Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5268/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato IDA Parte_1 C.F._1
ANTONACCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Galli Tassi
n. 52, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ALESSANDRA Parte_2 C.F._2
LAZZERI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Marlia (LU), via Paolinelli n.
58, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Residenza e domicilio
I coniugi, che già vivono separati, continueranno ad essere liberi ciascuno di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio ove lo riterranno più opportuno. Attualmente tutti i figli convivono con la madre presso la sua abitazione di San Vito (LU), Via Giovanni Battista Giorgini, 168.
2) Affidamento condiviso, abitazione dei figli e diritto di visita
I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, con la conseguenza che Per_1 Per_2 entrambi avranno l'esercizio della potestà. Il sig. , data la distanza chilometrica, da tempo già Pt_2 si impegna e continuerà a fare quanto nelle sue possibilità, per assicurare che, ove sia necessaria la sua firma su autorizzazioni o altro per i figli o la sua presenza, questa venga garantita nel più breve tempo possibile.
1
La sig.ra è disponibile ad un ampio diritto di visita e le parti concorderanno di volta in volta, Pt_1 anche sentendo i ragazzi (già grandi), la distribuzione dei tempi di permanenza presso ciascuno anche nei periodi estivi e in occasione delle festività e ricorrenze.
3) Decisioni riguardo ai figli
Ciascun genitore, nei periodi di permanenza presso di sé, potrà effettuare autonomamente le scelte relative all'ordinaria amministrazione, mentre tutte le decisioni di maggiore interesse (a titolo di esempio: relative alla salute, all'indirizzo scolastico;
vacanze senza genitori;
stage di qualunque natura in Italia e/o all'estero; ecc. …) dovranno essere adottate di concerto tra i genitori nel rispetto delle inclinazioni ed aspirazioni dei ragazzi.
4) Modalità di mantenimento di , e e spese straordinarie Per_3 Per_1 Per_2
I genitori concordemente stabiliscono che il padre verserà per i figli (tenuto conto che , pur Per_3 maggiorenne, non è economicamente indipendente) un contributo al mantenimento di € 500,00 complessivi rivalutabili all'indice ISTAT. I genitori concordano che l'assegno unico erogato dall'INPS riscosso integralmente dalla sig.ra su suo conto corrente ai fini della crescita e sostegno economico dei figli. Il sig. si Pt_1 Pt_2 impegna quindi a firmare tutto quanto necessario in tal senso.
Le detrazioni per i figli a carico verranno usufruite nella misura del 50% ciascuno dai coniugi.
Le spese straordinarie, come elencate al Protocollo del Tribunale di Lucca, verranno sostenute al
50% dai genitori.
5) Autosufficienza economica dei coniugi
Il sig. lavora con contratto a tempo indeterminato presso CONSORZIO EURO GLOBAL Pt_2
SERVICE e Service Key spa e la sig.ra , al momento disoccupata viene comunque aiutata Pt_1 economicamente e regolarmente dalla famiglia di origine e in ogni caso negli ultimi anni ha ricevuto regolari aiuti statali. Attualmente sta finendo il corso da OS e sarà assunta nel 2025.
I ricorrenti dichiarano quindi di essere economicamente autosufficienti e per loro stessi non si riconoscono alcun diritto ad un assegno di mantenimento al quale espressamente rinunciano.
Si allegano i redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi (docc. 6 e 7).
6) Passaporti
I coniugi si rilasciano fin da ora vicendevolmente il consenso per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per loro e per i figli nonché carta di identità valida per l'espatrio per loro e i figli, nonché per ogni altra licenza o concessione per la quale occorra tale consenso.
7) Rinuncia alla comparizione ed alla impugnazione
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
Rinunciano altresì espressamente al diritto di impugnare la sentenza».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Napoli (NA) il 14/6/2002, dal quale sono nati i tre figli (nata il Per_3
13/11/2004), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, (nato il Per_1
23/2/2007) e (nata l'[...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2
2 di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Napoli (NA) in data 14/6/2002, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Napoli (NA) all'Atto Numero 61, Parte II, Serie A, Sezione
XX, dell'Anno 2002;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3