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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/10/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 112\2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di BA P.G., composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Anna Smedile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.112 \2025 R.G., vertente tra:
c.f.: nato a Parte_1 C.F._1
BA P.G., il 7/12/1966 ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pino Antonino, con domicilio elettivo telematico all'indirizzo pec al che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
ricorrente e
, c.f. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
P.G il 6/09/1968, ed ivi elettivamente domiciliata in via Dante Alighieri 15, presso lo studio dell'avv. Fazio Vittoria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.05.2025, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/02/2025, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in data 31/05/1989, regolarmente trascritto, e che dal Controparte_1
matrimonio sono nati tre figli, ad oggi tutti maggiorenni;
che a seguito di stipulazione di convenzione di negoziazione assistita dell'8.06.2020 autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di BA P.G., sono stati dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio. Il ha dichiarato Pt_1
che, nelle more, la figlia secondogenita, ha iniziato a svolgere attività Per_1
lavorativa, sicché dal mese di novembre 2023 il padre non ha versato più alcun mantenimento in suo favore;
e che la resistente ha conseguito un diploma OSA ed ha svolto un tirocinio presso il nosocomio di Milazzo. A seguito di tali premesse, il ha chiesto di revocare l'assegno di mantenimento nei riguardi della Pt_1
figlia e di revocare o ridurre l'assegno divorzile nei riguardi della resistente.
Si è costituita , la quale ha aderito alla domanda di Controparte_1
revoca dell'assegno di mantenimento disposto per la figlia ed ha contestato quanto ulteriormente contenuto nel ricorso avversario, eccependo l'insussistenza del miglioramento delle proprie condizioni economiche.
2 Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
16.05.2025, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, precisate le conclusioni ed espletata la discussione orale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che, secondo l'orientamento costante della
Suprema Corte, “la revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale, per cui il giudice deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato
l'equilibrio raggiunto con la sentenza di divorzio e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI -1, ord. 2620/2018). Pertanto, “in sede di revisione il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (cfr. Cass. civ. 787/2017). In tale sede pertanto devono essere considerati solo gli elementi successivi alla pronuncia di divorzio, tali da incidere sull'assetto patrimoniale cristallizzato con la sentenza di divorzio.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha domandato di revocare l'assegno divorzile previsto in favore della resistente, deducendo la modifica delle
3 condizioni reddituali delle parti. In particolare, il ha dichiarato di Pt_1
svolgere attività lavorativa in qualità di responsabile dei mezzi presso una ditta di
BA e di percepire mensilmente circa €.1.700/1.900 (v. processo verbale del 16.05.2025). Dalla busta paga del mese di marzo 2025, versata in atti, si evince un reddito netto mensile di €.1.839,48 (v. all. dell'8.05.2025). Dalla documentazione fiscale in atti si evince che egli ha percepito nell'anno d'imposta
2023 l'importo di €.33.306,00, nell'anno d'imposta 2022 l'importo di €.32.794,00
e nell'anno d'imposta 2021 l'importo di €.31.536,00 (v. all. E del ricorso). Egli, inoltre, ha acceso due prestiti personali presso la GO UC s.p.a, uno dell'importo di €.24.849,20 con rata mensile di €.439,99 (da versare dal
20.04.2023 al 20.03.2030), al fine di acquistare “un'autovettura usata in sostituzione della vecchia auto che non gli consentiva più di viaggiare da Milazzo
a BA dove presta attività lavorativa in orari incompatibili con l'uso di mezzi pubblici” e un prestito di €. 2.254,00 con rata mensile di €.98,92 (da versare dal 15.11.2024 al 15.10.2026), “per l'acquisto di un divano” (v. atto di ricorso e all.ti F). Diversamente, la ha esposto di non svolgere alcuna attività CP_1
lavorativa e di percepire esclusivamente l'assegno divorzile versato dal ricorrente
(v. autocertificazione reddituale in atti), sicché la stessa ha registrato un ISEE pari a €.3.076,69 nel 2024, pari a €. 4.310,06 nel 2023, pari a €.5.220,98 nel 2023 (v. all. 2 del 7.04.2025) e ha dichiarato di essere aiutata dai propri genitori e dai figli
(v. processo verbale del 16.05.2025). All'udienza di comparizione delle parti, la resistente ha altresì riferito “ho fatto un corso a pagamento OSS. Attualmente non lavoro. Sto presentando tante domande per inserirmi nel mondo del lavoro, ma la mia età adulta non mi aiuta” (v. ancora dichiarazioni rese all'udienza del
16.05.2025). La risulta poi essere titolare di un'autovettura CP_1
4 immatricolata nel 2000 e di risiedere presso la casa coniugale di comproprietà dei coniugi (v. autocertificazione reddituale in atti). La resistente, infine, ha riferito di aver sostenuto visite e terapie mediche, depositando relativa documentazione in atti (all.ti a,b,c, in atti).
Ciò posto, dalla documentazione reddituale del ricorrente, non risulta che egli abbia ridotto la propria capacità lavorativa, e né le spese documentate dallo stesso possono rilevare ai fini della debenza o della misura dell'assegno divorzile, in quanto appaiono non significative e solamente transitorie. Peraltro, l'acquisto di un'autovettura e di un mobile costituiscono un arricchimento e non un impoverimento;
così come l'accensione di un prestito personale per potere effettuare l'acquisto costituisce una libera decisione del , che ha Pt_1
ritenuto compatibile con le proprie risorse economiche l'effettuazione di tale
“investimento”. Del pari, non rileva in questa sede il fatto che la abbia CP_1
sostenuto l'esame abilitativo per O.S.S., in quanto circostanza inidonea a dimostrare “l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini…in rapporto ad ogni fattore economico- sociale, individuale, ambientale, territoriale” (cfr Cass. 23 ottobre 2015, n.
21670; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24998; Cass. 6 agosto 2010, n. 18433; Cass. 4 giugno 2010, n. 13626; Cass. 6 dicembre 2007, n. 25436), considerata l'età anagrafica e lo stato di salute in cui versa la resistente. Ella, inoltre, risulta tutt'ora in cerca di attività lavorativa, sicché non risulta alcun “persistente e sufficientemente consistente” mutamento delle condizioni dell'ex coniuge beneficiario (cfr. Cass sentenza n. 18777 del 2.7.2021).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda del non Pt_1
può essere accolta.
5 Va accolta, invece, la domanda avanzata dal di revoca del Pt_1
contributo previsto a suo carico a titolo di mantenimento della figlia (cl.'93), Per_1
posto che ella è ormai divenuta economicamente indipendente. A tale richiesta, invero, non si è opposta la resistente, sicché va revocato l'assegno di mantenimento nei confronti di . Parte_2
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistenti i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di BA Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 112\2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
1. rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile avanzata da;
Parte_1
2. revoca l'assegno di mantenimento a carico di
[...]
per il mantenimento della figlia Parte_1 [...]
; Parte_2
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in BA P.G. nella camera di consiglio del 17/10/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di BA P.G., composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Anna Smedile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.112 \2025 R.G., vertente tra:
c.f.: nato a Parte_1 C.F._1
BA P.G., il 7/12/1966 ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pino Antonino, con domicilio elettivo telematico all'indirizzo pec al che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
ricorrente e
, c.f. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
P.G il 6/09/1968, ed ivi elettivamente domiciliata in via Dante Alighieri 15, presso lo studio dell'avv. Fazio Vittoria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.05.2025, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/02/2025, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in data 31/05/1989, regolarmente trascritto, e che dal Controparte_1
matrimonio sono nati tre figli, ad oggi tutti maggiorenni;
che a seguito di stipulazione di convenzione di negoziazione assistita dell'8.06.2020 autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di BA P.G., sono stati dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio. Il ha dichiarato Pt_1
che, nelle more, la figlia secondogenita, ha iniziato a svolgere attività Per_1
lavorativa, sicché dal mese di novembre 2023 il padre non ha versato più alcun mantenimento in suo favore;
e che la resistente ha conseguito un diploma OSA ed ha svolto un tirocinio presso il nosocomio di Milazzo. A seguito di tali premesse, il ha chiesto di revocare l'assegno di mantenimento nei riguardi della Pt_1
figlia e di revocare o ridurre l'assegno divorzile nei riguardi della resistente.
Si è costituita , la quale ha aderito alla domanda di Controparte_1
revoca dell'assegno di mantenimento disposto per la figlia ed ha contestato quanto ulteriormente contenuto nel ricorso avversario, eccependo l'insussistenza del miglioramento delle proprie condizioni economiche.
