TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 681 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 681/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) NATA IL 22/07/1950 CATANIA CON L'AVV. Parte_1 C.F._1
TAMARA CIANCAMERLA RICORRENTE E
( ) NATO IN 02/11/1946 IL VITERBO CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.06.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale in Parte_1 relazione al matrimonio contratto con in data 18.12.1993 a Viterbo. CP_1
A fondamento della domanda deduceva: a) che dall' unione non erano nati figli;
b) che il rapporto coniugale si era profondamente e definitivamente incrinato a causa dei continui tradimenti del marito, il quale aveva intrattenuto più relazioni extraconiugali con diverse donne. Quest'ultimo, inoltre, pur avendo manifestato il proprio pentimento impegnandosi a rispettare i doveri nascenti dal matrimonio, aveva poi proseguito nella violazione dei doveri coniugali anche attraverso l'uso della violenza verbale ed offese alla parte;
c) che in relazione alle rispettive condizioni economiche, dopo avere lavorato come bidella sino all'anno 2007, percepiva un reddito mensile da pensione pari ad € 1.300,00, mentre il marito, un reddito mensile di circa 1.800, anch'egli da pensione, avendo, inoltre, quest'ultimo la disponibilità della casa familiare, abitando, invece, la ricorrente in un appartamento di proprietà a Roma di modeste dimensioni (40mq). Alla luce di tali considerazioni, oltre alla separazione personale, ha chiesto di addebitare al marito la separazione, con condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno in suo favore per euro € 20.000,00; l'assegnazione della casa coniugale e il riconoscimento di un contributo economico di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento. Nel corso del processo, nella contumacia del resistente, non ammesse le prove orali in quanto inammissibili per la modalità di articolazione della prova, all'esito della discussione la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso da parte ricorrente debba essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta pertanto limitata alla valutazione delle questioni attinenti alle altre questioni. Quanto alla richiesta di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente la stessa non risulta provata. Infatti, rispetto alle deduzioni di parte istante che ha dato conto di continue violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, non solo la parte non ha in alcun modo contestualizzato e specificato tali condotte, ma non ha fornito prova alcuna al riguardo, nonostante uno suo specifico onere sul punto (Cass. n. 22291/2024). Del pari infondata è la richiesta di assegnazione della casa familiare considerando al riguardo l'assenza di prole, unico elemento, quest'ultimo che avrebbe legittimato l'adozione di provvedimenti al riguardo (Sez. 1 n. 25604/2018) Quanto alla richiesta di un contributo di mantenimento avanzata dalla ricorrente deve ritenersi che tale richiesta possa essere accolta seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto. Al fine della determinazione del riconoscimento di tale contributo e del suo ammontare è necessaria una verifica in merito ai mezzi economici dei coniugi, oltre che a circostanze quali, ad esempio, la durata della convivenza e di ogni elemento fattuale di ordine economico, idoneo ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (Sez.
1 - n. 605/2017), considerando, in particolare, una verifica circa la possibilità per la parte più debole a mantenere un tenore di vita analogo a quello precedente. (Cass. I, 12196-2017) Passando al caso in esame, è emerso in ragione del rilevante squilibrio reddituale esistente tra le parti (euro 1.300 la ricorrente che abita a Roma a fronte di un reddito di circa euro 1.800 del resistente che vive a Viterbo nella casa di proprietà, e considerando, in modo particolare, la durata del matrimonio (32 anni circa) si ritiene che sussistano i presupposti per darsi luogo al riconoscimento di un assegno in favore della ricorrente nella misura di euro 200,00 limitata, cioè alla sola quota avente natura assistenziale.
Nulla sulle spese in ragione della mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale tra e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio celebrato in data 18.12.1993 a Viterbo;
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la CP_1 Parte_1 somma di Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Rigetta ogni altra richiesta.
5. Nulla sulle spese.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 18.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 681/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) NATA IL 22/07/1950 CATANIA CON L'AVV. Parte_1 C.F._1
TAMARA CIANCAMERLA RICORRENTE E
( ) NATO IN 02/11/1946 IL VITERBO CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.06.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale in Parte_1 relazione al matrimonio contratto con in data 18.12.1993 a Viterbo. CP_1
A fondamento della domanda deduceva: a) che dall' unione non erano nati figli;
b) che il rapporto coniugale si era profondamente e definitivamente incrinato a causa dei continui tradimenti del marito, il quale aveva intrattenuto più relazioni extraconiugali con diverse donne. Quest'ultimo, inoltre, pur avendo manifestato il proprio pentimento impegnandosi a rispettare i doveri nascenti dal matrimonio, aveva poi proseguito nella violazione dei doveri coniugali anche attraverso l'uso della violenza verbale ed offese alla parte;
c) che in relazione alle rispettive condizioni economiche, dopo avere lavorato come bidella sino all'anno 2007, percepiva un reddito mensile da pensione pari ad € 1.300,00, mentre il marito, un reddito mensile di circa 1.800, anch'egli da pensione, avendo, inoltre, quest'ultimo la disponibilità della casa familiare, abitando, invece, la ricorrente in un appartamento di proprietà a Roma di modeste dimensioni (40mq). Alla luce di tali considerazioni, oltre alla separazione personale, ha chiesto di addebitare al marito la separazione, con condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno in suo favore per euro € 20.000,00; l'assegnazione della casa coniugale e il riconoscimento di un contributo economico di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento. Nel corso del processo, nella contumacia del resistente, non ammesse le prove orali in quanto inammissibili per la modalità di articolazione della prova, all'esito della discussione la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso da parte ricorrente debba essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta pertanto limitata alla valutazione delle questioni attinenti alle altre questioni. Quanto alla richiesta di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente la stessa non risulta provata. Infatti, rispetto alle deduzioni di parte istante che ha dato conto di continue violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, non solo la parte non ha in alcun modo contestualizzato e specificato tali condotte, ma non ha fornito prova alcuna al riguardo, nonostante uno suo specifico onere sul punto (Cass. n. 22291/2024). Del pari infondata è la richiesta di assegnazione della casa familiare considerando al riguardo l'assenza di prole, unico elemento, quest'ultimo che avrebbe legittimato l'adozione di provvedimenti al riguardo (Sez. 1 n. 25604/2018) Quanto alla richiesta di un contributo di mantenimento avanzata dalla ricorrente deve ritenersi che tale richiesta possa essere accolta seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto. Al fine della determinazione del riconoscimento di tale contributo e del suo ammontare è necessaria una verifica in merito ai mezzi economici dei coniugi, oltre che a circostanze quali, ad esempio, la durata della convivenza e di ogni elemento fattuale di ordine economico, idoneo ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (Sez.
1 - n. 605/2017), considerando, in particolare, una verifica circa la possibilità per la parte più debole a mantenere un tenore di vita analogo a quello precedente. (Cass. I, 12196-2017) Passando al caso in esame, è emerso in ragione del rilevante squilibrio reddituale esistente tra le parti (euro 1.300 la ricorrente che abita a Roma a fronte di un reddito di circa euro 1.800 del resistente che vive a Viterbo nella casa di proprietà, e considerando, in modo particolare, la durata del matrimonio (32 anni circa) si ritiene che sussistano i presupposti per darsi luogo al riconoscimento di un assegno in favore della ricorrente nella misura di euro 200,00 limitata, cioè alla sola quota avente natura assistenziale.
Nulla sulle spese in ragione della mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale tra e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio celebrato in data 18.12.1993 a Viterbo;
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la CP_1 Parte_1 somma di Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Rigetta ogni altra richiesta.
5. Nulla sulle spese.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 18.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco