Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01167/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01432/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Apuana Marmi S.r.l. quale avente causa da Fossalunga S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiana Carcelli, Riccardo Diamanti, Natale Giallongo, Sergio Menchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 19;
contro
Regione Toscana in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizie e domicilio fisico eletto presso l’avvocatura della Regione Toscana, in Firenze, piazza dell'Unità Italiana, 1;
Comune di Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni, Lucia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Paesaggio, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliati come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 37 del 27.03.2015 di approvazione dell'"atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10.11.2014 n. 65 (norme per il Governo del Territorio)" pubblicato nel BURT. n. 28 del 20.05.2015; nonché di tutti gli allegati normativi e cartografici, ivi richiamati, quali parte integrante ed essenziale;
- della delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 1121 del 04.12.2014, integrata con le successive delibere 19.01.2015 n. 41 e 02.03. 2015 n. 192, e i rispettivi allegati, comprese le proposte di controdeduzioni alle osservazioni ex art. 17 l.r.t. 1/2005;
- dell'atto di "integrazione e modifica del disciplinare del 15.04.2011 inerente all'attuazione del protocollo di intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana" del 28.10.2014;
- della delibera della Giunta Regionale n. 530 del 09.04.2015 ("Delibera relativa allo schema di Accordo di copianificazione ai sensi dell'art. 143, comma 2, D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (art. 15 L. 241/90 e s-m.i.) tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana, per l'approvazione del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT);
- nonché di tutti gli atti conseguenziali collegati e connessi, compresa la risoluzione 27.03.2015 n. 310, approvata nella seduta del Consiglio Regionale del 27.03.2015, collegata alla deliberazione 27.03.2015 n. 37, pubblicata sul BURT n. 28 del 28.05.2015; nonché dell'atto di sottoscrizione congiunta del PIT con valenza di Piano paesaggistico tra Regione Toscana e MIBACT di data e contenuto incogniti;
e per la condanna
della Regione Toscana, del Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio, in solido, o ciascuno per le proprie responsabilità, al risarcimento del danno, diretto e indiretto, procurato alla Società ricorrente dall'adozione illegittima dei provvedimenti prima indicati;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 22.10.2015,
- del provvedimento del Comune di Carrara Settore Marmo del 30.06.2015 (Prot. Settore Marmo 963, prot. generale n. 44366), a firma del Responsabile del procedimento;
- di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti, conseguenti, precedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, del Comune di Carrara, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Paesaggio e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preso atto che - con memoria depositata in data 5 maggio 2025, sottoscritta per adesione dal Comune di Carrara e dalla Regione Toscana - la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti improcedibili, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., e di compensare le spese di lite in ragione dell’accordo raggiunto sul punto tra le sopradette parti e della mancata opposizione delle Amministrazioni statali costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO