TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/07/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.111/2025 R.G.A.C.
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 111 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2025, posta in decisione in data 20 maggio e 2025, e vertente
TRA
وla sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente alla via Don Tonino
Bello n. 21, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alessandro
-RICORRENTE
E
Il sig. Controparte_1 nato in [...] il [...], residente alla via Cesare Battisti
n. 27 in Montecalvo in Foglia (PU).
--RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: DIVORZIO- CESSAZIONE EFFTTI CIVILI DEL MATRIMONIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03 marzo 2025, la sig.ra Parte_1 esponeva:
"-che in data 23/02/2003 la sig. ra Parte_1 ha contratto con il sig. Controparte_1
matrimonio religioso concordatario in Urbino (PU), in regime di separazione dei beni - annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.4 parte II, Serie A dell'anno 2003- come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si produce (cfr. doc. n.1);
- che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: ER, nata a [...] il [...] e ER, nata a Urbino il 26/02/2007; -che i summenzionati coniugi, pur avendo inizialmente intrapreso un giudizio di separazione giudiziale innanzi al Tribunale Ordinario di Urbino (portante Rg. n. 333/2014) raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione chiedendo la conversione del rito in separazione consensuale;
- che il medesimo Tribunale omologava la separazione dei coniugi con decreto n. cron. 1689/2017, depositato in cancelleria in data 18/04/2017 (cfr. doc. n. 2);
- che in data 13/02/2025 veniva certificato dal funzionario della Cancelleria civile del Tribunale di Urbino dott. Persona_3 il passaggio in giudicato del predetto provvedimento (cfr. doc. n. 3);
· che gli accordi di separazione prevedevano, tra le altre cose, che la casa coniugale sita in
Montecalvo in Foglia, di proprietà del sig. CP_1 rimanesse definitivamente nella disponibilità del medesimo;
l'affido condiviso delle figlie ER e ER, all'epoca minorenni, con collocazione presso la madre in Vieste alla via Don Tonino Bello n. 21; che il sig. CP_1 corrispondesse a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie al versamento di un assegno mensile di €
550,00 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat da versarsi a mezzo di bonifico bancario in favore della sig. ra entro il 15 di ogni mese oltre alla contribuzione nella misuraParte_1 del 50% delle spese straordinarie riguardanti le figlie, purché previamente concordate e documentate;
-· che corre l'obbligo di evidenziare che risultano non versate alla ricorrente 6 (sei) mensilità dell'assegno di mantenimento ordinario per le figlie da parte del sig. CP_1 e che lo stesso ha inteso non provvedere più al pagamento della retta del Campus della figlia ER nonché al pagamento delle tasse universitarie, somme versate per intero dalla genitrice e Pt 2 sono state le richieste di adempiervi da ultimo con nota racc. a/r anticipata a mezzo e-mail del 22/11/2024 a firma dell'avv. Claudia Cariglia (cfr. doc. n. 4);
-che il sig. CP_1 inoltre, non ha mai provveduto ad aggiornare automaticamente le somme dovute a titolo di mantenimento ordinario delle figlie, così come stabilito in sede di separazione in
€ 550,00, e che ad oggi, a seguito della rivalutazione annuale in base agli indici Istat, esso ammonta complessivamente ad € 656,00;
-che la sig. ra Parte_1 svolge attività lavorativa dipendente in Vieste (cfr. doc. n.5) mentre il sig. CP_1 è un affermato chef con esperienza anche all'estero ed attualmente svolge attività lavorativa in un ristorante di Civitanova Marche come chef executive con delega alla creatività
dell'Accademia del Tartufo nel mondo;
- che le figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti studiano entrambe: la figlia ER frequenta il terzo anno della facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Milano Bicocca
-
mentre la figlia ER frequenta l'ultimo anno del Liceo Scientifico in Vieste ed anch'ella intende proseguire gli studi iscrivendosi all'università seppure non ha ancora scelto l'indirizzo di studi e la sede universitaria;
-· che dal giorno della separazione non vi è stato alcun segno di riconciliazione ed i coniugi continuano da allora a vivere separati, avendo trasferito ognuno la propria residenza presso un domicilio autonomo;
- CP_1che da anni la ricorrente ha più volte sollecitato per vie brevi il sig. ad addivenire ad una definizione consensuale della situazione, ma questi inspiegabilmente ha declinato ogni invito;
da ultimo, al fine di evitare il presente ricorso giudiziale, ha provveduto formalmente, con nota racc. a/r del 04/12/2024 a firma dell'avv. Claudia Cariglia, ad invitarlo a far conoscere le sue determinazioni a riguardo ma invano poiché detta missiva veniva restituita al mittente per compiuta giacenza (cfr. doc. n. 5);"
Tanto premesso la ricorrente domandava al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle seguenti condizioni:
"1) Le parti continueranno a vivere separate con obbligo di reciproco rispetto.
2) I coniugi, entrambi economicamente autonomi, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di assegno divorzile.
3) La casa coniugale sita in Montecalvo in Foglia, di proprietà esclusiva del sig. CP_1 nonché le relative pertinenze ed arredi rimangono nella definitiva disponibilità del medesimo.
4) Le figlie ER e ER, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, in regime di affidamento condiviso, continueranno a vivere stabilmente con la madre, quale genitore collocatario in Vieste alla via Don Tonino Bello n. 21.
5) Quanto al diritto di visita, stante la loro maggiore età, le figlie ER e ER concorderanno autonomamente le visite con il padre, compatibilmente alle loro esigenze di studio.
6) Quanto alla regolamentazione degli aspetti economici delle figlie, considerato che esse sono maggiorenni ma non economicamente indipendenti il sig. Controparte_1 verserà a mezzo di bonifico bancario alla sig.ra Parte_1 la somma di € 656,00 mensili (importo cosi determinato a seguito della rivalutazione annuale in base agli indici Istat dell'assegno concordato in sede di separazione) a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie, somma che verrà aggiornata annualmente secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese straordinarie, quali spese di alloggio presso la sede universitaria, tasse di iscrizione all'università e quant'altro non espressamente indicato ma avente il carattere della straordinarietà, il sig. Controparte_1 vi concorrerà nella misura del 50%, versando la quota di sua spettanza a mezzo di bonifico bancario alla sig.ra Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa." All'udienza di comparizione dei coniugi del 20.05.2025, la ricorrente dichiarava: ": "io lavoro come barista da qualche anno, dal 2018/2019 a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato guadagno intorno ai 1.500,00 euro;
non percepisco più l'assegno unico delle ragazze da febbraio;
una ha 21 anni l'altra ne ha 18, comunque prendevo per entrambe sui 130,00 euro;
convivo con il mio compagno presso la sua abitazione;
ER vive a Milano in uno studentato per cui pago circa
980,00 euro al mese;
il padre fino all'anno scorso mi ha aiutato poi ha detto basta e non mi ha più dato nulla;
lui è uno chef di alto livello che continua attualmente a lavorare;
mia figlia ER torna a casa di solito da fine a giugno fino a fine settembre e altre volte durante l'anno; invece ER studia alle superiori e vive ancora con noi."
Il procuratore di parte ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione rassegnando le conclusioni come in ricorso.
Con Ordinanza del 20/05/2025 resa a scioglimento della riserva trattenuta il Giudice, preso atto
Controparte_1 e rimetteva della regolarità della notificazione dichiarava la contumacia di la causa al Collegio per decisione.
****
OSSERVA IL COLLEGIO
Sulla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio 1.
La domanda di divorzio deve essere accolta in quanto deve ritenersi provata l'impossibilità di una ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, in ragione del tempo trascorso dalla separazione, dichiarata con decreto di omologazione del Tribunale di Urbino n. cron.
1689/2017 del 18/04/2017, RG n. 333/2014 e della persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale (volontà che, per quanto riguarda il resistente, deve rilevarsi per facta concludentia stante la mancata costituzione in giudizio, per opporsi all'accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente).
Sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.
per la pronuncia di divorzio.
e ER, economicamente 2. Sul mantenimento delle figlie maggiorenni ER1 non autosufficienti. Assegnazione casa coniugale alla ricorrente
ER quanto riguarda il mantenimento delle figlie ER1 e ER, occorre osservare quanto segue.
Nei propri scritti difensivi la ricorrente ha dedotto che "risultano non versate alla ricorrente 6 (sei) mensilità dell'assegno di mantenimento ordinario per le figlie da parte del sig. CP_1 e che lo stesso ha inteso non provvedere più al pagamento della retta del Campus della figlia ER nonché al pagamento delle tasse universitarie, somme versate per intero dalla genitrice e vane sono state le richieste di adempiervi da ultimo con nota racc. a/r anticipata a mezzo e-mail del 22/11/2024 a firma dell'avv. Claudia Cariglia" e che il padre non ha provveduto ad aggiornare, secondo gli indici ISTAT, l'assegno di € 550,00 disposto in sede di separazione per il mantenimento delle figlie;
ad oggi a seguito della rivalutazione annuale in base agli indici Istat, esso ammonta complessivamente ad € 656,00 di cui chiede il pagamento.
Come noto, a norma dell'art. 147 c.c. incombe su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole, tenuto conto della valenza economica dei compiti di assistenza e cura gravanti in via prevalente sul coniuge collocatario nonché della reale capacità reddituale di entrambi i genitori.
L'obbligo del mantenimento dei figli, in quanto finalizzato a tutelare gli interessi della prole, non è rinunciabile o evitabile per nessuno dei due genitori;
tanto più se si pensa al fatto che, a più riprese, la Corte di Cassazione ha ribadito come non possa essere esonerato dalla contribuzione al mantenimento dei figli neppure il genitore che sia privo di stabile occupazione lavorativa, dovendo egli attivarsi proficuamente nel reperire le risorse necessarie proprio per far fronte agli obblighi di assistenza e cura materiale su di esso gravanti (cfr., ex multis, Cass., sent. n. 39411 del 2017).
ER quanto riguarda il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, invece, insegna sempre la Suprema Corte come “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro" (così Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021).
Poste queste premesse, occorre in primo luogo rilevare come le figlie ER1 e ER, la prima iscritta al terzo anno della facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Milano e la seconda iscritta all'ultimo anno del Liceo Scientifico in Vieste, mantengano il pieno diritto di essere mantenute dai genitori non avendo ancora terminato il ciclo di studi e raggiunto la loro indipendenza economica.
ER quanto riguarda il quantum dell'assegno, considerati i compiti di assistenza e cura che gravano e hanno da sempre gravato sulla madre quale genitore collocatario e rilevato come, la sig.ra Pt_1 ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di circa €1.500.00 mentre il sig. CP_1
[...] per quanto riferito dalla ricorrente (e non contestato dal resistente contumace) è uno chef di alto livello che continua attualmente a lavorare anche se non si hanno notizie sul suo reddito,
appare senza dubbio congruo fissare in € 656,00 mensili il contributo dovuto dalla resistente a titolo di mantenimento dei figli da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, con bonifico bancario sul c/c indicato dalla ricorrente;
oltre ISTAT annuale e oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie da disciplinare in conformità con il protocollo in uso presso il Tribunale di
Pesaro.
Le figlie ER1 e ER, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, continueranno a vivere stabilmente con la madre, quale genitore collocatario in Vieste alla via Don Tonino Bello n. 21.
3. Sulle spese processuali.
La totale soccombenza del resistente (per quanto contumace) e la circostanza per la quale egli, con le proprie condotte di totale disinteresse per il benessere delle figlie, abbia dato causa al presente giudizio, impongono la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: Parte_1 e- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri Controparte_1 in Urbino (PU), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Urbino al n.4 parte II, Serie A dell'anno 2003; Controparte_1-DISPONE che il sig. versi, a titolo di mantenimento delle figlie ER1, e ER
(maggiorenni ma non economicamente indipendenti) e la somma complessiva di euro 656,00(euro
328,00 per ogni figlia) annualmente rivalutata secondo ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Pesaro;
- CONDANNA il sig. Controparte_1 lla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, da distrarre in favore dello Stato, che liquida in complessivi € 2.905,00, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Urbino (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, il 15.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 111 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2025, posta in decisione in data 20 maggio e 2025, e vertente
TRA
وla sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente alla via Don Tonino
Bello n. 21, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alessandro
-RICORRENTE
E
Il sig. Controparte_1 nato in [...] il [...], residente alla via Cesare Battisti
n. 27 in Montecalvo in Foglia (PU).
--RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: DIVORZIO- CESSAZIONE EFFTTI CIVILI DEL MATRIMONIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03 marzo 2025, la sig.ra Parte_1 esponeva:
"-che in data 23/02/2003 la sig. ra Parte_1 ha contratto con il sig. Controparte_1
matrimonio religioso concordatario in Urbino (PU), in regime di separazione dei beni - annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.4 parte II, Serie A dell'anno 2003- come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si produce (cfr. doc. n.1);
- che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: ER, nata a [...] il [...] e ER, nata a Urbino il 26/02/2007; -che i summenzionati coniugi, pur avendo inizialmente intrapreso un giudizio di separazione giudiziale innanzi al Tribunale Ordinario di Urbino (portante Rg. n. 333/2014) raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione chiedendo la conversione del rito in separazione consensuale;
- che il medesimo Tribunale omologava la separazione dei coniugi con decreto n. cron. 1689/2017, depositato in cancelleria in data 18/04/2017 (cfr. doc. n. 2);
- che in data 13/02/2025 veniva certificato dal funzionario della Cancelleria civile del Tribunale di Urbino dott. Persona_3 il passaggio in giudicato del predetto provvedimento (cfr. doc. n. 3);
· che gli accordi di separazione prevedevano, tra le altre cose, che la casa coniugale sita in
Montecalvo in Foglia, di proprietà del sig. CP_1 rimanesse definitivamente nella disponibilità del medesimo;
l'affido condiviso delle figlie ER e ER, all'epoca minorenni, con collocazione presso la madre in Vieste alla via Don Tonino Bello n. 21; che il sig. CP_1 corrispondesse a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie al versamento di un assegno mensile di €
550,00 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat da versarsi a mezzo di bonifico bancario in favore della sig. ra entro il 15 di ogni mese oltre alla contribuzione nella misuraParte_1 del 50% delle spese straordinarie riguardanti le figlie, purché previamente concordate e documentate;
-· che corre l'obbligo di evidenziare che risultano non versate alla ricorrente 6 (sei) mensilità dell'assegno di mantenimento ordinario per le figlie da parte del sig. CP_1 e che lo stesso ha inteso non provvedere più al pagamento della retta del Campus della figlia ER nonché al pagamento delle tasse universitarie, somme versate per intero dalla genitrice e Pt 2 sono state le richieste di adempiervi da ultimo con nota racc. a/r anticipata a mezzo e-mail del 22/11/2024 a firma dell'avv. Claudia Cariglia (cfr. doc. n. 4);
-che il sig. CP_1 inoltre, non ha mai provveduto ad aggiornare automaticamente le somme dovute a titolo di mantenimento ordinario delle figlie, così come stabilito in sede di separazione in
€ 550,00, e che ad oggi, a seguito della rivalutazione annuale in base agli indici Istat, esso ammonta complessivamente ad € 656,00;
-che la sig. ra Parte_1 svolge attività lavorativa dipendente in Vieste (cfr. doc. n.5) mentre il sig. CP_1 è un affermato chef con esperienza anche all'estero ed attualmente svolge attività lavorativa in un ristorante di Civitanova Marche come chef executive con delega alla creatività
dell'Accademia del Tartufo nel mondo;
- che le figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti studiano entrambe: la figlia ER frequenta il terzo anno della facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Milano Bicocca
-
mentre la figlia ER frequenta l'ultimo anno del Liceo Scientifico in Vieste ed anch'ella intende proseguire gli studi iscrivendosi all'università seppure non ha ancora scelto l'indirizzo di studi e la sede universitaria;
-· che dal giorno della separazione non vi è stato alcun segno di riconciliazione ed i coniugi continuano da allora a vivere separati, avendo trasferito ognuno la propria residenza presso un domicilio autonomo;
- CP_1che da anni la ricorrente ha più volte sollecitato per vie brevi il sig. ad addivenire ad una definizione consensuale della situazione, ma questi inspiegabilmente ha declinato ogni invito;
da ultimo, al fine di evitare il presente ricorso giudiziale, ha provveduto formalmente, con nota racc. a/r del 04/12/2024 a firma dell'avv. Claudia Cariglia, ad invitarlo a far conoscere le sue determinazioni a riguardo ma invano poiché detta missiva veniva restituita al mittente per compiuta giacenza (cfr. doc. n. 5);"
Tanto premesso la ricorrente domandava al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle seguenti condizioni:
"1) Le parti continueranno a vivere separate con obbligo di reciproco rispetto.
2) I coniugi, entrambi economicamente autonomi, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di assegno divorzile.
3) La casa coniugale sita in Montecalvo in Foglia, di proprietà esclusiva del sig. CP_1 nonché le relative pertinenze ed arredi rimangono nella definitiva disponibilità del medesimo.
4) Le figlie ER e ER, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, in regime di affidamento condiviso, continueranno a vivere stabilmente con la madre, quale genitore collocatario in Vieste alla via Don Tonino Bello n. 21.
5) Quanto al diritto di visita, stante la loro maggiore età, le figlie ER e ER concorderanno autonomamente le visite con il padre, compatibilmente alle loro esigenze di studio.
6) Quanto alla regolamentazione degli aspetti economici delle figlie, considerato che esse sono maggiorenni ma non economicamente indipendenti il sig. Controparte_1 verserà a mezzo di bonifico bancario alla sig.ra Parte_1 la somma di € 656,00 mensili (importo cosi determinato a seguito della rivalutazione annuale in base agli indici Istat dell'assegno concordato in sede di separazione) a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie, somma che verrà aggiornata annualmente secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese straordinarie, quali spese di alloggio presso la sede universitaria, tasse di iscrizione all'università e quant'altro non espressamente indicato ma avente il carattere della straordinarietà, il sig. Controparte_1 vi concorrerà nella misura del 50%, versando la quota di sua spettanza a mezzo di bonifico bancario alla sig.ra Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa." All'udienza di comparizione dei coniugi del 20.05.2025, la ricorrente dichiarava: ": "io lavoro come barista da qualche anno, dal 2018/2019 a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato guadagno intorno ai 1.500,00 euro;
non percepisco più l'assegno unico delle ragazze da febbraio;
una ha 21 anni l'altra ne ha 18, comunque prendevo per entrambe sui 130,00 euro;
convivo con il mio compagno presso la sua abitazione;
ER vive a Milano in uno studentato per cui pago circa
980,00 euro al mese;
il padre fino all'anno scorso mi ha aiutato poi ha detto basta e non mi ha più dato nulla;
lui è uno chef di alto livello che continua attualmente a lavorare;
mia figlia ER torna a casa di solito da fine a giugno fino a fine settembre e altre volte durante l'anno; invece ER studia alle superiori e vive ancora con noi."
Il procuratore di parte ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione rassegnando le conclusioni come in ricorso.
Con Ordinanza del 20/05/2025 resa a scioglimento della riserva trattenuta il Giudice, preso atto
Controparte_1 e rimetteva della regolarità della notificazione dichiarava la contumacia di la causa al Collegio per decisione.
****
OSSERVA IL COLLEGIO
Sulla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio 1.
La domanda di divorzio deve essere accolta in quanto deve ritenersi provata l'impossibilità di una ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, in ragione del tempo trascorso dalla separazione, dichiarata con decreto di omologazione del Tribunale di Urbino n. cron.
1689/2017 del 18/04/2017, RG n. 333/2014 e della persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale (volontà che, per quanto riguarda il resistente, deve rilevarsi per facta concludentia stante la mancata costituzione in giudizio, per opporsi all'accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente).
Sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.
per la pronuncia di divorzio.
e ER, economicamente 2. Sul mantenimento delle figlie maggiorenni ER1 non autosufficienti. Assegnazione casa coniugale alla ricorrente
ER quanto riguarda il mantenimento delle figlie ER1 e ER, occorre osservare quanto segue.
Nei propri scritti difensivi la ricorrente ha dedotto che "risultano non versate alla ricorrente 6 (sei) mensilità dell'assegno di mantenimento ordinario per le figlie da parte del sig. CP_1 e che lo stesso ha inteso non provvedere più al pagamento della retta del Campus della figlia ER nonché al pagamento delle tasse universitarie, somme versate per intero dalla genitrice e vane sono state le richieste di adempiervi da ultimo con nota racc. a/r anticipata a mezzo e-mail del 22/11/2024 a firma dell'avv. Claudia Cariglia" e che il padre non ha provveduto ad aggiornare, secondo gli indici ISTAT, l'assegno di € 550,00 disposto in sede di separazione per il mantenimento delle figlie;
ad oggi a seguito della rivalutazione annuale in base agli indici Istat, esso ammonta complessivamente ad € 656,00 di cui chiede il pagamento.
Come noto, a norma dell'art. 147 c.c. incombe su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole, tenuto conto della valenza economica dei compiti di assistenza e cura gravanti in via prevalente sul coniuge collocatario nonché della reale capacità reddituale di entrambi i genitori.
L'obbligo del mantenimento dei figli, in quanto finalizzato a tutelare gli interessi della prole, non è rinunciabile o evitabile per nessuno dei due genitori;
tanto più se si pensa al fatto che, a più riprese, la Corte di Cassazione ha ribadito come non possa essere esonerato dalla contribuzione al mantenimento dei figli neppure il genitore che sia privo di stabile occupazione lavorativa, dovendo egli attivarsi proficuamente nel reperire le risorse necessarie proprio per far fronte agli obblighi di assistenza e cura materiale su di esso gravanti (cfr., ex multis, Cass., sent. n. 39411 del 2017).
ER quanto riguarda il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, invece, insegna sempre la Suprema Corte come “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro" (così Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021).
Poste queste premesse, occorre in primo luogo rilevare come le figlie ER1 e ER, la prima iscritta al terzo anno della facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Milano e la seconda iscritta all'ultimo anno del Liceo Scientifico in Vieste, mantengano il pieno diritto di essere mantenute dai genitori non avendo ancora terminato il ciclo di studi e raggiunto la loro indipendenza economica.
ER quanto riguarda il quantum dell'assegno, considerati i compiti di assistenza e cura che gravano e hanno da sempre gravato sulla madre quale genitore collocatario e rilevato come, la sig.ra Pt_1 ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di circa €1.500.00 mentre il sig. CP_1
[...] per quanto riferito dalla ricorrente (e non contestato dal resistente contumace) è uno chef di alto livello che continua attualmente a lavorare anche se non si hanno notizie sul suo reddito,
appare senza dubbio congruo fissare in € 656,00 mensili il contributo dovuto dalla resistente a titolo di mantenimento dei figli da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, con bonifico bancario sul c/c indicato dalla ricorrente;
oltre ISTAT annuale e oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie da disciplinare in conformità con il protocollo in uso presso il Tribunale di
Pesaro.
Le figlie ER1 e ER, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, continueranno a vivere stabilmente con la madre, quale genitore collocatario in Vieste alla via Don Tonino Bello n. 21.
3. Sulle spese processuali.
La totale soccombenza del resistente (per quanto contumace) e la circostanza per la quale egli, con le proprie condotte di totale disinteresse per il benessere delle figlie, abbia dato causa al presente giudizio, impongono la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: Parte_1 e- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri Controparte_1 in Urbino (PU), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Urbino al n.4 parte II, Serie A dell'anno 2003; Controparte_1-DISPONE che il sig. versi, a titolo di mantenimento delle figlie ER1, e ER
(maggiorenni ma non economicamente indipendenti) e la somma complessiva di euro 656,00(euro
328,00 per ogni figlia) annualmente rivalutata secondo ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Pesaro;
- CONDANNA il sig. Controparte_1 lla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, da distrarre in favore dello Stato, che liquida in complessivi € 2.905,00, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Urbino (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, il 15.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone