TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/12/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO
Retribuzione pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 7072/2021 R.G. N. 7072/21
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 12.12.2025, avente ad CRONOLOGICO
N. _______________ oggetto: “Retribuzione”;
e vertente tra
[...]
Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti C. Bifano e A.
[...] n. 179/2025 R.B. Lav.
Goglia del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno,
Discusso nel termine del 12.12.2025 Via dei Principati, n. 78; con scambio di note scritte
Ricorrente ex art. 127 ter cpc e
in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa Deposito minuta CP_1
dall'avv. A. Bisogno del Foro di Salerno in virtù di mandato _________________
allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cava dei Tirreni (Sa), Via P. Atenolfi, n. 33;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 7072/21 R.G. Corvino c/o pag. 1 CP_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 12.12.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 17.12.2021 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva che aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal giorno
17.01.2015 al giorno 06.02.2019, con contratto di lavoro subordinato part time a tempo indeterminato, con la qualifica di commessa livello 4 e mansioni di commessa al banco;
nonché dal giorno 28.01.2020 al giorno
04.08.2020, con contratto di lavoro subordinato full time a tempo determinato, con la qualifica di commessa livello 6 e mansioni di commessa al banco;
occupandosi in particolare della vendita al banco di salumi, dell'allestimento degli scaffali e della gestione della cassa;
che, pertanto, era rimasta creditrice delle differenze retributive maturate e, quindi, chiedeva di condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari ad euro 83.318,10, oltre accessori di legge, , con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dei difensori antistatari.
In particolare, la parte ricorrente evidenziava, nella parte del ricorso relativa allo svolgimento dei fatti di causa, quanto segue: “1. che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società (P.I. ), con sede legale in Amalfi (SA) CP_1 P.IVA_1
alla Piazza dei Dogi Snc
2. che la sig.ra ha svolto in favore della resistente, nel Parte_1
periodo dal 17/01/2015 al 06/02/2019, con contratto di lavoro subordinato part – time a tempo indeterminato con la qualifica di
Giudizio n. 7072/21 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 CP_1 “commessa” – Livello 4 – le mansioni di “commessa al banco” e dal
28/01/2020 al 04/08/2020 con contratto di lavoro subordinato full time a tempo determinato con la qualifica di commessa – Livello 6, le mansioni di "commessa al banco”, presso la sede di lavoro della resistente sita in
Amalfi (SA) alla Piazza Santo Spirito. In particolare, si occupava della vendita al banco salumi, dell'allestimento degli scaffali, nonché della gestione della cassa;
3. che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze della Parte_1
resistente, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in modo continuativo per il periodo dal 17/01/2015 al 06/02/2019 e dal
28/01/2020 al 04/08/2020, con contratto di lavoro subordinato full time a tempo determinato, prestando la propria attività lavorativa e rispettando il seguente orario di lavoro: dal mese di gennaio 2015 al mese di dicembre 2016, nel periodo invernale, dal lunedì al sabato, dalle ore dalle ore 07:30 alle ore 14:00 e per due pomeriggi a settimana dalle ore 16:30 alle ore 20:30; mentre nel periodo estivo ( luglio – agosto – settembre) dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:00 alle ore 13:00. Ed ancora, la sig.ra ha lavorato alle dipendenze della resistente Pt_1
dal mese di gennaio 2017 al 06 febbraio 2019 prestando la propria attività lavorativa il lunedì, il martedì, il venerdì ed il sabato dalle ore
07:30 alle ore 14:00 e dalle 16:30 alle ore 20:30, ed il giovedì dalle ore
07:30 alle ore 14:00. In particolare, nel periodo invernale la ricorrente effettuava riposo il mercoledì, il giovedì pomeriggio e la domenica, mentre nel periodo estivo, il mercoledì e due domeniche al mese. Infine, per il secondo periodo di lavoro (28/01/2020 – 04/08/2020) la sig.ra ha lavorato alle dipendenze della resistente tutti i giorni Parte_1
dalle ore 07:30 alle ore 14:00 ed un solo giorno a settimana (venerdì), dalle ore 07:30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:30.
4. che la ricorrente, osservando l'orario di lavoro sopra richiamato, per il periodo 17/01/2015 al 31/12/2016 ha svolto lavoro straordinario per sette ore settimanali, ed in più nei periodi estivi dei mesi di luglio,
Giudizio n. 7072/21 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_1 agosto e settembre ha svolto lavoro straordinario settimanalmente per
23 ore;
dal 01/01/2017 al 06/02/2019 ha svolto lavoro straordinario per diciannove ore settimanali, mentre nei periodi estivi dei mesi di luglio, agosto e settembre ha svolto lavoro straordinario per 13 ore settimanali.
Ed ancora, dal 28/01/2020 al 04/08/2020 ha svolto lavoro straordinario per 3 ore settimanali;
5. che l'orario di lavoro suddetto, osservato dalla sig.ra , veniva Pt_1
stabilito dal 17/01/2015 al 06/02/2019 dal sig. , quale Parte_2
rappresentante della società resistente e dal 28/01/2020 al 04/08/2020 dal socio della società resistente sig. ; CP_2
6. che per le mansioni suddette la ricorrente va inquadrata con la qualifica e mansione di “commessa” – Livello 4 – di cui al CCNL per i dipendenti del “Commercio - Confcommercio" (doc. n.3);
7. che le direttive alla ricorrente, durante gli interi periodi di lavoro alle dipendenze della resistente, venivano impartite dal 17/01/2015 al
06/02/2019 dal sig. quale rappresentante della società Parte_2
resistente e dal 28/01/2020 al 04/08/2020 dal socio della società resistente sig. i quali procedevano anche al controllo CP_2
dell'osservanza delle stesse da parte della sig.ra ; Parte_1
8. che la sede di lavoro della ricorrente, è stata la sede della resistente in Amalfi (SA) alla Piazza Spirito Santo;
9. che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze della società Parte_1
e per tutti i periodi di lavoro, vale a dire, dal 17/01/2015 al CP_1
06/02/2019 e dal 28/01/2020 al 04/08/2020 non ha percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto;
10. che, per tutti i periodi di lavoro alle dipendenze della società resistente, vale a dire, dal 17/01/2015 al 06/02/2019 e dal 28/01/2020 al
04/08/2020, la sig.ra ha percepito la somma complessiva Parte_1
pari ad € 62.251,42, come da buste paga allegate agli atti del giudizio
(doc. n.2);
11. che a titolo di minimo contrattuale (indennità di contingenza+ terzo
Giudizio n. 7072/21 R.G. Corvino c/o pag. 4 CP_1 elemento retributivo) ha diritto ad una differenza pari ad € 32.302,98, come da conteggi allegati agli atti del presente giudizio (doc. n.4);
12. che a titolo di lavoro domenicale (30%) ha diritto ad una differenza pari ad € 4.895,45, come da conteggi allegati agli atti del presente giudizio (doc. n.4);
13 che a titolo di lavoro festivo (30%) ha diritto ad una differenza pari ad € 386,92, come da conteggi allegati agli atti del presente giudizio
(doc. n.4);
14 che a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità ha diritto ad una differenza complessiva di euro € 10.523,00, sempre come da conteggi allegati agli atti del presente ricorso (doc. n.4);
15 che la ricorrente ha svolto, per il periodo dal 17/01/2015 al
31/12/2016, sette ore settimanali di straordinario, ed in più nei periodi estivi dei mesi di luglio, agosto e settembre ha svolto lavoro straordinario settimanalmente per 23 ore;
dal 01/01/2017 al 06/02/2019 ha svolto lavoro straordinario per diciannove ore settimanali, mentre nei periodi estivi dei mesi di luglio, agosto e settembre ha svolto lavoro straordinario per 13 ore settimanali. Ed ancora, dal 28/01/2020 al
04/08/2020 ha svolto lavoro straordinario per 3 ore settimanali.
Pertanto, a titolo di lavoro straordinario diurno (15%) ha diritto ad una differenza pari ad euro 17.384,40 e di lavoro straordinario diurno
(20%) ad una differenza pari ad euro 1.926,26, come da conteggi allegati agli atti del presente giudizio (doc. n.4);
16 che a titolo di ferie e festività non godute ha diritto ad una differenza pari ad € 4.901,55, come da conteggi allegati agli atti del presente ricorso (doc. n.4);
17 che a titolo di ROL e ROL non goduti ha diritto ad una differenza pari ad € € 2.028,94 come da conteggi allegati agli atti del presente giudizio (doc. n.4);
18 che a titolo di indennità sostitutiva di ferie ha diritto ad una differenza pari ad euro € 746,33, come da conteggi allegati agli atti del
Giudizio n. 7072/21 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 CP_1 presente giudizio (doc. n.4);
19 che la ricorrente ha diritto ad un TFR maturato, pari ad € 8.222,27, come da conteggi allegati agli atti del presente ricorso (doc. n.4);
20 che, pertanto, a titolo di differenze retributive e TFR ha diritto ad una differenza complessiva pari ad euro 83.318,10 oltre rivalutazione ed interessi legali, come da conteggi allegati agli atti del presente ricorso
(doc. n.4);
21 che in data 04/09/2020 la ricorrente – a mezzo degli scriventi difensori – inviava missiva mezzo pec- ricevuta dalla resistente in pari data - con cui invitava e diffidava la società resistente al pagamento di tutte le differenze suddette per i titoli dedotti;
22 che la resistente non prendeva in considerazione la suddetta richiesta.
……………………………………………………………………………………
Pertanto, ai sensi dell'art. 36 Cost., art. 2099 c.c. legge 29 maggio 1982
n.297, C.C.N.L. citato, la ricorrente ha diritto a percepire le somme appresso indicate:
CONTEGGI
Riepilogo per il periodo lavorativo dal 17/01/2015 al 06/02/2019 e dal
28/01/2020 al 04/08/2020 presso la società (P.I. CP_1
), P.IVA_1
TO PE Differenza
Minimo contrattuale
(indennità di contingenza
+ terzo elemento retributivo) € 87.482,05 € 55.179,07 € 32.302,98
Lavoro straordinario: diurno (15%) € 17.384,40 € 0,00 € 17.384,40
Lavoro straordinario: diurno (20%) € 1.926,26 € 0,00 € 1.926,26
Lavoro domenicale (30%) € 4.895,45 € 0,00 € 4.895,45
Ferie e festività non godute € 4.901,55 € 0,00 € 4.901,55
Lavoro festivo (30%) € 386,92 € 0,00 € 386,92
Giudizio n. 7072/21 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 CP_1 Tredicesima e quattordicesima € 16.991,24 € 6.468,24 € 10.523,00 Contr Contr e non goduti € 2.443,90 € 414,96 € 2.028,94
Indennità sostituiva ferie € 935,49 € 189,16 € 746,33
TFR € 8.222,27 € 0,00 € 8.222,27
Totale € 145.569,53 € 62.251,43 € 83.318,10
Totale a credito della ricorrente € 83.318,10” (cfr. ricorso, Parte_1
pagg. 1-5).
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione alla parte resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio la società resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati, prova testimoniale e accertamenti tecnici), nel termine fissato del giorno 12.12.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è fondata e, pertanto, va Parte_1
accolta per quanto di ragione.
Innanzitutto va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla società resistente. Infatti, l'atto introduttivo del presente giudizio contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 cpc, cioè l'oggetto della domanda, la causa petendi, ecc., e allo stesso, inoltre, risultano allegati, i conteggi analitici e il CCNL di settore.
Per quanto riguarda il merito della presente controversia, la parte ricorrente, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., ha fornito un riscontro adeguato alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., tra le altre, Cass. n. 11530/2013;
Cass. n. 16951/2018) sia mediante la prova documentale sia mediante la
Giudizio n. 7072/21 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 CP_1 prova orale, specificamente circa la sussistenza del rapporto di lavoro, le mansioni svolte, la durata del rapporto e, in parte, circa l'orario di lavoro.
In particolare, per quanto riguarda la prova documentale, va evidenziato che agli atti risultano allegati i contratti di assunzione, le buste paga, il Cud 2018, il conteggio analitico e il CCNL di settore (cfr. all. nn.
1-8 del fascicolo telematico di parte).
Per quanto riguarda la prova testimoniale svolta, questa ha confermato, nella sostanza e nei limiti di cui si dirà in seguito, le circostanze sopra indicate, riportate nel ricorso introduttivo della lite.
Infatti, i testi di parte ricorrente ( , e Testimone_1 Testimone_2
, escusse alle udienza in data 21.11.2023 e in data Testimone_3
28.01.2025) hanno confermato hanno confermato sostanzialmente le circostanze di fatto riportate nel ricorso introduttivo sia circa la durata del rapporto di lavoro sia circa le mansioni in concreto svolte dalla parte ricorrente sia, in parte, circa l'orario di lavoro, nei limiti di cui si dirà in seguito (cfr. i verbali di udienza di escussione dei suddetti testi).
Le dichiarazioni rese dai suddetti testi di parte ricorrente sono specifiche, circostanziate, omogenee e, nella sostanza, prive di contraddizioni e, quindi, ad avviso del Tribunale, sono genuine ed attendibili, in quanto provenienti da soggetti ben informati sui fatti causa, in quanto i testi erano colleghe di lavoro della ricorrente negli stessi periodi di lavoro indicati nell'atto introduttivo del giudizio e hanno lavorato, in parte, anche nello stesso negozio in cui ha lavorato la ricorrente, sito in Amalfi,
Piazza Santo Spirito.
In particolare, quanto alle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, riprendendo quanto argomentato, in maniera condivisibile, dalla parte ricorrente nelle note autorizzate ex art. 429, comma II, cpc depositate in data 28.04.2025, va evidenziato quanto segue: “In particolare, in ordine al primo periodo di lavoro il teste escusso sig.ra Testimone_4
ha lavorato presso la società resistente dal gennaio 2015 a pasqua 2017
Giudizio n. 7072/21 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 CP_1 -ha confermato che “…la ricorrente nel periodo invernale ha svolto il seguente orario di lavoro : dalle h.07:30 alle 14:00; inoltre, per due pomeriggi a settimana ha svolto il seguente orario di lavoro : dalle h.16,00 alle h. 20,30...nei mesi di luglio, agosto e settembre ha svolto il seguente orario di lavoro, dal lunedì alla domenica: dalle h. 08:00 alle h.13:00..”.
Ilteste confermava altresì quanto dedotto nel ricorso introduttivo, vale a dire che“...è vero che nel periodo gennaio 2017/ 06-02-2019 la ricorrente ha svolto l'attività lavorativa con il seguente orario: lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle 07:30 alle 14:00 e dalle 16:30 alle
20:30; invece il giovedì dalle 07:30 alle 14:00…”. Precisava infine, che nel periodo estivo la ricorrente ha lavorato per due domeniche al mese.
Ulteriori conferme circa la fondatezza della domanda venivano fornite dall'escussione del teste sig.ra , dipendente della Testimone_5
società resistente dal settembre 2016 ai primi di marzo 2019, la quale, in merito al primo periodo di lavoro, dichiarava testualmente che “...la ricorrente nel periodo gennaio 2015/dicembre 2016 ha svolto il seguente orario di lavoro: “ nel periodo invernale dal venerdì al sabato, dalle h.07:30 al h.14,00 e per due pomeriggi a settimana dalle h.16,30 alle h.20,30; invece nel periodo estivo la ricorrente lavorava dal lunedì alla domenica dalle h. 07,30 alle ore 14,00...”.Il teste anche in questo caso confermava che la ricorrente ha lavorato anche la domenica, in quanto si alternava con la stessa.
In ordine al secondo periodo di lavoro intercorso tra le parti dal 2019 al
2020, il teste escusso sig.ra , a conoscenza dei Testimone_3
fatti in quanto aveva lavorato con la sig.ra in tale periodo, Pt_1
confermava che“... è vero che la ricorrente ha lavorato nel secondo periodo 28.02.2020 / 04.08.2020 secondo il seguente orario: dalle h.07,30 alle ore 24,00 e un solo giorno, il venerdì dalle h.07,30 alle h.14,00 e dalle ore 16,30 alle h.20,30.
Ed ancora aggiungeva che “...abbiamo lavorato anche la domenica nel
Giudizio n. 7072/21 R.G. c/o pag. 9 Pt_1 CP_1 periodo estivo, cioè da maggio ad agosto: ci alternavamo io e la ricorrente, una domenica per ciascuno. La domenica lavoravamo dalle h.08,00 alle 13,00/13,30…” (cfr. le note autorizzate ex art. 429, comma
II, cpc, depositate in data 28.04.2025, pag. 3).
Peraltro, le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente trovano anche un parziale riscontro in alcune delle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, come evidenziato dalla parte ricorrente: “La conferma di quanto dedotto dalla ricorrente nel ricorso arriva anche dalla prova testimoniale di parte resistente espletata.
Ed invero, il sig. teste della resistente ea tutt'oggi alle Testimone_6
dipendenze della stessa, dichiarava, tra l'altro, che “…la ricorrente giungeva a lavoro alle h. 07,30”. (pag. 4 verbale di udienza del 01 ottobre 2024). Ed ancora “...ho lavorato di domenica nei mesi di luglio e agosto – mi è capitato di lavorare con la ricorrente nelle suddette domeniche...” (pag. 5 verbale di udienza del 01 ottobre 2024). Ed infine“…di pomeriggio capitava di lavorare insieme alla ricorrente…”
(pag. 5 verbale di udienza del 01 ottobre 2024).
Parimenti, il teste di parte resistente sig.ra , che ha Testimone_7
lavorato presso la nel periodo 2015-2016 dichiarava che CP_1
“non è vera la circostanza di cui al capo a della memoria difensiva”, confermando che la ricorrente aveva svolto il seguente orario di lavoro
“...lunedì dalle h. 07,30 alle 13,30, orario di chiusura del locale... poi c'erano le pulizie di chiusura del locale e si faceva di solito le
13,45/14,00…poi nel pomeriggio dalle 16,30 fino alle 20,00 poi, le pulizie del locale che si protraevano per circa mezzora…il sabato lavorava tutta la giornata, con orario uguale a quello del lunedì…”.
Inoltre, il teste in ordine al lavoro domenicale, aggiungeva che Tes_7
“... la domenica la ricorrente lavorava quando il locale commerciale era aperto nel periodo estivo...”. La domenica la ricorrente quando lavorava faceva il seguente orario: 07,30 alle 13,30” (cfr. le note autorizzate ex art. 429, comma II, cpc, depositate in data 28.04.2025,
Giudizio n. 7072/21 R.G. c/o pag. 10 Pt_1 CP_1 pagg. 3-4).
Insomma, le risultanze della prova testimoniale hanno confermato quanto dedotto dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, nei limiti, però, quanto all'orario di lavoro svolto, di quanto già oggetto dei quesiti conferiti al Ctu nominato, dott. , Persona_1
all'udienza in data 04.07.2025: “Determini il Ctu, sulla base della documentazione allegata dalle parti in causa e delle risultanze dell'attività istruttoria svolta, le somme eventualmente spettanti alla parte ricorrente, in base ai seguenti criteri:
a) computo delle somme per differenze retributive, lavoro straordinario e/o supplementare (nei limiti di seguito indicati), lavoro domenicale (nei limiti di seguito indicati), tredicesima e quattordicesima mensilità, Tfr;
b) esclusione dal computo delle somme per ferie e festività non godute, lavoro festivo, rol non goduti e indennità sostituiva delle ferie, non oggetto di specifiche dichiarazioni in sede di prova orale;
c) Primo periodo 17.01.2016 – dicembre 2016; livello 4 del CCNL di settore
Periodo invernale: dal lunedì al sabato: h. 07,30-14,00; e n. 2 pomeriggi h. 16,30-20,30;
Periodo estivo: dal lunedì al sabato: h. 08,00-13,00; e n. 2 domeniche al mese: h. 08,00-13,00;
d) Secondo periodo gennaio 2017 – 06.02.2019; livello 4 del CCNL di settore
Periodo invernale: lunedì, martedì, venerdì e sabato: h. 07,30-14,00; e giovedì h. 16,30-20,30;
Periodo estivo: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato: h. 07,30-
14,00; e n. 2 domeniche al mese: h. 08,00-13,00;
e) Terzo periodo 28.01.2020 – 04.08.2020; livello 6 del CCNL di settore
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato: h. 07,15-13,15; e venerdì: mattina 07,15-13,15; pomeriggio: 16,30-20,00 e 16,30-18,30 periodo di anticipata chiusura pomeridiana per emergenza Covid”.
Giudizio n. 7072/21 R.G. c/o pag. 11 Pt_1 CP_1 In effetti, per le residue ore di lavoro, supplementare e straordinario, asseritamente svolte dalla parte ricorrente, non emergono precisi e concreti elementi dalle dichiarazioni rese dai testi escussi di parte ricorrente, come si evince dai verbali di assunzione della prova in data 21.112023 e in data 28.01.2025, elementi incerti e in gran parte contraddetti delle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente (cfr. i verbali di escussione in data 21.11.2023, 01.10.2024 e 28.01.2025): ed è notorio che la prova sul punto deve essere particolarmente rigorosa (cfr.
Cass., Sez. Lav., n. 16150/2018; Cass. n. 1071/2016; Cass., Sez. Lav. n.
9906/2015; Cass. n. 9599/2013; Cass. n. 18564/2008).
Per quanto riguarda le altre voci retributive rivendicate dalla parte ricorrente, cioè ferie, festività non godute, lavoro festivo, rol non goduti e indennità sostituiva delle ferie, le stesse non risultano oggetto di specifiche dichiarazioni in sede di prova orale da parte dei testi indicati dalla ricorrente: pertanto le stesse non vanno riconosciute.
In effetti, la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., non ha provato anche il mancato godimento dei giorni di ferie, non avendo i testi escussi espressamente riferito che la ricorrente non aveva usufruito di giorni di ferie nel periodo di lavoro (cfr. Cass. 1071/2016; Cass. n. 9599/2013; Cass. n.
18564/2008); in proposito, la Suprema Corte ha affermato che “Il lavoratore (nel caso di specie, conduttore di autoveicoli ed addetto a servizi vari (operazioni bancarie, consegna merci) che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento prova” (cfr. Cass. n. 9599/2013; cfr. anche Cass.,
Sez. Lav., ordinanza 30 luglio 2018 n. 20091); ed ancora: “grava sul
Giudizio n. 7072/21 R.G. c/o pag. 12 Pt_1 CP_1 lavoratore, il quale agisca in giudizio per chiedere la retribuzione corrispondente al periodo di mancate ferie e riposi, l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, individuabile appunto nella loro mancata fruizione, e più precisamente, sotto l'aspetto positivo, nell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato” (Cass., Sez. Lav., n. 8521/2015;
Cass. n. 26985/2009).
Orbene, per quanto riguarda la valutazione delle prove testimoniali, la Suprema Corte ha affermato ripetutamente che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31247; Sez. VI, 01 marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n. 20017; Sez. II, 4 marzo
2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187; Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 16467; cfr., altresì, cfr. Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2014, n. 13485, che ha precisato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di
Giudizio n. 7072/21 R.G. c/o pag. 13 Pt_1 CP_1 una prova;
in tale senso, anche Cass., Sez. III, 16 giugno 2011, n. 13177;
Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097; 15 luglio 2009, n. 16499).
Ebbene, alla luce delle risultanze della svolta prova orale e delle dichiarazioni rese dai testi indicati dalle parti (come sopra richiamate e, solo in parte, trascritte) e a seguito della necessaria comparazione tra le divergenti deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio, deve essere attribuito, ad avviso del Tribunale, maggiore credito a quelle fornite dai testi di parte ricorrente, in quanto soggetti a conoscenza diretta dei fatti per la qualità rivestita (come, peraltro, i testi indicati da parte resistente) e in quanto, in particolare, le dichiarazioni rese sono precise e concordanti, in parte confermate anche dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente.
Per quanto riguarda il quantum della pretesa azionata, vanno, quindi, riconosciuti alla parte ricorrente gli importi determinati dal Ctu nominato, dott. , nella relazione peritale depositata in data Persona_1
27.11.2025: invero, i calcoli compiuti nell'elaborato peritale sono conformi alle indicazioni fornite dal GdL nel verbale di conferimento dell'incarico in data 04.07.2025 e alle disposizioni del CCNL di settore e, inoltre, sono privi di errori logici e/o di calcolo e, di conseguenza, possono essere posti a base della decisione.
Di conseguenza, alla parte ricorrente va riconosciuto, l'importo totale di euro 41.186,54 (di cui euro 5.892,40 per trattamento di fine rapporto), oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, dal dovuto e fino al saldo
(cfr. la perizia depositata in data 27.11.2025).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, pertanto, va accolta nei termini sopra indicati.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa
Giudizio n. 7072/21 R.G. Corvino c/o pag. 14 CP_1 professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e tenuto conto del valore della causa;
egualmente la società resistente va condannata al pagamento delle spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della società con ricorso depositato in data CP_1
17.12.2021 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di euro 41.186,54 (di cui euro 5.892,40 per trattamento di fine rapporto), oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come per legge, dal dovuto e fino all'integrale soddisfo;
3) Condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 4.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali
15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
4) Condanna la resistente al pagamento delle spese di Ctu, già CP_4
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno in data 12.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 7072/21 R.G. Corvino c/o pag. 15 CP_1