Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/06/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 19 giugno 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Leonardo Roscioni per parte attrice e l'avv. Mary Dominici in sostituzione dell'avv. Marco Ferri per le terze chiamate.
L'Avv. Roscioni, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni. L'Avv. Dominici, per le parti terze chiamate, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 236 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Leonardo Roscioni, sito in Civitavecchia via San Francesco Di Paola n. 3, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( Controparte_2 P.IVA_2
Avvocatu in Roma via dei Portoghesi n. 12, che li rappresentano e li difendono;
CONVENUTI
NONCHE'
, P.I. ) e P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_4
[...] P.IVA_5 arco Fe a viale Petrarca n. 38 che le rappresenta e le difende in virtù di procura in atti;
TERZI CHIAMATI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio il Controparte_5
[...]
2016/17 il terzo anno dell' di Controparte_2
Civitavecchia; -che in data 5.0 co, aveva ricevuto da tergo uno spintone da un suo compagno di scuola a seguito del quale aveva urtato violentemente il viso sul banco e su un casco ivi posto, nel momento in cui erano tutti in attesa che suonasse la campanella di fine orario scolastico;
-che, dopo l'uscita da scuola, aveva lamentato continui dolori ed era stato accompagnato dalla madre al Pronto soccorso dell'Ospedale S. Paolo di Civitavecchia, dove veniva riscontrato un trauma contusivo regione buccale con rottura degli incisivi dell'arcata dentaria superiore;
-che il danno patrimoniale procurato a a causa dei datti occorsi in data Parte_1
5.06.2017 era da quantific odo: “-euro 2.082,00 per spese già sostenute;
-euro 21.000,00 per il costo delle faccette da sostenersi ogni 5 anni fino al raggiungimento degli anni 80; -euro 5.250,00 per la rivalutazione del 25% sulle somme future, che dovrà certamente sostenere;
per un totale complessivo di euro 29.250,00, oltre interessi dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo”. Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludeva nel seguente modo:
“accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro in questione e conseguentemente condannare gli stessi, in solido e/o ciascuno nella quota di pertinenza, a risarcire all'attore tutti i danni subiti e subendi per effetto dello stesso, quantificati nella somma di € 29.250,00, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche con ricorso all'equità; il tutto comunque oltre interessi e rivalutazione”.
2.Si costituiva in giudizio il Controparte_5 [...]
Controparte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto e chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa di e Controparte_3 [...] le Controparte_4
3.Si costituiva e Controparte_3 il Controparte_4
4.La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico legale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 5.La domanda di risarcimento del danno va qualificata ai sensi dell'art. 2048 c.c.. Al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “ai sensi del citato art. 2048 c.c.: (1) v'e una presunzione di responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito di un alunno ai danni di altro alunno, per non aver predisposto misure idonee ad evitare il fatto (comma 1) (cfr. Cass. civ., Sez. 1, 9 maggio 2016, n. 9337; Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 2009, n. 9542); (ii) tale presunzione può essere superata con la prova, a carico del maestro, di "non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno", a causa di un elemento esterno con caratteri di imprevedibilità e inevitabilità (comma 2) (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 24 gennaio 2024, n. 2394; Cass. civ., Sez. III, Ord., 31 gennaio 2018, n. 2334; Cass. n. 9337/2016 cit.” (cfr anche Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 08/05/2024) 09/10/2024, n. 26360). Più nel dettaglio, sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea a impedire il fatto. Per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari od organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (cfr. Cass. Civ. n. 9542/09; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 25/10/2017) 21/11/2017, n. 27571; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 18/11/2019) 12/05/2020, n. 8811). Ciò premesso, nel caso di specie, a fronte della prova da parte del danneggiato che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, tanto da far insorgere la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, l'amministrazione non ha neppure allegato le modalità della sorveglianza esercitata sugli allievi, nonché di avere adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari od organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Ed infatti, non vi è stata alcuna allegazione, di cui era onerata l'amministrazione per assolvere il successivo onere probatorio sulla corretta sorveglianza, circa l'effettiva presenza del personale docente all'interno dell'aula al momento del sinistro, come anche non vi è stata deduzione in relazione all'assenza di eventuali condotte pregresse poste in essere all'interno della classe da parte di altri alunni o dello stesso alunno autore dell'illecito per cui è causa ed in relazione a questi precedenti di avere adottato le misure disciplinari o preventive per evitare la reiterazioni di fatti analoghi. L'incertezza di tali profili, già in punto di allegazione, rende non assolto l'onere probatorio dell'amministrazione funzionale a superare la presunzione di colpa dell'insegnante.
6.Muovendo alla quantificazione del danno patrimoniale, oggetto di domanda, il ctu ha con motivazione condivisibile in quanto logicamente e precisamente motivata ha risposto ai quesiti accertando che “L'esame clinico e radiografico rivela la pregressa frattura coronale orizzontale a livello del terzo medio coronale a carico degli elementi dentari 1.1 e 2.1, senza coinvolgimento della struttura pulpare verosimilmente da un evento traumatico. Non si è conoscenza di precedenti morbosi che possano aver influito sulla validità del periziando al momento del fatto. b) Secondo quanto riportato nella documentazione relativa alle spese sostenute dal periziando per riabilitare gli elementi dentari 1.1 e 2.1 interessati da frattura, si ritiene che il costo riportato in fattura sia congruo con gli interventi sostenuti dal periziando per un costo di euro 280 per le ricostruzioni in composito eseguite in urgenza ed un costo di euro 900,00 a faccetta in disilicato di litio a dente per un totale di 1800,00 euro. Inoltre, per la valutazione dei rifacimenti futuri in base all'età del periziando si ritiene che nell'arco della vita dovrà rifare cinque volte le faccette sui denti 1.1 e 2.1 per un totale di euro 9000/00 (novemila,00)”.
7.Vale infine evidenziare che il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore si trova in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la conseguenza che, per effetto dell'art. 61 L. n. 312 del 1980, sono riferibili direttamente al Controparte_6
i comportamenti, anche illeciti, posti in es
[...] suddetto personale docente, sicché sussiste la legittimazione passiva di detto nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a "culpa in CP_1 vigila stessi docenti. L'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a rispondere, ai sensi dell'art. 28 Cost. e art. 2049 cod. civ., il , mentre difetta la legittimazione Controparte_1 passiva dell'Istitu tenza n. 19158 del 06/11/2012; Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 13/05/2015) 28/07/2015, n. 15862; Cass., sez. 3, sent. n. 9752 del 2005, Cass., sez. L, sent. n. 6372 del 2011).
8.In conclusione, va condannato il a risarcire in favore Controparte_1 di Parte_1
-il oniale per spese mediche pari ad euro 2.080,00 oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche future pari ad euro 9.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Non essendovi contestazione sulla copertura assicurativa, va accolta la domanda di manleva a tenere indenne i convenuti da quanto CP_3 saranno tenuti a paga l'attrice. non essendo pacificamente Controparte_4 azione passiva.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice, tenuto conto del DM vigente, della complessita della causa e dell'attivita processuale concretamente svolta. Le spese di lite relative alla chiamata per la domanda di manleva vanno poste, in ragione della soccombenza, in capo all'assicurazione. Sono compensate le spese di lite con Controparte_4 che si è costituita a mezzo
[...] CP_3 nto che la domanda di manleva è stata svolta ch confronti di quale compagnia assicurativa titolare della polizza. CP_3
10.Le spese di ctu medico legale vanno definitivamente poste a carico di parte
. CP_3
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda attorea, DICHIARA la responsabilita di
[...]
, per le causali di cui in motivazione, nella ca Controparte_1
causa e CONDANNA il al Controparte_1 risarcimento in favore di 1) del danno patrimoniale per Parte_1 spese mediche sostenute 0 oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche da sostenere pari ad euro 9.000,00 oltre interessi legali come da motivazione;
-CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1
i nella somma complessiva di Parte_1 compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario;
-CONDANNA a manlevare e tenere indenne il CP_3 [...] anto sara tenuto a corrispondere Controparte_1 Pt_1 dei due capi che precedono;
[...]
-CONDANNA al pagamento in favore di CP_3 [...]
lite relative alla chiamata per la Controparte_1 rsi nella somma complessiva di euro 3.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-COMPENSA le spese di lite di Controparte_4
;
[...]
-PONE le spese della ctu medico legale a carico di . CP_3
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani