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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/10/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1198/2025 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FERDINANDO MANENTI e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ALESSANDRA GUASTELLA
RICORRENTE contro
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio del dott. ENZO
[...] Controparte_3
ELIO e della dott.ssa GABRIELLA ELEONORI
RESISTENTI
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Nel merito contrariis rejectis, in accoglimento del ricorso e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia: dichiarare nulli, inefficaci ed illegittimi sia decreto dell' Controparte_4
n.21527 che quello n. 446 del 30/04/2025 dell'
[...] Controparte_3 dichiarata la nullità del contratto a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della stessa al ripristino del detto contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l con il riconoscimento di tutte le spettanze di legge. Col favore delle spese Controparte_3 nerali forfettarie, da distrarre a favore dei procuratori antistatari. Salvo ogni altro diritto.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
1. In via preliminare, dichiarare l'assenza di legittimazione passiva — ovvero, in subordine, rigettare le istanze della ricorrente per manifesta infondatezza nei confronti dell' (resistente); Controparte_3
2. Nel merito, respingere integralmente il ricorso proposto dall'ins. ; Parte_1 Cont
3. Confermare la legittimità del decreto n. 21527 del 28/04/2025 e del decreto dell'Istituto n. CP_4
446 del 30/04/2025; 4. Condannare la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, con espressa riserva sulle richieste istruttorie e probatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto. La ricorrente, , ha svolto il servizio civile nazionale dal 15 dicembre 2004 al 14 dicembre Parte_1
2005 presso la Cooperativa Sociale “Il Punto” di Ragusa (doc. 9 di parte ricorrente e doc. H di parte resistente). Con domanda del 22 dicembre 2023 ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 20 (doc. 2 di parte ricorrente e doc. N di parte resistente) dichiarando di possedere il titolo di riserva definito, nel format, al punto S come spettante agli “Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito”; nelle caselle relative, ha indicato l'ente in cui ha prestato il servizio e la data di riconoscimento;
ha altresì allegato la certificazione ottenuta al termine del servizio stesso (doc. 3 di parte ricorrente). In forza della riserva indicata, la ricorrente, risultando vincitrice del concorso, il 30 settembre 2024 è stata assunta, con contratto a tempo indeterminato, quale docente di scuola primaria presso l'istituto comprensivo di
(doc. 4 di parte ricorrente e doc. D di parte resistente). CP_3
È opportuno qui osservare che il fatto che l'assunzione a tempo indeterminato derivi dall'inserimento nella quota di riserva si ricava pacificamente dal ricorso (v. pag. 2 del medesimo: “grazie proprio all'attestato relativo allo svolgimento del servizio civile nazionale, la Prof. era risultata vincitrice del detto bando di Pt_1 concorso in quanto rientrante nella riserva del 15 % prevista per chi aveva prestato il servizio civile universale”) e pertanto non deve darsi ingresso ad alcuna prova sul punto, come invece domandato, peraltro tardivamente (in assenza di istanze istruttorie nel ricorso), da parte ricorrente durante l'udienza di discussione della causa. Con decreto del 28 aprile 2025 l ha ritenuto insussistente il titolo Controparte_4 di riserva per l'inserimento nella graduatoria, ha annullato quest'ultima, limitatamente alla ricorrente, e ha disposto, con efficacia retroattiva, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'istituto di in contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche, al fine di CP_3 garantire la continuità didattica (doc. 5 di parte ricorrente e doc. B di parte resistente). L'istituto scolastico, con decreto del 30 aprile 2025, ha dato attuazione al decreto dell'ufficio regionale e il termine del contratto di lavoro è stato individuato nella data del 6 giugno 2025 (doc. 6 di parte ricorrente e doc. C di parte resistente). Con pec del 28 maggio 2025, ha chiesto all' e a quello della Parte_1 Controparte_4
Provincia di Pavia nonché all' l'annullamento in autotutela delle determinazioni assunte, in Controparte_3 modo da “riportare in vigore” il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 7 di parte ricorrente). È pacifico che nessun riscontro sia stato dato a tale istanza.
ha, quindi, introdotto questo giudizio per ottenere l'annullamento dei provvedimenti con i Parte_1 quali è stato risolto il contratto a tempo indeterminato e per ottenere il ripristino di quel rapporto di lavoro. Parte resistente si è costituita eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo. Ha, comunque, contestato nel merito la fondatezza del ricorso.
2. La legittimazione passiva del solo . CP_1
ha citato, oltre al , l Parte_1 Controparte_1 Controparte_6
.
[...] Controparte_3
Tuttavia, l'unico soggetto avente legittimazione processuale è il . CP_1
Infatti, l , a norma dell'art. 8 d.p.r. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo Controparte_4 centro di responsabilità amministrativa” con rappresentanza in giudizio, ma la norma non ha creato un nuovo e autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce fatto interno al
, che è e resta soggetto unitario: l'articolazione organizzativa del , con gli Uffici scolastici CP_1 CP_1 territoriali e con i singoli istituti, rimane quindi indifferente rispetto ai terzi. Al riguardo la Corte di cassazione “nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862). Men che meno, per gli stessi motivi, si deve ravvedere la legittimazione processuale dell'istituto scolastico evocato in giudizio.
3. L'eccezione di difetto di giurisdizione e la cognizione del giudice ordinario.
Deve poi essere respinta l'eccezione, svolta da parte resistente, di difetto di giurisdizione di questo tribunale. Invero, in materia di impiego pubblico privatizzato, l'art. 63 del D. L.vo n. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego) ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro”, mentre ha riservato “alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Del resto, questa ripartizione è in linea con i princìpi generali sulla distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi che traccia, salve specifiche eccezioni, la linea di demarcazione tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria: pur essendo il giudice ordinario del lavoro tenuto a disapplicare atti amministrativi illegittimi (anche in forza del citato art. 63) che riguardino la posizione del dipendente pubblico, non può valutare gli interessi legittimi di coloro che partecipano alle procedure concorsuali, delle quali può conoscere solo il giudice amministrativo (v., tra le altre, S.U. Cass. n. 25097/2009). Diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, nelle conclusioni rassegnate nel ricorso non v'è alcuna impugnativa del bando, del quale è stata richiesta esclusivamente un'interpretazione diversa da quella seguita dall'amministrazione scolastica e pertanto sulle domande proposte dalla ricorrente v'è la giurisdizione di questo tribunale. Ma proprio tenendo conto del perimetro della giurisdizione ordinaria, è possibile in questo giudizio disapplicare gli atti, se illegittimi, relativi al rapporto di lavoro della ricorrente con l'amministrazione resistente, ma non le disposizioni del bando che avrebbero dovuto essere impugnate davanti al giudice amministrativo (del resto, sono numerose le pronunce del TAR del Lazio proprio a seguito di impugnative dei bandi con riserva dei posti a favore di chi ha prestato il servizio civile: v., tra le tante: T.A.R. Lazio 25 marzo 2025 n. 11503/2025; 5 maggio 2025, nn. 8603, 8602, 8599; 30 aprile 2025, nn. 8471, 8470, 8469, 8412; 19 marzo 2025, nn. 5697 e 5696; 18 giugno 2025, n. 12019). Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si deve dunque ritenere che l'operato dell'amministrazione resistente debba essere valutato tenendo conto di quanto disposto nel bando, senza possibilità, per questa giudice, di sindacarne il contenuto.
4. Il contenuto del bando e l'operato dell'amministrazione resistente.
L'art. 3, comma III del bando del 26 ottobre 2023, al quale ha partecipato la ricorrente, così dispone: “In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”. Il contenuto di tale ultima norma, ossia l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è il seguente, per ciò che qui interessa:
“Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente: "4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (sottolineatura di chi scrive) è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. In considerazione della chiarezza della norma e del bando che l'ha recepita, questa giudice ritiene che non possa essere data un'interpretazione diversa da quella letterale e che non sia, dunque, possibile per il giudice ordinario operare una valutazione comparativa tra servizio civile nazionale e servizio civile universale al fine di ritenere che debbano avere lo stesso trattamento laddove, invece, l'amministrazione ha previsto la riserva solo per la seconda delle due prestazioni. Va, al riguardo, richiamata la giurisprudenza di legittimità che, esprimendosi in un caso non dissimile da quello che ci occupa, ha sottolineato come debba aversi riguardo alle disposizioni legislative vigenti al momento del bando di concorso e non a quelle successive, a meno che queste ultime non prevedano espressamente una diversa efficacia temporale. Nella motivazione della pronuncia n. 18285/2014 la Suprema Corte ha, invero, rilevato che: “Il bando di concorso è "regola" della procedura concorsuale e, nei limiti in cui non sia violazione di legge, non è suscettibile di essere modificato in ragione della sopravvenienza di una legge successiva, salvo che quest'ultima non prevedeva espressamente la sua applicabilità anche alle procedure concorsuali in corso. Non è quindi applicabile la L. 23 marzo 1999, n. 68, entrata in vigore dopo la pubblicazione del bando, che prevede, all'art. 3, la riduzione della percentuale dei soggetti da assumere nell'ambito delle categorie protette, portandola dal 15% (percentuale già prevista dalla L. n. 482 del 1968, art. 9) al 7% dei lavoratori occupati. Correttamente la Corte d'appello ha considerato la natura di lex specialis attribuita al bando di concorso;
ciò che determina l'applicabilità della disciplina in esso contenuta all'intera procedura concorsuale, a meno che lo stesso bando non preveda diversamente. … Se ne deduce che devono essere applicate le norme in materia di riserva vigenti alla data di emanazione del bando, non invece quelle entrate in vigore successivamente. L'opposta opinione, sostenuta dalla ricorrente, contrasterebbe anche con il principio di buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 c.c.. Infatti - come ha puntualmente osservato la Corte d'appello - accogliendo la tesi della ricorrente si verrebbe a stravolgere l'impianto concorsuale, dovendosi calcolare la percentuale degli invalidi da assumere, non più rapportandola alle unità occupate nelle singole categorie, ripartendo il contingente in relazione alla consistenza organica di ciascuna, bensì a tutte le unità occupate, come previsto dalla L. n. n. 68 del 1999. Inoltre, si lederebbe l'affidamento dei concorrenti, già classificati in posizione utile, nella stabilità delle regole del bando”. Proprio in ragione dell'impossibilità di applicare alle procedure concorsuali già espletate le norme entrate in vigore successivamente, non ha rilievo per il caso che ci occupa l'art. 4, comma IV, del d.l. n. 25/2025, entrato in vigore il 15 marzo 2025, e convertito nella L. n. 69/25, che estende a chi abbia svolto il servizio civile nazionale la riserva dei posti nei bandi di concorso delle pubbliche amministrazioni. Tale norma, infatti, non ha contenuto di interpretazione autentica, né prevede disposizioni transitorie, e pertanto certamente non può essere applicata al bando di cui si discute. Anzi, il fatto che, nonostante il notorio ampio contenzioso già sviluppatosi prima dell'introduzione della norma, quest'ultima non abbia disposto per il passato, conferma che il legislatore ha consapevolmente voluto rimuovere la discriminazione tra il servizio civile nazionale e quello universale solo per il futuro, senza rimettere in discussione tutte le posizioni già esistenti. Del resto, una regolamentazione per il passato sarebbe stata contraria ai principi generali sull'efficacia delle norme (art. 11 preleggi) e ai principi di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), potendo rimettere in discussione un gran numero di procedure concorsuali in cui la riserva è stata applicata, secondo la normativa vigente, solo per coloro che avessero svolto il servizio civile universale. Anche la recente sentenza del TAR Lazio invocata da parte ricorrente durante l'udienza (n. 12019 del giugno 2025) conferma che la norma di cui si tratta “non recando una interpretazione autentica dell'articolo 18, non può che valere pro futuro”, pur ricavando, dalla norma medesima, un elemento per interpretare le precedenti disposizioni nel senso della parificazione dei due servizi civili. Questa giudice ritiene che l'operazione ermeneutica effettuata nella sentenza in esame non sia corretta, proprio perché finisce per attribuire portata retroattiva a norme successive all'adozione del bando, in violazione dell'art. 11 delle pre-leggi e in modo tale da travolgere la certezza del diritto. Invero, ampliando - a posteriori, ossia dopo il completamento delle operazioni concorsuali - la platea dei soggetti ammessi alla riserva si frustra il legittimo affidamento di tutti coloro che hanno partecipato alla selezione avendo a mente il contenuto del bando e si penalizzano, in violazione dell'art. 3 della carta costituzionale, tutti coloro che, avendo svolto il servizio civile nazionale, non hanno indicato questo servizio tra quelli di riserva, rispettando il contenuto del bando;
vengono, invece, ingiustamente favoriti coloro che, come la ricorrente, nel momento in cui hanno compilato il relativo campo dell'istanza, hanno dichiarato un titolo non posseduto (ossia il servizio civile universale), seppur allegando correttamente l'attestato che indicava un titolo diverso. Sulla necessità di applicare la normativa in vigore nel momento in cui è stato bandito il concorso può qui richiamarsi, in aggiunta alla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, la pronuncia di questo tribunale depositata da parte resistente, che è stata conferma in grado d'appello. In particolare, la Corte d'appello di Milano ha così osservato: “I titoli di riserva di cui al d.l. n. 44/23 possono perciò essere solo quelli attinenti al SCU ovvero quelli espletati successivamente al 2017 quando è entrato in vigore il D.L.vo n. 40/17. E' perciò condivisibile la decisione del Tribunale di Pavia che ha preso a riferimento la disciplina vigente mel momento in cui … ha prestato il servizio civile. Alla medesima conclusione si perviene anche (e sembra il criterio preferibile) a voler considerare la legge vigente alla data di pubblicazione del bando indetto per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile al fine di stabilire la tipologia del servizio prestato dall'interessato: se è anteriore - come nel caso di specie - al D.L.vo n.40/17 il Servizio Civile deve essere qualificato come SCN, mentre se è successiva, deve essere qualificato come SCU. Ne consegue che il Servizio Civile Nazionale espletato dall'attuale appellante non può costituire titolo di riserva ex d.l. n. 44/23, ma solo titolo di preferenza” (Corte d'Appello di Milano, sent. n. 68/2025). Per le ragioni sin qui esposte al rapporto giuridico di cui si tratta non può che applicarsi il bando così come predisposto dal resistente e dunque escludendo la riserva per coloro che, come la ricorrente, CP_1 abbiano svolto il servizio civile nazionale. Conseguentemente, si devono ritenere legittime le decisioni dell' e della Controparte_4 dirigente dell' che hanno annullato l'inserimento della ricorrente nella quota Controparte_3 di riserva della graduatoria e hanno trasformato il rapporto da tempo indeterminato a tempo determinato sino al termine delle lezioni. Invero, a prescindere dalla possibile buona fede della ricorrente nel momento in cui ha compilato la domanda di partecipazione al bando - essendo irrilevante tale stato soggettivo -, il contratto a tempo indeterminato con l , come s'è visto, è stato stipulato in tanto in quanto la ricorrente ha illegittimamente avuto Controparte_3 accesso alla riserva e, conseguentemente, tale contratto è affetto da nullità. Va, infatti, ricordato che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto con cui la P.A. dispone la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, concluso in violazione della disciplina delle quote di riserva, determina la nullità del contratto medesimo, indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia dato causa al vizio o ne abbia avuto consapevolezza” (Cass. n. 14809/2020; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 20416/2019). Né può avere rilievo alcuno il fatto che la verifica dei presupposti per la riserva sia stata fatta dopo la conclusione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato prima dell'immissione in ruolo del medesimo;
tuttavia, l'accertamento successivo della mancanza dei predetti requisiti può eventualmente rilevare, se sussistono í presupposti dell'azione di danno, a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell'amministrazione, ma non può impedire a quest'ultima, tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto affetto da nullità - facendo così valere l'assenza di un vincolo contrattuale - per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa” (Cass. n. 4057/2021). Ne deriva che correttamente parte resistente ha eliminato gli effetti del contratto nullo, salvo il mantenimento provvisorio del rapporto fino al termine delle lezioni, in modo da garantire la continuità didattica agli alunni. Visto il corretto operato dell'amministrazione resistente, le domande della ricorrente devono quindi essere respinte.
5. Le spese di lite.
La peculiarità della situazione di fatto e i contrasti che si stanno registrando nella giurisprudenza di merito con riguardo a fattispecie come quella in esame impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il primo agosto 2025: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' dell' ; Controparte_3
2) respinge le domande proposte con il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) fissa il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza. Deciso all'udienza del 30 settembre 2025
Controparte_7
La giudice del lavoro Marcella Frangipani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1198/2025 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FERDINANDO MANENTI e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ALESSANDRA GUASTELLA
RICORRENTE contro
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio del dott. ENZO
[...] Controparte_3
ELIO e della dott.ssa GABRIELLA ELEONORI
RESISTENTI
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Nel merito contrariis rejectis, in accoglimento del ricorso e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia: dichiarare nulli, inefficaci ed illegittimi sia decreto dell' Controparte_4
n.21527 che quello n. 446 del 30/04/2025 dell'
[...] Controparte_3 dichiarata la nullità del contratto a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della stessa al ripristino del detto contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l con il riconoscimento di tutte le spettanze di legge. Col favore delle spese Controparte_3 nerali forfettarie, da distrarre a favore dei procuratori antistatari. Salvo ogni altro diritto.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
1. In via preliminare, dichiarare l'assenza di legittimazione passiva — ovvero, in subordine, rigettare le istanze della ricorrente per manifesta infondatezza nei confronti dell' (resistente); Controparte_3
2. Nel merito, respingere integralmente il ricorso proposto dall'ins. ; Parte_1 Cont
3. Confermare la legittimità del decreto n. 21527 del 28/04/2025 e del decreto dell'Istituto n. CP_4
446 del 30/04/2025; 4. Condannare la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, con espressa riserva sulle richieste istruttorie e probatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto. La ricorrente, , ha svolto il servizio civile nazionale dal 15 dicembre 2004 al 14 dicembre Parte_1
2005 presso la Cooperativa Sociale “Il Punto” di Ragusa (doc. 9 di parte ricorrente e doc. H di parte resistente). Con domanda del 22 dicembre 2023 ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 20 (doc. 2 di parte ricorrente e doc. N di parte resistente) dichiarando di possedere il titolo di riserva definito, nel format, al punto S come spettante agli “Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito”; nelle caselle relative, ha indicato l'ente in cui ha prestato il servizio e la data di riconoscimento;
ha altresì allegato la certificazione ottenuta al termine del servizio stesso (doc. 3 di parte ricorrente). In forza della riserva indicata, la ricorrente, risultando vincitrice del concorso, il 30 settembre 2024 è stata assunta, con contratto a tempo indeterminato, quale docente di scuola primaria presso l'istituto comprensivo di
(doc. 4 di parte ricorrente e doc. D di parte resistente). CP_3
È opportuno qui osservare che il fatto che l'assunzione a tempo indeterminato derivi dall'inserimento nella quota di riserva si ricava pacificamente dal ricorso (v. pag. 2 del medesimo: “grazie proprio all'attestato relativo allo svolgimento del servizio civile nazionale, la Prof. era risultata vincitrice del detto bando di Pt_1 concorso in quanto rientrante nella riserva del 15 % prevista per chi aveva prestato il servizio civile universale”) e pertanto non deve darsi ingresso ad alcuna prova sul punto, come invece domandato, peraltro tardivamente (in assenza di istanze istruttorie nel ricorso), da parte ricorrente durante l'udienza di discussione della causa. Con decreto del 28 aprile 2025 l ha ritenuto insussistente il titolo Controparte_4 di riserva per l'inserimento nella graduatoria, ha annullato quest'ultima, limitatamente alla ricorrente, e ha disposto, con efficacia retroattiva, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'istituto di in contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche, al fine di CP_3 garantire la continuità didattica (doc. 5 di parte ricorrente e doc. B di parte resistente). L'istituto scolastico, con decreto del 30 aprile 2025, ha dato attuazione al decreto dell'ufficio regionale e il termine del contratto di lavoro è stato individuato nella data del 6 giugno 2025 (doc. 6 di parte ricorrente e doc. C di parte resistente). Con pec del 28 maggio 2025, ha chiesto all' e a quello della Parte_1 Controparte_4
Provincia di Pavia nonché all' l'annullamento in autotutela delle determinazioni assunte, in Controparte_3 modo da “riportare in vigore” il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 7 di parte ricorrente). È pacifico che nessun riscontro sia stato dato a tale istanza.
ha, quindi, introdotto questo giudizio per ottenere l'annullamento dei provvedimenti con i Parte_1 quali è stato risolto il contratto a tempo indeterminato e per ottenere il ripristino di quel rapporto di lavoro. Parte resistente si è costituita eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo. Ha, comunque, contestato nel merito la fondatezza del ricorso.
2. La legittimazione passiva del solo . CP_1
ha citato, oltre al , l Parte_1 Controparte_1 Controparte_6
.
[...] Controparte_3
Tuttavia, l'unico soggetto avente legittimazione processuale è il . CP_1
Infatti, l , a norma dell'art. 8 d.p.r. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo Controparte_4 centro di responsabilità amministrativa” con rappresentanza in giudizio, ma la norma non ha creato un nuovo e autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce fatto interno al
, che è e resta soggetto unitario: l'articolazione organizzativa del , con gli Uffici scolastici CP_1 CP_1 territoriali e con i singoli istituti, rimane quindi indifferente rispetto ai terzi. Al riguardo la Corte di cassazione “nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862). Men che meno, per gli stessi motivi, si deve ravvedere la legittimazione processuale dell'istituto scolastico evocato in giudizio.
3. L'eccezione di difetto di giurisdizione e la cognizione del giudice ordinario.
Deve poi essere respinta l'eccezione, svolta da parte resistente, di difetto di giurisdizione di questo tribunale. Invero, in materia di impiego pubblico privatizzato, l'art. 63 del D. L.vo n. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego) ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro”, mentre ha riservato “alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Del resto, questa ripartizione è in linea con i princìpi generali sulla distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi che traccia, salve specifiche eccezioni, la linea di demarcazione tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria: pur essendo il giudice ordinario del lavoro tenuto a disapplicare atti amministrativi illegittimi (anche in forza del citato art. 63) che riguardino la posizione del dipendente pubblico, non può valutare gli interessi legittimi di coloro che partecipano alle procedure concorsuali, delle quali può conoscere solo il giudice amministrativo (v., tra le altre, S.U. Cass. n. 25097/2009). Diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, nelle conclusioni rassegnate nel ricorso non v'è alcuna impugnativa del bando, del quale è stata richiesta esclusivamente un'interpretazione diversa da quella seguita dall'amministrazione scolastica e pertanto sulle domande proposte dalla ricorrente v'è la giurisdizione di questo tribunale. Ma proprio tenendo conto del perimetro della giurisdizione ordinaria, è possibile in questo giudizio disapplicare gli atti, se illegittimi, relativi al rapporto di lavoro della ricorrente con l'amministrazione resistente, ma non le disposizioni del bando che avrebbero dovuto essere impugnate davanti al giudice amministrativo (del resto, sono numerose le pronunce del TAR del Lazio proprio a seguito di impugnative dei bandi con riserva dei posti a favore di chi ha prestato il servizio civile: v., tra le tante: T.A.R. Lazio 25 marzo 2025 n. 11503/2025; 5 maggio 2025, nn. 8603, 8602, 8599; 30 aprile 2025, nn. 8471, 8470, 8469, 8412; 19 marzo 2025, nn. 5697 e 5696; 18 giugno 2025, n. 12019). Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si deve dunque ritenere che l'operato dell'amministrazione resistente debba essere valutato tenendo conto di quanto disposto nel bando, senza possibilità, per questa giudice, di sindacarne il contenuto.
4. Il contenuto del bando e l'operato dell'amministrazione resistente.
L'art. 3, comma III del bando del 26 ottobre 2023, al quale ha partecipato la ricorrente, così dispone: “In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”. Il contenuto di tale ultima norma, ossia l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è il seguente, per ciò che qui interessa:
“Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente: "4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (sottolineatura di chi scrive) è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. In considerazione della chiarezza della norma e del bando che l'ha recepita, questa giudice ritiene che non possa essere data un'interpretazione diversa da quella letterale e che non sia, dunque, possibile per il giudice ordinario operare una valutazione comparativa tra servizio civile nazionale e servizio civile universale al fine di ritenere che debbano avere lo stesso trattamento laddove, invece, l'amministrazione ha previsto la riserva solo per la seconda delle due prestazioni. Va, al riguardo, richiamata la giurisprudenza di legittimità che, esprimendosi in un caso non dissimile da quello che ci occupa, ha sottolineato come debba aversi riguardo alle disposizioni legislative vigenti al momento del bando di concorso e non a quelle successive, a meno che queste ultime non prevedano espressamente una diversa efficacia temporale. Nella motivazione della pronuncia n. 18285/2014 la Suprema Corte ha, invero, rilevato che: “Il bando di concorso è "regola" della procedura concorsuale e, nei limiti in cui non sia violazione di legge, non è suscettibile di essere modificato in ragione della sopravvenienza di una legge successiva, salvo che quest'ultima non prevedeva espressamente la sua applicabilità anche alle procedure concorsuali in corso. Non è quindi applicabile la L. 23 marzo 1999, n. 68, entrata in vigore dopo la pubblicazione del bando, che prevede, all'art. 3, la riduzione della percentuale dei soggetti da assumere nell'ambito delle categorie protette, portandola dal 15% (percentuale già prevista dalla L. n. 482 del 1968, art. 9) al 7% dei lavoratori occupati. Correttamente la Corte d'appello ha considerato la natura di lex specialis attribuita al bando di concorso;
ciò che determina l'applicabilità della disciplina in esso contenuta all'intera procedura concorsuale, a meno che lo stesso bando non preveda diversamente. … Se ne deduce che devono essere applicate le norme in materia di riserva vigenti alla data di emanazione del bando, non invece quelle entrate in vigore successivamente. L'opposta opinione, sostenuta dalla ricorrente, contrasterebbe anche con il principio di buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 c.c.. Infatti - come ha puntualmente osservato la Corte d'appello - accogliendo la tesi della ricorrente si verrebbe a stravolgere l'impianto concorsuale, dovendosi calcolare la percentuale degli invalidi da assumere, non più rapportandola alle unità occupate nelle singole categorie, ripartendo il contingente in relazione alla consistenza organica di ciascuna, bensì a tutte le unità occupate, come previsto dalla L. n. n. 68 del 1999. Inoltre, si lederebbe l'affidamento dei concorrenti, già classificati in posizione utile, nella stabilità delle regole del bando”. Proprio in ragione dell'impossibilità di applicare alle procedure concorsuali già espletate le norme entrate in vigore successivamente, non ha rilievo per il caso che ci occupa l'art. 4, comma IV, del d.l. n. 25/2025, entrato in vigore il 15 marzo 2025, e convertito nella L. n. 69/25, che estende a chi abbia svolto il servizio civile nazionale la riserva dei posti nei bandi di concorso delle pubbliche amministrazioni. Tale norma, infatti, non ha contenuto di interpretazione autentica, né prevede disposizioni transitorie, e pertanto certamente non può essere applicata al bando di cui si discute. Anzi, il fatto che, nonostante il notorio ampio contenzioso già sviluppatosi prima dell'introduzione della norma, quest'ultima non abbia disposto per il passato, conferma che il legislatore ha consapevolmente voluto rimuovere la discriminazione tra il servizio civile nazionale e quello universale solo per il futuro, senza rimettere in discussione tutte le posizioni già esistenti. Del resto, una regolamentazione per il passato sarebbe stata contraria ai principi generali sull'efficacia delle norme (art. 11 preleggi) e ai principi di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), potendo rimettere in discussione un gran numero di procedure concorsuali in cui la riserva è stata applicata, secondo la normativa vigente, solo per coloro che avessero svolto il servizio civile universale. Anche la recente sentenza del TAR Lazio invocata da parte ricorrente durante l'udienza (n. 12019 del giugno 2025) conferma che la norma di cui si tratta “non recando una interpretazione autentica dell'articolo 18, non può che valere pro futuro”, pur ricavando, dalla norma medesima, un elemento per interpretare le precedenti disposizioni nel senso della parificazione dei due servizi civili. Questa giudice ritiene che l'operazione ermeneutica effettuata nella sentenza in esame non sia corretta, proprio perché finisce per attribuire portata retroattiva a norme successive all'adozione del bando, in violazione dell'art. 11 delle pre-leggi e in modo tale da travolgere la certezza del diritto. Invero, ampliando - a posteriori, ossia dopo il completamento delle operazioni concorsuali - la platea dei soggetti ammessi alla riserva si frustra il legittimo affidamento di tutti coloro che hanno partecipato alla selezione avendo a mente il contenuto del bando e si penalizzano, in violazione dell'art. 3 della carta costituzionale, tutti coloro che, avendo svolto il servizio civile nazionale, non hanno indicato questo servizio tra quelli di riserva, rispettando il contenuto del bando;
vengono, invece, ingiustamente favoriti coloro che, come la ricorrente, nel momento in cui hanno compilato il relativo campo dell'istanza, hanno dichiarato un titolo non posseduto (ossia il servizio civile universale), seppur allegando correttamente l'attestato che indicava un titolo diverso. Sulla necessità di applicare la normativa in vigore nel momento in cui è stato bandito il concorso può qui richiamarsi, in aggiunta alla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, la pronuncia di questo tribunale depositata da parte resistente, che è stata conferma in grado d'appello. In particolare, la Corte d'appello di Milano ha così osservato: “I titoli di riserva di cui al d.l. n. 44/23 possono perciò essere solo quelli attinenti al SCU ovvero quelli espletati successivamente al 2017 quando è entrato in vigore il D.L.vo n. 40/17. E' perciò condivisibile la decisione del Tribunale di Pavia che ha preso a riferimento la disciplina vigente mel momento in cui … ha prestato il servizio civile. Alla medesima conclusione si perviene anche (e sembra il criterio preferibile) a voler considerare la legge vigente alla data di pubblicazione del bando indetto per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile al fine di stabilire la tipologia del servizio prestato dall'interessato: se è anteriore - come nel caso di specie - al D.L.vo n.40/17 il Servizio Civile deve essere qualificato come SCN, mentre se è successiva, deve essere qualificato come SCU. Ne consegue che il Servizio Civile Nazionale espletato dall'attuale appellante non può costituire titolo di riserva ex d.l. n. 44/23, ma solo titolo di preferenza” (Corte d'Appello di Milano, sent. n. 68/2025). Per le ragioni sin qui esposte al rapporto giuridico di cui si tratta non può che applicarsi il bando così come predisposto dal resistente e dunque escludendo la riserva per coloro che, come la ricorrente, CP_1 abbiano svolto il servizio civile nazionale. Conseguentemente, si devono ritenere legittime le decisioni dell' e della Controparte_4 dirigente dell' che hanno annullato l'inserimento della ricorrente nella quota Controparte_3 di riserva della graduatoria e hanno trasformato il rapporto da tempo indeterminato a tempo determinato sino al termine delle lezioni. Invero, a prescindere dalla possibile buona fede della ricorrente nel momento in cui ha compilato la domanda di partecipazione al bando - essendo irrilevante tale stato soggettivo -, il contratto a tempo indeterminato con l , come s'è visto, è stato stipulato in tanto in quanto la ricorrente ha illegittimamente avuto Controparte_3 accesso alla riserva e, conseguentemente, tale contratto è affetto da nullità. Va, infatti, ricordato che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto con cui la P.A. dispone la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, concluso in violazione della disciplina delle quote di riserva, determina la nullità del contratto medesimo, indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia dato causa al vizio o ne abbia avuto consapevolezza” (Cass. n. 14809/2020; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 20416/2019). Né può avere rilievo alcuno il fatto che la verifica dei presupposti per la riserva sia stata fatta dopo la conclusione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato prima dell'immissione in ruolo del medesimo;
tuttavia, l'accertamento successivo della mancanza dei predetti requisiti può eventualmente rilevare, se sussistono í presupposti dell'azione di danno, a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell'amministrazione, ma non può impedire a quest'ultima, tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto affetto da nullità - facendo così valere l'assenza di un vincolo contrattuale - per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa” (Cass. n. 4057/2021). Ne deriva che correttamente parte resistente ha eliminato gli effetti del contratto nullo, salvo il mantenimento provvisorio del rapporto fino al termine delle lezioni, in modo da garantire la continuità didattica agli alunni. Visto il corretto operato dell'amministrazione resistente, le domande della ricorrente devono quindi essere respinte.
5. Le spese di lite.
La peculiarità della situazione di fatto e i contrasti che si stanno registrando nella giurisprudenza di merito con riguardo a fattispecie come quella in esame impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il primo agosto 2025: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' dell' ; Controparte_3
2) respinge le domande proposte con il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) fissa il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza. Deciso all'udienza del 30 settembre 2025
Controparte_7
La giudice del lavoro Marcella Frangipani