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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/10/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6714/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA Di PA Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6714/2023 promosso da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARCHIO' MARIO
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PULGA MARIA ELENA
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: attrice come da ricorso Parte_1 convenuto : come da note depositate il 23/6/2025 Controparte_1
Fatto e Diritto
1. - Con ricorso depositato in data 22/11/2023 (15/3/1971 Romania) chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili (da intendersi quale domanda di scioglimento) del matrimonio celebrato in MODENA il 10/03/2002 tra la ricorrente e CP_1
7/11/1967 Modena), unione dalla quale nasceva un figlio: (1/12/2007).
[...] Per_1
pagina 1 di 6 La separazione consensuale del 25/9/2019 prevedeva: affido condiviso del figlio e regolamentazione della frequentazione con il padre;
assegnazione alla moglie della casa familiare;
un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 400 oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico per il figlio percepito integralmente dalla madre.
La ricorrente chiedeva un aumento del contributo per figlio ad euro 600 oltre al 75% delle spese straordinarie ed il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 300.
Il convenuto si costituiva chiedendo la conferma delle condizioni della separazione quanto al figlio ed il rigetto della domanda di assegno divorzile.
Allegava che la ex casa familiare era stata venduta ed ora la ricorrente ed il figlio vivevano in abitazione comprata dal convenuto di cui lui aveva la nuda proprietà e la ricorrente l'usufrutto; che lui
è agente di commercio con reddito netto di euro 1.900 mensili e paga un canone di locazione di euro
580; che lei ora lavora come collaboratrice scolastica.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del 23/11/2024, il giudice relatore delegato confermava i vigenti provvedimenti di affidamento del figlio ed economici concordati in sede di separazione e rinviava per decisione all'udienza del 23/9/2025, assegnando i termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc.
Soltanto parte convenuta depositava gli atti conclusivi.
All'udienza del 23/9/2025, presenti entrambe le parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§§
2. - La domanda delle parti volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, uniti in matrimonio civile a MODENA il 10/03/2002, hanno definito la propria separazione in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Modena in data 25/9/2019 (doc. 4 ricorrente).
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Si devono esaminare le domanda accessorie
Affidamento e mantenimento del figlio Per_1
3. – compirà 18 anni il prossimo 1/12/2025. I genitori concordavano all'inizio del Per_1 procedimento (2023) sul mantenimento delle previsioni di affidamento e frequentazione di cui alla pagina 2 di 6 separazione consensuale. Si può ora disporre, a pochi mesi dalla maggiore età, la frequentazione libera con il padre.
4. – La separazione consensuale prevede: un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 400 oltre al 50% delle spese;
assegno unico per il figlio percepito integralmente dalla madre.
Con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc sono state confermate tali previsioni.
Non vi sono state modifiche significative della condizione economica complessiva dei genitori rispetto all'epoca della separazione.
Manea da febbraio 2024 lavo come bidella negli asili nidi, con un contratto a tempo indeterminato a chiamata con la Cooperativa Gulliver di 25 ore settimanali con stipendio medio mensile netto sui
1.000,00 euro, variabile in base alle chiamate. In precedenza ha lavorato come cuoca la sera e per la cooperativa di ristorazione CIR. Non ha altre proprietà, né risparmi. Sul suo conto corrente la giacenza
è di poche centinaia di euro. Dalla dichiarazione PF2024 per il 2023 risulta un reddito da lavoro di euro
14.329. lavora come agente di commercio monomandatario nel settore cartaceo con Cooperativa CP_1
Cartai modenesi;
lo stipendio è a provvigioni di circa 4.000,00 euro mensili lordi, al netto circa
1.500,00 euro. Non ha altre proprietà e vive in locazione con canone mensile di euro 580. Ha risparmi provenienti dalla vendita della ex casa familiare, depositati su libretto Coop, di circa 30.000/40.000 euro. Ha un conto corrente senza liquidità. Dalla dichiarazione PF2024 per il 2023 risulta un reddito complessivo euro 23.511; per il 2022 euro 23.204.
Sulla base di tali elementi può essere confermato l'importo del contributo per il mantenimento per il figlio, concordato in sede di separazione, di euro 400, il cui importo è aumentato a seguito dell'aggiornamento istat. Ripartizione delle spese straordinarie al 50% applicando il Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019. Può essere confermata anche la concordata previsione che l'assegno unico per il figlio sia percepito integralmente dalla madre.
Assegno divorzile
5. – La separazione consensuale non riconosce alcun contributo economico in favore della moglie.
La domanda proposta da di riconoscimento di un assegno divorzile mensile di euro 300 è Pt_1 rimasta totalmente sfornita di prova, ma ancora prima di adeguate allegazioni.
Alla stregua della giurisprudenza formatasi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva). Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè pagina 3 di 6 a circa €. 1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo- perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Venendo all'esame del caso di specie, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile sotto il profilo assistenziale. Vi è una disparità reddituale tra le parti, anche se non significativa. Risulta comunque che ha sempre lavorato, al momento con uno stipendio mensile Pt_1 netto di circa 1.000 euro. Si deve anche considerare che la stessa non ha e non avrà oneri abitativi in quanto è usufruttuaria dell'abitazione acquistata da CP_1
La moglie convenuta non ha allegato in alcun modo né provato occasioni di lavoro mancate o sacrifici professionali o personali affrontati nell'interesse della famiglia. Neppure ha offerto di provare, né ha allegato se non in modo generico, di essersi occupata in via esclusiva di casa e figlio per scelta concordata con il marito.
Nessuna richiesta di prova orale è stata formulata dalla convenuta, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, con riferimento a fatti rilevanti per la domanda di assegno divorzile.
La domanda di assegno divorzile va dunque rigettata.
Spese del procedimento
6. – è prevalentemente soccombente (sulla domanda di assegno divorzile e su quella di Pt_1 aumento del contributo per il mantenimento del figlio). pagina 4 di 6 Le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà con condanna della ricorrente alla rifusione della residua metà in favore del convenuto
Le spese legali sono liquidate sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147.
Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione dell'attività svolta, in misura corrispondente circa ai valori minimi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase decisoria;
non vi è stata attività istruttoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento (da 26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, con l'intervento del Pubblico
Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MODENA il 10/03/2002 fra
nata in [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
07/11/1967.
II - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
Anno 2002 Atto n. 53 Parte I
III – Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (1/12/2007), con collocazione presso Per_1 la madre e previsione di frequentazioni libere con il padre.
IV – Confermando le condizioni della separazione consensuale, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio la somma mensile di € 400,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese.
-Dispone la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
-Dispone che l'assegno unico per il figlio sia percepito integralmente dalla madre.
V – Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da Parte_1
VI – Dichiara le spese di lite compensate nella misura della metà e condanna alla Parte_1 refusione in favore di della residua metà, che liquida, a compensazione già operata, Controparte_1 in € 1.500,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
pagina 5 di 6 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore
CA Di PA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA Di PA Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6714/2023 promosso da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARCHIO' MARIO
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PULGA MARIA ELENA
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: attrice come da ricorso Parte_1 convenuto : come da note depositate il 23/6/2025 Controparte_1
Fatto e Diritto
1. - Con ricorso depositato in data 22/11/2023 (15/3/1971 Romania) chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili (da intendersi quale domanda di scioglimento) del matrimonio celebrato in MODENA il 10/03/2002 tra la ricorrente e CP_1
7/11/1967 Modena), unione dalla quale nasceva un figlio: (1/12/2007).
[...] Per_1
pagina 1 di 6 La separazione consensuale del 25/9/2019 prevedeva: affido condiviso del figlio e regolamentazione della frequentazione con il padre;
assegnazione alla moglie della casa familiare;
un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 400 oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico per il figlio percepito integralmente dalla madre.
La ricorrente chiedeva un aumento del contributo per figlio ad euro 600 oltre al 75% delle spese straordinarie ed il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 300.
Il convenuto si costituiva chiedendo la conferma delle condizioni della separazione quanto al figlio ed il rigetto della domanda di assegno divorzile.
Allegava che la ex casa familiare era stata venduta ed ora la ricorrente ed il figlio vivevano in abitazione comprata dal convenuto di cui lui aveva la nuda proprietà e la ricorrente l'usufrutto; che lui
è agente di commercio con reddito netto di euro 1.900 mensili e paga un canone di locazione di euro
580; che lei ora lavora come collaboratrice scolastica.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del 23/11/2024, il giudice relatore delegato confermava i vigenti provvedimenti di affidamento del figlio ed economici concordati in sede di separazione e rinviava per decisione all'udienza del 23/9/2025, assegnando i termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc.
Soltanto parte convenuta depositava gli atti conclusivi.
All'udienza del 23/9/2025, presenti entrambe le parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§§
2. - La domanda delle parti volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, uniti in matrimonio civile a MODENA il 10/03/2002, hanno definito la propria separazione in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Modena in data 25/9/2019 (doc. 4 ricorrente).
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Si devono esaminare le domanda accessorie
Affidamento e mantenimento del figlio Per_1
3. – compirà 18 anni il prossimo 1/12/2025. I genitori concordavano all'inizio del Per_1 procedimento (2023) sul mantenimento delle previsioni di affidamento e frequentazione di cui alla pagina 2 di 6 separazione consensuale. Si può ora disporre, a pochi mesi dalla maggiore età, la frequentazione libera con il padre.
4. – La separazione consensuale prevede: un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 400 oltre al 50% delle spese;
assegno unico per il figlio percepito integralmente dalla madre.
Con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc sono state confermate tali previsioni.
Non vi sono state modifiche significative della condizione economica complessiva dei genitori rispetto all'epoca della separazione.
Manea da febbraio 2024 lavo come bidella negli asili nidi, con un contratto a tempo indeterminato a chiamata con la Cooperativa Gulliver di 25 ore settimanali con stipendio medio mensile netto sui
1.000,00 euro, variabile in base alle chiamate. In precedenza ha lavorato come cuoca la sera e per la cooperativa di ristorazione CIR. Non ha altre proprietà, né risparmi. Sul suo conto corrente la giacenza
è di poche centinaia di euro. Dalla dichiarazione PF2024 per il 2023 risulta un reddito da lavoro di euro
14.329. lavora come agente di commercio monomandatario nel settore cartaceo con Cooperativa CP_1
Cartai modenesi;
lo stipendio è a provvigioni di circa 4.000,00 euro mensili lordi, al netto circa
1.500,00 euro. Non ha altre proprietà e vive in locazione con canone mensile di euro 580. Ha risparmi provenienti dalla vendita della ex casa familiare, depositati su libretto Coop, di circa 30.000/40.000 euro. Ha un conto corrente senza liquidità. Dalla dichiarazione PF2024 per il 2023 risulta un reddito complessivo euro 23.511; per il 2022 euro 23.204.
Sulla base di tali elementi può essere confermato l'importo del contributo per il mantenimento per il figlio, concordato in sede di separazione, di euro 400, il cui importo è aumentato a seguito dell'aggiornamento istat. Ripartizione delle spese straordinarie al 50% applicando il Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019. Può essere confermata anche la concordata previsione che l'assegno unico per il figlio sia percepito integralmente dalla madre.
Assegno divorzile
5. – La separazione consensuale non riconosce alcun contributo economico in favore della moglie.
La domanda proposta da di riconoscimento di un assegno divorzile mensile di euro 300 è Pt_1 rimasta totalmente sfornita di prova, ma ancora prima di adeguate allegazioni.
Alla stregua della giurisprudenza formatasi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva). Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè pagina 3 di 6 a circa €. 1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo- perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Venendo all'esame del caso di specie, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile sotto il profilo assistenziale. Vi è una disparità reddituale tra le parti, anche se non significativa. Risulta comunque che ha sempre lavorato, al momento con uno stipendio mensile Pt_1 netto di circa 1.000 euro. Si deve anche considerare che la stessa non ha e non avrà oneri abitativi in quanto è usufruttuaria dell'abitazione acquistata da CP_1
La moglie convenuta non ha allegato in alcun modo né provato occasioni di lavoro mancate o sacrifici professionali o personali affrontati nell'interesse della famiglia. Neppure ha offerto di provare, né ha allegato se non in modo generico, di essersi occupata in via esclusiva di casa e figlio per scelta concordata con il marito.
Nessuna richiesta di prova orale è stata formulata dalla convenuta, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, con riferimento a fatti rilevanti per la domanda di assegno divorzile.
La domanda di assegno divorzile va dunque rigettata.
Spese del procedimento
6. – è prevalentemente soccombente (sulla domanda di assegno divorzile e su quella di Pt_1 aumento del contributo per il mantenimento del figlio). pagina 4 di 6 Le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà con condanna della ricorrente alla rifusione della residua metà in favore del convenuto
Le spese legali sono liquidate sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147.
Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione dell'attività svolta, in misura corrispondente circa ai valori minimi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase decisoria;
non vi è stata attività istruttoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento (da 26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, con l'intervento del Pubblico
Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MODENA il 10/03/2002 fra
nata in [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
07/11/1967.
II - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
Anno 2002 Atto n. 53 Parte I
III – Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (1/12/2007), con collocazione presso Per_1 la madre e previsione di frequentazioni libere con il padre.
IV – Confermando le condizioni della separazione consensuale, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio la somma mensile di € 400,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese.
-Dispone la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
-Dispone che l'assegno unico per il figlio sia percepito integralmente dalla madre.
V – Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da Parte_1
VI – Dichiara le spese di lite compensate nella misura della metà e condanna alla Parte_1 refusione in favore di della residua metà, che liquida, a compensazione già operata, Controparte_1 in € 1.500,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
pagina 5 di 6 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore
CA Di PA
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