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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 08/08/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 292/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa RA Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 292/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio, giusta delega che si Parte_1 C.F._1
deposita (all. A), dall'avv. PAOLA GIOVANNINI di SO (C.F.: ) presso CodiceFiscale_2
il cui studio in Via Trieste n. 20/b è eletto domicilio, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento al seguente recapito di posta elettronica certificata Email_1
ATTORE/I
Contro
( C.F. ) elettivamente domiciliato, ai fini del giudizio Controparte_1 C.F._3 di cui al presente atto, in SO, via Diego Gianoli, 5, presso l'Avv. DIANA PARISI del Foro di
SO (C.F. – pec: che lo rappresenta e difende C.F._4 Email_2
in virtù di procura speciale congiunta a questa comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO/I
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
pagina 1 di 4 Oggetto del processo: divorzio –cessazione effetti civili matrimonio concordatario
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 09 settembre 2000 tra la signora e il sig. trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello Stato civile del Comune di Colorina, – anno 2000 – atto n. 9, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del medesimo comune di procedere all'annotazione della relativa sentenza, alle seguenti condizioni:
1. Il sig. verserà alla signora con decorrenza dal 17 aprile 2025, a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento di RA, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di €
400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, e da versarsi sul conto corrente intestato alla signora presso Credit Agricole le cui coordinate sono già note al sig. Pt_1 [...]
RA verrà mantenuta dai genitori sino al raggiungimento della sua indipendenza CP_1 economica;
2. le spese straordinarie, quelle scolastiche, ludico-sportive e mediche per RA verranno sostenute nella misura del 60% dal sig. dette spese dovranno essere previamente concordate e Controparte_1 documentate;
in relazione a tutte le spese qui considerate, si fa espresso riferimento al Protocollo adottato ed attualmente in vigore presso il Tribunale di SO;
3. il sig. resterà a vivere nella casa familiare di sua proprietà mentre la signora Controparte_1
e la figlia maggiorenne resteranno nella casa di proprietà dei genitori della signora o Pt_1 Pt_1 dove riterranno più opportuno;
4. il sig. a titolo transattivo e a definizione di ogni pretesa della signora Controparte_1 Pt_1 relativa alle spese da questa sostenute per l'arredo dell'ex casa coniugale, ha già corrisposto
[...] alla signora la somma di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) a titolo di rimborso forfettario e Pt_1 definitivo, mediante assegno consegnato alla stessa in data 30.05.2025;
5. le Parti si danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, eccezion fatta per quanto stabilito nel presente atto;
6. spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2025 la signora chiedeva che venisse Parte_1 pronunciato divorzio giudiziale dal marito una volta notificato il ricorso Controparte_1 introduttivo, le parti avviavano una seria trattativa per cui, rivalutate le loro reciproche posizioni, trovavano un accordo globale su tutte le condizioni che avrebbero dovuto regolare il divorzio.
Immediatamente dopo la costituzione del sig. le parti in data 11 giugno 2025 Controparte_1 depositavano un'istanza congiunta, sottoscritta sia dai legali che dalle stesse, con cui davano atto di pagina 2 di 4 avere effettivamente trovato l'accordo alle condizioni ivi indicate.
Con l'istanza congiunta 11 giugno 2025 le parti chiedevano che l'udienza in presenza fissata per il 9 luglio 2025 venisse convertita in udienza cartolare, conversione che effettivamente veniva disposta dal
Giudice relatore con provvedimento in data 23 giugno 2025.
Con decreto del 21.11.2023 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 14.02.2024.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (prima udienza di comparizione celebrata in data 2.12.2020 (nel proced. R.G. n.
887/2020 – doc.4), si è convertito in consensuale a seguito di istanza congiunta depositata dalle parti e successivo provvedimento di omologa emesso in data 08.04.2022 (doc. 5));
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative alla figlia RA, nata in [...]
23.07.2005 non ancora economicamente autosufficiente che attualmente frequenta l'ultimo anno dell'Istituto Professionale Besta di SO, laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate come da accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di SO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 09 settembre pagina 3 di 4 2000 tra e (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Colorina, – anno 2000 – atto n. 9, parte II, serie A) ;
2. dispone in conformità alle condizioni di divorzio da intendersi qui trascritte;
3. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4. compensa tra le parti le spese di procedura;
5. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
SO, così deciso nella Camera di Consiglio del 30/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa RA Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa RA Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 292/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio, giusta delega che si Parte_1 C.F._1
deposita (all. A), dall'avv. PAOLA GIOVANNINI di SO (C.F.: ) presso CodiceFiscale_2
il cui studio in Via Trieste n. 20/b è eletto domicilio, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento al seguente recapito di posta elettronica certificata Email_1
ATTORE/I
Contro
( C.F. ) elettivamente domiciliato, ai fini del giudizio Controparte_1 C.F._3 di cui al presente atto, in SO, via Diego Gianoli, 5, presso l'Avv. DIANA PARISI del Foro di
SO (C.F. – pec: che lo rappresenta e difende C.F._4 Email_2
in virtù di procura speciale congiunta a questa comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO/I
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
pagina 1 di 4 Oggetto del processo: divorzio –cessazione effetti civili matrimonio concordatario
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 09 settembre 2000 tra la signora e il sig. trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello Stato civile del Comune di Colorina, – anno 2000 – atto n. 9, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del medesimo comune di procedere all'annotazione della relativa sentenza, alle seguenti condizioni:
1. Il sig. verserà alla signora con decorrenza dal 17 aprile 2025, a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento di RA, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di €
400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, e da versarsi sul conto corrente intestato alla signora presso Credit Agricole le cui coordinate sono già note al sig. Pt_1 [...]
RA verrà mantenuta dai genitori sino al raggiungimento della sua indipendenza CP_1 economica;
2. le spese straordinarie, quelle scolastiche, ludico-sportive e mediche per RA verranno sostenute nella misura del 60% dal sig. dette spese dovranno essere previamente concordate e Controparte_1 documentate;
in relazione a tutte le spese qui considerate, si fa espresso riferimento al Protocollo adottato ed attualmente in vigore presso il Tribunale di SO;
3. il sig. resterà a vivere nella casa familiare di sua proprietà mentre la signora Controparte_1
e la figlia maggiorenne resteranno nella casa di proprietà dei genitori della signora o Pt_1 Pt_1 dove riterranno più opportuno;
4. il sig. a titolo transattivo e a definizione di ogni pretesa della signora Controparte_1 Pt_1 relativa alle spese da questa sostenute per l'arredo dell'ex casa coniugale, ha già corrisposto
[...] alla signora la somma di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) a titolo di rimborso forfettario e Pt_1 definitivo, mediante assegno consegnato alla stessa in data 30.05.2025;
5. le Parti si danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, eccezion fatta per quanto stabilito nel presente atto;
6. spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2025 la signora chiedeva che venisse Parte_1 pronunciato divorzio giudiziale dal marito una volta notificato il ricorso Controparte_1 introduttivo, le parti avviavano una seria trattativa per cui, rivalutate le loro reciproche posizioni, trovavano un accordo globale su tutte le condizioni che avrebbero dovuto regolare il divorzio.
Immediatamente dopo la costituzione del sig. le parti in data 11 giugno 2025 Controparte_1 depositavano un'istanza congiunta, sottoscritta sia dai legali che dalle stesse, con cui davano atto di pagina 2 di 4 avere effettivamente trovato l'accordo alle condizioni ivi indicate.
Con l'istanza congiunta 11 giugno 2025 le parti chiedevano che l'udienza in presenza fissata per il 9 luglio 2025 venisse convertita in udienza cartolare, conversione che effettivamente veniva disposta dal
Giudice relatore con provvedimento in data 23 giugno 2025.
Con decreto del 21.11.2023 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 14.02.2024.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (prima udienza di comparizione celebrata in data 2.12.2020 (nel proced. R.G. n.
887/2020 – doc.4), si è convertito in consensuale a seguito di istanza congiunta depositata dalle parti e successivo provvedimento di omologa emesso in data 08.04.2022 (doc. 5));
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative alla figlia RA, nata in [...]
23.07.2005 non ancora economicamente autosufficiente che attualmente frequenta l'ultimo anno dell'Istituto Professionale Besta di SO, laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate come da accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di SO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 09 settembre pagina 3 di 4 2000 tra e (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Colorina, – anno 2000 – atto n. 9, parte II, serie A) ;
2. dispone in conformità alle condizioni di divorzio da intendersi qui trascritte;
3. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4. compensa tra le parti le spese di procedura;
5. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
SO, così deciso nella Camera di Consiglio del 30/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa RA Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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