuate dalla disposizione) di fruire delle ferie e il divieto assoluto di monetizzazione di quelle eventualmente non fruite in caso di cessazione del rapporto, dovuta anche a mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento dei limiti di età.
La Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità del divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non fruite all'atto della cessazione del rapporto di impiego alle dipendenze della P.A. ha dichiarato tale divieto non contrario ai principi sanciti nella Carta costituzionale agli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, risolvendo questioni che erano state sollevate dal
Giudice remittente con riferimento a tali parametri costituzionali, sotto i profili, rispettivamente, della presunta irragionevolezza di un divieto svincolato da ogni valutazione sull'imputabilità del mancato godimento delle ferie, dell'obbligatorietà del riconoscimento di un ristoro economico in caso di lesione irreversibile del diritto a fruire delle ferie in natura e dell'obbligatorietà della conformazione dell'ordinamento nazionale al diritto UE e, in particolare, alla giurisprudenza comunitaria sull'art.7, comma 2, della direttiva n. 2003/89/CE, che, imponendo di riconoscere una riparazione pecuniaria quando le ferie non siano godute per causa non imputabile al lavoratore, pone l'accento sulla natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
La premessa interpretativa, dalla quale muovevano i dubbi sollevati dal remittente per come ha osservato la Corte costituzionale si sostanziava nel ritenere il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute applicabile anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
Il Giudice delle leggi ha ritenuto il dato letterale e la ratio ispiratrice dell'intervento riformatore rivelatori dell'erroneità di tale presupposto interpretativo.
Dal punto di vista letterale, infatti, il legislatore correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile ad una scelta o comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che, comunque, consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
La finalità della disciplina legislativa, a sua volta, è stata individuata nella riaffermazione della preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro.
La Corte costituzionale ha, poi, richiamato il proprio precedente (sent. n. 286/2013), in cui aveva avuto modo di sottolineare come la disciplina impugnata non sopprimesse la 'tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole'.
Ha, quindi, rilevato i connotati del diritto vivente nella prassi amministrativa e della magistratura contabile, convergenti nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.
La conclusione discendente da tali rilievi è stata indicata, infine, dalla stessa Corte come conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto non necessaria una previsione del contratto collettivo che consacri esplicitamente il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per causa non imputabile al lavoratore.
La Corte di Cassazione, a sua volta, ha affermato che 'Il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 7, comma 2, della Dir. 93/104/CE - poi confluita nella Dir. 2003/88/CE - e ripreso dall'art.
10, comma 2, del D.Lgs. n. 66 del 2003, è finalizzato a garantirne il godimento effettivo che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un'indennità, la cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute. Da ciò discende che l'eccezione al principio prevista nella seconda parte delle predette disposizioni, concernente la inapplicabilità del predetto divieto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro opera nei soli limiti delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione in questione, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti. Ciò, peraltro, non esclude che il lavoratore, sia in corso di rapporto che al momento della sua risoluzione, possa invocare la tutela civilistica e far valere l'inadempimento del datore di lavoro che abbia violato le norme inderogabili sopra richiamate, a condizione, però, che il mancato godimento delle ferie sia derivato da causa imputabile al datore di lavoro'. (Cass. L., Sentenza n. 23697 del 10/10/2017).
Sul punto, quanto alla natura giuridica dell'indennità in questione, la Corte di Cassazione ha affermato che 'dal mancato godimento delle ferie deriva una volta divenuto impossibile per
l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica...' (Cass. sent. n. 2496/2018; Cfr. Cass. sent. n.
13860/2000).
Giova, infine, evidenziare come la Corte di Cassazione - adeguandosi alla giurisprudenza sovranazionale abbia recentemente assunto una posizione di maggior rigore nei confronti di parte datoriale, onerata ad una serie di più penetranti adempimenti.
Più in particolare, la Suprema Corte ha ribadito che 'l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, conv. con modif. in L. n. 135 del 2012) conforme al diritto dell'Unione' comporta che:
'a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo, sul punto, darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass.
n.15652/2018;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato' (Cass. ord. n. 23153/2022; Cass. sent. n. 21780/2022).
Il lavoratore non può, quindi, perdere il diritto all'indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore lo abbia effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata. Sul tema, dispiega decisiva influenza la normativa eurounitaria e, in particolare, la recente pronuncia della
Corte di Giustizia del 6 novembre 2018, secondo la quale 'l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto'.
La Cassazione ha, quindi, richiamato i tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale individuati dalla Corte di Giustizia, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti:
a) nella necessità che il lavoratore sia invitato 'se necessario formalmente' a fruire delle ferie e 'nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile ... se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento' (punto 45);
b) nella necessità di 'evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore' (punto 43);
c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro...sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore 'non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto', precisando che 'può essere che, rispetto ad un dirigente, per la normale posizione di minor debolezza e maggiore conoscenza dei dati giuridici, le predette condizioni possano trovare in concreto applicazioni di minor rigore, sotto il profilo dell'intensità informativa o del grado di diligenza richiesta al datore di lavoro, ma certamente essi permangono a governare l'istituto dell'attribuzione, perdita o monetizzazione delle ferie'.
Tale lettura della Corte di Giustizia si coordina con l'orientamento interpretativo della Corte
Costituzionale che con la sentenza 6 maggio 2016, n. 95 ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità organizzativa del datore di lavoro", nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993,
n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi 'senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso ... da .... causa non imputabile al lavoratore', tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati. (Cass. sent. n. 18140/2022).
La Corte ha, quindi, concluso affermando che 'l'assetto sostanziale della fattispecie, secondo
l'indirizzo della Corte di Giustizia, deve muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero i rapporti tra quell'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto infine con una regola ultima di giudizio, individuata sempre dalla Corte di
Giustizia, che, nei casi incerti, pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore' (Cass. sent. n. 18140/2022).
Nella recente ordinanza della Cassazione civile del 06/10/2022 n. 29113, i Giudici hanno osservato che “neppure possono rinvenirsi profili ostativi alla monetizzazione nel disposto del D.Lgs. Part n. 66 del 2003, art. 10, comma 1, richiamato nelle difese della , secondo cui il periodo feriale minimo di quattro settimane "va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione"; 10. la norma va intesa infatti, in ragione del quadro interpretativo di cui sopra, come regola di disciplina delle modalità ordinarie di fruizione minima delle ferie maturate in un certo anno, senza interferenze con il diritto alla monetizzazione, alla fine del rapporto, delle ferie non godute, qualora il datore di lavoro non adempia agli oneri probatori a suo carico quali sopra delineati. 11. la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi "soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato" (Cass. 21780/2022)”.
Infine, occorre tener conto della decisione della Corte giustizia UE sez. I, 18/01/2024, n.218, nella causa C-218/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'articolo
267 TFUE, proposta dal Tribunale di Lecce (Italia). I giudici europei, investiti dell'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre
2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), nonché dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), hanno richiamato il diritto dell'Unione e quindi il considerando 4 della direttiva 2003/88 secondo cui «Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico» e l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», il quale dispone:«
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro»; hanno altresì richiamato il diritto italiano e specificamente l'articolo 36, comma 3, della
Costituzione italiana, l'art.6 L'articolo 2109 commi 1 e 2 el Codice civile, rubricato «Periodo di riposo» e l'articolo 5 del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 e, riassunto il caso in esame riguardante un impiegato comunale cessato dal servizio per dimissioni volontarie, con 79 giorni di ferie annuali retribuite tra il 2013 e il 2016 e non godute, hanno preso posizione sulla questione pregiudiziale articolata in due punti, se l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà. La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-
Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 19 e giurisprudenza citata); che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 riflette e concretizza il diritto fondamentale a un periodo annuale di ferie retribuite sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della
Carta (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto
25 e giurisprudenza citata); che spetta agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene (sentenza del 22 settembre 2022, LB (Prescrizione del diritto alle ferie annuali retribuite), C-120/21, EU:C:2022:718, punto 24 e giurisprudenza citata, osserva che questi ultimi devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 27 e giurisprudenza citata); che tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata); che quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile, ha enucleato il caso in cui è legittima anche per l'Unione
Europea, la perdita del diritto all'indennità finanziaria, ricorrente nell'ipotesi in cui “il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse” dal momento che “l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, zur Förderung der Wissenschaften, C- Controparte_2
684/16, EU:C:2018:874, punto 56).
Nella sentenza della Corte di Giustizia è detto: “49. a tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46). 50. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_3
, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55). 52 Alla luce di tutte le considerazioni
[...] che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 7 della direttiva
2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.
Ebbene, facendo applicazione dei predetti principi, occorre, anzitutto, evidenziare che nel caso di specie il ricorrente cessava dal servizio per collocamento a riposo per raggiungimento dell'età anagrafica ( 1.04.2017) e, pertanto, il suo caso rientra tra quelli nei quali è astrattamente possibile (e, ciò, richiede la norma del 2012) una programmazione della fruizione dei giorni di ferie prima della interruzione del rapporto.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso concreto sottoposto all'esame del giudicante, risulta assolutamente carente la prova dell'assolvimento da parte del Comune di dell'onere di CP_1 sollecitare il godimento delle ferie da parte del lavoratore e di responsabilizzare il medesimo circa le conseguenze della loro mancata fruizione ( cfr. atti), essendo presente in atti solo una missiva del Comune di del 03.04.2017 che comunica al ricorrente i giorni di ferie residue, su CP_1 sollecitazione dello stesso ricorrente che aveva effettuato una richiesta in tal senso in data 30.03.2017, ma non vi è prova di alcun documento con il quale il Comune di invitava il lavoratore ad CP_1 usufruire delle ferie residue durante il rapporto di lavoro ( cfr. atti).
Invero, l'Ente convenuto non ha allegato, prima ancora che provato, di aver agito in modo da assicurare la effettiva fruizione da parte del dipendente del monte ferie accumulato prima della cessazione del suo rapporto di lavoro con il pensionamento (avvenuto dal 01.04.2017), essendosi limitato a fornire generiche deduzioni che, per le ragioni innanzi esposte, non sono idonee a dimostrare il corretto e adeguato assolvimento degli obblighi organizzativi datoriali.
Tali difetti di allegazione sono ridondati nella inutilità delle richieste di istruttoria orale formulate dal non essendovi istanze di confronto volte a lumeggiare gli aspetti fattuali della res CP_1 controversa utili (recte indispensabili) alla decisione. Del resto, il Comune di ben poteva CP_1 dimostrare, in via documentale, di essersi tempestivamente e diligentemente attivato per porre il ricorrente nelle condizioni di fruire delle ferie o, quantomeno, per informarlo circa il monte ferie maturato e le conseguenze negative legate al loro mancato godimento durante il corso del rapporto lavorativo, onde evitare che esse si accumulassero in un numero così elevato.
In definitiva, dunque, l' è responsabile del mancato integrale godimento delle ferie CP_4 maturate dal lavoratore, dovendosi ritenere che esso, a fronte di un così rilevante accumulo di giorni arretrati, non abbia provveduto ad assicurare al dipendente l'effettivo godimento delle ferie nel tempo maturate, né ad avvertirlo delle conseguenze di una così protratta mancata fruizione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti tutti per la liquidazione in favore di del trattamento Parte_1 economico rivendicato in luogo delle ferie da maturate e non godute.
Quanto alla quantificazione del dovuto, il ricorrente ha conteggiato 91 giornate di ferie residue obbligatorie di volta in volta maturate nel tempo e non godute, per cause a lui non imputabili, così come risultanti al 31.03.2017, richiamandosi alla attestazione rilasciata dall'ufficio del personale del
Comune con nota del 03.042017 prot. n. 18511 (cfr. atti).
Entro tali limiti, pertanto, va accolta la domanda.
Deve pertanto emettersi condanna del al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 indennità sostitutiva delle ferie non godute, nella misura indicata in dispositivo. Sul credito maturano i soli interessi in ragione dell'art. 22 co.36 L 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare Controparte_1 in favore di la somma di Euro € 7.825,09 per ferie non godute, oltre interessi legali come Parte_1 indicato in parte motiva fino al saldo;
2. condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.695,00 oltre spese generali, oltre IVA e CPA.
Si comunichi.
Napoli, il 02.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia