Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 9816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9816 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
A N IA L A IT A IC BL B PU A L T L S " E I 7 D G 1 IN NOME DEL POPOLO 2 E 9 3 R . . T N A R D A L' 6 E L T E N D -5 P MADI CASSAZIONE E "C" E I 3 S S Oggetto E E N ** E G S G SEZIONE PRIMA CIVILE I E A L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 24111/00 Consigliere Cron..26574 Dott. NN LOSAVIO Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud.04/04/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: RR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso l'avvocato FRANCESCO STORACE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONICA BINI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTEL S. PIETRO TERME;
intimata avverso la sentenza n. 84/00 del Giudice di pace di IMOLA, depositata il 17/07/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 742 udienza del 04/04/2002 dal Consigliere Dott. Bruno -1- SPAGNA MUSSO;
Storace che ha udito per il ricorrente 1'Avvocato chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 15-3-2000, ai sensi della 1. n. 689/81, CE NN proponeva opposizione in- nanzi al Giudice di Pace di Imola avverso il verbale della Polizia municipale del Comune di Castel S. Pietro Terme, avente ad oggetto la violazione dell'art. 142, 8° comma, C.d.S. (superamento dei limiti di velocità), accertata mediante autovelox, adducendo vizi di forma di detto verbale e l'omessa contestazione immediata. L'adito Giudice, contumace l'opposta Polizia municipale, con la decisione in esame, rigettava il ri- corso. Ricorre per cassazione, con tre motivi, il CE;
non ha svolto attività difensiva l'intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 200 C.d.S. per non avere il Giudice di Pace di Imola ritenuto rilevante la circostanza della non immediata contestazione della violazione in questione. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di "norme di diritto", con riferimento all'art. 385 del Regolamento di attuazione del C.d.S., non essendo stati nel verbale di accertamento indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata. Con il terzo motivo, infine, si deduce ancora violazione dell'art. 385 del Regolamento di attuazione del C.d.S. non avendo il Giudice di Pace rilevato la mancanza della sottoscrizione dell'agente ac- certatore nel verbale in questione. In ordine al primo ed al secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente avendo gli stessi ad oggetto il thema decidendum della contestazione in questione, deve rilevarsi, come puntualmente osservato nella decisione impugnata, che, per ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, l'immediatezza della contestazione di un'infrazione amministrativa, di cui all'art. 14 della 1. n. 689/81, deve essere intesa non in senso assoluto, in quanto l'omissione di detta contestazione im- mediata non determina l'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione, che consegue solo all'omessa notifica degli estremi della violazione nel prescritto termine di legge;
inoltre, e sempre sul punto, il Giudice del merito ha, con accertamento in fatto, non ulteriormente sindacabile nella presente sede, ritenuto comunque motivata nel verbale in questione l'omessa, immediata contesta- zione (stante l'indicazione in detto verbale di "accertamento tramite apparecchio di rilevamento che consente la determinazione dell'illecito successivamente e, comunque, nell'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari”). Anche la terza censura non è meritevole di accoglimento, essendo ormai indirizzo di questa Corte, pienamente condivisibile, quello secondo cui è pienamente valido il verbale inviato in copia, ai sen- si dell'art. 385 del Regolamento di attuazione, al contravventore e redatto mediante sistema mecca- nizzato, senza recare la sottoscrizione “in originale", bensì a "stampa", dell'accertatore. Il mancato svolgimento di attività difensiva dell'intimata comporta il non doversi provvedere in or- dine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 4-4-2002 Il PresidentePrefider L'estensore R frast Polyuns CORTE SUPPER TONE Pri Depostet E CANCELLIERE N A L IO Andrea Bianchi L il Z E A D R T " NCELLIERE 9 7 IS . 1 T G 3 R E . 'A R N L A 7 L 6 D E 9 D 1 E - I T -6 S N 3 N E E S E S E G " I G A E L