Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00019/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2026 REG.RIC.
N. 00015/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2026, proposto da
Idealservice società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Usl della Valle d’Aosta, non costituita in giudizio;
In.Va. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paire e Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO Service s.p.a., non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2026, proposto da
Idealservice società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Usl della Valle d’Aosta, non costituita in giudizio;
In.Va. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paire e Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Markas s.r.l., non costituita in giudizio;
quanto al ricorso n. 14 del 2026:
per l’annullamento
“- della decisione, ai sensi dell’art. 36, comma 3, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sull’oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria del Lotto 1 (CIG B89A48E19A) della “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione ambientale a ridotto impatto ambientale per l’Azienda USL della Valle d’Aosta ed. 1: Lotto 1 – Area territoriale 1, Lotto 2 – Area territoriale 2, Lotto 3 – Presidi ospedalieri” di cui alla comunicazione dell’aggiudicazione trasmessa in data 25 marzo 2026 a firma del Responsabile della Fase di Affidamento di In.Va. S.p.A.;
- del diniego opposto da In.Va. S.p.A., con comunicazione di data 26 marzo 2026, all’istanza di accesso agli atti relativi all’offerta tecnica dell’aggiudicataria del Lotto 1 (CIG B89A48E19A) della “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione ambientale a ridotto impatto ambientale per l’Azienda USL della Valle d’Aosta ed. 1: Lotto 1 – Area territoriale 1, Lotto 2 – Area territoriale 2, Lotto 3 – Presidi ospedalieri” proposta da Idealservice Soc. Coop con nota di data 25 marzo 2026 prot. n. PE047287-26;
e per il conseguente accertamento
del diritto della Ricorrente ad avere accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria del Lotto 1 (CIG B89A48E19A) della “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione ambientale a ridotto impatto ambientale per l’Azienda USL della Valle d’Aosta ed. 1: Lotto 1 – Area territoriale 1, Lotto 2 – Area territoriale 2, Lotto 3 – Presidi ospedalieri”, inclusi i relativi allegati, non oscurata, nonché alla dichiarazione motivata e comprovata con cui IO Service S.p.A. ne ha chiesto l’oscuramento e all’eventuale provvedimento con cui la stazione appaltante ha valutato e accolto, in tutto o in parte, tale richiesta;
e per la conseguente condanna delle Amministrazioni Resistenti all’esibizione dei documenti richiesti”;
quanto al ricorso n. 15 del 2026:
per l’annullamento
“- della decisione, ai sensi dell’art. 36, comma 3, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sull’oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria del Lotto 3 (CIG B89A490340) della “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione ambientale a ridotto impatto ambientale per l’Azienda USL della Valle d’Aosta ed. 1: Lotto 1 – Area territoriale 1, Lotto 2 – Area territoriale 2, Lotto 3 – Presidi ospedalieri” di cui alla comunicazione dell’aggiudicazione trasmessa in data 25 marzo 2026 a firma del Responsabile della Fase di Affidamento di In.Va. S.p.A.;
- del diniego opposto da In.Va. S.p.A., con comunicazione di data 26 marzo 2026, all’istanza di accesso agli atti relativi all’offerta tecnica dell’aggiudicataria del Lotto 3 (CIG B89A490340) della “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione ambientale a ridotto impatto ambientale per l’Azienda USL della Valle d’Aosta ed. 1: Lotto 1 – Area territoriale 1, Lotto 2 – Area territoriale 2, Lotto 3 – Presidi ospedalieri” proposta da Idealservice Soc. Coop con nota di data 25 marzo 2026 prot. n. PE047287-26;
e per il conseguente accertamento
del diritto della Ricorrente ad avere accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria del Lotto 3 (CIG B89A490340) della “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione ambientale a ridotto impatto ambientale per l’Azienda USL della Valle d’Aosta ed. 1: Lotto 1 – Area territoriale 1, Lotto 2 – Area territoriale 2, Lotto 3 – Presidi ospedalieri”, inclusi i relativi allegati, non oscurata, nonché alla dichiarazione motivata e comprovata con cui Markas S.r.l. ne ha chiesto l’oscuramento e all’eventuale provvedimento con cui la stazione appaltante ha valutato e accolto, in tutto o in parte, tale richiesta;
e per la conseguente condanna delle Amministrazioni Resistenti all’esibizione dei documenti richiesti”;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli di costituzione in giudizio di In.Va. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il presidente NA AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A.1. La società cooperativa Idealservice ha partecipato alla “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione ambientale a ridotto impatto ambientale per l’Azienda USL della Valle d’Aosta” indetta da In.Va. s.p.a. – Centrale unica di committenza per la Valle d’Aosta - per conto dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e pubblicata in GUUE in data 14 ottobre 2025.
Per quel che rileva in questa sede, il lotto 1 è stato aggiudicato alla IO Service s.p.a. e il lotto 3 alla Markas s.r.l., come comunicato il 25 marzo 2026, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 36.
La società riferisce che la documentazione preannunciata nella stessa comunicazione non era di fatto disponibile sulla piattaforma informatica e, per questo motivo, con la nota trasmessa sempre in data 25 marzo 2026, Idealservice ha chiesto a In.Va. informazioni sulla tempistica e sulle modalità di pubblicazione dei documenti, di fatto diversi dalle offerte aggiudicatarie:
“1) documentazione amministrativa di gara O.E. risultato primo in graduatoria, priva di dati sensibili, documenti di identità, eventuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 94-95 del D.lg. 36/2023;
2) documentazione amministrativa degli altri concorrenti, priva di dati sensibili, documenti di identità, eventuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 94-95 del D.lg. 36/2023;
3) documentazione tecnica ed economica di gara degli O.E. in graduatoria, priva di dati sensibili, documenti di identità ed eventualmente oscurate nelle sole parti coperte da segreti tecnici e commerciali”.
La Centrale unica di committenza ha risposto in data 26 marzo 2026, facendo “presente
che, come previsto dall’art. 36, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla luce dell’esito della
procedura sono state rese disponibili le offerte degli Operatori Economici aggiudicatari dei tre lotti e i verbali di gara mediante il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA”. Per il resto dei documenti pretesi, ha invece sostenuto che “Considerato che Codesto Operatore Economico è risultato:
- decimo in posizione per il lotto 1,
- quindicesimo in posizione per il lotto 2,
- ottavo in posizione per il lotto 3,
nella classifica finale di valutazione delle offerte, così come previsto dall’art. 36 comma 2 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., la richiesta di cui sopra non può essere accolta”.
In data 3 aprile 2026, Idealservice ha quindi presentato, per tutti e tre i lotti, un’istanza di accesso “a tutta la documentazione presentata dalle Ditte che hanno preceduto la scrivente nelle graduatorie finali (documentazione amministrativa, tecnica e relativi allegati ed economica), comprese le giustificazioni delle offerte e dei costi della manodopera, ove presentate”.
A.2. Con i ricorsi n. 14 (con riferimento al lotto 1) e 15 (con riferimento al lotto 3) del 2026, entrambi notificati e depositati il 3 marzo 2026, il complesso di tali atti (che comprendono l’oscuramento dell’offerta tecnica delle ditte aggiudicatarie) è stato impugnato alla stregua degli identici motivi di diritto così rubricati:
“I. Violazione di legge (art. 35, art. 36, D.Lgs. n. 36/2023; art. 3, L. n. 241/1990) – Violazione dei principi di trasparenza, collaborazione, buona fede, concorrenza, parità di trattamento – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta”;
“ II. Violazione di legge (art. 35, art. 36, D.Lgs. n. 36/2023; art. 3, L. n. 241/1990) – Violazione dei principi di trasparenza, collaborazione, buona fede, concorrenza, parità di trattamento – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta”.
Oltre all’annullamento, la società chiede: “nel merito, in via principale, accertare e dichiarare il diritto dell’odierna Ricorrente ad avere accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria […], inclusi i relativi allegati, non oscurata, nonché alla dichiarazione motivata e comprovata con cui [l’aggiudicataria] ne ha chiesto l’oscuramento e all’eventuale provvedimento con cui la stazione appaltante ha valutato e accolto, in tutto o in parte, tale richiesta, e, conseguentemente, ordinarne l’esibizione alle Amministrazioni Resistenti”;
“nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell’odierna Ricorrente ad avere accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria […], inclusi i relativi allegati, e ordinare l’ostensione quantomeno delle parti della stessa non assistite da specifica e comprovata motivazione di segretezza, eventualmente previa verifica in camera di consiglio e/o in via riservata delle sole porzioni effettivamente secretabili”.
In sintesi, con la prima serie di censure, la ricorrente, partendo dalla premessa che, a norma dell’articolo 36, comma 1, del codice dei contratti pubblici, l’offerta dell’aggiudicataria debba essere resa disponibile a tutti i partecipanti alla procedura di gara contesta la mancanza nella comunicazione di aggiudicazione di qualsivoglia esplicitazione dei motivi dell’oscuramento; né tantomeno tali ragioni si rinvengono nella nota di In.Va. datata 26 marzo 2026, che giustifica la trasmissione dell’offerta con omissis attraverso il richiamo all’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023; norma questa che la deducente reputa inapplicabile al caso di specie riguardando la diversa ipotesi dell’ostensione automatica e reciproca delle offerte degli operatori collocatisi nelle prime cinque posizioni della graduatoria.
Le ulteriori censure (sub 2) s’incentrano sul fatto che le offerte rese disponibili sono quasi completamente oscurate (quella della IO aggiudicataria del lotto 1, in 30 pagine su un totale di 52; quella della Markas, presentata per il lotto 3, in 35 pagine su 54) e ciò sarebbe incompatibile con l’esigenza di tutelare veri e propri segreti tecnici e commerciali. Infatti, come affermato dal Consiglio di Stato (sezione quinta, 23 ottobre 2025, n. 8231; sezione terza, 27 gennaio 2026, n. 693), l'oscuramento dell'offerta tecnica deve essere ispirato a un principio di stretta proporzionalità che consenta di sottrarre all'accesso solo elementi effettivamente riservati, risultando altrimenti gravemente lesivo del diritto di difesa degli altri operatori economici partecipanti alla procedura. A riprova della concretezza del suo interesse (la cui verifica è logicamente successiva a quella sulla giustificabilità dell’oscuramento), in data 3 aprile 2026, la ricorrente ha presentato una nuova istanza del seguente tenore:
“essendo titolare di un legittimo e concreto interesse, e al fine di essere messo in grado di valutare ogni aspetto evincibile dalla documentazione di gara eventualmente utile per proporre azioni nelle competenti sedi giurisdizionali,
CHIEDE
- ai sensi artt. 22 e ss. della L. n.241/1990;
- nonché, anche a prescindere dalla necessità di cui sopra, ai sensi del diritto di accesso civico generalizzato, previsto e disciplinato dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016;
di avere accesso con riferimento ai lotti n.1, 2, 3 cui Idealservice ha partecipato:
- a tutta la documentazione presentata dalle Ditte che hanno preceduto la scrivente nelle graduatorie finali (documentazione amministrativa, tecnica e relativi allegati ed economica), comprese le giustificazioni delle offerte e dei costi della manodopera, ove presentate”.
A.3. Si è costituita In.Va. s.p.a., che ha innanzitutto offerto una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa da quella dell’atto introduttivo del giudizio (ad esempio, menzionando l’ulteriore richiesta del 27 marzo 2026, con cui Idealservice contesta l’oscuramento delle offerte delle ditte aggiudicatarie, in particolare, insistendo sull’acquisizione integrale dell’elenco dei macchinari e delle attrezzature della Markas - lotto 3, comprensivo di eventuali schede tecniche). Ha poi contestato nel merito le tesi attorie, sostenendo la legittimità dell’azione amministrativa.
Sulle conclusioni delle parti, entrambe le cause sono state riservate per la decisione alla camera di consiglio del 14 aprile 2026.
B.1. Stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi, essi possono essere riuniti.
B.2. L’articolo 35 (Accesso agli atti e riservatezza) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 36, detta il regime di pubblicità degli atti di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sulla premessa (comma 1) che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale il relativo accesso, “mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3- bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5- bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
Il successivo articolo 36 disciplina poi l’accesso sotto il profilo procedimentale e processuale. In particolare, il comma 4 stabilisce che “4. Le decisioni di cui al comma 3 [ovvero quelle “assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte”] sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione […]”. Il comma 7 prevede: “il ricorso di cui al comma 4 è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie”.
Sull’applicabilità di tale rito “super accelerato” anche a contestazioni riguardanti questa fase non derivanti da un’espressa decisione sulle richieste di oscuramento delle offerte la giurisprudenza non ha fornito un’interpretazione univoca (per tutte, Consiglio di Stato, sezione quinta, 24 marzo 2025, n. 2384; sezione terza, 25 luglio 2025, n. 6620).
È però evidente che, in definitiva, il nuovo codice dei contratti pubblici introduca una disciplina speciale sull’accesso che accentua il suo ruolo di strumento di «proactive trasparency», svincolandolo dall’istanza di parte e rendendolo così funzionale alla deflazione del contenzioso amministrativo, prevenendo la produzione di ricorsi “al buio”. Viene in tal modo perseguita anche la finalità di giungere in tempi certi, tendenzialmente uniformi per tutti gli interessati e celeri al consolidamento degli atti di gara (anche ove gli stessi siano impugnati) in conformità al principio del risultato. Di riflesso, la coesistenza di due diversi riti in materia di accesso (un rito speciale ex articolo 36 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in caso di decisione espressa della stazione appaltante sulla richiesta di oscuramento del partecipante alla gara, e un rito ordinario ex articolo 116 del codice del processo amministrativo, in caso di diniego immotivato di accesso), prospettata da una parte delle decisioni in materia, rischia di rendere inefficace lo strumento apprestato per conseguire tali scopi.
Peraltro, in concreto, i ricorsi sono stati prodotti tempestivamente anche tenendo conto dei termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del codice del processo amministrativo.
B.3. La controversia di cui il Collegio deve occuparsi riguarda le modalità (con il massiccio uso di omissis) con cui la Centrale unica di committenza ha messo a disposizione le offerte degli operatori economici aggiudicatari di due dei tre lotti. Rimangono fuori dalla materia del contendere le circostanze precedenti come quella prospettata nell’atto introduttivo del giudizio (ma smentita sia dalla risposta di In.Va. del 26 marzo 2026 e invero dal contenuto dell’istanza della stessa ricorrente del 25 marzo 2026) della mancata pubblicazione, sempre il giorno 25 marzo 2026, delle offerte aggiudicatarie, invece accessibili sulla piattaforma informatica, così come impone l’articolo 36, comma 1, del codice dei contratti pubblici, per il quale “L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili […] , a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi […]”; ugualmente non sono oggetto di esame in sede giurisdizionale né la distinta richiesta di conoscere i dati delle offerte di tutti i concorrenti (prodotta il 25 marzo 2026), che non rientra nel petitum come formulato nelle conclusioni, né la successiva pretesa ad exhibendum presentata il 3 aprile 2026, tuttora priva di riscontro.
B.4. Le questioni sollevate con il ricorso attengono, da un lato, al denunciato mancato bilanciamento tra trasparenza e privacy ovvero all’omessa verifica della stretta indispensabilità dell’accesso, che la ricorrente (peraltro genericamente) prospetta come difensivo, o almeno della relativa esplicitazione di tale valutazione e, dall’altro, alle modalità di oscuramento delle offerte delle ditte aggiudicatarie, cui corrispondono i due motivi di doglianza.
B.5. Le censure dedotte, in quanto strettamente collegate, possono essere congiuntamente esaminate.
B.6. Innanzitutto, deve ricordarsi che il quarto comma dell’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 36, dopo aver fatto espressamente salva la disciplina dei contratti secretati e di quelli la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza nonché quanto stabilito dal successivo comma 5, prevede due esclusioni del diritto di accesso: una relativa o facoltativa (lett. a) e l’altra generale e assoluta (lett. b).
Secondo quanto stabilito dalla lett. a), rilevante in questa sede, può essere escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione alle “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali, anche risultati da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”.
A tale disposizione espressamente si collega l’articolo 36, comma 3, per il quale “Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a)”.
In base al comma quinto dell’articolo 35, comunque “l’accesso è consentito al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara”.
B.6.a. Nell’interpretare il complesso normativo, la giurisprudenza ha evidenziato che la verifica della stretta indispensabilità dell’accesso difensivo è logicamente successiva a quella sulla presenza o meno di un segreto tecnico o commerciale da tutelare, perché è evidente che, in assenza dello stesso, si rispande la regola generale della completa accessibilità degli atti di gara da parte dei partecipanti alla stessa (Consiglio di Stato, sezione terza, 27 gennaio 2026, n. 693, ECLI:IT:CDS:2026:693SENT).
Dagli atti processuali (e, in particolare, dalla richiesta di oscuramento dell’offerta delle imprese aggiudicatarie in un procedimento in cui non risulta effettuato alcun motivato scrutinio di tali dati al fine di discernere quelli da trattare come riservati) emerge una modalità dell’agire amministrativo consistente nell’accogliere sistematicamente le richieste di trattamento riservato motivate da invocati segreti commerciali. Questa prassi è stata ritenuta contrastante con il diritto unionale dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Camera, sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras , C-927/19,EU:C:2021:700, punto 117; sez. IV, 17 novembre 2022, Antea LS , C-54/21 EU:C:2022:888, punti 65 e 66 della motivazione e punto 1 del dispositivo). Sui criteri ai quali deve attenersi sia la “motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente” sui segreti tecnici o commerciali sia la decisione di escludere la conoscenza dei documenti (accompagnati da una vasta casistica esemplificativa) si è da ultimo soffermato il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza 16 marzo 2026, n. 2148, ECLI:IT:CDS:2026:2148SENT, cui il Collegio rinvia ad integrazione della motivazione.
B.7. Circa la verifica dell’indispensabilità dell’accesso difensivo, occorre osservare come, da un lato, il Consiglio di Stato abbia chiarito, con riguardo “agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria della gara di affidamento che l’articolo 36 (comma 2) consente […] agli stessi (che secondo una valutazione discrezionale, ma non illogica o irragionevole operata dal legislatore del Codice - e basata del tutto verosimilmente sull’ id quod plerumque accidit - sono coloro che tendenzialmente hanno o possono avere un interesse immediato e diretto all’eventuale impugnazione dell’esito del procedimento di aggiudicazione) di poter immediatamente e soprattutto consapevolmente valutare la necessità del ricorso alla tutela giurisdizionale dei propri interessi, senza dover avviare il procedimento di accesso agli atti che l’esperienza anche giurisdizionale si dimostra non sempre lineare, ma spesso defatigante e tortuoso” (sezione prima, parere 13 gennaio 2026, n. 61, ECLI:IT:CDS:2026:61PDEF, paragrafo 2.2.2). Dall’altro, tuttavia, non ha sic et simpliciter reso ostensibili i segreti tecnici o commerciali contenuti in offerta nemmeno ai primi cinque classificati, né tantomeno agli altri concorrenti. Anzi, occorre ricordare come la Corte di giustizia abbia ribadito (proprio pronunciandosi sulla legislazione italiana) che l’insieme delle direttive sugli appalti “osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l'accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest'ultimo nell'ambito di una procedura connessa all'aggiudicazione dell'appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali” (nona sezione, ordinanza 10 giugno 2025, Nidec Asi SpA , C‑686/24, ECLI:EU:C:2025:448, punto 28).
B.8. In conclusione, alla luce delle illustrate premesse, mancando, nelle fattispecie concrete esaminate, le doverose valutazioni della Stazione appaltante corredate da un’adeguata motivazione, deve essere accolta la domanda subordinata della Idealservice, dichiarando il suo diritto ad avere accesso alle offerte tecniche delle società IO e Markas, rispettivamente aggiudicatarie dei lotti 1 e 3, nelle parti che non costituiscono propriamente, “secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente” [debitamente verificata], “segreti tecnici e commerciali, anche risultati da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”.
La complessità e la particolarità delle questioni affrontate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AM, Presidente, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
Luca Pavia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA AM |
IL SEGRETARIO