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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/07/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 706/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale-contenzioso”, depositato in data 22.03.2025 da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomina Parte_1 C.F._1
Sole (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, in via C.F._2
Cavour n.65, in virtù di procura alle liti rilasciata in data 18.03.2025 ed allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomina Sole (C.F. CP_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, in via Cavour C.F._2
n.65, giusto mandato conferito all'udienza del 15 luglio 2025,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.473bis.12 ss. c.p.c., depositato il 22.03.2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio CP_1
Premesso di aver intrattenuto per dieci anni circa una relazione more uxorio con il resistente, non confluita nel vincolo coniugale, e che dal rapporto era nata la figlia minore (a Persona_1
pagina 1 di 4 Sassari il 05.02.2018), ha dedotto che la relazione e la convivenza si erano interrotte da circa due anni e mezzo e che il resistente aveva già lasciato la casa familiare, un alloggio Area di cui ella è assegnataria.
Ha evidenziato che la bambina soffriva di una grave forma di epilessia che le causava persistenti limitazioni nello svolgimento dei compiti e delle attività proprie della sua età, patologia per la quale in data 21.01.2025 era stata riconosciuta dalla Commissione medica portatrice di handicap ai sensi della
Legge 104/1992 (art.3 comma 1).
Ha riferito che a causa di tale malattia la piccola, che frequentava la scuola primaria con orario continuato sino alle 16,30, oltre ad avere necessità di attenzioni e cure costanti, doveva assumere quotidianamente una terapia farmacologica salvavita secondo un rigoroso schema orario.
Ha rappresentato che il padre era riuscito a mantenere una relazione significativa con la minore, nonostante non fosse molto scrupoloso nella somministrazione dei farmaci, delegando molto spesso detto incombente all'anziana madre ovvero non rispettando l'orario raccomandato dai medici.
Sotto il profilo economico ha allegato di aver perso il lavoro nel gennaio 2024 e di non avere all'attualità un'occupazione stabile, di svolgere lavori saltuari per poche ore al giorno e di essersi trovata da sola a far fronte al mantenimento della minore tanto da dover ricorrere all'aiuto dei Servizi sociali per sostenere il pagamento di canone di locazione ed utenze, e ciò nonostante l'ex compagno lavori con contratto a tempo indeterminato in qualità di corriere per la società di spedizioni “TNT
Fedex”, con retribuzione mensile di € 2.000,00, senza costi abitativi giacché era tornato a vivere dai genitori.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “1) Contrariis reiectis;
2) Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_2
la madre. 3)Assegnare l'immobile sito in Sassari, Via Paolo Dettori n. 3, alloggio comunale già assegnato da a quest'ultima, la quale continuerà a viverci unitamente alla minore CP_2 Parte_2
figlia . 4) Regolamentare il diritto di visita del padre stabilendo che il padre Persona_1
possa vedere e tenere con sé la figlia: - nel fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20:00. - in alternativa, compatibilmente con gli impegni di lavoro delle parti e le esigenze scolastiche della minore, il padre potrà vedere la minore per due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 e, a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita di scuola alla domenica sera alle 20.00. - durante le vacanze estive per
15 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- a Natale
e Capodanno alternandosi di anno in anno;
- durante le vacanze pasquali alternandosi di anno in anno;
5) Disporre a carico del resistente, con decorrenza dalla data dalla proposizione della presente domanda, un contributo al mantenimento per la minore figlia di €500,00 mensili, o altra veriore
pagina 2 di 4 accertando, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la tabella del CNF;
6) Disporre che
l'Assegno Unico venga percepito integralmente dalla madre;
7) Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione”.
All'udienza del 15.07.2025 fissata per la comparizione personale delle parti, il resistente è comparso personalmente ed ha conferito oralmente mandato all'Avv. Giacomina Sole (con l'impegno assunto di formalizzare la procura); agli esiti dell'audizione di entrambe le parti, il Giudice ha formulato seguente la proposta conciliativa, che è stata accettata dalla parti, dal seguente tenore:
“affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale sita in Sassari, piazza Paolo
Dettori n.
6. Il padre potrà vederla e tenerla con sé salvo miglior accordo tutti i martedì e i giovedì dalle 17,00 alle ore 20,00 in inverno, alle ore 21,00 periodo estivo, nonché per tre fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica con gli stessi orari, (e ciò per due fine settimana di seguito) e il restante fine settimana il sabato dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Durante il periodo estivo potrà tenerla con sé 10 giorni anche non consecutivi. Le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza. Il verserà a titolo di mantenimento della figlia € 300 mensili rivalutabili Istat entro il giorno 20 CP_1
di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate oltre i 50 % delle Spese Straordinarie secondo il protocollo CNF. L'Assegno Unico sarà percepito al 100 % dalla madre . Parte_1
Spese compensate.”
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza dell'accordo delle parti (che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice) all'interesse della figlia minore in quanto garantisce sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'accordo delle parti può dunque essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
pagina 3 di 4 1) dispone in conformità all'accordo delle parti come formulato all'udienza del 15.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale-contenzioso”, depositato in data 22.03.2025 da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomina Parte_1 C.F._1
Sole (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, in via C.F._2
Cavour n.65, in virtù di procura alle liti rilasciata in data 18.03.2025 ed allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomina Sole (C.F. CP_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, in via Cavour C.F._2
n.65, giusto mandato conferito all'udienza del 15 luglio 2025,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.473bis.12 ss. c.p.c., depositato il 22.03.2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio CP_1
Premesso di aver intrattenuto per dieci anni circa una relazione more uxorio con il resistente, non confluita nel vincolo coniugale, e che dal rapporto era nata la figlia minore (a Persona_1
pagina 1 di 4 Sassari il 05.02.2018), ha dedotto che la relazione e la convivenza si erano interrotte da circa due anni e mezzo e che il resistente aveva già lasciato la casa familiare, un alloggio Area di cui ella è assegnataria.
Ha evidenziato che la bambina soffriva di una grave forma di epilessia che le causava persistenti limitazioni nello svolgimento dei compiti e delle attività proprie della sua età, patologia per la quale in data 21.01.2025 era stata riconosciuta dalla Commissione medica portatrice di handicap ai sensi della
Legge 104/1992 (art.3 comma 1).
Ha riferito che a causa di tale malattia la piccola, che frequentava la scuola primaria con orario continuato sino alle 16,30, oltre ad avere necessità di attenzioni e cure costanti, doveva assumere quotidianamente una terapia farmacologica salvavita secondo un rigoroso schema orario.
Ha rappresentato che il padre era riuscito a mantenere una relazione significativa con la minore, nonostante non fosse molto scrupoloso nella somministrazione dei farmaci, delegando molto spesso detto incombente all'anziana madre ovvero non rispettando l'orario raccomandato dai medici.
Sotto il profilo economico ha allegato di aver perso il lavoro nel gennaio 2024 e di non avere all'attualità un'occupazione stabile, di svolgere lavori saltuari per poche ore al giorno e di essersi trovata da sola a far fronte al mantenimento della minore tanto da dover ricorrere all'aiuto dei Servizi sociali per sostenere il pagamento di canone di locazione ed utenze, e ciò nonostante l'ex compagno lavori con contratto a tempo indeterminato in qualità di corriere per la società di spedizioni “TNT
Fedex”, con retribuzione mensile di € 2.000,00, senza costi abitativi giacché era tornato a vivere dai genitori.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “1) Contrariis reiectis;
2) Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_2
la madre. 3)Assegnare l'immobile sito in Sassari, Via Paolo Dettori n. 3, alloggio comunale già assegnato da a quest'ultima, la quale continuerà a viverci unitamente alla minore CP_2 Parte_2
figlia . 4) Regolamentare il diritto di visita del padre stabilendo che il padre Persona_1
possa vedere e tenere con sé la figlia: - nel fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20:00. - in alternativa, compatibilmente con gli impegni di lavoro delle parti e le esigenze scolastiche della minore, il padre potrà vedere la minore per due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 e, a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita di scuola alla domenica sera alle 20.00. - durante le vacanze estive per
15 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- a Natale
e Capodanno alternandosi di anno in anno;
- durante le vacanze pasquali alternandosi di anno in anno;
5) Disporre a carico del resistente, con decorrenza dalla data dalla proposizione della presente domanda, un contributo al mantenimento per la minore figlia di €500,00 mensili, o altra veriore
pagina 2 di 4 accertando, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la tabella del CNF;
6) Disporre che
l'Assegno Unico venga percepito integralmente dalla madre;
7) Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione”.
All'udienza del 15.07.2025 fissata per la comparizione personale delle parti, il resistente è comparso personalmente ed ha conferito oralmente mandato all'Avv. Giacomina Sole (con l'impegno assunto di formalizzare la procura); agli esiti dell'audizione di entrambe le parti, il Giudice ha formulato seguente la proposta conciliativa, che è stata accettata dalla parti, dal seguente tenore:
“affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale sita in Sassari, piazza Paolo
Dettori n.
6. Il padre potrà vederla e tenerla con sé salvo miglior accordo tutti i martedì e i giovedì dalle 17,00 alle ore 20,00 in inverno, alle ore 21,00 periodo estivo, nonché per tre fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica con gli stessi orari, (e ciò per due fine settimana di seguito) e il restante fine settimana il sabato dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Durante il periodo estivo potrà tenerla con sé 10 giorni anche non consecutivi. Le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza. Il verserà a titolo di mantenimento della figlia € 300 mensili rivalutabili Istat entro il giorno 20 CP_1
di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate oltre i 50 % delle Spese Straordinarie secondo il protocollo CNF. L'Assegno Unico sarà percepito al 100 % dalla madre . Parte_1
Spese compensate.”
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza dell'accordo delle parti (che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice) all'interesse della figlia minore in quanto garantisce sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'accordo delle parti può dunque essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
pagina 3 di 4 1) dispone in conformità all'accordo delle parti come formulato all'udienza del 15.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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