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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 05/12/2024, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1870/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei signori
Dott. Andrea Carli Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice
Dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nato a [...] in data [...], codice Parte_1
fiscale , con l'avv. G. La Masa e IA FAVARO, nata a C.F._1
RA (Ve) in data 27.03.1982, codice fiscale , con l'avv. G. C.F._2
Garbellotto; con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da conclusion congiunte del 26.11.2024 per il P.M.: “ ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti, i coniugi sono comparsi avanti al Presidente in funzione della separazione personale in data 21 febbraio 2017, pronunicata con decreto di omologa n. 1711/2017 del 27/03/2017.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione. Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge e conformi al preminente interesse dei minori.
Le spese di lite sono compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a Parte_1
Biella in data 21.02.1980, codice fiscale e IA FAVARO, C.F._1
nata a [...] in data [...], codice fiscale , celebrato C.F._2
nel Comune di RA (VE) in data 13.06.2009, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio dello stesso Comune al n. 21 parte II, Serie A dell'anno 2009; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA (VE) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Spese compensate.
Biella, 27 novembre 2024
Il Presidente Est.
Dott. Andrea CARLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei signori
Dott. Andrea Carli Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice
Dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nato a [...] in data [...], codice Parte_1
fiscale , con l'avv. G. La Masa e IA FAVARO, nata a C.F._1
RA (Ve) in data 27.03.1982, codice fiscale , con l'avv. G. C.F._2
Garbellotto; con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da conclusion congiunte del 26.11.2024 per il P.M.: “ ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti, i coniugi sono comparsi avanti al Presidente in funzione della separazione personale in data 21 febbraio 2017, pronunicata con decreto di omologa n. 1711/2017 del 27/03/2017.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione. Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge e conformi al preminente interesse dei minori.
Le spese di lite sono compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a Parte_1
Biella in data 21.02.1980, codice fiscale e IA FAVARO, C.F._1
nata a [...] in data [...], codice fiscale , celebrato C.F._2
nel Comune di RA (VE) in data 13.06.2009, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio dello stesso Comune al n. 21 parte II, Serie A dell'anno 2009; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA (VE) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Spese compensate.
Biella, 27 novembre 2024
Il Presidente Est.
Dott. Andrea CARLI