2 Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
16.05.2025, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, precisate le conclusioni ed espletata la discussione orale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che, secondo l'orientamento costante della
Suprema Corte, “la revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale, per cui il giudice deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato
l'equilibrio raggiunto con la sentenza di divorzio e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI -1, ord. 2620/2018). Pertanto, “in sede di revisione il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (cfr. Cass. civ. 787/2017). In tale sede pertanto devono essere considerati solo gli elementi successivi alla pronuncia di divorzio, tali da incidere sull'assetto patrimoniale cristallizzato con la sentenza di divorzio.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha domandato di revocare l'assegno divorzile previsto in favore della resistente, deducendo la modifica delle
3 condizioni reddituali delle parti. In particolare, il ha dichiarato di Pt_1
svolgere attività lavorativa in qualità di responsabile dei mezzi presso una ditta di
BA e di percepire mensilmente circa €.1.700/1.900 (v. processo verbale del 16.05.2025). Dalla busta paga del mese di marzo 2025, versata in atti, si evince un reddito netto mensile di €.1.839,48 (v. all. dell'8.05.2025). Dalla documentazione fiscale in atti si evince che egli ha percepito nell'anno d'imposta
2023 l'importo di €.33.306,00, nell'anno d'imposta 2022 l'importo di €.32.794,00
e nell'anno d'imposta 2021 l'importo di €.31.536,00 (v. all. E del ricorso). Egli, inoltre, ha acceso due prestiti personali presso la GO UC s.p.a, uno dell'importo di €.24.849,20 con rata mensile di €.439,99 (da versare dal
20.04.2023 al 20.03.2030), al fine di acquistare “un'autovettura usata in sostituzione della vecchia auto che non gli consentiva più di viaggiare da Milazzo
a BA dove presta attività lavorativa in orari incompatibili con l'uso di mezzi pubblici” e un prestito di €. 2.254,00 con rata mensile di €.98,92 (da versare dal 15.11.2024 al 15.10.2026), “per l'acquisto di un divano” (v. atto di ricorso e all.ti F). Diversamente, la ha esposto di non svolgere alcuna attività CP_1
lavorativa e di percepire esclusivamente l'assegno divorzile versato dal ricorrente
(v. autocertificazione reddituale in atti), sicché la stessa ha registrato un ISEE pari a €.3.076,69 nel 2024, pari a €. 4.310,06 nel 2023, pari a €.5.220,98 nel 2023 (v. all. 2 del 7.04.2025) e ha dichiarato di essere aiutata dai propri genitori e dai figli
(v. processo verbale del 16.05.2025). All'udienza di comparizione delle parti, la resistente ha altresì riferito “ho fatto un corso a pagamento OSS. Attualmente non lavoro. Sto presentando tante domande per inserirmi nel mondo del lavoro, ma la mia età adulta non mi aiuta” (v. ancora dichiarazioni rese all'udienza del
16.05.2025). La risulta poi essere titolare di un'autovettura CP_1
4 immatricolata nel 2000 e di risiedere presso la casa coniugale di comproprietà dei coniugi (v. autocertificazione reddituale in atti). La resistente, infine, ha riferito di aver sostenuto visite e terapie mediche, depositando relativa documentazione in atti (all.ti a,b,c, in atti).
Ciò posto, dalla documentazione reddituale del ricorrente, non risulta che egli abbia ridotto la propria capacità lavorativa, e né le spese documentate dallo stesso possono rilevare ai fini della debenza o della misura dell'assegno divorzile, in quanto appaiono non significative e solamente transitorie. Peraltro, l'acquisto di un'autovettura e di un mobile costituiscono un arricchimento e non un impoverimento;
così come l'accensione di un prestito personale per potere effettuare l'acquisto costituisce una libera decisione del , che ha Pt_1
ritenuto compatibile con le proprie risorse economiche l'effettuazione di tale
“investimento”. Del pari, non rileva in questa sede il fatto che la abbia CP_1
sostenuto l'esame abilitativo per O.S.S., in quanto circostanza inidonea a dimostrare “l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini…in rapporto ad ogni fattore economico- sociale, individuale, ambientale, territoriale” (cfr Cass. 23 ottobre 2015, n.
21670; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24998; Cass. 6 agosto 2010, n. 18433; Cass. 4 giugno 2010, n. 13626; Cass. 6 dicembre 2007, n. 25436), considerata l'età anagrafica e lo stato di salute in cui versa la resistente. Ella, inoltre, risulta tutt'ora in cerca di attività lavorativa, sicché non risulta alcun “persistente e sufficientemente consistente” mutamento delle condizioni dell'ex coniuge beneficiario (cfr. Cass sentenza n. 18777 del 2.7.2021).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda del non Pt_1
può essere accolta.
5 Va accolta, invece, la domanda avanzata dal di revoca del Pt_1
contributo previsto a suo carico a titolo di mantenimento della figlia (cl.'93), Per_1
posto che ella è ormai divenuta economicamente indipendente. A tale richiesta, invero, non si è opposta la resistente, sicché va revocato l'assegno di mantenimento nei confronti di . Parte_2
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistenti i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di BA Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 112\2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
1. rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile avanzata da;
Parte_1
2. revoca l'assegno di mantenimento a carico di
[...]
per il mantenimento della figlia Parte_1 [...]
; Parte_2
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in BA P.G. nella camera di consiglio del 17/10/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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