Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1480/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AO, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mario CONTE (C.F. ) C.F._2
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Sabrina APOLLINARO (C.F. ) C.F._4
- appellato -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con sentenza n. 215/2021 del 22.3.2021 proc. n. 250/2019 RGAC, il Giudice di
Pace di AO – decidendo sull'opposizione proposta da avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 237/2018 del 16.10.2018 (proc. n. 888/2018 RGAC) con il quale le era stato intimato di pagare a la somma di € 4.836,58, oltre Controparte_1
interessi e spese di procedura, a titolo di rimborso delle spese di mantenimento
[...]
al pagamento di € 4.086,58 in favore di . Parte_1 Controparte_1
Secondo il primo giudice, poiché gli accordi di separazione omologati dal Tribunale di
Salerno il 15.11.2011 prevedevano che il versasse alla per il CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli € 400,00 al mese soltanto dopo lo scadere della restituzione del prestito personale di € 30.000,00 assunto dall'opposto in favore dell'opponente, oltre la metà delle spese straordinarie, il totale delle spese ordinarie e la metà delle spese straordinarie materialmente sostenute per le figlie dal tra il 2012 ed il CP_1
2016 (quando il suo mantenimento mensile era compensato con l'obbligo di restituzione del prestito da parte della ), per un ammontare complessivo di € 4.086,58, Pt_1
dovevano essere rimborsati dalla . Pt_1
1.2. – Avverso tale decisione ha proposto appello chiedendo di Parte_1
dichiarare: a) preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di AO ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente il Giudice di Pace di
Bassano del Grappa;
b) nel merito, l'insussistenza del credito preteso dal . CP_1
In particolare, ha eccepito:
1) la violazione dell'art. 18 cpc, e, quindi, l'incompetenza territoriale del Giudice di
Pace di AO ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il
Giudice di Pace di Bassano del Grappa quale luogo di residenza di
[...]
ex art. 18 cpc, non potendosi applicare il criterio di cui agli artt. 20 cpc Parte_1
Con e 1182 cc (domicilio del creditore, in mancanza di credito CP_1
certo, liquido ed esigibile;
2) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., la contraddittorietà ed illegittimità della sentenza impugnata e l'infondatezza del credito azionato, in quanto il rimborso in favore del era stato riconosciuto dal primo CP_1
giudice affermando contraddittoriamente, da un lato, che si trattava di spese ordinarie non rimborsabili perché costituivano adempimento spontaneo al dovere di mantenimento e, dall'altro, che erano spese ordinarie da rimborsare;
in realtà, si trattava di liberalità o atti di adempimento di obbligazioni naturali, da parte del genitore non collocatario in favore delle figlie. 1.3. – Si è costituito il quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto di appello per insussistenza dei motivi di gravame ed incertezza assoluta dell'oggetto dell'impugnazione.
Ha, poi, chiesto di rigettare l'appello per i seguenti motivi:
1) inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata con l'atto di appello in mancanza di riproposizione dopo il rigetto con ordinanza del Giudice di
Pace di AO, e, comunque, l'infondatezza della medesima eccezione per corretta applicazione dell'art. 20 cpc;
2) la corretta valutazione da parte del primo giudice della rimborsabilità non solo del
50% delle spese straordinarie, ma anche del totale delle spese ordinarie sostenute dal tra il 2012 ed il 2016 in quanto, alla luce degli accordi di CP_1
separazione, aveva già adempiuto, per quegli anni, al suo dovere di mantenimento, dovendosi imputare l'importo mensile dovuto dal al rimborso, da CP_1
parte della , del prestito di € 30.000,00 che aveva stipulato in suo Pt_1
favore il . CP_1
2. – Ciò posto, l'appello, pur superando il doppio filtro di ammissibilità ex artt. 342 e
348 bis c.p.c., è infondato.
2.1. – È, infatti, infondato innanzitutto il primo motivo.
2.1.1. – L'appellante ha legittimamente riproposto con l'atto di appello l'eccezione di incompetenza contenuta nell'originaria opposizione al decreto ingiuntivo senza incorrere in alcuna preclusione.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 6-3, Ordinanza n. 327 del 10/1/2023),
“l'abbandono tacito dell'eccezione di incompetenza può desumersi soltanto in presenza di condotte processuali inequivocabilmente incompatibili con la volontà di coltivarla”.
Nel caso di specie, la circostanza che l'eccezione di incompetenza non sia stata reiterata dalla dopo l'ordinanza del Giudice di Pace di AO con la quale era stata Pt_1
respinta non appare condotta processuale incompatibile con la volontà di coltivarla.
2.1.2. – Nel merito, però, come anticipato, l'eccezione di incompetenza non coglie nel segno.
Invero, ai sensi dell'art. 20 cpc, per le cause, come quella che qui occupa, relative a diritti di obbligazione è competente anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione deve eseguirsi, da identificarsi, ai sensi dell'art. 1182, 3° comma, cc, per le obbligazione pecuniarie come quella in esame, nel luogo del domicilio del credito al tempo della scadenza.
Il ha, quindi, correttamente proposto il ricorso per ingiunzione, avente ad CP_1
oggetto la restituzione di somme di denaro, ex artt. 20 cpc e 1182, 3° comma, cc davanti all'ufficio giudiziario competente in relazione al luogo del proprio domicilio, stabilito incontestatamente a AO (CS) alla via Largo Salvo D'acquisto n. 1.
2.2. – Anche il secondo motivo di appello è infondato.
È, infatti, documentato ed incontestato che, secondo l'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Salerno, il doveva corrispondere alla , a titolo CP_1 Pt_1
di mantenimento delle figlie, la somma di € 400,00 al mese, oltre la metà delle spese straordinarie;
tuttavia, sempre in base all'accordo omologato, avendo a contratto un prestito di € 30.000,00 per la , il non doveva eseguir Pt_1 CP_1
materialmente il previsto versamento mensile fino al raggiungimento dell'importo del prestito che la donna doveva restituirgli.
È altrettanto incontestato che spese oggetto della condanna di restituzione pronunciata dal primo giudice sono state eseguite dal tra il 2012 ed il 2016, quando Pt_1 ancora l'obbligo di versamento del contributo mensile da parte del era CP_1 compensato con l'obbligo di restituzione del prestito in capo alla . Pt_1
Deve, quindi, escludersi che le predette spese costituivano adempimento dell'obbligo di mantenimento in capo al perché questi aveva già adempiuto a tale CP_1 obbligazione attraverso l'imputazione del pari importo dovutogli dalla a Pt_1
titolo di restituzione del prestito.
In questo contesto, gli ulteriori esborsi sostenuti dal nell'interesse delle CP_1
figlie hanno, invece, avuto il significato obiettivo di anticipazioni rispetto all'obbligazione di mantenimento gravanti sulla . Pt_1
Infatti, all'udienza del 7.2.2020, nel processo di primo grado, la teste ha Tes_1 confermato che “la SI.ra chiedeva spesso al SI. anticipare Pt_1 CP_1 spese per l'acquisto di vestiti, scarpe e tutto quello che rientrava nelle spese ordinarie e straordinarie che poi avrebbe restituito. Tale restituzione non avveniva. Questa situazione si verificava spesso in occasione delle visite del SI. presso la CP_1
residenza delle figlie che si trovavano a Battipaglia. Aggiungo che anche le figli chiedevano al padre: "ha detto mamma di comprarmi ad esempio i libri e le scarpe che poi te la vedi con lei". Il SI. conservava gli scontrini proprio per questi CP_1
motivi. Riconosco gli scontrini ed i documenti che mi vengono mostrati allegati al fascicolo monitorio quali spese anticipate e mai restituite”.
Di contro, sono del tutto prive di elementi di supporto le deduzione dell'appellante circa la riconducibilità dei medesimi pagamenti, per spese ordinarie o straordinarie dei figli, ad adempimento di obbligazioni naturali che superino l'obbligazione di mantenimento o ad atti di liberalità.
La sentenza appellata deve, quindi, essere confermata.
3. – Segue, infine, per la soccombenza, la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori medi previsti per le fasi studio, introduttiva e decisionale dal DM 55/2014 per i procedimenti di cognizione davanti al
Tribunale appartenente al secondo scaglione – € 1.701,00 per compenso, oltre spese generali (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), con distrazione al suo procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di AO, Sez. Civ., definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
215/2021 del Giudice di Pace di AO (depositata in data 2.4.2021), appellata da nei confronti di , condannando l'appellante al Parte_1 Controparte_1 pagamento alle spese del giudizio di appello, liquidate in € 1.701,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'appellato, con distrazione al suo procuratore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
AO, 2 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI