Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 763/2021 R.G.
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 08/04/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 763/2021 R.G.,promossa
TRA
1) nata in [...] il [...], residente in [...]1 (C.F: C.F. 1
Lamezia Terme, Via Scirò n.33, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Francesco Natalino Grillo
), presso il quale è elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta(C.F: C.F. 2 come da procura in atti. Elettronica Certificata: Email 1
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 ), con sede in Roma, Via Ciro il Grande n.21, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giacinto Greco e dall'avv. Pugliano Maria Teresa ed CP elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via Saverio d'Ippolito n. 5 (ufficio legale come
,
da procura in atti.
Oggetto: Indennità NA SPI
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte 11.Con ricorso depositato il 21.7.2021, esponeva di avere inoltrato all' CP 1, in data 6.9.2019, domanda di pagamento dell'indennità NASPI e che la suddetta istanza era stata rigettata sul presupposto della mancanza del requisito contributivo;
che, diversamente da quanto sostenuto dall' CP 1, la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente
2) almeno 30 gg. di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, per come comprovato dai cedolini di pagamento e dal
Modello di Certificazione Unica 2020 in atti;
che pertanto in virtù del Principio della c.d.
"Automaticità delle prestazioni CP_1", di cui agli art. 2116 c.c. e 27 del Regio Decreto-Legge 14 aprile 1939 n. 636 così come modificato dall'art. 40 della Legge 153/69, l'indennità NASPI doveva essere riconosciuta anche se il datore di lavoro non aveva versato all' CP 1 la relativa contribuzione
Affermava infine che, avverso la reiezione della domanda di NASPI, aveva proposto ricorso al
Comitato Provinciale CP_1, con esito negativo.
Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiarare il diritto a percepire l'indennità Naspi, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. CP 2. Nel costituirsi in giudizio l'* eccepiva preliminarmente la intervenuta decadenza annuale ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, per come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992 conv. in L.n.
438/92.
Nel merito, 1,CP rilevava l'infondatezza del ricorso per insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di legge per ottenere il beneficio richiesto.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Istruita documentalmente la causa, a seguito dell'udienza del giorno 8.4.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note sostitutive dell'udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito specificati.
,CP Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di decadenza annuale formulata dall”
Ed infatti l'art. 47 citato prevede: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".
CP ha genericamente eccepito tale decadenza omettendo di calcolare i relativi termini Sul punto, l'
e parte ricorrente si è opposta ritenendo in ogni caso di dover tener conto della sospensione dei termini prevista dalla legislazione di emergenza Covid -19.
Nel caso di specie, applicando il termine massimo di decadenza di 1 anno e 300 giorni dalla domanda amministrativa del 6.9.2019 (non essendo nota la data di comunicazione del provvedimento di reiezione), la decadenza si sarebbe compiuta il 3.7.2021; a tale data vanno però aggiunti i gg. 99 di sospensione dei termini dal 23.2.2020 al 1.6.2020 previsti dall'art. 34 del DL n. 18/20, con conseguente termine di decadenza spostato al 10.10.2021.
Il ricorso è stato depositato il 21.7.2021 e, quindi, nel rispetto del predetto termine.
5. Entrando nel merito, 1,CP- ha evidenziato e documentato in atti che la ricorrente aveva cessato la propria attività lavorativa con la soc. Roman Food s.r.l., con sede in Gragnano (Na), Via Vittorio
Veneto n. 196 in data 31.08.2019 e aveva presentato domanda di NA SPI in data 06.09.2019.
Tuttavia la ricorrente risultava, senza soluzione di continuità assunta dal 01.09.2019 al 07.09.2019 da altra società denominata RISTORART TOSCANA s.r.l.
Al riguardo, l'CP_1, ai fini di prova, ha prodotto la comunicazione obbligatoria del datore di lavoro dalla quale emerge che la ricorrente ha svolto, nel predetto periodo, attività di lavoro dipendente per la soc. IN. Controparte_2 (v. all. memoria Insp del 13.9.2022)
Pertanto, correttamente l'ente ha rilevato che, alla data di presentazione della domanda di NASPI del 6.9.2019, la lavoratrice non era disoccupata, con conseguente mancanza del requisito previsto dall'art. 3, comma 1, del D. Lgs n. 22/2015 ovvero dell'effettivo stato di disoccupazione non essendo in stato di inoccupazione o, comunque, avendo perso tale stato a seguito di immediata rioccupazione. CP Sul punto, condivisibilmente l' ha evidenziato che “la parte avrebbe dovuto ripresentare domanda dopo il 7/9/2019 quando si era verificato realmente lo stato di disoccupazione, posto che al 31/8/19 cessava il rapporto, ma non entrava in disoccupazione perché riprendeva attività di lavoro subordinato con altra ditta senza soluzione di continuità".
CP In ordine alle dedotte eccezioni sollevate dall' parte ricorrente nulla è stata in grado di rilevare, limitandosi a negare genericamente di aver instaurato un nuovo rapporto di lavoro subito dopo la cessazione della precedente attività lavorativa.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
6. A ttesa la natura giuridica delle parti le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
Lamezia Terme, 5.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara