Ordinanza collegiale 16 dicembre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00617/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01859/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1859 del 2025, proposto da Calogero Accordino, rappresentato e difeso dall’avv. Marzia Gallo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 80 del 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026, il Presidente RO EN e sentite le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorso in ottemperanza è stato proposto al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe con cui è stato dichiarato il diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l.n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di stile dell’Avvocatura dello Stato.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Come eccepito, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., alle parti presenti in camera di consiglio, le quali si sono rimesse al Collegio per la decisione in merito, il ricorso è inammissibile in quanto la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza non risulta notificata all’Amministrazione resistente presso la sede reale e non si è, pertanto, realizzata la condizione di ammissibilità del decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30 del 1997, il quale, in quanto riferito alle procedure di esecuzione forzata, si applica anche al giudizio di ottemperanza (tra le altre Consiglio di Stato, II, 3 aprile 2023, n. 3439).
Non resta altro, pertanto, al Collegio che dichiarare il ricorso inammissibile; si ritiene opportuno compensare le spese avuto riguardo alla limitata attività difensiva dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO EN |
IL SEGRETARIO