Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1503 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DE MATTEIS DAVIDE nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
TROMBONI MANILA
con l'intervento del PM
Oggetto: divorzio giudiziale
All'udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis 22 comma 4 c.p.c. sulla base delle seguenti conclusioni: il ricorrente: come da memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 c.p.c.; la resistente: come da memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 c.p.c.; il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 luglio 2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con dalla quale era consensualmente CP_1
separato, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del vincolo, l'affido condiviso della figlia con collocazione presso la madre e di porre a proprio Per_1 carico un contributo per il mantenimento della minore e dell'altra figlia Per_2
(studentessa) di Euro 333 cadauna oltre la metà delle spese straordinarie e pari suddivisione dell'Assegno Unico Universale.
La , nel costituirsi in giudizio, chiedeva l'integrale conferma delle condizioni di CP_1
separazione in forza delle quali il marito si era obbligato a versare la somma di Euro
pagina 1 di 6
All'udienza del 19 novembre 2024 il presidente delegato modificava le condizioni relative alla frequentazione della figlia sulla base dell'accordo raggiunto dai Per_1
coniugi e con ordinanza in pari data rigettava le richieste istruttorie invitando alla precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione di fronte al
Collegio ex art. 473-bis. 22 comma 4 c.p.c.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (contratto il 5 giugno
2003) va accolta atteso che al momento di deposito dell'odierno ricorso erano decorsi più di sei mesi dalla udienza cartolare celebrata nell'ambito del procedimento di separazione consensuale conclusosi con l'omologa dell'11 ottobre 2022.
Negli atti introduttivi i coniugi hanno insistito per la conferma del regime di affido della figlia (nata nel 2015) con collocazione presso la madre e all'udienza Per_1
del 19 novembre 2024 hanno chiesto ed ottenuto di modificare la frequentazione nei termini seguenti: “il padre terrà con sé la figlia a fine settimana alternati a Per_1 partire dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera. Durante la settimana in cui il week end è di competenza paterna, il padre preleverà un Per_1
pomeriggio, mentre, durante la settimana in cui il fine settimana è di competenza materna, il padre terrà due pomeriggi da concordare preventivamente con Per_1 la madre.”.
Orbene, in assenza di elementi ostativi sopravvenuti, il Tribunale deve confermare sia il regime di affido condiviso convenuto all'atto di separazione sia l'accordo relativo alla frequentazione che deve essere peraltro integrato prevedendo che la minore trascorra una settimana presso il padre durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Lunedì dell'Angelo) nonché quindici giorni durante le vacanze estive, in periodi anche non consecutivi, da concordare entro il mese di maggio.
L'esame delle questioni economiche presuppone il richiamo alle seguenti risultanze.
Il ricorrente svolge attività di lavoro dipendente in relazione alla quale ha percepito un reddito al netto della imposizione fiscale di Euro 34.837 nell'anno 2023, Euro 32.518
pagina 2 di 6 nell'anno 2022 e di Euro 30.800 nell'anno 2021; l'estratto conto depositato agli atti evidenzia un saldo di Euro 1.347 al mese di giugno 2024. Egli vive in provincia di
Padova con la compagna (dalla cui relazione in data 26 maggio 2023 Persona_3
Per_ è nata la figlia ed è gravato da una rata di mutuo di Euro 840 (che suddivide in parti eguali con la , insegnante) nonché da un finanziamento di Euro 280. Per_5
La resistente svolge l'attività di impiegata in relazione alla quale ha percepito un reddito al netto della imposizione fiscale di Euro 28.034 nell'anno 2023, di Euro
23.458 nell'anno 2022 e di Euro 22.385 nell'anno 2021; l'estratto conto al 30 giugno
2024 evidenzia un saldo positivo di Euro 63.595. La donna riceve una pensione di invalidità di Euro 400 (a seguito della recente diagnosi di una malattia tumorale), percepisce per intero l'assegno unico universale di Euro 355 ed è gravata di una rata di mutuo di Euro 720 sulla ex casa coniugale di Poggio Renatico nella quale vive con le due figlie.
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
Deve essere rigettata la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto la suddivisione in parti eguali dell' Assegno Unico Universale. La Corte di Legittimità ha infatti di recente affermato che detta provvidenza può essere integralmente attribuita al genitore collocatario in modo da consentirgli di provvedere ai bisogni e alle esigenze immediata della prole seco convivente (cfr. Cass. 22 febbraio 2025, n. 4672).
Sgombrato il campo da tale questione, si rileva che al momento della separazione consensuale i coniugi hanno convenuto che la si accollasse per intero il mutuo CP_1
sulla casa coniugale di sua esclusiva proprietà (cfr. il punto 6 del ricorso) ed il era consapevole che avrebbe contratto un mutuo per l'acquisto della casa Parte_1
ove vivere con la nuova compagna (il cui acconto è stato pagato il 27 luglio 2022 a fronte dell'omologa della separazione in data 11 ottobre 2022).
Posto che per espressa ammissione del ricorrente (cfr. pag. 14 della memoria ex art. 473-bis. 17 comma 1 c.p.c.) il finanziamento di Euro 280 è stato contratto in epoca
Per_ antecedente alla separazione, l'unico fatto nuovo da valutare è la nascita del figlia avvenuta nel mese di maggio dell'anno 2023.
Tale circostanza deve essere quindi considerata e comportare una riduzione del contributo di mantenimento della prole generata in costanza di matrimonio. Peraltro, atteso che le esigenze delle due ragazze (di cui una studentessa universitaria) sono cresciute con il crescere dell'età, che la retribuzione del è aumentata Parte_1
pagina 3 di 6 rispetto a quella percepita al momento delle separazione e che le esigenze della terza figlia debbono essere soddisfatte anche grazie alla retribuzione della madre, appare equo ridurre l'importo da Euro 900 a Euro 800 ferma restando la paritetica suddivisione delle spese straordinarie.
Quanto alla residua questione, va in diritto premesso che l'assegno di divorzio presuppone “un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
(cfr., ex multis, Cass. 11 ottobre 2024, n. 26520). Esso presuppone l'accertamento che
“lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare o alla rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali ” con onere della prova a carico del richiedente (cfr., ex multis,
Cass. 19 dicembre 2023, n. 35434).
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
I due coniugi sono proprietari dell'abitazione in cui vivono (la in via esclusiva e CP_1
il pro quota) e gravati dai rispettivi ratei di mutui;
entrambi devono Parte_1
provvedere al mantenimento della prole (il anche della terza figlia); la Parte_1
retribuzione percepita negli ultimi anni dal ricorrente supera di circa 8.000/6.000 Euro quella della resistente la quale, peraltro, vanta giacenze bancarie di Euro 63.595 a fronte di quelle ben minori del ricorrente, pari ad Euro1.347.
Sulla base di tali elementi risulta evidente che manca lo squilibrio “effettivo e di non modesta entità” delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che costituisce la
“precondizione fattuale” per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Ancorchè quanto si è ora detto sia già sufficiente, non è ultroneo osservare che del tutto mancante è la componente assistenziale visto che la resistente vive in casa di proprietà e percepisce una retribuzione netta mensile variabile dai 2.156 Euro dell'anno
2023 ai 1.800 Euro dell'anno 2022.
Non è altrettanto ravvisabile la componente compensativa/perequativa atteso che la ricorrente, che in costanza di matrimonio ha svolto come continua a svolgere l'attività
pagina 4 di 6 di impiegata, non ha provato né chiesto di provare che un ipotetico squilibrio fra le due situazioni sia causalmente riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare o alla rinuncia a realistiche occasioni professionali o reddituali.
Ne deriva che la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata con conseguente cessazione dal mese successivo al deposito della presente sentenza, con la quale è stato attribuito ai coniugi lo status di divorziati, dell'obbligo a carico del ricorrente di versare l'assegno di separazione di Euro 200; anche da tale data decorrerà la variazione del contributo per il mantenimento della prole.
In considerazione della natura e dell'esito del giudizio (caratterizzato da reciproca soccombenza) deve essere dichiarata l'integrale compensazione delle spese processuali
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 5 giugno 2003 in Napoli e trascritto nei registri atti di
[...] CP_1
matrimonio di detto Comune al numero 46, parte II serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
Affida in forma condivisa la figlia con residenza privilegiata presso la madre Per_1
e facoltà per il padre di tenerla a fine settimana alternati a partire dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera;
durante la settimana in cui il week end è di competenza paterna, il padre preleverà un pomeriggio, mentre, Per_1
durante la settimana in cui il fine settimana è di competenza materna, il padre terrà due pomeriggi da concordare preventivamente con la madre;
il padre terrà Per_1
inoltre la minore per una settimana durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali
(alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Lunedì dell'Angelo) nonché quindici giorni durante le vacanze estive, in periodi anche non consecutivi, da concordare entro il mese di maggio.
Dispone che il resistente, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito della presente decisione, versi alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento della prole la somma di Euro 800 (Euro 400 a figlia) oltre rivalutazione Istat e partecipi pagina 5 di 6 nella misura del 50% alle spese straordinarie nei termini e con le modalità indicate dal
Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Dispone che l'Assegno Unico Universale venga interamente percepito dalla resistente.
Rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali.
Ferrara, 26 marzo 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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