Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art 281sexies.3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 38601/2023 promossa da con socio unico (C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Luca Parte_1 P.IVA_1
Purpura, Antonio Cacciato e Francesca Censi Buffarini, elettivamente domiciliata in via Giardino Calderini 3, Milano presso lo studio dei difensori Luca Purpura e Antonio Cacciato
OPPONENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv. Augusto Azzini e Marina CP_1 P.IVA_2
Signori ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore Email_1
OPPOSTA
All'udienza del 25.3.2025, le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI Per l'opponente: con socio unico anche come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, Parte_1 chiede all'Ill.mo Giudice adito di pronunziare sentenza di cessazione della materia del contendere tanto con riferimento al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 15160/2023 emesso il 30 settembre 2023 nel giudizio monitorio R.G. n. 32289/2023, depositato in data 2 ottobre 2023, notificato in data 12 ottobre 2023 e successivamente sospeso con provvedimento del 15 dicembre 2023, quanto con riferimento al presente giudizio di pagina 1 di 3
Per l'opposta: anche come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ill.mo Giudice adito CP_1 di pronunziare sentenza di cessazione della materia del contendere tanto con riferimento al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 15160/2023 emesso il 30 settembre 2023 nel giudizio monitorio R.G. n. 32289/2023, depositato in data 2 ottobre 2023, notificato in data 12 ottobre 2023 e successivamente sospeso con provvedimento del 15 dicembre 2023, quanto con riferimento al presente giudizio di opposizione, con revoca del suddetto decreto ingiuntivo, il tutto a spese integralmente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.10.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 per sentir revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. CP_1
15160/2023, con cui il Tribunale di Milano le ha ingiunto di pagare immediatamente, in favore di € 440.798,20 + IVA, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a CP_1 saldo della fattura n. 230035 del 31.1.2023, relativa al contratto di appalto stipulato il 21.2.22 tra le parti avente ad oggetto la costruzione di un immobile prefabbricato su incarico di Parte_1
Ha allegato che dal marzo 2023 si sono verificati distacchi dalla copertura dell'immobile sito in Oggiono, Via Primo Maggio 45, causati da gravi vizi e difformità; ha concluso per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito per la revoca del titolo e la declaratoria di nulla dovere per effetto della riduzione del prezzo del contratto e/o della compensazione della somma ingiunta con il credito risarcitorio di almeno € 474.292,71, oltre interessi e rivalutazione;
in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di CP_1 al pagamento di somma non inferiore a € 474.292,71, oltre interessi e rivalutazione. si è costituita e ha chiesto il differimento dell'udienza per chiamare in causa CP_1
l'impresa cui ha subappaltato la realizzazione della copertura per farsi manlevare in ipotesi di soccombenza;
ha allegato che il danneggiamento della copertura e l'infiltrazione sono conseguenza dell' evento meteorologico di intensa gravità del 24/25.7.23, mentre per il resto i vizi e difetti sono stati tutti eliminati e si è proceduto al ripristino;
ha chiesto il rigetto dell'istanza ex art 642 c.p.c. e di tutte le domande dell'opponente e ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo e comunque per la condanna di al Parte_1 pagamento di € 440.798,20, oltre interessi moratori. Nel subprocedimento RG 38601-1/2023 relativo all'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente, con ordinanza del 15.12.2023, è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nella causa principale, respinta la richiesta dell'opposta di chiamare in causa CP_2
subappaltatore della copertura, è stato dato corso ad una consulenza tecnica d'ufficio;
[...]
pagina 2 di 3 con nota congiunta depositata il 17.3.2025, per effetto delle reciproche rinunce e per le ragioni ivi illustrate, le parti hanno chiesto di dichiarare con sentenza la cessata materia del contendere a spese compensate, tanto con riferimento al decreto ingiuntivo quanto alla relativa opposizione. Il Tribunale, poiché la declaratoria di cessazione della materia del contendere (che in questo caso comporta, oltretutto, la revoca del titolo) deve avere la forma della sentenza, con ordinanza del 17.3.25 ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281sexies c.p.c. al giorno 25.3.25. In quella sede sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice ha riservato il deposito della sentenza a mente dell'art 281sexies.3 c.p.c. Ciò premesso, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, alla luce di quanto rappresentato nell'istanza congiunta del 17.3.25, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato (Cass Sez. 1, n. 13085 del 22/05/2008: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”). In adesione alla concorde richiesta delle parti le spese processuali vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 38601/2023 emesso dal Tribunale Milano in favore di CP_1 dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n. 38601/2023 emesso dal Tribunale Milano in favore di CP_1
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Milano, 7.4.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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