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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9721 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dell'1/10/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 36362/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCANGELI Parte_1
BARBARA ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 20 giusta procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande
n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. PIERGENTILI RAFFAELLA in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato in Roma, presso Persona_1
l'Ufficio Legale Distrettuale, Via Cesare Beccaria 29.
Resistente
FATTO E DIRITTO I. Con ricorso, depositato in data 08/10/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, , Parte_1
premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di disabilità
grave ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 e s.m.i. e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari,
ha convenuto in giudizio l' contestando le conclusioni della relazione CP_2
peritale e chiedendo l'accertamento del diritto alle anzidette provvidenze.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante il rinnovo della CTU medico legale, all'udienza dell'1/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con successivo deposito di sentenza contestuale.
II. La domanda va disattesa alla luce delle chiare conclusioni contenute nella consulenza espletata nella presente fase di opposizione, peraltro in linea con quanto già riscontrato in fase di accertamento tecnico preventivo. In particolare il CTU, Dott. , si è così espresso: “Le patologie da cui è affetta la Persona_2
ricorrente sono attualmente ben stabilizzate ed in corretto trattamento
farmacologico; l'esame obiettivo neurologico non ha evidenziato deficit cognitivi e
la deambulazione è risultata nel complesso autonoma con passaggi posturali
autonomi. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene la perizianda invalido
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i
compiti propri della sua età: gravi nella misura del 100%. Non sussistono,
pertanto, le condizioni medico legali secondo l'art. 1 della Legge 18/80 per la
concessione del diritto all'indennità di accompagnamento.
2 Si tratta, inoltre, di una condizione che, come si desume dalla certificazione in
atti, dall'anamnesi e dalla visita medico-legale, non comporta la necessità di un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione della perizianda”.
Le valutazioni espresse dal CTU appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso non può trovare accoglimento.
Sussistono le condizioni di esonero dalle spese di lite in presenza delle dichiarate condizioni reddituali ex art. 152 disp. Att. C.p.c..
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico dell' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 36362/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso;
-dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate come da CP_2
separato decreto.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza.
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dell'1/10/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 36362/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCANGELI Parte_1
BARBARA ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 20 giusta procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande
n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. PIERGENTILI RAFFAELLA in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato in Roma, presso Persona_1
l'Ufficio Legale Distrettuale, Via Cesare Beccaria 29.
Resistente
FATTO E DIRITTO I. Con ricorso, depositato in data 08/10/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, , Parte_1
premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di disabilità
grave ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 e s.m.i. e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari,
ha convenuto in giudizio l' contestando le conclusioni della relazione CP_2
peritale e chiedendo l'accertamento del diritto alle anzidette provvidenze.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante il rinnovo della CTU medico legale, all'udienza dell'1/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con successivo deposito di sentenza contestuale.
II. La domanda va disattesa alla luce delle chiare conclusioni contenute nella consulenza espletata nella presente fase di opposizione, peraltro in linea con quanto già riscontrato in fase di accertamento tecnico preventivo. In particolare il CTU, Dott. , si è così espresso: “Le patologie da cui è affetta la Persona_2
ricorrente sono attualmente ben stabilizzate ed in corretto trattamento
farmacologico; l'esame obiettivo neurologico non ha evidenziato deficit cognitivi e
la deambulazione è risultata nel complesso autonoma con passaggi posturali
autonomi. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene la perizianda invalido
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i
compiti propri della sua età: gravi nella misura del 100%. Non sussistono,
pertanto, le condizioni medico legali secondo l'art. 1 della Legge 18/80 per la
concessione del diritto all'indennità di accompagnamento.
2 Si tratta, inoltre, di una condizione che, come si desume dalla certificazione in
atti, dall'anamnesi e dalla visita medico-legale, non comporta la necessità di un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione della perizianda”.
Le valutazioni espresse dal CTU appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso non può trovare accoglimento.
Sussistono le condizioni di esonero dalle spese di lite in presenza delle dichiarate condizioni reddituali ex art. 152 disp. Att. C.p.c..
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico dell' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 36362/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso;
-dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate come da CP_2
separato decreto.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza.
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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